1.5 Le sei categorie di reddito
1.5.5. I redditi d’impresa
I redditi d’impresa sono definiti nell’articolo 55 del TUIR e “sono […] quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’articolo 2195 c. c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’articolo 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa”. Anche in questo caso la prima caratteristica che possiamo ricavare dalla norma è la non episodicità dell’attività, che deve anzi essere svolta con continuità e regolarità, anche se non è necessario che rappresenti l’unica attività in cui ci si impegna. L’articolo 55 contiene un importante secondo comma che ricomprende nella categoria dei redditi da impresa tanto quelli derivanti dall’esercizio di attività e prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 c. c., quanto particolari forme di sfruttamento del terreno (es. miniere, torbiere, saline, sfruttamento dei laghi, stagni), oltre, come si è visto nel paragrafo riservato ai redditi fondiari, ai “redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa”.58
Il punto nodale del secondo comma è rappresentato dall’indicazione della necessità che vi sia un’organizzazione in forma di impresa: pertanto la questione più delicata è proprio quella che attiene ai servizi, essendo scontato che per quello che riguarda la produzione di beni debba configurarsi il reddito d’impresa. Tra i servizi che si trovano indicati all’articolo 2195 c.c. vi è la produzione industriale di questi, l’attività di prestazione di servizi che riguardano soggetti che li producono ad alto tasso di materialità. Oltre a questi vi sono le attività di prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 c. c. e che generano reddito di impresa se sono organizzate in forma di impresa e che hanno un tasso di materialità più ridotto, ma in cui hanno la preminenza
pone come ulteriore elemento qualificante in quanto non riscontrabile nelle altre categorie reddituali ed, in particolare, in quella di lavoro dipendente”.
le abilità e le capacità intellettuali.59 Infine l’ultima categoria che dà reddito d’impresa è
quella nella quale la componente intellettuale si fa elemento fondante, ovvero le attività tipicamente artistiche e professionali. In questa ultima categoria, usualmente viene prodotto un reddito da lavoro autonomo, pur tuttavia quando i mezzi organizzativi sono molto superiori all’apporto individuale dei singoli, allora si può configurare un reddito d’impresa. Per determinare il reddito di impresa delle persone fisiche e delle società di persone commerciali, la norma ci prescrive di utilizzare le regole dettate per la determinazione della base imponibile delle società di capitali, a meno che non sia indicato diversamente al titolo primo, capo sesto. 60 Se pertanto si rende necessario
calcolare il reddito di impresa di un imprenditore è necessario procedere nella determinazione della base imponibile della società. 61 La prima regola che ci viene data
dal legislatore è la regola della tassazione in base al bilancio, che, lungi dall’affermare l’identità tra reddito imponibile e utile di bilancio, recita che “il reddito è determinato apportando all’utile o alla perdita che risulta dal conto economico, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri previsti dalle norme di questo capo”.62 In pratica partendo dal bilancio di una società è necessario andare a
verificare voce per voce se vi sia qualche regola particolare del legislatore tributario e differente dal legislatore civilista.63
59 Questo è un punto focale della possibilità di separare il reddito di impresa da quello di lavoro autonomo. Per la produzione di beni o servizi, infatti, l’impresa non è necessaria, ma la prestazione di servizi può dare una o l’altra tipologia di reddito, a seconda che sia svolta o meno con un’organizzazione con mezzi ragguardevoli.
60 Cfr. l’articolo 56 del TUIR.
61 Non esiste nemmeno per l’imprenditore una definizione che consenta di definirlo in modo univoco, pur tuttavia sembra di poter statuire un legame molto solido tra imprenditore e organizzatore del lavoro altrui per cui l’attività imprenditoriale si configura come diversa dalle altre attività economiche in quanto connessa a: “una molteplicità di elementi da organizzare e, quindi, [è] nella maggiore complessità o rilevanza che distingue, secondo l’intento della legge, l’attività imprenditrice dalle altre attività economiche”, vedi A. DE GREGORIO, Corso di diritto commerciale, Milano, Dante Alighieri, 1970, p. 18.
62 Cfr. art. 83 del TUIR.
63 In questo modo, registrando le variazioni tra il conto economico redatto secondo le norme civiliste e la dichiarazione dei redditi, che può prevedere per le singole voci dei valori diversi, si perviene alla compilazione del prospetto delle variazioni. Tale prospetto è molto importante in quanto è la rappresentazione effettiva delle differenze tra bilancio e dichiarazione dei redditi che devono essere differenti, in quanto finalizzati a diversi scopi.
Passando all’impresa illecita è opportuno segnalare che si tratta di un campo nel quale vi è un forte aggiornamento. Innanzi tutto è opportuno chiarire il concetto di impresa illecita: si tratta di un impresa finalizzata al compiere reato o attività comunque contraria alla legge o ai principi di ordine pubblico e di buon costume. La normativa attualmente concepisce due diversi orientamenti: il primo orientamento è di contrasto repressivo e si estrinseca attraverso la predisposizione di norme contro i reati collegati alle attività imprenditoriali, il secondo consiste in contrasto preventivo e si esplicita con l’adozione di norme volte alla prevenzione del generarsi di situazioni di possibile illecito.