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Le ragioni dell’inconciliabilità tra disastro e condotte d

3. IL DISASTRO AMBIENTALE GIUDIZIARIO

4.2 Le ragioni dell’inconciliabilità tra disastro e condotte d

di carattere tendenzialmente istantaneo, che ponga in pericolo la vita o l’integrità fisica di una pluralità indeterminata di persone, non sembrerebbero esserci dubbi circa l’estraneità del disastro ambientale e del disastro sanitario rispetto all’art. 434 c.p..

E’ stata, dunque, creata una figura giudiziaria di disastro che non trova riscontro nel Capo I del Titolo VI.

Come si è anticipato, la prassi giurisprudenziale creativa affermatasi in tema di eco-disastro, era stata censurata, già ben prima dell’esito del processo Eternit, da autorevoli voci in dottrina, che avevano contestato alla giurisprudenza di aver trasformato il disastro innominato in clausola generale a valenza analogica, interpretandolo come clausola di adeguamento automatico del sistema a nuove fenomenologie di danno e di pericolo per la salute collettiva415.

Le critiche mosse dalla dottrina al modus operandi della giurisprudenza investono più profili in quanto, come è stato efficacemente osservato, “quando viene applicata nel contesto ambientale la nozione di disastro smarrisce il

413 A. GARGANI, Reati, cit., pp. 456-457. 414 S. CORBETTA, Delitti, cit., p. 633.

carattere dell’istantaneità, la derivazione da causa violenta e il riferimento valoriale all’incolumità pubblica416.

Nel proseguire la nostra analisi, procederemo, invertendo l’ordine, ossia partendo dalle criticità evidenziate in relazione al profilo del bene giuridico oggetto di tutela.

E’ stato rilevato come il bene ambiente non sia riconducibile al bene tutelato dal disastro innominato. Il delitto di cui all’art. 434 c.p. tutela il bene giuridico della pubblica incolumità, “un bene cioè collettivo o sovra- individuale, ma comunque non indeterminato come il bene ambiente, provvisto di una consistenza indeterminata, immateriale e diffusa”417. Il bene della pubblica incolumità esprime un “concetto di sintesi: non incarna un bene autonomo diverso rispetto alla vita e all’integrità fisica, ma rappresenta un’astrazione concettuale che abbraccia la vita e l’integrità fisica di soggetti concreti”418. La figura giurisprudenziale di disastro ambientale, dunque,

presuppone, “una sorta di torsione estensiva del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui agli artt. 434 e 439 c.p.”419.

Alla medesima conclusione parte della dottrina perviene anche considerando la tutela dell’ambiente come strumentale rispetto alla salute umana, che risulta, invece, oggetto di specifica tutela da parte delle sole fattispecie inserite tra i “delitti di comune pericolo mediante frode”, i quali si distinguono dai “delitti di comune pericolo mediante violenza” che tutelano l’incolumità pubblica da accadimenti esterni all’organismo come i vari disastri che minacciano la vita e/o l’integrità fisica di una cerchia indeterminata di persone, sono posti a presidio dell’”incolumità pubblica”, “in quanto minacciata da accadimenti interni all’organismo delle persone, la cui salute può essere compromessa dal sorgere di malattie innescate o da agenti patogeni, che danno vita a un’epidemia, ovvero dall’ingestione di acque, alimenti, farmaci o

416 A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente, cit., p. 423.

417 C. PIERGALLINI, op. loc. cit, p. 300. Contra, C. RUGA RIVA, Diritto penale dell’ambiente,

cit., p. 45. L’A. ritiene applicabile la fattispecie di disastro innominato ai fatti lesivi dell’ecosistema.

418 S. CORBETTA, Delitti, cit., p. 17.

dal contatto di cose che sono pericolose perché avvelenate, adulterate, corrotte, contraffatte”420.

In secondo luogo, il disastro ambientale e/o sanitario non presenta le caratteristiche strutturali del disastro sopra esaminate, mancando i requisiti che connotano il disastro sia sotto il profilo della sua forza distruttiva, sia con riguardo all’insorgenza del pericolo per la pubblica incolumità.

In questo senso è stata rilevata una svalutazione della condotta, segnatamente sotto il profilo della violenza, intesa come impiego di energia fisica. Manca, infatti, nel disastro ambientale un’estrinsecazione di energia fisica concentrata nel tempo, un vero e proprio impatto violento e traumatico nella realtà materiale (tipici, invece, ad esempio dell’inondazione, della frana etc.), in quanto l’inquinamento o la contaminazione di matrici ambientali sono progressivi nel tempo421.

Con riguardo al profilo dell’evento, il disastro ambientale non si configura come un macro-danneggiamento, ossia come un evento dalla portata distruttiva, ben individuato, collocato nel tempo e nello spazio con caratteristiche di istantaneità, enormità e dimensioni collettive e idoneo a determinare una rapida e macroscopica modificazione di un contesto, ma piuttosto come una sommatoria di una pluralità di singoli accadimenti lesivi autonomi e separati, ossia di micro-eventi di danneggiamento alle risorse ambientali o di plurimi casi di omicidio e/o lesioni422.

Il disastro ambientale risulta, infine, carente anche del requisito dell’istantaneità, in quanto non si manifesta in maniera immediata, con contorni spazio temporali certi e definiti, ma anche a distanza di anni e di decenni. L’istantaneità dell’accadimento materiale è “spalmata su un periodo di tempo che talvolta sembra non finire mai”423, come nel caso del disastro sanitario “in

420 S. CORBETTA, Il disastro innominato, cit., pp. 289-290.

421 R. MARTINI, Il disastro ambientale tra diritto giurisprudenziale e principi di garanzia, in Leg. pen., 2008, p. 353 ss..

422 G. M. FLICK, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p., cit., p. 19; S. CORBETTA, Il disastro innominato, cit., pp. 289-290.

progress fintanto che dura l’effetto pandemico”424. L’unità spazio-temporale

tipica non sembra potersi bene adattare rispetto a condotte o situazioni di pericolosità diffuse nel tempo e nello spazio, come quelle di inquinamento che hanno bisogno di una stratificazione progressiva425.

La riconduzione al disastro di micro-accadimenti verificatisi in un lungo arco di tempo è frutto della confusione concettuale tra processo causale ed evento. A partire dal caso del Petrolchimico di Porto Marghera sino al più recente caso Eternit, la giurisprudenza ha sostenuto che non tutti gli eventi di disastro presenterebbero il carattere di immediatezza dell’evento, finendo per confondere la durata del processo causale e la durata dell’accadimento di danno. “Se la condotta causalmente efficiente può risultare frazionata nel tempo, l’evento di danno qualificato dal pericolo (ciò in cui si risolve il reato di disastro) non può che risultare tendenzialmente istantaneo e unitario, di immediata portata distruttiva”426.

I fatti di inquinamento ricondotti dal diritto vivente al “disastro ambientale” presentano pertanto una strutturale estraneità rispetto ai requisiti necessari per la configurabilità di un disastro, non presentando quest’ultimo le caratteristiche richieste sul piano dimensionale e della proiezione offensiva. La sussumibilità del disastro ambientale e/o sanitario nel tipo “altro disastro” costituisce una vera e propria estensione analogica in malam partem della norma incriminatrice, in aperta violazione del principio di tassatività427, frutto dell’anteposizione dell’esigenza repressiva al rispetto della legalità.

Ciò nonostante, le più recenti applicazioni della fattispecie, anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, dimostrano come i giudici non abbiano tenuto conto del fatto che la singolare figura di creazione accusatoria, scaturita da una vera e propria manipolazione interpretativa, non abbia nulla a che vedere con il disastro di cui all’art. 434 c.p.. La “polimorfa

424 S. CORBETTA, Il disastro innominato, cit., p. 290. 425 C. PIERGALLINI, Danno da prodotto, cit., p. 283.

426 A. GARGANI, Esposizione ad amianto e disastro ambientale, cit., pp. 11-12. 427 Ivi, p. 13.

figura giurisprudenziale del disastro ambientale”428 è stata utilizzata, attraverso inammissibili e infondate “prospettazioni accusatorie (per) aggirare le difficoltà probatorie in punto di causalità e di colpevolezza, mediante il compattamento dei fatti in una dimensione antistorica e atemporale, al fine di poter contestare in modo indistinto una assorbente macro-figura di disastro ecologico che, livellando le specifiche posizioni individuali, si (è) rivela(to) un pericoloso strumento di elusione dell’art. 27 Costituzione”429.

4.3 Proposte alternative nella prospettiva di una riforma dei reati