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Il Contratto di rete “

2. Le discipline tipiche in tema di sopravvenienze “

2.1. Il Contratto di rete “

Nel contratto di rete, si è visto, devono essere indicati gli obiettivi strategici, le attività comuni poste a base della rete e un programma di rete con un‟analitica enunciazione dei diritti e obblighi di ciascuna impresa. L‟adesione alla normativa legislativa implica la necessità di istituire un fondo patrimoniale comune o di avvalersi di un patrimonio destinato all‟affare, al fine di realizzare lo scopo della rete. E di individuare un organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, che agisca in rappresentanza delle imprese. Si conferisce flessibilità alle relazioni contrattuali, attraverso la indicazione nel contratto delle ipotesi in cui è possibile il recesso. I requisiti del contratto di rete previsti nella normativa dettata dal legislatore presuppongono in modo chiaro l‟esistenza di rapporti fondati sulla interdipendenza e complementarietà delle relazioni tra imprese, configurando la disciplina del contratto di rete come strumento di allocazione dei rischi relativi all‟attività o ad una prestazione svolta nell‟ambito di una filiera.

L‟allocazione del rischio dell‟inadempimento può avvenire sulla base dello schema predisposto dal legislatore ovvero attraverso forme convenzionali che riallocano il rischio tra i contraenti. Si pensi alle clausole di limitazione della responsabilità di alcuni contraenti o a quelle che definiscono ex ante le modalità di gestione di rischi derivanti da inadempimento di una delle parti e quelle che selezionano i rimedi o ne definiscono una gerarchia nonché quelle di rinegoziazione.

105 Al fine di valutare la gravità dell‟inadempimento nei rapporti tra le imprese della rete, occorre considerare che in una struttura reticolare, il contratto tende a realizzare una funzione economica peculiare: «un collegamento non tra i singoli atti ma tra due distinte serie teleologicamente coerenti, di comportamenti».

I complessi intrecci negoziali tra imprese ciascuna titolare, attuale o potenziale di una attività specifica ed autonoma manifestano la frammentazione del ciclo economico produttivo. Il contratto rappresenta lo schema che consente di attribuire rilevanza giuridica alla individualità dei soggetti (imprenditori) e la correlazione tra le attività imputabili alle parti della fattispecie o del regolamento di interessi.

«L‟organizzazione da presupposto endogeno all‟impresa apparato esprime in questo

caso una componente esogena alle innovate forme di articolazione dell‟esercizio imprenditoriale». L‟atto non si contrappone all‟attività ma diviene criterio di

valutazione della coerenza dei comportamenti a fronte del modello prefigurato39. In una siffatta ipotesi l‟interesse leso si riferisce all‟insieme dei contraenti. Si tratta, pertanto, dell‟interesse collettivo riflesso nella comunione di scopo, interesse che può condurre ad una definizione della valutazione della gravità diversa e conseguentemente ad un equilibrio diverso tra risarcimento e risoluzione40.

Nel silenzio delle parti la valutazione della gravità va operata non in riferimento all‟interesse individuale dei partecipanti, ma all‟interesse collettivo all‟esecuzione del contratto di rete. In tale ottica è idoneo ad integrare il requisito della gravità, l‟inadempimento che sia tale da far venir meno il vincolo fiduciario nei confronti di una parte. Si pensi ad esempio alla ipotesi in cui vengano posti in essere inadempimenti non gravi ma ripetuti, oppure ad un inadempimento la cui gravità sia tale da arrecare pregiudizio rispetto alla strategia inizialmente programmata.

Con riferimento alla essenzialità, che costituisce attributo della prestazione, la valutazione opera tra le parti adempienti, in relazione al contributo concreto che la prestazione inadempiuta produce sul perseguimento dello scopo comune e alla lesione che il suo venir meno cagionerebbe sull‟interesse collettivo. Sono indici di essenzialità il grado di interdipendenza e di complementarietà della prestazione

39

Per queste considerazioni cfr.: C. CREA, Reti contrattuali e organizzazione dell‟attività d‟impresa, cit.

40 Per queste considerazioni cfr. ancora F.C

AFAGGI (a cura di), Il contratto di rete, Commentario, cit., p. 96 ss.

106 inadempiuta rispetto alle altre prestazioni valutate nel quadro degli obiettivi strategici della rete e del grado di fungibilità della stessa in relazione alle alternative disponibili sul mercato.

La essenzialità deve essere valutata con riferimento alla complementarietà delle prestazioni e alla specificità degli investimenti compiuti.

Seguendo questo iter argomentativo, la risoluzione dovrà essere esclusa nella ipotesi in cui l‟inadempimento produca effetti rilevanti su una o più parti del contratto di rete, ma non pregiudichi né ostacoli in modo significativo il raggiungimento dello scopo collettivo configurato dallo scopo comune.

La tutela dell‟interesse collettivo richiede una disciplina puntuale di rimedi che consenta di prevenire e di riparare il pregiudizio derivante dall‟inadempimento del singolo partecipante, considerando sia le conseguenze all‟interno della rete che quelle concernenti i terzi. Ne consegue che, pur in presenza di un nesso tra gravità dell‟inadempimento della singola prestazione ed estromissione, occorre differenziare tra rimedi contro l‟inadempimento della singola prestazione e rimedi concernenti la partecipazione alla rete. Entrambe riflettono esigenze diverse: da un lato il conseguimento dello scopo, dall‟altro il mantenimento di una relazione fiduciaria tra i componenti la rete41.

Da tutto quanto sopra precisato, si può evincere che il contratto di rete esige una «preferenza per le tutele in forma specifica coordinandole con sistemi di flessibilità quando sia ammessa la sostituibilità della prestazione»42.

Proprio con riferimento al rimedio risolutorio è possibile distinguere diverse ipotesi di reazione all‟inadempimento.

Lo scioglimento dell‟intero contratto potrà conseguire soltanto al venir meno di una prestazione essenziale determinata dalla estromissione di una parte. Ciò perché consentire ad una parte di risolvere l‟intero contratto significa impedire alle altre parti non inadempienti di continuare l‟attività comune in seguito all‟inadempimento con la conseguenza che l‟interesse individuale finirebbe per essere anteposto a quello generale. Il principio di conservazione del contratto che emerge dall‟art. 1459 c.c. esige che il contratto si sciolga solo quando l‟estromissione o il recesso di una parte determinino il venir meno di una prestazione essenziale o allorché la decisione

41 I

D., op. cit., p. 146.

42 I

107 unanime dei contraenti non inadempienti non consenta di raggiungere l‟oggetto comune o lo scopo che la rete si era preposta.

In altre ipotesi le parti potranno accordarsi nel senso che l‟estromissione dalla rete del membro inadempiente non determini anche la risoluzione dell‟intero contratto ma una sola risoluzione pro quota.

L‟estromissione sarà consentita nelle sole ipotesi in cui l‟inadempimento sia di tale gravità tale che la permanenza all‟interno della rete pregiudicherebbe l‟interesse della stessa43.

Tra i rimedi con funzione risolutoria si annovera anche il recesso dalla rete. Il recesso sottolinea la tensione tra l‟aspirazione ad estendere forme di tutela reale agli imprenditori che, pur formalmente autonomi, sono in realtà economicamente dipendenti da altre imprese e, al contempo la necessità di garantire la mobilità nel, e del mercato, consentendo agli operatori economici di selezionare le condizioni più efficienti del loro agire negoziale44.

L‟art. 3 co. 4ter prevede che le parti debbano indicare le modalità di recesso dal contratto di rete. Precisato che il verbo dovere deve essere letto come un onere e non come un obbligo, è necessario considerare che la gravità dell‟inadempimento deve essere valutata con riferimento all‟interesse collettivo. Ciò implica che l‟inadempimento deve essere tale da far venire meno i “vincoli di fedeltà e lealtà interni alla rete”45

.

Il recesso consente di attribuire flessibilità alle relazioni contrattuali a lungo termine, permettendo agli attori che operano nella rete di porre fine a rapporti che

43 F.C

AFAGGI, Il contratto di rete, cit., p. 102.

L‟A. rileva che in tema di consorzi senza distinguere consorzi con attività interne e consorzi con attività esterna, l‟esclusione opera solo laddove sia prevista nel contratto, dovendosi nelle altre ipotesi fare riferimento alla risoluzione giudiziale per inadempimento e alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta (MARASÀ, Consorzi e società consortili, Torino, 1990, p. 69). Secondo altri, invece, tale principio dovrebbe trovare applicazione alle sole ipotesi di consorzi con attività interna. Nei consorzi con attività esterna l‟esclusione “risulterebbe assorbente rispetto alla risoluzione pro quota” (F. CAFAGGI, Il contratto di rete, cit., p. 103).

44 A.Z

OPPINI, Analisi del recesso nel contratto tra imprese, in Il terzo contratto, a cura di G. Gitti – G. Villa, Milano, 2008, p. 223 ss.

45 Si distingue così il recesso con funzione risolutoria da quello derivante da altre cause, quale

quello ammesso in caso di perdita della qualifica di imprenditore”.F.CAFAGGI, Il contratto di rete, cit., p. 106. L‟A. nega la possibilità di recedere ad nutum quando ciò non sia esplicitamente previsto dalle parti nel contratto di rete. Si consideri, inoltre, che qualora il recesso coinvolga tutte le parti del contratto si verifica il totale scioglimento del medesimo.

108 risultano essere poco funzionali al perseguimento di determinate strategie e alimentare i meccanismi competitivi che trovano spazio anche all‟interno della rete46

. In tal modo si garantisce al contratto quella flessibilità che si traduce nella «capacità del medesimo di rispondere alla logica delle sopravvenienze» e l‟attitudine ad adattarsi a circostanze non prevedibili al momento della conclusione. Con una immagine suggestiva si è sottolineato che tali meccanismi decisionali attivabili nel corso della relazione in presenza delle circostanze e secondo i criteri definiti nel contratto, rendono il contratto «tendenzialmente leggero», lontano dall‟idea di contratto inteso come scambio isolato, e vicino allo schema delle organizzazioni complesse, che stabiliscono le regole in base alle quali devono essere prese le decisioni.

Il recesso consente, inoltre, di definire l‟oggetto del contratto in via progressiva con l‟avanzamento del medesimo47. Sotto quest‟ultimo profilo si

consideri che il recesso produce un effetto conformativo del rapporto sia dal punto di vista normativo, in quanto consente di determinare in via definitiva le prestazioni reciproche e la durata della relazione, sia con riguardo al profilo economico voluto dalle parti, posto che la durata rappresenta un elemento rilevante al fine di stabilire il tipo di investimento reciproco effettuato dalle parti48. La mancanza di un termine, infatti, non corrisponde alla effettiva volontà delle parti di attribuire carattere perpetuo al vincolo negoziale, ma indica piuttosto la necessità di definire il quantum della prestazione. In tale contesto il recesso consente di integrare e conseguentemente determinare l‟oggetto del contratto, in origine solo determinabile, in maniera funzionale al dispiegarsi del rapporto nel tempo49. Almeno per quanto concerne il profilo del quantum della prestazione50.

46 P.I

AMICELI, Modelli contrattuali di coordinamento, in Reti di imprese tra regolazione e norme sociali, Nuove sfide per diritto ed economia, Bologna, 2004, p. 159.

47

F.CAFAGGI –P.IAMICELI, Reti di imprese tra crescita e innovazione organizzativa, Bologna, 2007.

48 A.Z

OPPINI, Analisi del recesso nel contratto tra imprese, in Il terzo contratto, a cura di G. Gitti – G. Villa, Milano, 2008, p. 223 ss.

49

C.RESTIVO, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in Riv. crit. dir. priv., 2010, p. 341 ss.

50 In continuità logica con queste premesse, si giunge ad affermare che nei contratti di durata a

tempo indeterminato, al fine di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio nel rispetto del criterio di correttezza e buona fede, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto anche in assenza di una specifica clausola contrattuale. In giurisprudenza cfr: Cass. 18 settembre 2007 n. 19351 in Guida al dir., 2007, p. 77 ss; Cass. 4 agosto 2004, n. 14970 in Giust. Civ., Mass, 2004, p. 7-8, la quale ha affermato che “Il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di

109 Residuano le problematiche sulle conseguenze del recesso, e ci si interroga sulla possibilità di applicare norme già previste per altri tipi contrattuali, come per il contratto di appalto. L‟esigenza è ancora una volta, quella di salvaguardare gli investimenti effettuati e conservare in capo ai contraenti gli incentivi che consentano di eseguire correttamente il rapporto. Ciò anche alla luce della considerazione che, nei contratti di rete, in molti casi gli investimenti sono investimenti di lungo periodo che presentano costi iniziali molti elevati, la cui proficuità è condizionata alle caratteristiche di quel determinato contraente, con la conseguente difficoltà di ripristinare la stessa iniziale combinazione di fattori. Proprio la mancanza di una espressa disciplina sulle conseguenze del recesso, all‟interno dell‟intervento legislativo che ha introdotto il contratto di rete nel nostro ordinamento, è stato valutato come elemento di criticità da parte della dottrina più attenta, che, se da un lato ha sottolineato l‟utilità di un tale strumento, dall‟altro ha colto la presenza di una lacuna nella assenza di un‟apposita disciplina delle conseguenze che deriverebbero dall‟ esercizio del recesso51

.

durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, la quale è in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto”; Cass. 1 luglio 1998, n. 6427, in Giust. Civ., 1999, I, c. 1793. In dottrina V. ROPPO, Il contratto, in Trattato di diritto privato, diretto da Iudica, Milano, 2001, p. 551. Cfr. da ultimo C.RESTIVO, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in Riv. crit. dir. priv., 2010, p. 341 ss. Con la precisazione che il recesso non produce effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione ex art. 1373, co. 2, c.c. e la conseguente esclusione della possibilità di richiedere la restituzione delle prestazioni già eseguite. Si parla in queste ipotesi di recesso determinativo. Ne costituiscono ipotesi esemplificative alcune disposizioni normative espresse, quali il recesso previsto nel contratto di somministrazione a tempo indeterminato ex art. 1569 c.c. e nel contratto di società di persone stipulato a tempo indeterminato ex art. 2285 co. 1 c.c. (G. GABRIELLI – F. PADOVINI, Recesso (diritto privato), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXXIX, 1988, p. 29, citati daG.VETTORI, Contratto e rimedi, Padova, 2009).

L‟efficacia del recesso determinativo è subordinata alla preventiva comunicazione del preavviso, che deve ritenersi sempre richiesto. Sicchè il recesso diviene efficace soltanto trascorso un determinato lasso di tempo (F. PADOVINI, in I contratti in generale. Il recesso, in Trattato dei contratti, a cura di P. Rescigno ed E. Gabrielli, Tomo II, p. 1386, citati da G.VETTORI, Contratto e rimedi, cit.). Si consideri, in via esemplificativa, come il legislatore ha disciplinato il recesso in uno dei contratto di durata per eccellenza. L‟art.1589 in materia di somministrazione prevede che nel caso in cui non sia stabilito dagli usi, ciascuna parte possa recedere dal contratto dando un preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

51 Cfr. F.C

AFAGGI,Reti contrattuali e contratti di rete: ripensando il futuro,cit., p. 441 e quanto già esposto sul punto nel primo capitolo.

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