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I rimedi “

5. L’abuso di dipendenza economica “

5.5. I rimedi “

Sul piano dei rimedi la norma dispone la nullità del patto attraverso il quale viene perpetrato l‟abuso di dipendenza economica. Siamo nel pieno campo delle “nullità speciali”196

e il regime del contratto nullo per abuso di dipendenza economica non può non risentire della logica cui queste generalmente si ispirano. Così, anche in mancanza di un‟indicazione legislativa espressa, si ritiene che la norma configuri una nullità necessariamente parziale e che la legittimazione ad invocarla sia riservata in via esclusiva alla parte che subisce l‟abuso.

La nullità può colpire l‟intero contratto o singole clausole di esso. Può riguardare i contratti tra imprese dominanti e dipendenti, che costituiscono lo strumento diretto dell‟abuso. Può anche configurarsi come strumento indiretto dell‟abuso, potendo la nullità riguardare anche contratti a monte fra soggetti diversi, ovvero l‟accordo tra imprese dominanti che convengono pratiche abusive da applicare alle imprese dipendenti, con cui saranno in relazione di mercato.

b) per il diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e alla capacità di sviluppo della rete, che l‟affiliato versa al momento della stipula del contratto di affiliazione commerciale;

c) per royalities, una percentuale che l‟affiliante richiede all‟affiliato commisurata al giro d‟affari del medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;

d) per beni dell‟affiliante, i beni prodotti dall‟affiliante o secondo le sue istruzioni e contrassegni dal nome dell‟affiliante».

196 Il lavoro che in modo più accurato ed esauriente ha trattato il tema delle nullità speciali è quello

di G. PASSAGNOLI, Nullità speciali, Milano, 1995, al cui testo rimando per approfondire le problematiche che ruotano attorno alle figure di invalidità, la cui trattazione, in questa sede, può essere soltanto accennata.

Con riferimento al divieto di abuso di dipendenza economica Cfr. anche C.PILIA, Circolazione giuridica e nullità, Milano, 2002; T. LONGU, Il divieto dell‟abuso di dipendenza economica nei rapporti tra le imprese, in Riv. dir. civ., 1999, p. 345; G. CERIDONO, sub art. 9, Commento alla l. 18 giugno 1998, n. 192 – Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, in Le nuove leggi civ. comment., 2000, p.429. Si è anche pensato ad un‟estensione sistematica della disciplina dell‟azione di annullamento a tutte le situazioni, positivamente definite, di invalidità di protezione poste dall‟ordinamento come limitazioni del potere dell‟impresa: così M. LIBERTINI, Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano, relazione presentata al convegno su I mobili confini dell‟autonomia privata, tenutosi a Catania il 12 – 14 settembre 2002, in Riv. dir. comm, 2002, p. 345. Altri ha ritenuto che l‟art. 1419 c.c. si ponga in contrasto con le finalità di tutela che informano il divieto di abuso di dipendenza economica ed a tal fine si ipotizza una riduzione teleologica della norma: così A. Albanese, Abuso di dipendenza economica: nullità del contratto e riequilibrio del rapporto, in Europa e dir. priv., 1999, p. 1179. Altri ancora ha ritenuto di applicare direttamente il combinato disposto degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, c.c. e 9 della L. sulla subfornitura: M.R. MAUGERI, Autonomia privata e abuso di dipendenza economica cit., e A. BARBA, L‟abuso di dipendenza economica:profili generali, cit., p. 297.

72 Non si possono neppure escludere abusi realizzati con negozi unilaterali, nonostante la norma parli di patti, quali una diffida ad adempiere o un recesso esercitato dall‟impresa dominante in base alla disciplina legale del tipo.197

Come appena accennato, la dottrina ha escluso in modo unanime che la norma preveda la nullità dell‟intero contratto. Ciò sembra essere confermato anche dalla lettera della legge che, parla di nullità del patto e non dell‟intero contratto.

Ciò che viene ad essere colpito dalla nullità deve essere selezionato a partire dallo scopo della norma, che è quello di evitare che le parti realizzino un abuso attraverso il contratto. E‟ da escludere, pertanto, che vi sia sempre una coincidenza tra il patto e la singola disposizione contrattuale. In quest‟ottica il patto viene ad indicare un‟unità precettiva negoziale che seleziona una misura diversa da quella voluta dal legislatore, potendo essere composta anche da più disposizioni. In mancanza di una espressa previsione legislativa, spetterà allora all‟interprete individuare le ipotesi nelle quali, in base ad una valutazione degli interessi protetti dalla norma che dispone la nullità, questa- indipendentemente dalla volontà ipotetica delle parti ai sensi dell‟art. 1419 c.c.- resti circoscritta alle singole pattuizioni che ne sono colpite, senza travolgere l‟intero contratto.

La conclusione della nullità parziale è suffragata anche dal dato comparatistico, visto che nell‟esperienza tedesca si ritiene che la nullità della singola clausola non travolga l‟intero contratto non soltanto quando le parti avrebbero concluso lo stesso anche senza la clausola colpita da invalidità, ma pure quando il fine protettivo della norma violata potrebbe essere raggiunto attraverso la mera nullità della singola clausola198. Il dato risulta ancor più confortante se si considera che il § 139, diversamente dal nostro art. 1419 c.c., prevede la nullità totale e pone a carico della parte interessata al mantenimento del contratto l‟onere di vincere la presunzione legale. La norma si pone in netto contrasto con il principio di conservazione del contratto e trova la sua spiegazione nel convincimento, diffuso al tempo della redazione del BGB, della indivisibilità della volontà negoziale. Il carattere parziale

197

Se fosse un recesso convenzionale, sarebbe nulla già la clausola bilaterale che lo prevede, prima ancora dell‟unilaterale atto di esercizio. Cfr. V. ROPPO, Il contratto, in Trattato Iudica – Zatti, Milano, 2001, p. 927.

198 M. R. M

73 della nullità può desumersi anche dalla ratio della norma che dispone la nullità per mezzo di una teleologiche Reducktion del § 139 BGB.

Proprio la finalità protettiva del divieto in questione, giustifica il carattere soltanto parziale della nullità e la conseguente integrazione del regolamento negoziale ove sia necessario, con la corrispondente disciplina dispositiva di legge, che finirà, quindi, per prevalere sulla diversa pattuizione privata. In questi casi l‟estensione della nullità all‟intero contratto, finirebbe per vanificare la tutela introdotta dall‟art. 9, volta a proteggere un interesse particolare che rimarrebbe il più delle volte frustato se l‟invalidità si estendesse all‟intero contratto.

La previsione di una nullità parziale trova le sue premesse nella destrutturazione della nullità come categoria unitaria199.

La nullità è stata concepita tradizionalmente come rimedio per interessi generali, che si estende all‟intero contratto, azionabile d‟ufficio e con legittimazione assoluta. E‟ pur vero, però, che «una volta che siasi concretamente storicizzata la matrice logico-dogmatica delle disposizioni generali in tema di invalidità, riesce agevole e.. doveroso depurarne la effettiva ratio legis da ogni contingente opzione concettuale, irrilevante nella misura in cui non sia stata portata ad effetto in un sistema di norme con essa coerente». Si devono liberare i canoni di ermeneutica «dall‟ottica deformante dello scorgere nella gradazione di fondamento e disciplina del contratto nullo una sorta di eccezionale deviazione dal rigore dei principi, se appaia condivisibile che proprio questi conducono a correlare la nullità al negozio rilevante e ad ammetterne la “elasticità”, e così l‟idoneità ad atteggiarsi, come si atteggia, in molteplici forme»200.

D‟altra parte proprio l‟art. 1419, secondo comma, fonda la parzialità ex lege della nullità del contratto. La deroga al primo comma dell‟art. 1419 viene ad assumere quell‟ampia portata applicativa idonea a vanificare quelle esigenze di disciplina che hanno indotto la dottrina ad impiegare in luogo della nullità, le diverse tecniche della buona fede e dell‟inefficacia, per la qualificazione delle conseguenze della violazione di norme poste a tutela di un contraente201.

199 G. P

ASSAGNOLI,Nullità speciali, cit.

200 G. P

ASSAGNOLI, Nullità speciali, cit., p. 164-165.

201 G. P

74 L‟esigenza che si avverte, comune anche alla normativa di protezione del consumatore, è quella di garantire una tutela positiva, facendo tendenzialmente salvo il contratto, esigenza che fa parlare, dunque, di nullità “parziaria e necessaria”, in quanto l‟eliminazione della parte colpita da nullità, lascia valido il contratto per il resto.

Altro aspetto dubbio in ordine alla ricostruzione di questa nullità concerne la legittimazione ad agire e la rilevabilità o meno del vizio ex officio. La ricostruzione data dalla dottrina tradizionale della necessità che la nullità relativa sia comminata espressamente dal legislatore, in quanto eccezione rispetto alla regola generale che considera la nullità come vizio azionabile “da chiunque vi abbia interesse” e rilevabile d‟ufficio dal giudice, non ha tenuto in debita considerazione l‟apertura contenuta nella costruzione normativa che, all‟art. 1421, recita: “salvo diverse disposizioni di legge”, autorizzando il legislatore a prevedere meccanismi più duttili. Tali nullità relative si identificano generalmente con le c.d. nullità di protezione, disposte nell‟interesse di una parte, in quanto esponente di una categoria sociale meritevole di particolare tutela nei confronti dell‟altra, sottraendo a controparte e a chiunque altro la possibilità di scelta di decidere se mantenere o annientare il contratto202.

In base a quanto sopra esposto si può correttamente affermare che il regime del contratto nullo per abuso di dipendenza economica, non può non risentire della logica cui generalmente si ispirano le nullità speciali. Così pur in mancanza di un espressa pattuizione di legge, la legittimazione ad agire spetta al solo imprenditore in posizione dipendente, ovvero a quest‟ultimo e al giudice203

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202 L‟impostazione tradizionale ritiene che l‟imprescrittibilità dell‟azione di nullità ponga il

contraente privo di legittimazione in una situazione di completa soggezione, perché «costretto a subire l‟iniziativa della parte protetta e a versare lungo uno stato di incertezza, risolto solamente dal prescriversi delle azioni di ripetizione o dal compiersi dell‟usucapione»: G. VILLA, Contratto e violazione di norme imperative, Milano, 1993, p. 124. Per gli argomenti richiamati nel testo al fine di superare la ricostruzione tradizionale cfr. ancora G. PASSAGNOLI,Nullità speciali, cit., p. 227 ss.

203

Sul punto non mancano, però, opinioni diverse: cfr. M.R. MAUGERI, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata cit., p. 204, «secondo la quale se può avere un senso attribuire la legittimazione ad agire solo al contraente debole quando questi, presa coscienza (e conoscenza) dell‟abuso subito possa comunque rivolgersi ad altri (abbia accesso al mercato) ne ha certo di meno quando il contraente si trovi in stato di dipendenza economica. In definitiva pare possa dirsi che la limitazione della legittimazione ad agire leda e non garantisca l‟impresa dipendente (rectius che non è sul piano della legittimazione che si risolve il problema dell‟effettività della tutela dell‟interesse protetto dalla norma)».

75 L‟attribuzione della legittimazione ad agire al solo imprenditore leso appare più sensibile e rispettosa della posizione di quest‟ultimo, il quale presumibilmente sarà incline a tollerare le violazioni nei suoi confronti, proprio in quanto dipendente da quel rapporto. Per queste ragioni, soltanto la vittima dell‟abuso dovrebbe essere unico arbitro delle sorti del contratto. Appare, così, più opportuno lasciare alla parte interessata la valutazione dell‟incidenza della pronuncia giudiziale dichiarativa dell‟abuso sui successivi processi di contrattazione, per permetterle di meglio esaminare l‟efficacia dello stessa alla luce di una valutazione che tenga conto anche dell‟aumento dei costi di negoziazione che ne discenderanno204

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Per quanto concerne la rilevabilità d‟ufficio della nullità relativa, si può ritenere che la stessa risulti inaccettabile quando vi sia una domanda della parte protetta, sostanzialmente incompatibile col risultato derivante dalla nullità relativa. Da un altra prospettiva potremmo dire che la nullità relativa è rilevabile d‟ufficio, quando conduca ad accogliere il petitum della parte protetta, anche se per una causa petendi diversa da quella esposta.