L’INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI DA REATO
3.4 La modifica del comma 4 bis attraverso l’intervento del legislatore con l’art 8 del Decreto legge n 16 del 2 marzo 2012 convertito con la Legge n 44 del 26
3.4.1 Ambito di applicazione e natura della norma
Si è detto che anche la nuova norma ha la finalità di contrastare l’illegalità attraverso l’indeducibilità dei costi da reato, pur tuttavia; questa si caratterizza per una restrizione del campo di applicazione in quanto limita l’ambito della stessa alle fattispecie di reato più gravi attraverso tre linee di azione: la statuizione del nesso di correlazione tra costo e illecito penale, la ridefinizione dell’illecito, che costituisce l’elemento portante della norma, e infine le condizioni e le circostanze di innesco.211 Nell’indicazione più
stringente contenuta nella normativa più recente un primo aspetto da segnalare è quello relativo all’ambito stesso di applicazione: non più riferito a tutti i costi riconducibili a reati, ma solo quelli direttamente coinvolti nella realizzazione di delitti non colposi, tutto ciò da un lato al fine di mettere al riparo la norma da accuse di incostituzionalità,
211 Cfr. B. SANTACROCE, D. PEZZELLA, Il decreto sulle semplificazioni fiscali prova a fare chiarezza
dall’altro per consentire all’Amministrazione finanziaria di avere un’indicazione chiara e incontrovertibile.212 In conseguenza diretta di questa novità si ha l’indeducibilità di quei
soli costi sostenuti per la commissione di un delitto; spetterà pertanto all’Amministrazione finanziaria l’onere della dimostrazione di un nesso di causalità tra costo e commissione di un delitto non colposo.213 La novità appare oltremodo
significativa andando a porre un vincolo tutt’altro che formale al campo di azione dell’Amministrazione finanziaria: vanno infatti sottratti alla deduzione quei costi il cui sostenimento abbia in sé il reato.214 Si dovrà segnalare che la necessità che vi sia un
nesso causale tra costo e reato può condurre alla considerazione che la disposizione non sia applicabile nel caso in cui, pur nel compimento di delitti non colposi, il costo si riferisca a un’attività perfettamente lecita. Sostanzialmente è possibile avere sia attività totalmente e completamente illecite, sia attività lecite, ma che hanno avuto nel loro iter costitutivo dei comportamenti illeciti. La novità, o meglio la discontinuità con la norma precedente, coinvolge quindi quelle attività che solo parzialmente sono correlate a comportamenti illeciti. In questi casi, infatti, i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività non direttamente correlata al delitto possono essere ritenuti deducibili completamente; nel caso in cui il costo non sia inerente, il costo risulta indeducibile a
212 Così è riportato nella relazione illustrativa del decreto: “[…] la presente modifica normativa si propone di sostituire l’attuale disposizione con altra più adeguata alla finalità di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi […]”.
213 Cfr. F. TUNDO, Indeducibilità dei costi da reato: i difficili rapporti tra processo penale e tributario, Corriere tributario, 22, 2012, p. 1683: “Ne risulta una relazione biunivoca necessaria e imprescindibile tra il fattore produttivo acquisito e il delitto non colposo per il cui compimento il medesimo fattore produttivo è stato acquisito”.
214 Per rispondere a questo cambiamento rilevante l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a emanare una circolare interpretativa dell’art. 8, commi 1, 2 e 3 nella quale si indica che: “sarà necessario, ai fini del giudizio di indeducibilità, aver riguardo ai soli elementi passivi sostenuti dal medesimo [idest il contribuente] in relazione alla fattispecie penalmente rilevante allo stesso imputata, e non già all’intero ammontare degli elementi passivi sostenuti nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo”. È da sottolineare che questa limitazione non si dà quando l’intera attività considerata assume rilevanza penale. Sulla circolare si veda la nota contenuta in A. BORGOGLIO, I chiarimenti del Fisco sulla nuova
priori, indipendentemente dall’illiceità dell’attività.215 La nuova norma, se consente di
risolvere alcuni dei problemi di cui si è dato conto nel precedente capitolo, tuttavia solleva alcune questioni di non facile risoluzione. Un caso emblematico che riguarda questa difficoltà è quello relativo alla situazione nella quale il reato si compia al momento della realizzazione del fattore produttivo e non nel momento in cui si ha la sua utilizzazione:216 ad esempio nel caso in cui si configuri il reato di illecita intermediazione
di manodopera, di cui all’art. 603 bis c.p..217 La riduzione dell’applicabilità della norma,
sia in relazione al vincolo causale tra costi e reato, sia sotto l’aspetto dell’autore del reato, giunge però fino quasi a compromettere l’applicabilità della norma stessa. Deve essere inoltre sottolineato il fatto che, perché sia possibile che si produca l’indeducibilità dei costi, si rende necessario, con la nuova normativa, che sia stata avviata l’azione penale, ovvero che sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art.
215 A suffragio di questa posizione si può considerare la Circolare di Assonime n. 14 del 2012 che sottolinea che la relazione di accompagnamento al decreto esclude dal campo di applicazione della norma i costi sostenuti per operazioni che si sono svolte, ma che sono testimoniate da fatture che fanno capo a soggetti diversi da quelli che hanno erogato la prestazione. Si tratta delle operazioni soggettivamente inesistenti di cui si avrà modo di parlare più oltre. In questo caso – lo si anticipa per completezza – i costi sostenuti dal soggetto che ha acquistato i beni sono deducibili, sebbene nel suo operato questi abbia compiuto il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri strumenti per operazioni inesistenti di cui al D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 2.
216 Sulla questione si veda A. MANZITTI, M. FANNI, L’indeducibilità dei “costi da reato”: quando la soluzione
genera (potenziali) nuovi problemi, Corriere tributario, 25, 2012, p. 1899.
217 Andrà qui rilevato che la norma introdotta nel 2012 ha consentito a taluni studiosi (cfr. F. TUNDO,
Indeducibilità dei costi da reato: i difficili rapporti tra processo penale e tributario, Corriere tributario, 22,
2012, p. 1684) di sostenere la limitata portata del comma 4 bis della L. n. 537/1993 alla sola IRPEF: dal momento che societas delinquere non potest non ci sarà mai il caso che i costi sostenuti da una società vengano utilizzati per commettere un delitto doloso. Tale argomentazione tuttavia non convince per due ordini di motivi: innanzi tutto, come si è visto, perché si è superata la convinzione per la quale le persone giuridiche non possono essere considerate penalmente responsabili; in secondo luogo perché comporterebbe un’interpretazione estremamente restrittiva dell’avverbio “direttamente”, così che la relazione sia solo con il soggetto che compie il reato senza valutare che potrebbe essere un tramite per la commissione del reato stesso. Infatti la norma non dice nulla di esplicito in merito a colui che compie il reato ed è perciò necessario l’intervento degli interpreti per la delimitazione dell’ambito di applicazione del provvedimento. Pertanto, anche alla luce di questa introduzione, nulla in più si può dire sui dubbi espressi nel precedente capitolo che non risultano risolti in nessun modo dall’introduzione della novella normativa.
424 c.p.p. o la sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’art. 425 c.p.p. in quanto intervenuti i termini di prescrizione del reato. Mentre quindi su questo punto la normativa precedente non si esprimeva, anche per evitare l’uso indiscriminato e irrazionale della norma, la nuova prevede esplicitamente una serie di azioni che configurano il fatto come reato.