• Non ci sono risultati.

Il contratto di rete “

3. Il contratto a lungo termine come strumento di organizzazione

3.1. I recenti interventi normativi in tema di reti di imprese “

3.1.1. Il contratto di rete “

In base alla disciplina del contratto di rete sopra enunciata, si trae che il legislatore ha individuato tale contratto come quello con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, al fine di accrescere la “reciproca capacità innovativa” e “competitività sul mercato”. Tutto ciò in base ad un programma di rete, che deve essere indicato nel contratto, contenere la enunciazione dei diritti e degli obblighi che ciascuna impresa partecipante si assume, oltre ad indicare le modalità di realizzazione dello scopo comune che le imprese perseguono. Il contratto consente, pertanto, di creare regole dispositive derogabili dalle parti attraverso cui le imprese realizzano progetti comuni e accrescono la loro capacità e competitività83.

Lo scopo comune può essere perseguito attraverso l‟istituzione di un fondo comune o attraverso la costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all‟affare ai sensi dell‟art. 2447 bis, primo comma lett. a) c.c. Ciò significa che il legislatore ha configurato la possibilità che la rete sia o meno dotata di un patrimonio.

In ipotesi in cui si scelga di dare esecuzione alla rete attraverso patrimoni separati, di cui si richiama la disciplina ma si omette di operare un opportuno coordinamento, si costituiranno tanti patrimoni quanti sono i partecipanti, attribuendo al contratto di rete il compito di definire le modalità di coordinamento dei patrimoni e all‟organo comune il compito di gestirli al fine di realizzare il programma di rete.

82 A.G

ENTILI, Una prospettiva analitica su reti di imprese e contratto di rete, in Obbl. e contr., 2010, p. 89.

83 F.C

30 La previsione di un organo dotato di poteri rappresentativi e di un fondo patrimoniale, oltre all‟esercizio in comune di un‟attività, consentono al contratto di rete di fondere elementi propri del contratto ad elementi propri delle organizzazioni con una struttura associativa. Al contempo, però, la normativa tace in ordine all‟indicazione della sede o della denominazione dell‟ente associativo e non configura le attività poste a base della rete come oggetto del contratto in senso proprio84.

Da segnalare il recente intervento normativo che ha disposto l‟applicabilità alla rete “in quanto compatibili” degli artt. 2614 e 2615 del codice civile concernenti la disciplina del fondo consortile e della responsabilità verso i terzi dei consorzi con attività esterna.

L‟art. 2615 c.c., la cui rubrica recita “responsabilità verso i terzi”, stabilisce che per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi possano far valere le loro pretese sul solo fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati sono questi ultimi, invece, a rispondere ma solidalmente col fondo consortile. Si prevede inoltre che, in ipotesi di insolvenza nei rapporti tra consorziati, il debito si ripartisca tra tutti in proporzione delle quote. Ciò implica le conseguenze che di seguito si indicano.

Gli aderenti alla rete non potranno chiedere la divisione del fondo per la durata del contratto di rete.

I creditori dei singoli aderenti non potranno far valere i loro diritti sul fondo. La responsabilità subirà una limitazione entro i limiti del fondo consortile per le obbligazioni assunte in nome della rete, ovvero accogliendo la tesi della assenza di soggettività della rete, assunte in nome degli aderenti quali aderenti alla rete per attuare il programma di rete.

84 F.C

AFAGGI, P.IAMICELI,Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 598. Si sottolinea, inoltre, come anche il termine “conferimento” evochi la disciplina societaria. Gli autori dubitano che il legislatore abbia inteso conferire alla rete la qualità di ente dotato di soggettività esterna, argomentando dall‟assenza di una disciplina in materia di autonomia patrimoniale e dal rinvio operato dal richiamato art. 1 comma 368 lett. b) della L. 266/2005 agli artt. 1703 c.c. sul mandato, ha fatto prevalere l‟interpretazione volta ad attribuire alla rete natura meramente contrattuale, con esclusione della rilevanza esterna nei confronti dei terzi.

31 Per quanto concerne le obbligazioni assunte dall‟organo comune per conto dei singoli, pur sempre nell‟ambito dell‟attuazione del programma di rete, si viene a creare una forma di solidarietà tra gli aderenti85.

Il testo della norma come novellato a seguito dell‟ultimo intervento normativo dispone inoltre che l‟organo incaricato di eseguire il contratto di rete agisca in rappresentanza delle imprese anche individuali che aderiscono al contratto in tutta una serie di procedure. Nella programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti gli interventi di garanzia per l‟accesso al credito, l‟utilizzo di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani, nello sviluppo del sistema interimprenditoriale nei processi di internazionalizzatone e innovazione previsti dall‟ordinamento. Tutto ciò purchè il contratto di rete non disponga diversamente.

Quanto alla forma, come anticipato, si prevede che il contratto debba essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e debba indicare i seguenti dati: il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale delle imprese che aderiscono alla rete; l‟individuazione degli obiettivi strategici e delle attività poste a base della rete. L‟indicazione del programma di rete. La durata del contratto, le modalità di adesione da parte di altre imprese e le relative ipotesi di recesso; l‟organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all‟attività dell‟organo.

Mentre l‟iscrizione nel registro delle imprese ove hanno sede i contraenti, è richiesta ai fini di pubblicità.

Si è opportunamente rilevato che la norma, prevedendo che le imprese aderenti alla rete possano esercitare le sole attività economiche rientranti nei loro oggetti sociali, riduce la possibilità di costituire reti con funzione di coordinamento primaria o secondaria. Non solo. La necessità di rispettare il limite dell‟esercizio di un‟attività rientrante nell‟oggetto sociale delle singole imprese costituisce un serio ostacolo alla possibilità per le stesse di svolgere assieme ciò che non avrebbero fatto singolarmente86.

85 Per queste considerazioni svolte sull‟emendamento attualmente recepito dalla legge, si veda

ancora F.CAFAGGI, P.IAMICELI,Contratto di rete. Inizia una nuova stagione di riforme?, cit., p. 601.

86 F.C

32 Tra le maggiori lacune della normativa si segnala, oltre all‟assenza di una regolazione del divieto di abuso di dipendenza economica87, anche la mancanza di una disciplina sulle conseguenze delle ipotesi di recesso88, strumento positivamente menzionato dalla legge.

Si rilevano, altresì, lacune in materia di scioglimento del rapporto, di coordinamento in tema di gestione dei diversi patrimoni separati e l‟assenza di regole di default necessarie per garantire ai privati il più alto livello di autodeterminazione89.

Si discute sulla natura del contratto di rete. In dottrina si privilegia la tesi del