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L’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n 327/2008

3. IL DISASTRO AMBIENTALE GIUDIZIARIO

3.2 L’intervento della Corte Costituzionale con sentenza n 327/2008

a-descrittiva impiegata dal legislatore347, si prestano a essere manipolate

dall’interprete onde soddisfare le più disparate esigenze di tutela al punto di suscitare il dubbio circa un congenito difetto di determinatezza. Tale opinione è stata condivisa dal G.u.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, nelle more di un procedimento relativo ad una vicenda di smaltimento illecito di rifiuti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma per

344 F. GIUNTA, I contorni, cit., p. 3452.

345 Cass. 11 ottobre 2006, Pellini, in C.E.D. Cass., 239160; Cass., 20 febbraio 2007, n. 19342,

Rubiero, in Riv. Pen., 2007, p. 995; Cass. 29 febbraio 2008, Agizza, in C.E.D. Cass.. Cfr. L. RAMACCI, Il disastro ambientale nella giurisprudenza di legittimità, in Amb. & Svil., 2012, pp. 722-725; A. L.VERGINE, Nota a Cassazione Penale, sez. III; 13 aprile 2010 n. 222032, in Riv.

giur. amb., 2011, p. 675. L’A. dà conto del “consolidato indirizzo della S.C. per la quale, ai fini

della configurabilità del delitto di disastro ambientale, è necessario che l’evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso, ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia il carattere prorompente di diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l’eccezionalità della dimensione dell’evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purché dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l’attività di contaminazione dei siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tal da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull’uomo”.

346 A. GARGANI, La protezione immediata dell’ambiente, cit., p. 420.

347 G. M. FLICK, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p., in Cass. pen., 2015, p. 14.

contrasto con l’art. 25, comma secondo, Cost.; mettendo in discussione, di fatto, l’ammissibilità costituzionale del disastro ambientale348.

La questione di costituzionalità, sollevata nell’ambito di un procedimento penale nei confronti di persone imputate di aver causato dolosamente un disastro ambientale in un’ampia zona territoriale in provincia di Caserta, utilizzando numerosi terreni agricoli come discariche abusive di un’imponente massa di rifiuti pericolosi per l’ecosistema, risultava ben argomentata e non priva di fondamento349.

Il dubbio di costituzionalità, come precisato dal giudice remittente, non origina soltanto dal deficit di determinatezza che caratterizza i concetti di “disastro” e di “pericolo per la pubblica incolumità”; decisiva, ai fini della questione, è soprattutto la mancata descrizione della condotta obiettivamente idonea a causare gli eventi anzidetti. Nel caso dell’art. 434 c.p., a differenza delle fattispecie previste agli artt. da 423 a 433 c.p., la mancata precisazione della condotta di reato, associata alla genericità dei termini con cui vengono descritti l’evento intermedio (il disastro) e quello finale del fatto tipico (il pericolo per la pubblica incolumità), produrrebbe una fattispecie che si pone al di sotto della soglia di determinatezza necessaria a indirizzare i comportamenti dei cittadini e a contenere la creatività del giudice350.

Un tale deficit descrittivo non è stato ritenuto colmabile, né in via interpretativa, stante il carattere residuale del disastro innominato rispetto alle figure tipiche che però descrivono fattispecie eterogenee, né facendo ricorso alla finalità dell’incriminazione, che è quella di colmare le eventuali lacune che si manifestano, in conseguenza del progresso tecnico, nell’ambito dei delitti contro la pubblica incolumità, e nemmeno dall’analisi del diritto vivente, in considerazione del numero esiguo di pronunce di legittimità in argomento. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 327/2008, ha però dichiarato non fondata la questione di costituzionalità: nella sentenza interpretativa di

348 Ord. 7 dicembre 2006, in www.lexambiente.it.

349 P. MILOCCO, Nota a GIP S. Maria Capua V., 8 novembre 2004, in Riv. giur. amb., 2005, p.

886.

rigetto sono state indicate le condizioni in presenza delle quali la fattispecie sia rispettosa dei principi di tassatività e determinatezza e sono stati tracciati i confini del tipo “disastro innominato”351. In estrema sintesi, con tale decisione

la Corte Costituzionale ha affermato che l’art. 434 c.p. di per sé rispetti il principio di determinatezza; questo non sta a significare che esso sia applicabile a qualunque forma di disastro, e in particolare, al disastro ambientale. Per risultare conforme alla Cost., l’art. 434 c.p. deve agganciarsi ai disastri nominati, cioè deve rispettare il concetto di disastro consolidato nel sistema normativo e nella giurisprudenza. Per maggiore chiarezza, però, cerchiamo di ricostruire i singoli passaggi del ragionamento.

Pur riconoscendo come il termine disastro sia “capace di assumere, nel linguaggio comune una gamma di significati ampiamente diversificati”, la Consulta ha affermato di poter definire giuridicamente tale locuzione per

relationem, tenendo presente tanto la ratio di incriminazione, quanto la

collocazione topografica della norma. In particolare, concorrono a precisare la valenza di disastro sia la funzione di chiusura che, nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica, svolge la fattispecie in esame, sia la necessaria omogeneità, sul piano delle caratteristiche strutturali, tra l’altro disastro e i disastri contemplati negli articoli compresi nel capo relativo ai delitti di comune pericolo mediante violenza.

Accanto al riconoscimento di tale omogeneità, la Corte Costituzionale ha sottolineato la “necessità, per superare il dubbio di costituzionalità, di verificare se dal complesso delle norme che incriminano i ‘disastri tipici’, sia concretamente possibile ricavare dei tratti distintivi comuni che illumino e circoscrivano la valenza del concetto di ‘disastro’”352.

Il Giudice delle leggi, dall’analisi d’insieme dei delitti compresi nel Capo I Titolo VI, ha ritenuto di poter rinvenire - al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure di disastro tipico - una nozione unitaria di

351 Corte Cost. 1 agosto 2008, n. 327, in Giur. Cost., 2008, p. 3529 ss. con nota di F. GIUNTA. 352 Corte Cost. 1 agosto 2008, n. 327, cit., p. 7.

disastro (peraltro corrispondente a quella elaborata in dottrina)353, qualificata sotto il duplice profilo del piano dimensionale e della proiezione offensiva. Sotto il primo aspetto, il disastro deve presentarsi come un “evento distruttivo di proporzione straordinaria, anche se non necessariamente immane, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi”; mentre, sul piano della proiezione offensiva, l’evento deve provocare “un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che sia richiesta anche l’effettiva verificazione delle morti o delle lesioni di uno o più soggetti”354.

Questa interpretazione non solo è avvalorata dai lavori preparatori, ma corrisponde anche alla nozione concretamente adottata dalla giurisprudenza di legittimità, formatasi con indirizzo risalente sia in rapporto alla fattispecie del disastro innominato, sia in relazione agli altri delitti contro la pubblica incolumità355.

Con questa sentenza, per un verso, la Corte. cost. ha salvato la legittimità costituzionale della formula “altro disastro”, ancorando l’interpretazione del referente naturalistico della norma ai requisiti strutturali dei disastri tipici enucleati nel Capo I del Titolo VI; per altro verso, però, ha auspicato che talune fattispecie che al tempo erano ricondotte con soluzioni interpretative non scevre da profili problematici al paradigma punitivo del disastro innominato - in particolare il disastro ambientale - formassero “oggetto

353 La nozione di disastro descritta dalla Corte Costituzionale è sostanzialmente analoga a quella

elaborata dalla dottrina. V. S. ARDIZZONE, Crollo di costruzioni e altri disastri dolosi, cit., p. 275; S. CORBETTA, I delitti contro l’incolumità pubblica. I delitti di comune pericolo mediante

violenza, cit., p. 630. V. Infra § 4.1.

354 Corte Cost. 1 agosto 2008, n. 327, cit., p. 9.

355 Si veda, ad esempio, Cass., Sez. IV, 3 marzo 2000, Alessio, in C.E.D. Cass., n. 216602,

secondo cui “il delitto di disastro colposo di cui all’art. 449 c.p. richiede un avvenimento grave e complesso con conseguente pericolo per la vita o l’incolumità delle persone indeterminatamente considerate al riguardo; è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all’attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti; ed, inoltre, l’effettività della capacità diffusiva del nocumento (c.d. pericolo comune) deve essere accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, casualmente, l’evento dannoso non si è verificato”; in senso analogo cfr. Cass., Sez. IV, 20 dicembre 1989, De Stefani, ivi, n. 183244; Cass., Sez. V, 12 dicembre 1989, Massa, ivi, n. 185108.

di autonoma considerazione da parte del legislatore penale, anche nell’ottica dell’accresciuta attenzione alla tutela ambientale ed a quella dell’integrità fisica e della salute, nella cornice di più specifiche figure criminose”356.

Tale monito al legislatore rappresenta nel contempo un invito ai giudici dall’astenersi dall’applicare il reato in questione mediante forzature interpretative dei suoi elementi strutturali a episodi di contaminazione ambientale, stante che “la ritenuta determinatezza del disastro innominato non equivale a ratificare la creazione giurisprudenziale di un autonomo delitto di disastro ambientale”357. La magistratura, tuttavia, ha completamente disatteso l’auspicio della Consulta, continuando a ritenere applicabile la fattispecie dell’art. 434 c.p. nei più recenti processi Eternit di Torino358 e Ilva di

Taranto359, con esiti ancor più discutibili, che hanno reso sempre più evidente la necessità di un intervento di riforma.

3.3 Il disastro di matrice giurisprudenziale al banco di prova del processo