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Struttura e regole di partecipazione del Programma Quadro dell‘Unione europea

CAPITOLO 4. IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO

4.1. Origine ed evoluzione del Programma Quadro dell‘Unione europea

4.1.1. Struttura e regole di partecipazione del Programma Quadro dell‘Unione europea

Occorre dedicare attenzione agli elementi che caratterizzano la struttura del PQ in modo da favorire una corretta interpretazione dei dati che emergono dallo studio (Barajas, Huergo, 2010).

Come ricordano Arnold et al. (2005), l‘obiettivo generale del PQ punta al rafforzamento delle basi scientifiche e tecnologiche dell‘industria europea ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. Questo obiettivo generale prende le mosse dai Trattati di Roma del 1957 che istituirono la Comunità europea e che, oltre ad avere creato le basi legali dell‘Unione europea stessa, prevedono la strutturazione di un‘ampia gamma di attività di supporto alla R&S53 (Arnold et al., 2005). Il PQ viene istituito proprio con l‘intento di dare un coordinamento alla frammentazione delle attività di R&S finanziate dalla Commissione europea. Nell‘ottica della politica tecnologica europea, i principali obiettivi del PQ sono quelli dell‘integrazione delle comunità di ricerca nazionali e regionali e del coordinamento delle politiche nazionali (Scherngell, Barber, 2011). Il PQ risulta così il principale strumento politico per il finanziamento alla R&S cooperativa all‘interno dell‘Unione europea (Barber, Scherngell, 2013) attraverso

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L‘art. 1 della Decisione N. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio indica che ―La

Comunità si è posta l'obiettivo, sancito dal trattato, di rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria comunitaria, garantendo in tal modo un elevato livello di competitività a livello internazionale. A tal fine la Comunità ha il compito di promuovere tutte le attività di ricerca ritenute necessarie, in particolare incoraggiando le imprese, ivi comprese le PMI, i centri di ricerca e le università nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico‖.

cui sono vengono sostenuti migliaia di progetti di R&S collaborativa e trans-nazionale (Scherngell, Barber, 2011) .

Sebbene si possa riscontrare una progressiva evoluzione del PQ - in termini di incremento di budget, di nuove tipologie di progetti finanziati e di ampliamento delle tematiche di ricerca - è possibile individuare degli elementi che caratterizzano e definiscono lo schema del PQ che sono rimasti invariati nel tempo (Roediger-Schluga, Barber, 2006) e che hanno costituito lo traccia su cui ciascuna programmazione è stata disegnata. La presenza di tratti comuni rende possibile l‘elaborazione di studi che utilizzano dati omogenei provenienti da differenti edizioni del PQ (Roediger-Schluga, Barber, 2006) ma anche la generalizzazione dei risultati ottenuti dallo studio di una singola edizione.

Come sottolineano Roediger-Schluga e Barber (2006) le proposte di progetto sono promosse da ―consorzi auto-organizzati‖, formati da differenti tipologie di partner localizzati in diversi paesi. Il processo di valutazione e di selezione delle proposte di progetto, che tradizionalmente si basano su requisiti di eccellenza scientifica e rilevanza socio-economica, è assegnata ad esperti indipendenti di diversi ambiti tecnologici. La R&S supportata dal PQ deve presentare alcune caratteristiche ben specifiche: la partecipazione di enti pubblici di ricerca (università e istituti di ricerca) nei consorzi di progetto e il carattere pre-competitivo della ricerca. In questi termini i progetti del PQ rientrano in una configurazione di cooperazione pubblico-privata (Barajas et al., 2012a) che richiama le componenti e la dinamica dell‘innovazione proposta dal Modello Tripla Elica (Triple Helix), che prevede un‘interazione contemporanea delle istituzioni governative, della ricerca e delle imprese (Etzkowitz, Leydesdorff, 2000), a cui la stessa Unione europea prende a riferimento nella formulazione delle proprie politiche d‘innovazione (Ranga, Etzkowitz, 2013).

Nella struttura del PQ possono essere individuati alcuni principi fondativi che ne determinano caratteristiche e funzionamento:

 le proposte di progetto sono inviate da consorzi auto-organizzati (Scherngell, Barber, 2011);

 lo schema finanziario prevede che i progetti supportati abbiano una durata limitata e ricevano un co-finanziamento pubblico, in altre parole i costi del progetto sono sostenuti in parte attraverso una sovvenzione della Commissione europea - denominata ―grant‖ - e in parte dalle risorse rese disponibili dai

partner del consorzio di progetto che possono essere sia di natura finanziaria sia ―in kind” (Barajas et al., 2008);

 lo schema di cooperazione richiede la formazione di consorzi con un numero minimo di partner di varia tipologia, ovvero università, centri di ricerca, imprese e altri attori portatori di interesse, che siano provenienti da paesi differenti (Ibid.);

 lo schema di valutazione prevede che le proposte siano selezionate sulla base di criteri che includono l‘eccellenza scientifica, il valore aggiunto per la Comunità europea, il potenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi economici e sociali comunitari, la natura innovativa, le possibilità di disseminazione e sfruttamento dei risultati (Scherngell, Barber, 2011);

 la gestione diretta delle risorse implica che il finanziamento sia erogato e gestito direttamente e centralmente dalla Commissione europea, ciò significa che il trasferimento del co-finanziamento raggiunge i beneficiari senza ulteriori passaggi e che la Commissione europea gestisce anche le procedure di selezione, assegnazione, controllo e audit.

Il PQ è l‘unico programma che presenta congiuntamente tutti gli aspetti descritti e in questo modo risulta unico e differente da tutti gli altri programmi comunitari come anche da quelli attivati a livello nazionale o regionale dai singoli Paesi europei.

Il PQ prevede che i partner di progetto debbano stipulare un accordo in vista dell‘assegnazione della sovvenzione qualora una proposta di progetto sia stata selezionata dalla Commissione europea. La stipula del ―consortium agreement‖ è un passaggio obbligatorio che deve essere raggiunto durante la fase di negoziazione e comunque entro la firma del ―grant agreement‖ con la Commissione europea54. Il consortium agreement è preposto a definire: l‘organizzazione interna della rete di

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Anche Barajas e Huergo (2010) pongono attenzione al ruolo del Consortium Agreement per le PMI ricordando che ―prima di ricevere l’aiuto finanziario approvato, il coordinatore del consorzio e la

Commissione devono firmare un contratto al fine di formalizzare aspetti fondamentali” e ancora

affermando “Le imprese, in particolar modo le PMI, percepiscono questa fase di negoziazione come una

richiesta resource-consuming che può portare a ritardare il progetto di R&S‖ (Barajas, Huergo, 2010, p.

partner, la distribuzione del contributo comunitario, la valorizzazione e diritti di accesso55, e altri aspetti che regolano i rapporti tra i partner56.

Riguardo le regole del PQ sulla proprietà dei risultati di progetto, queste prevedono che ogni partecipante detenga la proprietà delle conoscenze che derivano dalle attività che ha svolto e nel caso più partecipanti abbiano collaborato per generare le conoscenze queste risulteranno in comproprietà. Se le conoscenze acquisite danno luogo ad applicazioni industriali o commerciali, il soggetto che le detiene è tenuto ad assicurare una protezione adeguata. Inoltre, le conoscenze preesistenti utili alla realizzazione del progetto sono di esclusiva proprietà del soggetto che le apporta. Allo stesso tempo, l‘accesso alle conoscenze può essere concesso ai partner attraverso un accordo scritto che può far parte del consortium agreement.

4.2. Aspetti specifici del Settimo Programma Quadro

Ai fini dell‘analisi che sarà condotta in seguito è utile mettere in evidenza alcuni elementi che hanno caratterizzato lo schema di regole che le PMI hanno dovuto rispettare nella partecipazione al Settimo PQ (7PQ).

Il 7PQ era composto da quattro sotto programmi specifici che prevedevano altrettante distinte tipologie di attività: il programma ―Cooperazione‖ (Cooperation) era dedicato alla cooperazione transnazionale57 e aveva l‘obiettivo di favorire la nascita di progetti di ricerca capaci di attrarre ricercatori e investimenti da diversi paesi dell‘UE nelle tematiche scientifiche che la Commissione europea riteneva più importanti58; il programma ―Idee‖ (Ideas) era rivolto alla ricerca realizzata su iniziativa esclusiva della

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Ivi comprese le disposizioni sui diritti di proprietà intellettuale

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Tra gli altri aspetti regolati dal consortium agreement c‘è la regolamentazione delle dispute che include i casi di abuso di potere e, i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza

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“Nell'ambito del programma “Cooperazione”, si dovrebbe apportare un sostegno alla cooperazione

transnazionale […] in una serie di aree tematiche che corrispondono ai principali settori del progresso delle conoscenze e delle tecnologie, in cui la ricerca dovrebbe essere sostenuta e potenziata per

affrontare le sfide che si pongono in Europa sul piano sociale, economico, ambientale, di salute pubblica ed industriale, per servire il bene pubblico e aiutare i paesi in via di sviluppo. Ove possibile, tale programma assicurerà flessibilità per progetti mirati, trasversali rispetto alle priorità tematiche” (GU L

412 del 30.12.2006, pag. 2.)

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Il programma Cooperazione prevedeva una suddivisione delle azioni di ricerca a cui dava sostengo in dieci aree tematiche: salute; prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie; tecnologie

dell'informazione e della comunicazione; nano-scienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; ambiente (inclusi i cambiamenti climatici); trasporti (compresa l'aeronautica); scienze socioeconomiche e scienze umanistiche; spazio; sicurezza.

comunità dei ricercatori, il programma ―Persone‖ (People) si focalizzava sui singoli ricercatori ed infine il programma ―Capacità‖ (Capacity) riguardava il sostegno alle capacità di ricerca.

I quattro programmi specifici sopra elencati si differenziavano principalmente per l'approccio della Commissione europea riguardo l'elaborazione dei temi di ricerca da finanziare. Nel caso dei programmi Cooperazione e Capacità, i temi erano stabiliti dai comitati della Direzione Generale Ricerca della Commissione europea, e quindi con un approccio top-down. Gli altri due sotto-programmi adottavano un approccio bottom-up, in cui i temi di ricerca erano proposti dai proponenti del progetto. Più in generale, l‘approccio top-down assegnato al programma specifico Cooperazione comportava che i proponenti non potessero decidere autonomamente il tema di ricerca, la durata e l‘attività da realizzare nel progetto, i tempi di presentazione come neppure le dimensioni finanziarie e l‘ampiezza del partenariato; al contrario la presentazione delle proposte di progetto alla Commissione europea doveva rispettare le indicazioni incluse negli inviti a presentare (call for proposals) proposte pubblicate dalla Commissione europea stessa, queste riguardavano, oltre ai ―topic‖, anche lo schema di finanziamento, i tempi di apertura e di scadenza del bando e il budget indicativo.

Le tipologie di progetti che la Commissione europea aveva ideato per il programma specifico Cooperazione si differenziavano rispetto a tre tipologie di ―schemi di finanziamento” ossia “i tipi di progetti attraverso i quali si attua il programma‖ (European Commission, 2007, p. 20): i Progetti collaborativi (detti anche progetti in collaborazione), le Reti di eccellenza59 e le Azioni di coordinamento e di supporto60. Ai fini dello studio è necessario focalizzare l‘attenzione sugli elementi che hanno caratterizzato la tipologia del progetto collaborativo che nel contesto del 7PQ risultava

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la Decisione n. 1982/2006/ec del Parlamento e del Consiglio Europeo definisce le Reti di eccellenza come progetti di supporto ad un programma congiunto di attività in un determinato settore, realizzato da gruppi di ricerca nel quadro di una cooperazione di lungo termine. Al contrario di quanto avviene nei Progetti collaborativi, nelle Reti di Eccellenza, la Commissione Europea non finanzia principalmente la ricerca, ma le attività di messa in rete delle capacità e attività di ricerca dei partecipanti nel pertinente settore necessarie a raggiungere una massa critica di competenze e un valore aggiunto europeo‖.

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Le Azioni di Coordinamento e di Supporto non hanno come obiettivo primario quello di finanziare la ricerca, intesa come investigazione per ampliare le conoscenze. I progetti di questa tipologia hanno riguardano la promozione di iniziative coordinate di vari soggetti operanti nel campo della ricerca e dell‘innovazione attraverso l‘organizzazione di conferenze e riunioni, la realizzazione di studi, scambi di personale e altre attività di messa in connessione.

il principale schema di finanziamento per la realizzazione di progetti di R&S e d‘innovazione61

.

I progetti in collaborazione sono infatti “progetti di ricerca con obiettivi scientifici e tecnologici chiaramente definiti da cui‖ la Commissione europea ―si aspetta[va] risultati specifici (ad esempio la creazione di nuove conoscenze e tecnologie per migliorare la competitività europea)‖ (European Commission, 2007, p. 20). La realizzazione di tali progetti doveva avvenire attraverso la costituzione di consorzi formati da partecipanti di diversi paesi che dovevano corrispondere ad un mix di imprese, centri di ricerca o università (Ibid.).

Tale schema prevedeva la realizzazione di progetti con lo scopo di sviluppare nuove conoscenze, nuove tecnologie, prodotti, attività di dimostrazione come ad esempio la creazione di prototipi. Una distinzione interna dei progetti collaborativi riguardava anche le dimensioni che potevano assumere: ―Small and Medium scale focused research project‖ e ―Large Integrating Project‖.

I criteri di valutazione delle proposte di progetto applicabili al programma specifico ―Cooperazione‖ riguardavano62

: l‘eccellenza scientifica e tecnologica e la rilevanza agli obiettivi del programma specifico; l‘impatto potenziale rispetto allo sviluppo, alla diffusione e all‘uso di risultati del progetto; la qualità e l‘efficienza dell‘attuazione e della gestione del progetto.

È importante ricordare che la composizione del partenariato rientrava tra i requisiti minimi per l‘ammissibilità delle proposte di progetto e che nel caso dei progetti di tipo cooperativo veniva richiesta la costituzione di un partenariato formato da un minimo di tre soggetti giuridici indipendenti provenienti da tre diversi paesi63.

Lo schema del 7PQ distingueva le attività di progetto in tre tipologie: attività di ricerca, di management e di formazione e dimostrazione dei risultati. L‘attività di ricerca poteva essere destinata sia alla creazione di nuove conoscenze, nuove tecnologie e nuovi prodotti, sia all‘ampliamento della conoscenza scientifica e tecnologica non

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Gli altri tre schemi di finanziamento sono: Coordination and Support Action (CSA), Network of

Excellence (NoE) e Research for the Benefit of Specific Groups.

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Gli stessi criteri si applicano anche per il programma specifico ―Capacità‖.

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I paesi di provenienza ammessi erano tutti gli Stati Membri e gli Stati Associati dell‘Unione europea. Per taluni bandi ai due precedenti si sommavano anche quelli dei Paesi ICPC (International Cooperation

direttamente collegata ad obiettivi commerciali o industriali. L‘attività di dimostrazione era finalizzata a provare l‘utilizzabilità di nuove tecnologie che presentavano un potenziale vantaggio economico, ma che non potevano ancora essere commercializzate direttamente. I costi che erano ammessi nell‘ambito di questa attività riguardavano ad esempio, il disegno e l‘assemblaggio di prototipi, il test di validazione, le infrastrutture di validazione, la pre-certificazione per test. L‘attività di management riguardava la gestione del partenariato ed includeva costi riguardanti la certificazione della rendicontazione e le spese di mantenimento del consortium agreement.

Infine, i principi generali che regolavano la sovvenzione erogata dal PQ facevano divieto di trarre profitto dal progetto e disponevano che questa dovesse essere erogata in forma di rimborso delle spese sostenute per le attività di progetto. Nello specifico, per il 7PQ l‘attività di R&S era rimborsata fino ad un massimo del 50% dei costi eleggibili, percentuale che raggiungeva il 75% nel caso delle PMI64. Per l‘attività di dimostrazione, finalizzata alla verifica dell‘efficacia di nuove tecnologie, la copertura dei costi arrivava fino al 50%. Il management e le ―altre attività‖ di progetto - che includono ad esempio attività di formazione e di diffusione - erano rimborsate completamente al 100%.