• Non ci sono risultati.

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA UNO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE AI GIOVANI STRANIERI

Nel documento case di lavoro private libertà della (pagine 139-146)

Istituto penale minorile del Pratello

ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA UNO SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE AI GIOVANI STRANIERI

Dopo un primo anno di sperimentazione, arriva l’accordo definitivo tra la Garante regionale delle persone private della libertà personale, Desi Bruno, e il Centro di giustizia minorile dell’Emilia-Romagna, il “Pratello” di Bologna, per l’istituzione di uno “Sportello di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale” all’in-terno della struttura. Lo sportello è dedicato sia “alla consulenza sul diritto dell’immi-grazione per le direzioni e operatori dei servizi minorili” sia, soprattutto, “all'ascolto, informazione e orientamento per i minori e i giovani adulti collocati nell’area penale”.

Alla fine del 2014, al Pratello erano stranieri 15 ristretti sui 21 complessivi.

Come si legge nella convenzione, che ha una durata iniziale di due anni, “lo sportello diventa strumento fondamentale per la tutela dei diritti soggettivi dei minori anche in considerazione della complessità e della contraddittorietà che emerge tra i dettami della normative per la tutela, la protezione e i diritti dei minori e quella che regola-menta la presenza degli stranieri”: un avvocato o esperto di diritto dell’immigrazio-ne, individuato dalla Garante, offrirà infatti, oltre a un servizio di consulenza ai servizi minorili, supporto e consulenza ai giovani, principalmente di cittadinanza straniera, che “presentano difficoltà in materia di acquisizione o conservazione del permesso di soggiorno”, “richiedono informazioni sulle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana o dello status di apolidi”, “intendono usufruire del rimpatrio assistito”, “richiedo-no protezione internazionale, umanitaria, temporanea o sociale” o “per i quali “richiedo-non è stata avanzata alcuna richiesta di tutela”.

Sono diverse le modalità di intervento previste: si va dalle segnalazioni dei servizi mi-norili su casi che presentano particolari difficoltà alla richiesta scritta o verbale dei ragazzi, che possono rivolgersi sia alla direzione della struttura che direttamente alla Garante. Ogni mese poi un avvocato esperto di diritto dell’immigrazione incontrerà gli operatori organizzati in equipe del trattamento per la valutazione dei casi segnalati, e sono in programma anche “incontri, convegni ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea a favorire una informazione trasparente verso l’esterno per quanto riguarda la condizio-ne dei minori collocati condizio-nelle strutture”.

Desi Bruno si è detta “molto soddisfatta per il rinnovo di un accordo che già nel suo anno di sperimentazione ha portato a risultati importanti soprattutto per i giovani del-la struttura”. Anche del-la dirigente del Centro giustizia minorile, Silvia Mei, ha espresso “del-la più viva soddisfazione per un protocollo che consente di utilizzare risorse importanti a vantaggio dei minori ristretti o seguiti dai servizi minorili della giustizia”.

139

1

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER

L’EMILIA ROMAGNA

PROTOCOLLO D’INTESA

FRA IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE PER L’EMILIA ROMAGNA, IL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA’ PERSONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE IN FAVORE DELLA TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORENNI STRANIERI DELL’AREA PENALE INTERNA ED ESTERNA DEL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE E DI CONSULENZA E SUPPORTO ALLE DIREZIONI E AGLI OPERATORI DELLE STRUTTURE DEL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE IN MATERIA DI DIRITTO DELL’IMMIGRAZIONE

Il Direttore del Centro di Giustizia Minorile per l’Emilia Romagna, Silvia Mei, domiciliato per la sua carica presso la sede del Centro di Giustizia Minorile, in via del Pratello 34- 40122 Bologna (BO)

e

il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna, Desi Bruno, domiciliata per la sua carica presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in viale Aldo Moro 50, Bologna;

Di seguito denominati le Parti

Visti:

- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - Codice del Processo Penale Minorile;

- la Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà";

- il DPR 30 giugno 2000, n. 230 "Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà";

- la L. 4 agosto 1955, n. 848 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952;

- il D.P.R. 14 aprile 1982, n. 217 “Esecuzione del protocollo n. 4 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce alcuni diritti e libertà oltre a quelli che già figurano nella detta convenzione e nel suo primo protocollo addizionale, adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963”;

- la L. 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989” e la L. 11 marzo 2002, n. 46 "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la

Strutture del Centro di giustizia minorile

2 vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000";

- il D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- il D.P.R. 19 ottobre 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

- Tutte le norme complementari al T.U. relative ad asilo politico, cittadinanza, diritto di circolazione e soggiorno, diritto internazionale privato, esecuzione delle sentenze penali, giudice di pace, respingimento ed espulsione;

Premesso che

con la L.R. 19 febbraio 2008, n. 3 - “Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna”, come successivamente modificata dalla L. R. 27 settembre 2011, n. 13 “Nuove norme sugli Istituti di Garanzia”, la Regione Emilia-Romagna ha istituito il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della liberta personale al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle materia di competenza regionali, i diritti delle persone presenti negli Istituti penitenziari, negli Istituti penali per i minori, nelle strutture sanitarie, in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nei CIE;

Considerato che

- La formazione e il trattamento dei minori e giovani adulti collocati nelle aree penali interne ed esterne dei servizi minorili hanno l’obiettivo, per fine espresso della normativa internazionale in materia come recepita dall'ordinamento nazionale, di assicurare la loro assistenza, protezione, educazione e competenza professionale affinché essi siano messi in grado di avere un ruolo costruttivo nella società e che pertanto vanno loro garantiti l’aiuto, la protezione e I'assistenza necessari sul piano sociale, educativo, professionale, psicologico, sociale, sanitario e fisico, avuto riguardo all'età, al sesso, alla personalità e all’esigenze educative degli stessi nell'interesse di una loro crescita armonica;

- In questo quadro, la situazione dei minori e giovani adulti, stranieri – siano essi cittadini di un paese dell’Unione o di un paese terzo, legalmente soggiornanti o in condizione di irregolarità – richiede un’attenzione particolare;

- Il Centro per la Giustizia Minorile di Bologna (di seguito denominato CGM), che è l’organo periferico competente sul territorio regionale del Dipartimento Giustizia Minorile, assicura l’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile in ambito penale nei confronti dei minorenni e giovani adulti autori di reato e attua una politica di prevenzione e di costruttivo interesse verso il

141

3 disagio minorile, interagendo con tutti gli Enti locali, prevedendo la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali collaborazione tra CGM e Regione;

Dato atto che

- le Direzioni e gli operatori dei Servizi minorili del CGM - anche alla luce dell’ attività di consulenza sperimentato nell’ anno 2014- hanno dichiarato l’utilità e espresso la necessità di una consulenza giuridica in merito alla condizione e al trattamento di alcune situazioni di minori stranieri e giovani adulti rispetto all’accesso, e relative procedure, alla richiesta di permesso di soggiorno, all’apertura di tutela per i minori stranieri non accompagnati (di seguito denominati MSNA), alla richiesta di protezione internazionale, umanitaria, temporanea e sociale da realizzarsi attraverso la costituzione di apposito sportello;

Ritenuto inoltre

- che debba essere garantito il diritto del minore (e, in particolare, del minore straniero) a una piena e completa informazione sulla propria condizione giuridica, in quanto questo costituisce osservanza ineludibile delle garanzie stabilite dal dettato costituzionale;

- che devono pertanto essere compiuti tutti gli sforzi necessari perché sia garantito il rispetto dei diritti fondamentali dei minori e giovani adulti per qualunque ragione collocati nelle strutture dell’area penale interna ed esterna del CGM;

- che l'attività di ciascun Ente sia il risultato della migliore cooperazione tra le Parti e che sia opportuno collaborare reciprocamente alla costituzione presso l’Istituto di uno sportello giuridico-informativo dedicato all’ascolto e all’informazione;

Accogliendo e condividendo

- i contenuti della proposta, avanzata dal CGM, di prosecuzione della collaborazione con l’attivazione di uno sportello informativo giuridico che possa fornire alle Direzioni e agli operatori dei Servizi minorili una consulenza in merito alla condizione e al trattamento giuridico dei minori di cittadinanza straniera e un supporto operativo per facilitare la comprensione delle procedure per la richiesta di permesso di soggiorno, l’apertura di tutela per i MSNA e la richiesta di protezione internazionale, umanitaria, temporanea e sociale e ogni altra attività afferente all’esigibilità di diritti o opportunità derivanti dalla normativa vigente sulla disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Tutto ciò premesse e considerato, le Parti convengono quanto segue:

Strutture del Centro di giustizia minorile

4 Art. 1 – Premesse

Nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze le Parti convengono di realizzare le azioni e gli interventi finalizzati al consolidamento dello sportello di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale con le modalità definite all’art. 3;

Le premesse son parte integrante del presente atto;

Il presente Protocollo non modifica né interviene sui progetti e sulle attività già in essere presso l’Istituto e non produce effetti sugli accordi o sulle convenzioni che ne sono alla base;

Art. 2 - Obiettivi

Nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

La collaborazione risponde al bisogno di fornire, attraverso lo sportello di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale:

- supporto ai giovani dell’area penale interna ed esterna, principalmente di cittadinanza straniera, che presentano difficoltà in materia di acquisizione/conservazione del permesso di soggiorno; che richiedono informazioni sulle modalità di acquisizione della cittadinanza italiana o dello status di apolidi; che intendono usufruire del rimpatrio assistito; che richiedono protezione internazionale, umanitaria, temporanea o sociale; o per i quali non è stata avanzata alcuna richiesta di tutela; e ogni altra situazione che faccia riferimento all’esigibilità di diritti o opportunità previste dall’ordinamento vigente e dal T.U. sull’Immigrazione;

- consulenza ai Servizi minorili in materia di immigrazione.

Lo sportello di informazione giuridica e di consulenza giuridica extra giudiziale diventa strumento fondamentale per la tutela dei diritti soggettivi dei minori anche in considerazione della complessità e della contraddittorietà che emerge tra i dettami della normative per la tutela, la protezione e i diritti dei minori e quella che regolamenta la presenza degli stranieri.

Art. 3 - Contenuto e impegni

Le Parti si impegnano alla costituzione di uno “Sportello di informazione giuridica e consulenza extragiudiziale” (di seguito denominato “sportello”) dedicato alla consulenza sul diritto dell’immigrazione per le Direzioni e operatori dei Servizi minorili del CGM; all'ascolto, informazione e orientamento per i minori e i giovani adulti collocati nell’area penale interna ed esterna del CGM;

Le Parti concordano di comune accordo i tempi e le modalità dell’attività dello sportello definendone i seguenti punti salienti utili e necessari per l’attività:

allo sportello operano un avvocato o esperto di diritto dell’immigrazione e, qualora necessario, un mediatore culturale; ad esso gli operatori dei Servizi minorili possono segnalare, con modalità da definire tra le Parti, i casi che presentano particolari difficoltà in merito alle norme sull’immigrazione e per una migliore valutazione del percorso trattamentale da attivare. Lo sportello svolge funzioni di ascolto, informazione e orientamento giuridico extragiudiziale rivolte ai minori o giovani adulti dell’area penale interna e esterna sia italiani che stranieri;

143

5

allo sportello possono accedere sia gli operatori dei Servizi minorili, con una modalità facilitata (ad esempio, scambio di mail), che i minori o giovani adulti. L’ accesso avviene tramite richiesta scritta o verbale o scritta del giovane interessato alla Direzione o direttamente all’Ufficio del garante o su attivazione degli stessi collaboratori del Garante;

verranno effettuati incontri periodici (di massima a cadenza mensile) in cui un avvocato esperto di diritto dell’immigrazione incontra gli operatori organizzati in equipe del trattamento per la valutazione dei casi segnalati;

verrà prestata consulenza per la formulazione delle richieste e assistenza nelle istruttorie in particolare per quanto attiene l’accesso a forme di tutela e protezione, per quanto attiene il diritto;

verrà predisposta la diffusione di materiale di informazione e aggiornamento sulla normativa di riferimento

Le Parti individuano una figura di coordinamento che si occuperà del monitoraggio delle attività, verifica dei risultati e predisponga documenti di sintesi.

Il Garante, nell'ambito delle attività previste, si impegna ad individuare le figure da impegnare nell’attività di sportello, i cui nominativi, di volta in volta individuati, verranno segnalati alle Direzioni di IPM e CPA al fine di consentirne l' accesso;

Il CGM rende disponibile, in caso di necessità e compatibilmente con le risorse disponibili, il servizio di mediazione culturale o, in difetto, servizio di interpretariato;

Il CGM si impegna, tramite apposita nota scritta, a diffondere adeguata informazione ai ragazzi della possibilità di accesso allo sportello, indicandone le modalità, in accordo con il Garante;

Le Direzioni dei Servizi minorili definiscono gli spazi preposti agli incontri con i minori e giovani adulti ovvero per gli incontri periodici con gli operatori dei Servizi minorili organizzati in equipe del trattamento;

All’interno dell’Istituto Penale Minorenni e del Centro di Prima Accoglienza/Comunità Ministeriale e per i ragazzi in carico ai servizi minorili, i collaboratori del Garante hanno come riferimento per qualsiasi confronto o scambio di notizie o valutazioni sui singoli casi le rispettive Direzioni e agiscono nel continuo confronto con il Garante e sotto le direttive dello stesso;

I dati relativi all'attività di informazione e consulenza rimangono nella disponibilità delle Parti per gli usi conformi ai propri compiti istituzionali;

Le Parti possono inoltre concordare e promuovere congiuntamente incontri, convegni ed ogni altra iniziativa ritenuta idonea a favorire una informazione trasparente verso l’esterno per quanto riguarda la condizione dei minori collocati nelle strutture del CGM, così come l’approfondimento della normativa europea ed internazionale in tema di condizione giuridica dei minori italiani e stranieri in istituzione;

Le Parti si riuniscono non meno di due volte l'anno al fine di verificare l’andamento delle attività, la programmazione comune e le corrispondenti azioni e attività.

Strutture del Centro di giustizia minorile

6 La Direzione del CGM e il Garante si impegnano a condividere durante l’attività annuale momenti di formazione congiunta dei loro operatori.

Art. 4 – Durata

Il presente Protocollo ha durata di due anni dall’atto di sottoscrizione, salvo eventuali proroghe da concordare con atto successivo fra le Parti.

Il presente Protocollo d’Intesa è firmato digitalmente.

Silvia Mei

Direttore Centro Giustizia Minorile per l’ Emilia-Romagna

Desi Bruno

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale della Regione Emilia-Romagna

Bologna, lì

145

Nel documento case di lavoro private libertà della (pagine 139-146)

Outline

Documenti correlati