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Capitolo 2: La responsabilità dei soggetti abilitati e le conseguenze derivanti dalla

2.3. La possibilità dell’annullamento e della risoluzione

Per questo si era fatta strada, in alcune corti di merito, l’idea che l’annullamento del contratto di investimento in questione potesse costituire un rimedio efficace, privo delle questioni problematiche riscontrate sopra. In particolare, è stata ravvisata dalla giurisprudenza di merito l’esistenza, in alcuni casi, di situazioni tali da legittimare il ricorso al rimedio

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PERRONE, [3], pag. 1012 ss.

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dell’annullabilità del contratto per vizi del consenso. Una corte di merito88

, seguendo tale impostazione, è arrivata a dichiarare l'annullamento del contratto di acquisto di obbligazioni Parmalat Finance Corporation BV in quanto, nel caso di specie, sarebbe stata ravvisabile la fattispecie dell'errore essenziale di cui all'art. 1429 c.c. nell'ipotesi di acquisto di obbligazioni di società delle quali l'intermediario finanziario avrebbe dovuto conoscere la preoccupante situazione finanziaria del tutto ignorata dall'investitore. Sulla stessa linea d’onda è stato segnalato come tra i doveri dell’intermediario di informare l’investitore rientra quello di far conoscere le caratteristiche del prodotto desumibili dalla offering circular qualora questa evidenzi una grave esposizione debitoria dell’emittente ed il fatto che il prodotto medesimo sia destinato solo ad investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali. La violazione da parte dell’intermediario dei propri doveri informativi avrebbe inciso sulla libera determinazione dell’investitore ad una scelta consapevole e dato, quindi, luogo ad errore essenziale. Lo stesso tipo di errore è stato ravvisato al fine di sostenere l'annullamento di un'operazione di acquisto di obbligazioni argentine. Tale operazione di investimento si sarebbe basata sull’errore su una qualità essenziale dell'oggetto, dato che gli investitori, pensando di porre in essere una normale attività di investimento, svolgevano una vera e propria attività speculativa, a rischio medio-alto di perdita del capitale investito. Il suddetto errore, si legge nella motivazione di quest’ultima sentenza, era certamente riconoscibile ex art. 1431 c.c., attraverso l'attivazione dei normali e fisiologici canali informativi, dalla banca, in ragione degli obblighi sulla stessa gravanti in base all'art. 21 TUF. Tuttavia, nonostante la sua minor problematicità dogmatica, questa strada è stata poco battuta per la difficoltà di riscontrare gli elementi delle fattispecie previste con rigore nel codice civile, anche in relazione alla ripartizione

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In successione si tratta delle seguenti sentenze: Tribunale di Napoli, 7 novembre 2006; Tribunale di Ancona, 12 aprile 2007; Tribunale di Lanciano, 19 dicembre 2006, tutte rintracciabili in www.ilcaso.it.

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dell'onere probatorio che aggrava, in questo caso, la posizione del contraente danneggiato.

L’orientamento merita comunque apprezzamento e ripropone la riflessione in ordine alla portata del requisito di essenzialità dell'errore89. Si può ricordare, infatti, come dalla Relazione al testo definitivo del codice civile si ricavava l'orientamento secondo il quale all'elencazione delle diverse specie di errore essenziale, contenuta nell'art. 1429 c.c., non dovesse essere riconosciuto carattere tassativo bensì meramente esemplificativo90.

Quest'impostazione è andata consolidandosi ed oggi si è concordi nel considerare le ipotesi contenute all'art. 1429 c.c. non esaurienti quelle in cui sia rintracciabile un errore essenziale. Più problematica è la questione inerente alla configurabilità dell’annullamento in caso di dolo dell’intermediario, su cui ci si soffermerà più sotto. Così ragionando è possibile ravvisare altri casi di errore essenziale del tutto equiparabili, sul piano del trattamento giuridico, a quelli previsti ex lege.

Da non trascurare anche le numerose pronunce che continuavano a sostenere che il rimedio conseguente alla violazione dei doveri di informazione fosse da ricostruire in termini di inadempimento contrattuale (risarcimento del danno/risoluzione). Tra le altre91 merita di essere segnalata la sentenza del tribunale di Firenze del 18 ottobre 2005. La pronuncia in esame classifica la violazione degli obblighi di informazione quale responsabilità contrattuale, per violazione di norme proprie del contratto-quadro (e dovrebbe ritenersi che anche in casi come quello esaminato in cui il contratto-quadro non sussiste la responsabilità sia di carattere contrattuale, derivando

89 GRECO, [2], pag. 556.

90 GENTILI, [2], pag. 1123 ss. evidenzia che secondo "una prima impostazione riconducibile

ai lavori preparatori (Rel. del Guardasigilli n. 652), il codice nell'art. 1429 c.c. avrebbe dato vita ad ipotesi tipiche ma non tassative, cosicché l'interprete potrebbe collegare l'annullamento ad ogni caso di errore che cada su un elemento del contratto, se determinante per il consenso".

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Trib. Lodi 12 gennaio 2007 ; Trib. Parma 21 marzo 2007; Trib. Bologna 18 dicembre 2006; Trib. Catania 23 gennaio 2007 in www.ilcaso.it.

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dall'inadempimento di obblighi preesistenti di carattere legale o regolamentare che fanno del rapporto tra intermediario e investitore un rapporto obbligatorio senza obbligo di prestazione principale anche prima della stipulazione del contratto-quadro)92, con la conseguenza di ritenere che il rimedio appropriato sia non già l'invalidità ma la risoluzione del contratto.

Da parte dei giudici fiorentini si trae un corollario ulteriore, consistente nella conseguente caducazione anche degli ordini conferiti dal cliente alla banca in difetto (sopravvenuto, ma retroattivo a giudizio del Tribunale di Firenze) del contratto presupposto (il contratto-quadro). Trattando questo tema i giudici in questione esaminano anche il disposto dell'art. 1458 c.c. ed illustrano come tale dato normativo in via di principio escluderebbe del tutto il fondamento della conclusione raggiunta, escludendo, in caso di risoluzione di contratti ad esecuzione continuata o periodica, il carattere retroattivo della risoluzione. Secondo la sentenza, si dovrebbe quindi individuare un fondamento normativo, per poter affermare che la sopravvenuta caducazione del contratto-quadro, per inadempimento degli obblighi di informazione gravanti sull'intermediario, retroagisca, traducendosi nella nullità (per difetto, si dice, del presupposto normativo) degli ordini di borsa attraverso i quali esso viene eseguito dalle parti93. Pur rifiutando la prospettiva della risoluzione “a cascata” dei contratti esecutivi sulla base dell’art. 1458 c.c., la conclusione infine raggiunta si ispira manifestamente alle ricostruzioni già emerse in dottrina al fine di eliminare i contratti di acquisto stipulati in violazione di regole di comportamento. Si è così prospettata l'eventualità di una consequenziale risoluzione degli ordini di acquisto stipulati (in esecuzione dello stesso contratto-quadro), per il sopravvenuto venir meno di un presupposto normativo essenziale, nella stessa logica del rimedio della presupposizione; il venir meno del presupposto su cui si basava il contratto porta alla caducazione dello stesso. Lo stesso risultato può essere raggiunto anche attraverso la configurazione di un collegamento necessario di carattere

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CASTRONOVO, 300 ss.

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normativo tra il contratto-quadro e il contratto esecutivo, con la conseguenza che (secondo la richiamata prospettazione) la sorte del contratto di riferimento (il contratto-quadro) si ripercuoterebbe sul contratto che ad esso si collega (l'ordine di acquisto).

Si punta così a raggiungere lo stesso agognato risultato, con un rimedio che, per un verso, non costringa l'interprete a ricorrere allo strumento della nullità per difetto di informazione (strumento che, al di là della difficoltà di trovargli un fondamento, è giustamente ritenuto eccedente il fine e possibile fonte di complicazioni non desiderate) e che, tuttavia, consenta di operare un collegamento tra le vicende del contratto-quadro e gli ordini di acquisto, rimettendo la valutazione ad un esame delle ragioni concretamente fatte valere (attraverso lo scrutinio della non scarsa importanza dell'inadempimento, da contestualizzare rispetto all'ordine di acquisto di cui si tratta) e all’iniziativa del danneggiato (cui solo spetterebbe la legittimazione ad agire in risoluzione).

2.4. La configurazione della responsabilità risarcitoria