3. Le tecniche convenzionali di gestione del rischio “
3.3. Pattuizioni intese a gestire gli effetti delle sopravvenienze (clausole d
3.3.2. La prospettiva comparatistica ed europea “
3.3.2.2. I Principi Unidroit “
I principi Unidroit contengono una disciplina dell‟eccessivo squilibrio e della clausola di hardship, di cui definiscono contenuti ed effetti.
L‟art. 3.10 rubricato, “Eccessivo squilibrio”, con una norma del tutto analoga a quella prevista nel testo dei principi Lando, art. 4:109, descrive una fattispecie e individua due possibili rimedi. Uno di tipo invalidante (l‟annullamento del contratto o di una singola clausola), l‟altro manutentivo.
Il testo prevede che una parte possa annullare il contratto o una sua singola clausola se, al momento della conclusione, il contratto o la clausola attribuivano
162 Conforme a quanto previsto dall‟art. 3:10 dei Principi Unidroit, su cui v. infra § 3.2.2.2. 163 Si tratta del progetto redatto dal gruppo di studiosi condotto dall‟italiano Giuseppe Gandolfi.
145 ingiustificatamente all‟altra parte un vantaggio eccessivo. Si devono considerare tra gli altri fattori i seguenti profili:
a) il fatto che l‟altra parte abbia tratto un ingiusto vantaggio dallo stato di dipendenza, da difficoltà economiche o da necessità immediate della prima parte, oppure dalla sua imperizia, ignoranza, inesperienza o mancanza di abilità a trattare, e
b) la natura o lo scopo del contratto.
La norma consente al giudice, su richiesta della parte che ha diritto all‟annullamento, di adattare il contratto o le sue clausole in modo da renderlo conforme ai criteri ordinari di correttezza nel commercio.
Si precisa, inoltre, che il giudice può adattare il contratto o le sue clausole anche a richiesta della controparte alla quale sia stato inviato l‟avviso di annullamento, purché ne informi prontamente l‟altra dopo aver ricevuto l‟avviso e prima che quest‟ultima abbia agito facendovi affidamento.
In base ai presupposti della fattispecie, i rimedi ivi previsti sono azionabili nella misura in cui al momento della conclusione del contratto esista già un eccessivo vantaggio. Se, invece, la eccessiva iniquità sopravvenga successivamente, il contratto, potrà essere modificato o risolto secondo le norme sull‟hardship contenute nel capitolo 6164, di cui si cercherà subito di dar conto.
L‟art. 6.2.2., rubricato “Definizione di hardship”, con una disposizione del tutto analoga a quella contenuta all‟art. 6:111 dei Principi di diritto europeo dei contratti, precisa che ricorre l‟hardship quando si verificano eventi che alterano sostanzialmente l‟equilibrio del contratto, o per l‟accrescimento dei costi della prestazione di una delle parti, o per la diminuzione del valore della controprestazione, e gli eventi si verificano o divengono noti alla parte svantaggiata successivamente alla conclusione del contratto. Si precisa che, perché ricorra un‟ipotesi di hardship, occorre che gli eventi siano tali che la parte svantaggiata non avrebbe potuto ragionevolmente prenderli in considerazione al momento della stipulazione del contratto. Occorre altresì che gli eventi si pongano al di fuori della sfera della parte svantaggiata, la quale non deve essersi assunta il rischio del loro verificarsi.
164 Cfr. amplius: M. J. B
ONELL, I Principi Unidroit nella pratica, casistica e bibliografia riguardanti i principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali, Milano, pp. 188 ss.
146 L‟articolo 6.2.3. rubricato “Effetti dell‟hardship” sancisce che in caso di
hardship la parte svantaggiata ha diritto di chiedere, senza giustificato ritardo e
indicando i motivi su cui si fonda, la rinegoziazione del contratto. Si precisa che la richiesta non dà diritto alla parte svantaggiata di sospendere l‟esecuzione.
Se le parti non raggiungono l‟accordo in tempo ragionevole, ciascuna di esse può rivolgersi al giudice.
Il testo dei Principi attribuisce al Giudice la possibilità di esercitare in via alternativa una delle seguenti facoltà. Accertata l‟esistenza di un‟ipotesi di hardship il giudice può, ove possibile, risolvere il contratto, in tempi e modi di volta in volta da stabilire. Oppure modificare il contratto al fine di ripristinarne l‟originario equilibrio.
Le proposte dei testi dei Principi Lando, dei Principi Unidroit e del DCFR invitano a riflettere sulla possibilità di affermare un principio comune che metta in discussione l‟assunto radicato in alcuni ordinamenti nazionali, secondo cui il contratto è un affare così privato da precludere al giudice qualsiasi intervento correttivo, a meno che il legislatore non preveda e disciplini in via eccezionale questo potere165.
Il rilievo delle disposizioni espresse nei testi citati è tanto più interessante quanto più si consideri che le regole che si sono sopra indicate costituiscono il «condensato di un‟attenta e corretta elaborazione in sede teorica dei rimedi più appropriati per la soluzione dei problemi di gestione del rapporto contrattuale che si protrae nel tempo»166, come si può evincere dalle norme introdotte nei codici europei di cui si cercherà brevemente d dare atto nel paragrafo che segue.
165
Per queste considerazioni cfr.: F. MACARIO, Sopravvenienze e gestione del rischio nell‟esecuzione del terzo contratto, in Il terzo contratto, Bologna, 2008, p. 185.
166 F.M
ACARIO, Le sopravvenienze, in Trattato del contratto, cit., p. 727. L‟A. ricorda che al tema è stata dedicata una significativa attenzione anche in testi di natura non legislativa. Si consideri che a tal fine già dal 1978 presso la Camera di commercio internazionale è stato istituito un Comitato permanente per la regolarizzazione delle relazioni contrattuali con il compito di nominare, su richiesta delle parti, una o tre persone cui affidare la revisione del contratto. A ciò si aggiunga il progetto di un codice di condotta delle società trasnazionali presentato da parte del Consiglio economico e sociale delle Nazioni unite nel 1990 in sede di sviluppo e cooperazione economica trasnazionale in cui è previsto il «réexamen et renégotiation des contrats et accords» (Cfr. Nations Unies, Conseil économique et social. E/1990/94, 12 juin 1990, Texte propose pour le projet de code de conduite des societes trasnationales).
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