• Non ci sono risultati.

RAPPORTI TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA E POLIZIA GIUDIZIARIA

LE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA NELL'AMBITO DELLE INDAGINI DI POLIZIA

A) RAPPORTI TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIA E POLIZIA GIUDIZIARIA

L'articolo 109 della Costituzione prevede che l'autorità giudiziaria disponga direttamente della polizia giudiziaria. L'interprete prima facie potrebbe essere indotto a sottovalutare la portata della norma, trascurando di leggervi il vasto background problematico su cui essa poggia. Molto acceso fu infatti il dibattito in seno ai lavori dell'Assemblea costituente sull'eventualità di dar vita ad un corpo di polizia giudiziaria ad hoc, posto alle esclusive dipendenze della magistratura. Il Costituente si limitò invece a dettare nell'art. 109 Cost. una norma alquanto debole: la polizia giudiziaria, infatti, opera sotto la “dipendenza funzionale” della magistratura, mantenendo la “dipendenza gerarchica” dalla propria amministrazione. Tale regime mostra un volto ibrido: la dipendenza gerarchica dall'amministrazione di appartenenza del singolo ufficiale o agente di polizia giudiziaria è aperta ad innegabili interferenze del potere esecutivo; proprio il permanere del rapporto gerarchico interno all'amministrazione di appartenenza non esclude, d'altronde, possibili interferenze della struttura gerarchica nelle dinamiche operative della dipendenza funzionale dell'autorità di polizia dall'autorità giudiziaria105.

L'attuazione del principio costituzionale è dunque molto difficoltosa: il problema ha trovato parziale soluzione con l'entrata in vigore del codice di procedura penale nel 1988 il quale ha valorizzato il ruolo della polizia giudiziaria, collocandola tra i soggetti del procedimento e dedicandole il titolo III del libro I. La scelta sistematica si giustifica alla luce del carattere unitario dell'attività investigativa che vede la p.g. protagonista nel delicato momento di inizio delle indagini preliminari, tanto da essere raffigurata come 105 Cit. Fiandaca-Di Chiara, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura

“l'orecchio ed il braccio” del magistrato106. Tale rappresentazione determina che la funzione di p.g. sia svolta sotto la direzione del pubblico ministero (art. 56 c.p.p.) e sotto la sorveglianza del procuratore generale presso la Corte d'Appello, il quale può dare inizio ad un procedimento disciplinare contro l'ufficiale o agente di p.g. (art. 17 disp. att. c.p.p.).

Il legame di dipendenza che si instaura tra autorità giudiziaria e p.g. è variabile, ed infatti, l'art. 56 c.p.p. individua una triplice struttura. Il maggior grado di dipendenza è riscontrato nelle sezioni di polizia giudiziaria costituite presso ogni procura della Repubblica e formate da ufficiali e agenti della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le sezioni svolgono esclusivamente funzioni di polizia giudiziaria; con la loro istituzione il legislatore ha voluto creare un rapporto di vicinanza anche “fisica” tra l'autorità giudiziaria e la stessa polizia giudiziaria. Il pubblico ministero può così disporre dell'attività di p.g. non solo in via esclusiva, ma anche in via tempestiva. Un minor grado di dipendenza funzionale è riscontrabile nei servizi di polizia giudiziaria costituiti presso i Corpi di appartenenza: tali servizi di p.g. svolgono prevalentemente ma non esclusivamente attività di polizia giudiziaria, possono quindi essere impegnati, dal superiore gerarchico, in altre attività di istituto107.

Infine, all'ultimo livello di dipendenza, troviamo gli organi di polizia giudiziaria che non sono ricompresi nelle sezioni e nei servizi: per essi l'art. 59, comma 3 c.p.p., prevede che “gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti ad eseguire i compiti ad essi affidati dall'autorità giudiziaria”. Anche tale forza di polizia non sarà destinata a svolgere soltanto attività di polizia giudiziaria. La dipendenza funzionale della polizia giudiziaria rispetto all'autorità giudiziaria ha lo scopo di creare un rapporto stretto tra pubblico ministero ed ufficiali o agenti di p.g., ciò rende effettiva e reale la posizione di dominus del pubblico ministero nella strategia investigativa.

106 Testuali parole di G. P. Voena, I soggetti, in G. Conso V. Grevi e M. Bargis, Compendio di procedura penale, CEDAM, pag. 87

107 v. A. D'Ippolito, E. Pisanello, Rapporti tra Pubblico Ministero, Polizia Giudiziaria e difensore nelle indagini preliminari, Giuffrè Editore, S.p.A. Milano, 2013, pag. 149

La dipendenza gerarchica è nei confronti dell'amministrazione di appartenenza e si realizza nei rapporti gerarchici al suo interno esistenti. La compatibilità tra le due situazioni si realizza nel fatto che l'autorità giudiziaria avrà competenza in ordine alle modalità di impiego della polizia giudiziaria, mentre l'amministrazione di appartenenza ne determinerà le progressioni e gli sviluppi di carriera108.

I tre differenti livelli di disponibilità e dipendenza della p.g. dalla magistratura hanno riflessi anche sul piano delle diverse attività che possono compiere ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. Va infatti rilevato come il compimento di alcuni atti rientranti nelle funzioni della polizia giudiziaria possano essere svolti dai soli ufficiali di p.g.109. La legge attribuisce ai servizi di p.g. il “compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate dall'art. 55 c.p.p.”110.

Vengono in considerazione i servizi indicati: nell'art. 17 L. 1 aprile 1981 n. 121 (previsione non attuata dell'istituzione e dell'organizzazione dei servizi del dipartimento di pubblica sicurezza); i servizi costituiti presso la Questura, i comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e i servizi centralizzati, distinti in DIA che ha compiti di coordinamento delle indagini relative a delitti di associazione mafiosa e reati connessi; servizi speciali (centrali e interprovinciali costituiti presso ogni forza di polizia) e interforze, ai quali è attribuito il compito di svolgere attività investigativa in tema di criminalità organizzata, delitti di terrorismo di particolare gravità o di fenomeni delinquenziali più complessi. In particolare i servizi centralizzati possono compiere attività sotto copertura, effettuare colloqui investigativi e chiedere al procuratore distrettuale di disporre intercettazioni preventive111. Sul presupposto che i servizi costituiscono il nucleo centrale dell'attività investigativa, il loro collegamento con il pubblico ministero è stato rafforzato; si pensi al fatto che sono i servizi ad avere l'obbligo di compiere con continuità ed esclusività le indagini di p.g. e soprattutto al più incisivo 108 v. A. D'Ippolito, E. Pisanello, in op. cit., pag. 150

109 v. A. Giarda, G. Spangher, Commento all'articolo 55 c.p.p. in Codice di Procedura Penale commentato, IV Edizione, IPSOA, 2010, pag. 781 110 Cfr. articolo 12, comma 1 disp. Att. c.p.p, Servizi di polizia giudiziaria 111 v. A. Giarda, G. Spangher, Commento all'articolo 55 c.p.p. in Codice di

potere di intervento dell'autorità giudiziaria in merito a trasferimenti e promozioni degli addetti ai servizi. Da queste considerazioni emerge la necessità che le attività sotto copertura siano svolte da ufficiali di p.g. appartenenti a corpi specializzati, ma già come disposto dall'art. 9, comma 5, L. n. 146/2006 e poi come modificato dall'art. 8, comma 4, L. n. 136/2010, gli ufficiali di p.g. incaricati di svolgere un'attività sotto copertura, possono farsi coadiuvare oltre che dagli agenti di p.g. anche da due diverse tipologie di soggetti non appartenenti alle forze dell'ordine: gli ausiliari e le persone interposte.

Nella nozione di “”ausiliari” rientrano tutti i privati che possono essere chiamati a collaborare con le forze dell'ordine nell'operazione sotto copertura, non solo i confidenti ed i collaboratori di giustizia, ma anche coloro che siano chiamati a svolgere compiti di supporto o di collaborazione tecnica: intestatari fittizi di appartamenti o autovetture, esperti tossicologici incaricati di svolgere immediatamente riscontri tecnici sulle sostanze “contrattate”, l'interprete che in tempo reale traduca i dialoghi stranieri sottoposti ad intercettazioni telefonica o ambientale. Questi soggetti, laddove coinvolti direttamente nello svolgimento dell'operazione si troveranno ad agire come persone interposte e non più come meri ausiliari; in tale caso i collaboratori potranno essere soggetti esterni alle Forze di Polizia, si pensi ad esempio ai confidenti e ai partecipi dell'organizzazione infiltrata o soggetti interni ad esse, come nel caso degli agenti di p.g.112.

A questi soggetti, come esplicitato nell'art. 9, comma 5, della L. n. 146/2006, si estende la causa di non punibilità prevista per i medesimi casi.

Documenti correlati