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cronaca cittadina che ne racconti le vicende e pochi sono gli atti pubblici prodotti degli officiali – i castellani e dalle magistrature – gli anziani – o che ne documentino le attività. Per il centro meridionale dell'isola manca anche il Breve, il testo statutario che regolava le competenze dei castellani e più in generale la vita cittadina, o di altri officiali come i vicari istituiti all'inizio del Trecento: del primo si conservano solo alcuni capitoli raccolti nel Breve del porto92, mentre di altri si trovano riferimento nella documentazione statutaria e normativa pisana a cui si è già fatto e si farà riferimento. Rispetto ad altre città sarde, che pure non conobbero una letteratura

89 ) Sul commercio cerealicolo arborense, v. M. TANGHERONI, Aspetti del commercio dei cereali nei paesi della

Corona d'Aragona, cit., pp. 133-142; sulle presenze pisane in Arborea, v. F.C.CASULA, Nuovi documenti per la storia

economica della Sardegna aragonese, in «Archivio Storico Sardo», XXX (1976), pp. 157-168.

90 ) E.BARATIER,

Les relations commerciales entre Marseille et la Sardaigne au Moyen Age, in Atti del VI

Congresso Internazione di Studi sardi, Centro internazionale di Studi sardi, Cagliari 1957, pp. 297-342;F.ARTIZZU,

Relazioni commerciali tra la Sardegna e Marsiglia nel secolo XIII, in «Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo», 9

(1956), pp. 8-9; P.CRASTA,Aspetti dell'economia del giudicato d'Arborea nel XIV secolo: percorsi di ricerca a partire dal caso di Bosa, in in Per Marco Tangheroni. Studi su Pisa e sul Mediterraneo medievale offerti dai suoi ultimi allievi,

a cura di C. Iannella, ETS, Pisa 2006, pp. 73-98.

91 ) S. PETRUCCI, Aspetti della distribuzione commerciale in Sardegna. Secoli XII-XIV, in Mercati e consumi.

Organizzazione e qualificazione del commercio in Italia dal XII al XX secolo, I Convegno Nazionale di Storia del

commercio in Italia, (Reggio Emilia 1984), Bologna 1986, pp. 623-635.

92 ) F.ARTIZZU, Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari. Breve Portus Kallaretani, Il Centro di ricerca,

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cronachistica, la descrizione delle vicende politiche ed istituzionali appare più ardua. In modo sintetico ad esse sono dedicati questo e il successivo paragrafo93.

I principali officiali di Cagliari erano i castellani, eletti dagli anziani pisani. Gli Statuti pisani precisarono alcune condizioni per la loro scelta: non dovevano avere rapporti di parentela con gli anziani elettori, né rapporti di fedeltà con i domini

Sardinee o altri, dovevano essere de populo ed aver superato i quarant'anni, ma non

potevano possedere bottega nel castello di Cagliari; inoltre chi avesse ricoperto quella carica, non avrebbe potuto riottenerla per i dieci anni seguenti94. I limiti si ampliarono negli anni: nel 1307 venne stabilito che il divieto anche per i padri, i figli e i fratelli dei castellani per i successivi cinque anni; nel 1313 inoltre la proibizione era estesa ai

burgenses del castello cagliaritano e di Iglesias cui erano vietati anche gli offici di rectores della città dell'argento, l'incarico di notaio e qualsiasi altro officio nel

giudicato di Cagliari pro Comuni pisano95, una norma su cui si tornerà a proposito

dello status di burgensis a Cagliari: essa indica la volontà, da parte del Comune pisano, di escludere quei gruppi che, pur di origine pisana, erano divenuti abitanti permanenti della città sarda ed avevano già manifestato, in più occasioni, sentimenti di autonomia. Si tratta di un dato da tener presente per comprendere il passaggio di alcuni burgenses al fronte aragonese durante la guerra di conquista. La riforma degli Statuti pisani del 1313, da cui è tratta la norma appena citata, avvenne durante la presenza a Pisa del vicario dell'imperatore Arrigo VII, Manfredi di Chiaramonte, in un contesto di riordino complessivo della Sardegna direttamente posseduta dalla città toscana, di cui la redazione del bilancio sardo, entro quello generale del Comune, è un aspetto non secondario96.

93 ) Non esiste una storia delle istituzioni di Cagliari. Si vedano B.FASCETTI, Aspetti dell'influenza e del dominio

pisano in Sardegna nel Medio Evo, in «Bollettino storico Pisano», VIII (1939), pp. 1-32;ARTIZZU,La Sardegna pisana e genovese, cit., pp. 155-167; A.BOSCOLO,Le istituzioni pisane e barcellonesi a Cagliari prima e dopo il 1326, IDEM, Sardegna, Pisa e Genova nel Medioevo, Università di Genova, Genova 1978, pp. 127-138.

94 )

Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo raccolti e illustrati per cura del prof. F. Bonaini,

Vieusseux, Firenze 1854-1857, II, pp. 88 e ss.

95 )

Ibidem, p. 100.

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Dello stesso 1313 sono alcune revisioni riguardanti i vicari per l'isola. Questa figura istituzionale è documentata per gli anni che vanno dal 1305, all'indomani del pieno controllo del Comune dei due ex giudicati di Cagliari e di Gallura, al 1319, anno in cui l'officio di castellani conobbe un'importante allargamento di giurisdizione. Sembra che nel 1313 i vicari assumessero contorni istituzionali più precisi e che, come i castellani e i rectores di Iglesias, esercitassero la propria giurisdizione «secundum formam sui brevi»97. Anch'essi erano eletti dagli

anziani. Per il vicario regni Kallari la giurisdizione civile e criminale, regolata dagli

ordinamenta, si estendeva nei territori dell'antico giudicato al di fuori della città di

Cagliari ed Iglesias: insieme ai castellani della prima città aveva il compito di assoldare truppe necessarie a raccogliere le entrate derivanti dalle condanne e dai redditi del Comune pisano98.

Nel 1319 le competenze del vicario del regno di Cagliari furono affidate agli stessi castellani di Cagliari, la città che, nel frattempo, aveva conosciuto una riorganizzazione urbanistica e difensiva con la costruzione di alcune tra le principali torri: i castellani, da allora, assunsero il titolo di domini Regni Kallaretani99. Una

ville et de l'Etat. Colloque international (Spa, 6-9 settembre 1964), Bruxelles 1965 (“Pro Civitate: Collection Histoire”,

n. 13), pp. 45-94, riprodotto, con il titolo Imposte dirette e debito pubblico nel basso medioevo, in C.VIOLANTE,

Economia, società, istituzioni a Pisa nel Medioevo. Saggi e ricerche, Dedalo, Bari 1980, pp. 101-168.

97 )

Statuti inediti della città di Pisa, cit., II, p. 69.

98 )

Ibidem, p. 91. A proposito delle sue fnzioni militari, si possono ricordare alcuni documenti: nel primo si

stabilì che un soldato a cavallo di servizio nel giudicato doveva dipendere dal vicario; un secondo giguarda uan convenzione tra Leopardo di Frenetto, per il Comune pisano, e Ottavio delle Branche, conestabile di 25 cavalieri, in cui si stabiliva per le truppe impiegate nell'isola l'obbedienza al vicario. ASP, diplomatico Roncioni, 1315, maggio 26;

diplomatico Coletti, 1316, gennaio 11. Una conferma indiretta del fatto che il vicario di Cagliari interessava i territori

extra-cittadini e quindi anche la popolazione sarda delle ville proviene da un documento del 1317 che riguarda il vicario di Gallura. Un famulo di Arsocco de Mela, Gonnario Morello di Terranova aveva rubato al suo padrone un cavallo e altri oggetti ed era stato arrestato per «quosdam extra iurisditionem» del podestà di Terranova e presentato al camerario della stessa Terranova, a sua volta vicario di Giacomo Gualandi, vicario generale in Gallura per il Comune pisano. Il podestà di Terran ova protestò perché «habebat eum (il ladro) in banno pro furto», e lo rivendicò prima al camerario poi al castellano di Villa Pedres nel cui carcere era stato messo, da momento che a Terranova non vi era una prigione, e dal quale carcere era scappato. Di fronte al complicarsi della vicenda gli anziani di Pisa inviarono un modulatore. Il vicario di Gallura aveva funzioni di polizia e giudiziarie che esercitava attraverso funzionari decentrati, ma non sulla base di una divisone etnica – pisani e burgenses sotto il podestà, sardi sotto il vicario – quanto piuttosto territoriale: al podestà la città e il suo territorio, al vicario il resto del giudicato. ASP, Comune A, reg. 48, f. (1317, giugno 3).

99 ) FASCETTI, Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medio Evo, cit., p. 32. Il documento è in

ASP, Comune A, reg. 74, f. 30r («De officio et iurisdictione civili et criminali regni Kallaritani datis et concessis

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prima estensione delle competenze dei castellani al di fuori dei confini cittadini era avvenuta nel 1316 quando a Pisa il consiglio del senato e della credenza stabilì che nelle questioni «inter factores et homines eorum [dei conti Gerardo e Ranieri di Donoratico, allora signori della città] et officiales terrarum pisani Comunis de

Kallari» dovevano essere risolte dai castellani e non dal vicario («per castellanos et iudices Castelli Castri et non per vicarium de Kallari»)100. Dalla loro giurisdizione

erano escluse i rectores di Iglesias e di Domusnova e le cause in fossero coinvolti i

nobiles da riservare al capitano del Popolo a Pisa101. Ma anche in questo caso non

mancarono le eccezioni: nel 1322, in un anno particolare per il clima della guerra ormai imminente, gli anziani di Pisa affidarono ai castellani cagliaritani la questione del possesso di un saltus rivendicato sia da Domusnova che dalla villa Giandelli, ubicata nel territorio di Iglesias, alle quali fu ordinato di rispettare quella scelta102.

Le fonti della legislazione dei castellani erano il loro breve, la carta loci (o

carta de logu), la legislazione sarda che probabilmente in epoca pisana conobbe una

revisione e un'edizione scritta nel quadro di un'armonizzazione dei testi normativi che dovevano far capo agli officiali pisani che avevano allargato la giurisdizione alle ville dell'interno, ed infine gli ordinamenta cui si rimandava per i casi «in quibus carta

loci non loquetur», e che sembra fossero testi normativi in cui si realizzò la

mediazione tra consuetudine sarda e diritto statutario cittadino di origine pisana103. Anche negli Statuti pisani trecenteschi si fa riferimento ad ordinamenta particolari per la Sardegna, probabilmente da non identificare con gli ordinamenta salariorum: di essi si servivano già i vicari per la esercitare la propria giurisdizione sulla

100 ) ASP,

Comune A, reg. 86, f. 59r (1316, Settembre 26).

101 ) FASCETTI, Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medio Evo, cit., p. 32.

102 )

Codex Diplomaticus Ecclesiensis, a cura di C. Baudi di Vesme, Regio Tipografo, Torino 1877, II, doc. XVII

(1322, aprile 3).

103 ) FASCETTI, Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medio Evo, cit., p. 21. Sulla carta de

logu cagliaritana, fondamentali gli studi di Marco Tangheroni, che ne ha ritrovato e pubblicato alcuni capitoli: Di alcuni ritrovati capitoli della “Carta de Logu” cagliaritana. Prima notizia, in «Archivio Storico Sardo», XXXV

(1986), pp. 35-80; La Carta de Logu del regno di Cagliari. Prima trascrizione, in «Medioevo. Saggi e ricerche», 19 (1995), pp. 29-38; La “Carta de Logu del giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli, in La Carta

de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno, a cura di I. Birocchi e A. Mattone, Laterza, Roma-Bari

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popolazione sarda104.

L'esistenza di consoli del porto di Cagliari - i consoli dei mercanti pisani erano presenti già prima della costruzione del castello - accanto ai castellani, ha fatto immaginare un dualismo di poteri corrispondenti anche a due comunità, quella entro le mura e quella dell'area portuale, ma come si già visto questa zona non si sviluppò in forma organizzata di quartiere. I consoli del porto della città sarda, che risiedevano nella ruga mercatorum, erano nominati dal console del porto di Pisa insieme a quei mercanti che svolgevano le proprie attività a Cagliari («li megliori e più sufficienti

mercatanti che cognosce che siano in Pisa et che in Castello di castro facia mercatantia»; «delli mercatanti del porto delli migliori e de più utili [...] li quali abbiano entica e trattino in Calleri»)105. Avevano giurisdizione sulle attività

commerciali e portuali, ed in particolare raccoglievano il giuramento dei singoli mercanti necessario per entrare nel porto e frequentare il mercato. Gli operatori mercantili costituivano così una societas mercatorum, documentata anche per il porto di Orosei, in Gallura106. I castellani intervenivano nella giurisdizione dei consoli non solo per far applicare le pene da loro stabilite e farne rispettare l'autorità, ma anche per impegnarsi a costringere i mercanti a compiere il giuramento, con la possibilità però di tollerarne la mancanza non sottoponendo a multa chi se ne fosse sottratto. Dall'altra parte i consoli – o uno di loro – forse da un certo momento, chiamati dai castellani e dagli anziani, erano tenuti a partecipare ai consigli segreti e pubblici all'interno dei quali, in particolare essi dovevano fare in modo che non si stabilisse nessun dazio per i mercanti giurati del porto o quelli stimati a Pisa, senza che vi fosse il parere favorevole dei consiglieri che li affiancavano nello loro attività107.

La principale magistratura cittadina era quella degli anziani. Le rughe le rughe e l'area che ad esse faceva capo all'interno del castello – come si è accennato –

104 ) FASCETTI, Aspetti dell'influenza e del dominio pisani in Sardegna nel Medio Evo, cit., p. 21. 105 )ARTIZZU, Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari. Breve Portus Kallaretani, cit., p. 74. 106 )ARTIZZU,

La Sardegna pisana e genovese, cit., pp. 168-170.

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erano organizzate in quattro sociatates rugarum (Mercanti, Marinai, Elefante, Comunale) che esprimevano quattro capitani tra i quali era scelto un priore, e che, sul modello delle istituzioni pisane, partecipavano alla scelta degli anziani i quali, infatti erano otto, due per ruga e al loro interno erano divisi tra cives pisani e burgenses, distinzione di cui si dirà più sotto. Gli anziani e i capitani delle società delle rughe, insieme ai capitani e i consoli del porto, amministravano la vita della città. Gli esempi rimasti sono pochi108. Nel 1307, anziani, capitani delle società delle rughe e un console del porto scelsero gli ambasciatori di Cagliari a inviare a Pisa nelle persone di Betto Alliata e Francesco Patterio109. Gli stessi, insieme ad un castellano, nel 1315 elessero tre savi con il compito di stimare la galea armata del Comune pisano affidata a Pucci Bellandi, un pisano che dopo aver combattuto con i nemici della città toscana, si trovava nel porto cagliaritano110.

5. Le vicende politiche di Cagliari dalla metà del duecento all'inizio del

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