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I MINORI E LA PARTECIPAZIONE 1 I minori nella Costituzione e nell’ordinamento giuridico italiano

2. La partecipazione dei minori nelle Carte internazionali e nelle disposizioni della Comunità Europea.

La realtà dei ritardi nell’effettiva tutela dei soggetti di età minore è desumibile anche dal fatto che la necessità di scolpire diritti e di attribuire compiti e responsabilità agli Stati ed ai poteri pubblici ha trovato la crescente attenzione delle sedi sovranazionali solo nella seconda parte del secolo scorso. Su tutte, ovviamente, spicca, per la sua universalità e per il suo carattere cogente per gli Stati aderenti, la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall’Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176 con i suoi protocolli opzionali, giunti al terzo ed entrato in vigore nell’aprile 2014. La Convenzione, strumento vincolante, era stato preceduto dalla Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 novembre 1959, riconosciute dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e da vari Patti Internazionali.

E’ importante ricordare che, a termini della suddetta Convenzione del 1989: - si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a 18 anni;

- in tutte le decisioni relative ai fanciulli deve essere una considerazione

preminente l’interesse superiore del fanciullo. E gli Stati si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e la cura necessarie al suo benessere;

- gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di

opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturazione ;

- il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la

libertà di ricercare, di ricevere e divulgare informazioni e idee di ogni specie; Seguono una serie di obblighi, imposti agli Stati parti, inerenti la protezione e la cura finalizzati allo sviluppo del fanciullo.

Ma vi sono anche altri numerosi strumenti internazionali bi-plurilaterali in materia di minori, di affidamento, di rapimento di bambini, diverse Convenzioni europee, tra le quali quella di Strasburgo sull’adozione, quella del Consiglio d’Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (STCE n° 201, 2007) e le Regole Minime di Pechino per l’amministrazione della giustizia penale minorile del 1985.

Particolarmente significativi sul piano dell’impegno economico in favore delle politiche per i minori sono:

- la Risoluzione approvata dalle Nazioni Unite in sessione speciale per l’infanzia il 10 maggio 2002, che specificamente invita ad evitare qualsiasi riduzione di spesa nel settore minorile, anche in caso di crisi economica o finanziaria (punto 52 f) e l’impegno a reperire, al contrario, nuove risorse finanziarie a sostegno delle politiche a favore dei minori (punto 52 g);

- le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, e in particolare la Rec (2003) 20 dove vengono indicate le nuove modalità di trattamento della devianza giovanile alla luce delle sue caratteristiche attuali e il ruolo della giustizia minorile;

- le Guidelines on child friendly justice del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa (17 novembre 2010) che indicano i principi in materia di giustizia che riguardi persone minori di età con riferimento alle situazioni di persone minori di età che entrino in contatto a qualsiasi titolo con organismi competenti e servizi coinvolti in procedimenti civili, penali e amministrativi. Le Guidelines pongono la persona minore di età al centro del sistema giustizia quando la riguarda; e tra le altre cose indicano come azioni per gli Stati membri anche quelle di istituire servizi specializzati e accessibili di supporto e di informazione;

- la “An EU Agenda for the rights of the child” della Commissione Europea (15 febbraio 2011) che pone la questione della promozione e del recepimento delle Guidelines nelle legislazioni dei paesi membri. L’incipit afferma che la promozione e la tutela dei diritti delle persone minori sono obiettivo dell’Unione Europea rafforzato dal Trattato di Lisbona: la prospettiva dei loro diritti deve fare parte integrante di tutte le misure dell’Unione Europea riguardanti i minori;

- la Convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istambul. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. Si occupa anche dei bambini “riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia”. La Convenzione ha l'obiettivo di predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica; sostenere e assistere le organizzazioni e autorità incaricate dell’applicazione della legge, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica; adottare le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza; vigilare affinché la cultura, gli usi e i costumi, la religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non possano essere in alcun modo utilizzati per giustificare nessuno degli atti di violenza; fornire o rafforzare un'adeguata formazione delle figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori di tutti gli atti di violenza, al fine di incoraggiarli, questi ultimi, ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti;

- La Raccomandazione del Consiglio d'Europa agli Stati Membri “on children’s rights and social services friendly to children and families”, che richiama alcune azioni strategiche, da porre in essere nel sistema dei servizi minorili, in un’ottica “child and family centered”329. Devono essere assicurate innanzitutto un'adeguata informazione

sui servizi, con un linguaggio comprensibile e garantendo trasparenza nei ruoli e nelle procedure, fin dal primo accesso. Deve essere garantita l’accessibilità dei servizi, anche tramite un unico punto di accesso, prevedendo flessibilità nell’orario di apertura, una ubicazione idonea e facilmente raggiungibile. Deve essere garantita la valutazione attenta dei bisogni degli utenti e un'attività dei servizi in grado di monitorare in modo continuativo il proprio lavoro e gli obiettivi che il servizio si pone. A tal fine deve essere previsto lo stanziamento di risorse finanziarie, l'adeguamento di quelle infrastrutturali e la necessaria dotazione del personale qualificato. Devono essere garantite l’appropriatezza e l'idoneità del servizio sociale rispetto alle esigenze manifestate dal bambino. Per quanto riguarda la formazione del personale, viene individuato l’impiego di uno staff adeguatamente formato, sia in materia di riconoscimento dei segnali di violenza, abuso e maltrattamento, sia per quanto concerne le tecniche e le modalità di coinvolgimento dei minori nelle decisioni che li riguardano direttamente. Deve esserci garanzia di una modalità di lavoro interdisciplinare e della collaborazione multiprofessionale tra diversi ambiti (educazione, salute, servizi sociali, consulenza legale) per poter gestire al meglio quelle situazioni in cui si rilevano bisogni complessi e multipli. Deve essere posta al primo piano la sicurezza del bambino, che si esplica anche nel rispetto del diritto alla privacy. Importante ai fini della partecipazione dei minori e delle loro famiglie è poi la previsione di modalità per esporre un reclamo a un ente terzo e imparziale nonché di standard di qualità, sulla base dei quali attivare il monitoraggio e la valutazione dei servizi erogati, prevedendo il coinvolgimento dei minori e delle loro famiglie.

Si è posta specifica e diffusa attenzione alle ultime due Convenzioni per gli interessanti aspetti culturali e per la vastità e la precisione delle politiche sociali che gli Stati Parti assumono l’obbligo di porre in essere. Entrambi gli aspetti rivestono specifica importanza per questo studio in quanto basati sulla partecipazione consapevole ai processi culturali, che investe anche la partecipazione dei minori.

Il contesto europeo si mostra fertile rispetto poi a una serie di documenti e azioni specificamente indirizzati alla partecipazione dei giovani cittadini europei nei diversi contesti di vita. Si possono citare:

- Documento che impegna gli Stati membri a istituire il Consiglio Nazionale per la gioventù, approvato dalla prima Conferenza Europea dei Ministri responsabili per la gioventù, anno 1985;

- Carta di partecipazione dei giovani alla vita municipale e regionale, 1990, con la quale si impegnano le Amministrazioni comunali a ideare politiche locali incentrate sui giovani, evitando la settorialità, l'estemporaneità e soprattutto prevedendo la loro concertazione, anche attraverso consulte, consigli, comitati, organi di rappresentanza dei giovani. Individua nella città il luogo strategico per promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita pubblica e ai processi decisionali;

- Libro bianco della Commissione Europea. Un nuovo impulso per la gioventù in Europa, 2001, documento formato attraverso la consultazione dei giovani che ha messo in luce lo squilibrio intergenerazionale e la ridotta partecipazione politica dei giovani, e ha individuato la partecipazione come uno degli ambiti prioritari delle politiche giovanili;

- Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, 2003, che ha attualizzato i contenuti di quella del 1990, riaffermando l'effettività della partecipazione come impegno degli enti locali e introducendo una parte dedicata agli strumenti e un'attenzione specifica al legame tra partecipazione e informazione;

- Patto europeo per la gioventù, 2005;

- Comunicazione della Commissione al Consiglio, relativa alle politiche europee in materia di partecipazione e informazione dei giovani com 417, 2006, dal quale emerge l'importanza degli indirizzi europei nelle politiche nazionali e il progressivo miglioramento del rapporto tra informazione e partecipazione;

- Risoluzione del Consiglio d'Europa, che individua la cittadinanza attiva tra gli obiettivi per i giovani, tra quelli previsti per il periodo 2010/2018, che prevede la promozione della cittadinanza attiva tra gli obiettivi generali per la cooperazione europea.

La produzione europea in materia è vastissima anche per l'impulso dato dai diversi programmi europei dedicati alla partecipazione giovanile o che hanno inserito la tematica come correlata ad altri obiettivi quali inclusione sociale, sostenibilità,

integrazione sociale, coesione sociale, formazione, istruzione e ingresso nel mercato del lavoro, tecnologie, ricerca.