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Alcune considerazioni in merito alla necessità di un intervento normativo

3. Il contratto a lungo termine come strumento di organizzazione

3.2. Alcune considerazioni in merito alla necessità di un intervento normativo

disciplina del regolamento contrattuale con quella prevista per i tipi previsti dalla legge90 e con i principi regolatori dell‟operazione coniugando regole della concorrenza e del mercato91.

3.2. Alcune considerazioni in merito alla necessità di un intervento normativo sul contratto di rete

Una lucida dottrina ha espresso una nota di insoddisfazione per l‟intervento del legislatore che si auspicava più incisivo «non limitato al contratto di rete», ma contenente «l‟introduzione generale di una disciplina sulle reti di imprese, di cui le

87

F.CAFAGGI,Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro,cit., p. 441.

Sul punto si osserva, però, che non vi è alcun ostacolo a ritenere applicabile la disciplina che pone il divieto di abuso si dipendenza economica anche al contratto di rete. Così: M. R.MAUGERI, Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali, cit.

Sulla disciplina che pone il divieto di abuso di dipendenza economica si veda infra il paragrafo 5) e i successivi sottoparagrafi.

88 ID., op. loc. cit.

Sotto il profilo del recesso, la norma si mostra interessante in quanto contiene la esplicita menzione di un rimedio, il recesso appunto, in grado di conferire flessibilità al rapporto. Il recesso è uno strumento idoneo a porre fine a rapporti non funzionali al perseguimento di determinate strategie e a stimolare meccanismi competitivi, che possono sussistere nelle reti (per queste considerazioni v. P. IAMICELI, Le reti di imprese: modelli contrattuali di coordinamento, in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali cit.,p. 125 ss. L‟A. mette in guardia dalla possibilità che chi recede ponga in essere comportamenti opportunistici, da controllare con lo strumento del divieto di abuso di dipendenza economica di cui all‟art. 9 della L. 192/‟98). Dello stesso A. cfr. anche P. IAMICELI (a cura di), Le reti di imprese e i contratti di rete, Torino, 2009.

La fattispecie delineata dalla L. 33/2009 è un‟ipotesi tipica, in relazione alla quale si può discutere se sia suscettibile di applicazione analogica a tutti i contratti a lungo termine.

89 M.R.M

AUGERI, Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali, cit.

90 F.C

AFAGGI,P.IAMICELI, Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 598.

91 G.V

33 reti contrattuali ed il contratto di rete costituissero perno essenziale»92. Non solo. Se il legislatore avesse espressamente inserito un riferimento «alla collaborazione e al coordinamento quali elementi causali determinanti», sarebbe emersa una «più ampia e chiara definizione del contratto e del suo scopo economico-sociale». Il legislatore avrebbe, insomma, potuto cogliere l‟occasione per disciplinare anche il collegamento contrattuale, fenomeno di fonte giurisprudenziale, che conosce soltanto alcuni referenti normativi (cfr. art. 34 Codice del consumo), senza essere disciplinato in via generale.

In quest‟ottica si osserva che il contratto di rete, così come attualmente configurato, difficilmente potrà costituire un valido strumento per svolgere forme di collaborazione tra imprese e tra imprese e terzi. Tra i limiti posti dalla disciplina si segnalano le difficoltà poste dall‟espressione “esercizio in comune dell‟attività” che evoca quella contenuta nel contratto di società93. Meglio sarebbe stato inserire un esplicito riferimento alla collaborazione tra imprese, secondo diversi schemi graduabili dal puro coordinamento all‟integrazione dell‟attività94

.

Altri lamentano che il collegamento negoziale sia uno strumento insufficiente a far emergere le operazioni economiche reali ed a regolare i problemi derivanti da comportamenti opportunistici. Sicchè si auspica un intervento del legislatore su un piano diverso da quello del contratto plurilaterale, volto ad individuare il tipo di collegamento rilevante tra contratti bilaterali e il piano di rilievo del collegamento95.

Sul punto si ritiene di condividere l‟opinione di autorevole dottrina che richiama l‟attenzione degli interpreti sulla necessità di dedicare grande attenzione ai «principi regolatori dell‟operazione»96

. In tal senso si osserva che, se da un lato il diritto dei contratti non sempre è adeguato «a regolare fenomeni di interdipendenza contrattuale in cui coesistono cooperazione e competizione», dall‟altro non sempre è configurabile un‟autonomia concettuale e operativa del contratto di impresa o di un terzo contratto, né è generalizzabile un‟astratta categoria di tutela del contraente

92

F.CAFAGGI, P.IAMICELI,Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 602.

93

F.CAFAGGI, P.IAMICELI,op .ult. loc. cit.

94 F.C

AFAGGI, Il contratto di rete, Commentario, Bologna, 2009, p. 146.

95 Per questi riferimenti cfr. M.R., Reti di imprese, contratto di rete e reti contrattuali, cit., che

richiama G. TEUBNER, Networks as Connected Contracts, consultabile all‟indirizzo SSRN: http://ssrn.com/abstract=1233545, 2; C. CAMARDI, I contratti di distribuzione come “contratti di rete”, cit., p. 209.

96 G. V

ETTORI, Il contratto nello sviluppo e nella crisi dell‟impresa, in Diritto privato e ordinamento comunitario, Milano,2009,p. 188.

34 debole. La strada tracciata è diversa. Si ripercorre ciò che è avvenuto negli anni ‟60, a fronte della diffusione di forme contrattuali quali il leasing, il franchising, l‟engineering97

, di cui il legislatore si è limitato a disciplinare in modo puntuale

alcuni aspetti senza intervenire sul tipo per la tendenziale completezza del modello anglosassone. E si argomenta la non necessità di una tipizzazione, ma di «interventi che vietano un risultato economico e un ampio ricorso a norme imperative di principio come le norme costituzionali, i diritti ed i principi»98.

Dello stesso avviso anche chi ritiene non necessario un intervento normativo che disciplini in generale il collegamento negoziale, in base alla considerazione per cui le norme del nostro ordinamento sono già di per sé sufficienti a disciplinare le relazioni reticolari già esistenti. Così, si argomenta, i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362- 1369 c.c. offrono gli strumenti per interpretare il contratto inserito in una rete di imprese. Dall‟art. 1362 c.c. si trae, infatti, che ogni contratto deve essere interpretato tenendo in considerazione gli altri contratti inseriti nella rete99.

Sotto il profilo della limitazione di responsabilità patrimoniale, sarebbe stato opportuno distinguere reti contrattuali con responsabilità illimitata delle singole imprese e reti associative con forme di limitazione della responsabilità, ottenuta graduando il ruolo del fondo patrimoniale comune e la struttura di governance, anche al fine di tutelare i terzi100.