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Il modello della risoluzione per eccessiva onerosità ex art 1467 c.c “

La risoluzione del contratto, rimedio estintivo che consente di sciogliere il rapporto contrattuale, opera in presenza di contratti a prestazioni corrispettive o sinallagmatici, allorché venga meno la reciproca dipendenza delle prestazioni che costituisce la giustificazione causale che intercorre tra le obbligazioni che sorgono dal contratto, determinando il diritto di una parte ad essere sciolta dal vincolo che la lega all‟altra qualora ricorrano i requisiti stabiliti dalla legge18.

Per i contratti ad esecuzione istantanea ma differita oppure per i contratti ad esecuzione continuata o periodica19, l‟art. 1467 c.c. predispone la tutela della

16 V.R

OPPO, Il contratto, cit., p. 1042.

17 V.R

OPPO, Il contratto, cit., pp. 1045-1046.

18Sulla risoluzione per eccessiva onerosità, cui in questa sede è possibile dedicare solo qualche

cenno, cfr. amplius P. GALLO, Sopravvenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto, Milano, 1992; C. G. TERRANOVA, L‟eccessiva onerosità nei contratti, artt. 1467- 1469, in codice civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1995; S. PAGLIANTINI, La risoluzione dei contratti di durata, Milano, 2006; ID., Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, in Il diritto – Enc. Giur., Milano, 2007, vol. XIII, p. 668 ss.

19 L‟espressione contratti di durata colma «lo scarto lessicale esistente tra definizione dottrinale e

terminologia legislativa» di contratti ad esecuzione continuata o periodica. Cfr. S.PAGLIANTINI, La risoluzione dei contratti di durata, cit., p. 11. L‟A. sottolinea che «la risoluzione è retroattiva pure nei contratti di durata. Semplicemente, siccome l‟esatto adempimento delle singole tranches del rapporto fondamentale già determina, all‟atto del suo svolgersi, una vicenda ablativa dei rapporti singoli, la retroattività non si spinge ad elidere quel che prima è stato»CosìS.PAGLIANTINI, La risoluzione dei contratti di durata, cit., p. 118.

98 risoluzione per eccessiva onerosità20. Il rimedio opera allorché il sopravvenire di avvenimenti straordinari e imprevedibili rendano il rapporto tra le prestazioni nella fase dell‟esecuzione sproporzionato rispetto al momento in cui è stato concluso il contratto21.

1.3.1. I presupposti eccezionali della norma

Come anticipato, l‟ambito di applicazione della risoluzione per eccessiva onerosità è circoscritto ai contratti a prestazioni corrispettive in cui ciascuna obbligazione trova la sua giustificazione nella controprestazione. Sicché sono esclusi dall‟ambito di applicazione i contratti a titolo gratuito.

All‟interno della norma occorre differenziare la fattispecie del contratto ad esecuzione continuata o periodica e quella del contratto ad esecuzione differita. Solo nel primo caso potranno trovare applicazione i principi sui contratti di durata in quanto nella tipologia dei contratti ad esecuzione differita, sebbene vi sia un lasso di tempo tra la formazione del consenso e l‟esecuzione, è venuto meno l‟interesse delle parti a «preservare la continuità del rapporto nel tempo»22.

Il rimedio opera solo allorché si verifichi un evento tra la fase della conclusione del contratto e quella di esecuzione delle prestazioni.

La norma, come risulta dalla relazione al codice del 1942, presenta un chiaro riferimento al principio dell‟implicita soggezione dei contratti con prestazioni corrispettive alla regola rebus sic stantibus e alle sopravvenienze23. Si deve, peraltro,

rilevare come la disposizione riconosca rilevanza alle sole sopravvenienze che incidono sull‟equilibrio economico del contratto24.

20 Perché il rimedio della risoluzione possa operare è sufficiente che l‟esecuzione sia differita

anche per una sola parte.

21

A.TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, Padova, 2007, p. 712.

22 F. M

ACARIO, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine, cit., 284.

23 F.M

ACARIO, Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, a cura di V. ROPPO, in Rimedi II, Le sopravvenienze, a cura di F. Macario, Capitolo VI, La risoluzione per eccessiva onerosità fattispecie particolari, p. 627.

24 Molto interessante la ricostruzione di M.Z

ACCHEO, Sopravvenienze, seminario tenuto all‟interno delle lezioni del dottorato dell‟Università di Firenze, il 6 novembre 2009, che rileva come il legislatore italiano abbia inserito all‟interno del codice civile l‟art. 1467 c.c. facendo riferimento alla teoria economica dell‟inflazione che si era sviluppata in quegli anni, proprio grazie ad un Italiano, dopo la grande crisi del 1929. L‟assenza di una tale norma nel codice tedesco, entrato in vigore in epoca anteriore alla crisi di quegli anni, avrebbe favorito l‟inserimento da parte del legislatore della norma sull‟adeguamento del contratto.

99 Diversi i fondamenti che si sono attribuiti all‟istituto. Si oscilla dalla presumibile volontà delle parti secondo la visione soggettivistica, alla mancata realizzazione della funzione economica assegnata al contratto secondo la teoria causalistica. Si ricerca il presupposto ora nella equivalenza economica delle prestazioni, dalla cui rottura scaturirebbe un vizio del contratto, ora nelle vicende dell‟obbligazione divenuta eccessivamente onerosa e nella analogia tra sopravvenuta onerosità e sopravvenuta impossibilità della prestazione, secondo la dottrina atomistica 25. Autorevole dottrina ha precisato come il legislatore con l‟art. 1467 c.c. abbia inteso dare rilevanza al valore economico della prestazione oltrechè al contenuto. Il legislatore ha distribuito i rischi concernenti le variazioni della prestazione dovuta considerando entità e segno della variazione, della previsione fatta dalle parti, della prevedibilità della prestazione stessa. Con tale norma il legislatore avrebbe insomma compiuto una «normale distribuzione dei rischi e l‟ha compiuta e elaborata in modo «equo» , cioè integrando una bilancia di prestazioni, individuate dalle parti secondo il loro contenuto, con una bilancia delle prestazioni, misurate secondo il loro valore»26.

Il primo comma dell‟art. 1467 c.c. definisce il limite dell‟alea normale del contratto. Il contratto è di per sé oneroso e tale onerosità individua il sacrificio richiesto alle parti che è anche il criterio che governa la corrispettività del contratto. Il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità opera allorché venga superata la misura della soglia che segna la eccessività. Ciò si verifica allorché prevedibilità e normalità vengano superate e non rientrino nel contenuto del contratto27.

Attorno al parametro di riferimento costituito dall‟alea normale del contratto, previsto nel secondo comma dell‟art. 1467 c.c., ruotano gli elementi della straordinarietà e imprevedibilità degli eventi.

La straordinarietà e la imprevedibilità dell‟evento sono presupposti che devono essere presenti entrambi ed accertati in concreto28.

Il profilo della straordinarietà indica un criterio oggettivo che il giudice è tenuto ad applicare. Il limite della prevedibilità deve essere stabilito in riferimento al

25 Per una rassegna dei diversi orientamenti citati e per una lettura critica sul punto si v. S

ACCO –

DE NOVA, op. cit., 697.

26

SACCO-DE NOVA,Il contratto, cit., 698. Gli autori rilevano che la norma è posta a tutela non di un semplice contraente ma di un debitore che è tale in virtù del contratto.

27 Trib. Monza 29.03.1993 in Foro it., 1994, I, 916 richiamato da F.M

ACARIO., op. ult. cit., 631.

28 S

100 secondo comma dell‟art. 1467 c.c.29, che individua nell‟alea normale del contratto un

criterio legale di distribuzione del rischio contrattuale.

Il presupposto dell‟eccessiva onerosità si verifica dunque in presenza di una alterazione da cui consegue il superamento della corrispettività tra le prestazioni stabilita originariamente dai contraenti. Ovvero dell‟onerosità che corrisponde al sacrificio sopportato da ciascuna delle parti, indipendentemente dal fatto che la sopravvenienza incida direttamente sul valore della prestazione dovuta dal contraente che invoca il rimedio o, indirettamente, causando una diminuzione notevole dell‟utilità della controprestazione. Ne consegue che l‟eccessiva onerosità di cui all‟art. 1467 c.c. deve essere intesa come l‟ulteriore sacrificio richiesto al debitore in seguito all‟alterazione dell‟assetto economico del contratto e dell‟equilibrio fissato in origine tra le prestazioni. E non solo nel senso di ostacolo all‟adempimento della prestazione dovuto ad una perturbazione dell‟equilibrio patrimoniale delle prestazioni, i cui parametri di comparazione sono costituiti dai costi della medesima prestazione30.

Sempre con riferimento alla eccessiva onerosità, è necessario che la circostanza non sia dovuta ad eventi riconducibili al comportamento della parte che intende avvalersene, né al contraente che con la propria condotta ha dato origine all‟inadempimento di controparte.

Si è così precisato che la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta non può essere fatta valere dalla parte che, col suo inadempimento, abbia ritardato l'esecuzione del contratto, rendendo necessario il ricorso della parte adempiente alla tutela giudiziaria31.

Occorre rilevare, infine, come la disciplina della risoluzione per eccessiva onerosità di cui agli artt. 1467 c.c. ss. presenti un profilo peculiare. Il terzo comma dell‟art. 1467 c.c. disciplina l‟offerta di riduzione ad equità del contratto divenuto eccessivamente oneroso, che consente alla parte che non ha subito l‟evento

29 M. Z

ACCHEO, Le sopravvenienze, cit.

30 F.M

ACARIO, Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, a cura di V. Roppo, in Rimedi II, Le sopravvenienze, a cura di F. Macario, Capitolo VI, 631.

31

Cass., 31 ottobre 1989, n. 4554 in Rass. giur. energia elettrica, 1991, p. 523. Cfr. anche Cass. 28 febbraio 1985, n. 1739, in Rep. Foro it., 1985 voce “Contratto in genere”, 286, Cass. 14 novembre 1981, n. 6034 in Rep. Foro it., 1981, voce cit., 347; Cass. 22 novembre 1985, n. 5785, in Rep. Foro it., 1985, voce cit., 285, tutte citate da F.MACARIO., Le sopravvenienze, cit., p. 628.

101 straordinario, contro cui viene chiesta la risoluzione, di offrire di modificare equamente le clausole del contratto, evitando in tal modo la risoluzione32.

Lo scioglimento del contratto a causa della risoluzione per eccessiva onerosità è una risposta concessa dall‟ordinamento a fronte di avvenimenti imprevedibili e straordinari. In presenza di sopravvenienze atipiche, che si verificano nei contratti che per loro natura o per scelta delle parti spiegano effetti per un periodo di tempo medio-lungo, la norma non è, invece, in grado «di soddisfare le aspettative e le ragioni dell‟economia del contratto»33

. Tali sopravvenienze, in quanto non integranti gli estremi dell‟art. 1467 c.c., costituiscono i presupposti per la produzione di una regola rivolta in preferenza alla modificazione correttiva del contratto34.

Si osserva, inoltre, che la norma di cui all‟art. 1467 c.c. «è sicuramente un esempio dell‟inadeguatezza (o, se si preferisce, della non totale inadeguatezza) degli strumenti preordinati alla soluzione della problematica delle sopravvenienze»35. La norma consente, infatti, solo alla parte che ha meno interesse a riequilibrare il contratto, ovvero alla parte svantaggiata, di chiedere la revisione del contratto divenuto iniquo. Al contempo, però, l‟art. 1467 c.c. costituisce un esempio della preferenza che il nostro ordinamento riconosce alla revisione e conseguentemente alla rinegoziazione del rapporto. La stessa preferenza alla conservazione del rapporto che emerge anche dalle discipline previste per alcuni contratti tipici di cui di seguito si dà atto36.