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L'AGENTE UNDERCOVER NEI SISTEMI DI COMMON LAW É opportuno porre attenzione e fare una disamina delle principali differenze

L'AGENTE INFILTRATO

G) L'AGENTE UNDERCOVER NEI SISTEMI DI COMMON LAW É opportuno porre attenzione e fare una disamina delle principali differenze

esistenti fra gli Stati Uniti e l'Italia, causate principalmente dalle diverse premesse in ordine alla liceità di un'attività investigativa che comporta la partecipazione fittizia dello Stato in attività criminali.

76 cit. F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, Padova 2007, pag. 519 77 cit. G. Barrocu, Le indagini sotto copertura, Jovene 2011, pag. 37

La prima fondamentale differenza di disciplina emerge considerando come il sistema americano ed italiano differiscano quanto al controllo ed alla legittimazione delle indagini sotto copertura: in entrambi gli ordinamenti Il parte dalla basilare considerazione per cui le provocazioni che provengono dai complici o dai soggetti più prossimi all'indagato appartengono fisiologicamente al contesto criminoso e che l'istigazione creata od incoraggiata dallo Stato turba il normale corso degli eventi. Tuttavia, mentre oltreoceano ci si preoccupa dell'influenza negativa sull'indagato, il timore dell'ordinamento italiano è incentrato sul fatto che siano gli agenti infiltrati ad essere corrotti78.

Perciò, il sistema americano risulta fortemente contrario al ricorso alle sanzioni penali come metodo di controllo delle indagini sotto copertura79; ne deriva che «le sanzioni penali in genere non vengono applicate ai comportamenti ragionevolmente posti in essere dagli agenti di polizia»80 e, fra questi, va inserita la partecipazione in attività criminali come “tecnica d'indagine lecita e riconosciuta”81.

Ogni giurisdizione americana riconosce l'esistenza di una scriminante dell'autorità pubblica applicabile sia ai privati sia ai pubblici ufficiali che agiscono legittimamente in forza di una autorizzazione statale che regola la loro condotta. Ciò significa che le indagini sotto copertura non sono soggette a restrizioni simili a quelle adottate in Italia per limitare in modo tassativo le ipotesi di ricorso a tali tecniche investigative: un agente potrà dunque «violare l'esplicita previsione di alcune leggi penali […] la simulazione della partecipazione ad un episodio criminoso raggiunge una tale somiglianza con il reato stesso da risultare intollerabile per la società. Nessuno dubita del fatto che gli agenti non possano lavorare come infiltrati in una banda di giovani stupratori e giungere sino a partecipare ad uno stupro […] la domanda è sino dove possa spingersi il coinvolgimento dell polizia e dei pubblici ministeri nel restare coinvolti in condotte altrimenti illegali?»82. Una risposta si può

78 cit. J. Ross, Quegli 007 infiltrati nel cuore del crimine, pag. 63

79 v. G.T. Marx, Undercover, Police Surveillance in America, Berckley 1988 80 cit. Brogan v. Usa, 522 U.S. 398-1988

81 cit. Sorrels. V Usa, op. cit., 1196

82 Cit. G.R. Blakey, Techniques in the Investigation and Prosecution of Organised Crime: Manual of Law and Procedure, New York 1980, pag. 41

cercare nelle decisioni di alcune Corti americane, in cui si è attentamente distinto tra violazioni legali e violazioni illegali, richiamando la tradizionale distinzione tra i crimini che appartengono ai mala prohibita, per i quali l'istigazione sarebbe lecita, ed i delitti cd. mala in se, in cui l'attività investigativa sfocerebbe nell'illecito83; ciò deriva naturalmente dalla differenza esistente in termini di offensività fra i due reati: solo nei primi gli effetti del delitto commesso non produrrebbero un danno definitivo al bene giuridico protetto dalla norma penale incriminatrice.

Al fine di meglio comprendere la possibile espansione dell'attività sotto copertura, proprio alla luce di una comparazione con il nostro sistema, analizzando le varie azioni compiute all'interno di un'investigazione mascherata nell'ordinamento americano, si può distinguere tra illeciti principali, ancillari e diretti a scopi privati: i primi devono essere intesi come il fatto che l'agente per poter provare una determinata attività criminosa può aver bisogno di partecipare alla condotta su cui sta indagando, quelli ancillari sono invece quelli che l'agente commette al fine di indagare su reati principali, mantenendo intatta la sua copertura, infine, quelli diretti a scopo privato sono quelli che l'agente commette non per fini propriamente connessi all'indagini o proteggere la propria copertura, bensì per ragioni esclusivamente personali84. Negli Usa gli agenti possono commettere sia i reati principali sia quelli ancillari, sempre secondo le regole dettate dalla propria agenzia investigativa, che disciplina l'attività occulta dettando gli obietivi delle condotte autorizzate. Detto che l'agente non può commettere atti di violenza, se non per legittima difesa, l'autorizzazione può avere ad oggetto la commissione di determinati reati, inclusi la ricettazione di merce rubata, la somministrazione controllata di droga che non entri in commercio, il pagamento di tangenti e la sottoscrizione di false dichiarazioni per celare la propria identità. La partecipazione in episodi criminosi di maggiore gravità richiede altresì l'autorizzazione preventiva da parte dei dirigenti dell'Fbi, legittimati in seguito ad invocare la scriminante della pubblica sicurezza od autorità nel caso intervenissero accuse penali, senza dimenticare come potrebbero non subire un procedimento per scelta discrezionale dell'ufficio 83 Cfr. Usa v. Williams, 791 F.2d 1383-9

del pm procedente considerata l'esistenza della non obbligatorietà dell'azione penale85.

Le differenze col nostro ordinamento vengono evidenziate ricordando come in Italia le esenzioni da responsabilità penale sono previste esclusivamente per ipotesi tassative – reati principali – senza che la deroga ricomprenda necessariamente le violazioni ancillari: quindi un agente di polizia può essere condannato per aver preso parte a determinati reati, anche principali non compresi nella deroga. Di conseguenza la stessa attività sotto copertura può essere lecita in un contesto quale il traffico di armi, in cui l'agente può offrire merce in vendita (art. 25 L. 162/1990) ed illecito in altro contesto, come avviene in materia di stupefacenti dove agli agenti è assolutamente preclusa la possibilità di offrire droga in vendita (art. 97 D.P.R. 309/1990).

É chiaro come in entrambi gli ordinamenti sia pressante l'esigenza di limitare il rischio che i guadagni e le tentazioni dell'ambiente criminale possano corrompere l'agente, ma la metodologia normativa per evitare un così grave risultato è sensibilmente differente. Il sistema americano punisce direttamente la corruzione del pubblico agente, sanzionando i crimini commessi per i fini personali, ma non quelli funzionali ed accessori all'attività investigativa86; in Italia invece, col limitare le indagini undercover ad una ristretta categoria di delitti, disciplinando nel dettaglio anche l'attività investigativa consentita, il legislatore ha reso oggettiva la categoria dei reati sufficientemente gravi da giustificare il rischio che propri agenti Il trasformino in veri e propri criminali87.

In Italia il fatto di essere stati indotti al reato non costituisce causa di esclusione della responsabilità penale, salvo che la condotta del provocatore violi la fairness processuale: al contrario, nell'ordinamento statunitense l'induzione al reato non comporta la punizione dell'agente, ma può condurre all'assoluzione dell'imputato88. La provocazione non costituisce quindi una

85 Attorney General's Guidelines on Fbi Undercover Operations, in www.usdoj.gov. 86 v. J. Ross, op. cit., pag 64 in cui viene richiamato come esempio il caso Usa v.

Flammigan 31 M.J. 240, U.S Court of Mil. Appeals, 1990

87 Per commento comparatistico v. E.E. Joh, Breaking the Law to Enforce it, in Stan. L. Rev., 2009-2010, pag. 62 179

88 «entrapment is when you, the big, bad policeman, put evil thoughts into mind of an otherwise innocent, law-abiding citizen and so coerce him to cmmit a crime

forma di responsabilità penale, ma una causa di giustificazione a favore di quei soggetti che possono provare di aver subito pressioni o tentazioni da parte di agenti infiltrati.

Va inoltre sottolineato anche il diverso condizionamento che hanno le scelte operative dell'agente italiano circa la sua consapevolezza della tendenza a delinquere dell'indagato, testimoniato dal fatto che, negli Stati Uniti, un agente che conosce i trascorsi criminali del sospetto – ed è quindi consapevole di una certa inclinazione a delinquere – può procedere alla provocazione con maggiore tranquillità rispetto a chi ignora i pregressi del sospetto89. Si può allora dire che sussiste una scala di graduazione nella condotta dell'agente americano che si espande o si contrae a seconda della tendenza a delinquere dell'indagato; possiamo quindi dire che sussiste una scala di graduazione nella condotta dell'agente americano che si espande o si contrae a seconda della tendenza a delinquere dell'indagato90.

Più che di una normativa tendente ad impedire la violazione della legge ordinaria si ha una propensione a regolare l'attività di polizia con norme speciali che consentano un trattamento e una comprensione del fenomeno con tutte le peculiarità che sono insite nello stesso, non da ultimo un trattamento particolare per chi svolge una pericolosa attività nell'interesse dello Stato. Poiché il ricorso alle sanzioni penali gioca un ruolo minimo nel regolare le indagini sotto copertura, il sistema americano confida principalmente nelle regole disciplinari interne agli organi di polizia, nelle regole deontologiche dei pm e nella possibilità per gli imputati di appellarsi al cd. entrapment defense: esso consiste proprio nell'opportunità di eccepire la non punibilità dell'accusato derivante dalla «creazione del reato da parte delle forze dell'ordine e dei loro agenti»91; la Corte Suprema ha precisato che l'entrapment non Il verifica tutte le volte in cui vi è una semplice partecipazione nella commissione del reato ma solo quando la condotta

for wich you can then arrest him» questa interessante definizione

dell'entrapment è di SGT. Steven K. Frazier, The Sting Book: a Guide to Setting Up and Running a Clandestine Storefront Operation, Spriengfield 1994, pag. 137 89 Cit. Sorrels v. Usa, pag. 1196

90 Cit. J. Ross, op. cit., pag. 66

91 Cit. G.J. Deis, Economic, Causation and the Entrapment Defense, in U. Ill. Rev., 2001, 1213

criminale è il prodotto «dell'attività creativa dei funzionari incaricati dell'applicazione della legge»92.

Il caso fondamentale in materia è indubbiamente la sentenza Jacobson v. Usa93, in cui la Corte Suprema è andata oltre la semplice riaffermazione dei principi enunciati nei casi Sorrels e Sherman; infatti, in questa decisione, «la maggioranza ha proclamato esattamente quando la predisposizione deve essere dimostrata come un problema non precedentemente affrontato dal tribunale»94. La Corte ha così chiarito che deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato abbia avuto una propensione mentale alla commissione del crimine precedente al contatto con l'agente sotto copertura: questa interpretazione permette alla corte di operare una distinzione fondamentale ai fini della decisione fra pre-contact evidence e post-contact evidence, entrambe astrattamente utilizzabili, seppur in modo diverso, per valutare la predisposizione al crimine dell'imputato; per potersi avere entrapment defense, secondo il test soggettivo, occorrono dunque due elementi, inducement and lack of predisposition.

Esiste poi una giurisprudenza minoritaria che applica un test di natura oggettiva utilizzando come parametro, per verificare l'esistenza di una scriminante in favore dell'indagato, le modalità di istigazione degli agenti infiltrati: il contrasto giurisprudenziale esiste in seno alla stessa Corte Suprema, la quale ha sostenuto – con dichiarazioni incidentali in sentenze in cui veniva utilizzato il cd. test oggettivo – come le regole costituzionali che verrebbero definite sul giusto processo possano impedire l'azione penale qualora la condotta degli agenti infiltrati risulti così oltraggiosa da “scioccare le coscienze” ed offendere fondamentali principi di fairness. Può parlarsi di condotta oltraggiosa quando risulti provata una partecipazione degli agenti al reato di livello intollerabile95.

La variante oggettiva dell'induzione al reato mostra alcune similitudini con la concezione italiana, per cui l'induzione al reato è giuridicamente una forma di 92 v. Sherman v. Usa, 356 U.S. 369, 372, 1958

93 v. Jacobson v. Usa, 503 U.S. 540, 553, 1992 94 Cit. A. Perkins, Jacobson v. Usa, pag. 869

95 In merito v. Russell vs. Usa, 411 U.S. 423, 436-1973; v. anche Justice Frankfurter concurring opinion, in Sherman vs. Usa, pag. 378

compartecipazione materiale o morale nel reato. Questa interpretazione alternativa si concentra sull'illiceità della condotta di agenti governativi, senza tenere in considerazione la sensibilità dell'indagato di fronte alla provocazione ed alle pressioni subite96. Secondo tale tesi il comportamento degli agenti infiltrati va contrastato sia nel caso in cui coinvolga delinquenti abituali, sia qualora riguardi soggetti riluttanti al crimine; va detto che i punti di contatto finiscono qua, difatti, tale ricostruzione non mette in discussione l'immunità dell'agente infiltrato, ma disciplina uno standard proprio delle forze dell'ordine superato il quale lo Stato perde la potesta punitiva nei confronti dell'infiltrato.

Con questo non si possono certo ritenere superati i dubbi concettuali in merito all'infiltrazione di polizia nel sistema americano: è infatti altamente improbabile che si possa mai arrivare ad un compromesso definitivo in nessuna nazione, posto come la necessità di ricorrere a queste speciali tecniche investigative varia da sempre in relazione al momento storico ed all'emergenza criminale di quello specifico contesto storico, così come d'altra parte persistono le esigenze correlate al diritto di difesa della persona che subisce l'istigazione di polizia. D'altronde il concetto di entrapment ha essenzialmente origine con Eva nel giardino dell'Eden quando la stessa ha affermato “il serpente mi ha ingannata ed io ho mangiato” (Genesi, 3:13)97. Per concludere il discorso possiamo affermare che la protezione che offre la polizia è utile e nella maggior parte dei casi è attuata in maniera esemplare, ma, a volte, per aiutare la società o per conseguire propri obiettivi istituzionali o personali, è la polizia ad istigare al crimine, «ne consegue che ci sono momenti in cui la sua attività consente l'applicazione della legge e della prevenzione di reati imminenti, altre volte invece, sono gli agenti di polizia ad irretire soggetti altrimenti innocenti. Proprio perché sappiamo che questo accade […] abbiamo bisogno di rivisitare la dottrina, ripensare i 96 v. D. Stevenson, Entrapment and the problem of deterring police misconduct,

Conn. L. Rev., 2004-2005, pag. 37 e 67 in cui è interessante notare come l'autore sostenga che «l'entrapment non è una difesa costituzionalmente legittima, a differenza delle regole di esclusione, e quindi non innesca la dottrina del frutto dell'albero avvelenato»

97 Cit. F.W. Bennett, From Sorrells to Jacobson: reflections on six decades of entrapmente law, and related defense, in Federal Court, Wake Forest L. Rev., 1992

problemi e creare un paradigma dell'entrapment che veramente soddisfi le esigenze del pubblico, del sistema giudiziario e le necessità delle forze dell'ordine»98.

H) L'ORDINAMENTO ELVETICO COME ESEMPIO DI

LEGISLAZIONE ALL'AVANGUARDIA IN TEMA DI AGENTE

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