LA TASSAZIONE DEI PROVENTI DA ATTIVITÀ ILLECITA
2.1 Le prime teorie pro e contro la tassabilità dei proventi di natura illecita
2.1.3 La dottrina favorevole
Nell'ambito delle teorie favorevoli alla tassazione dei redditi da proventi illeciti si sconta la medesima differenza di impostazioni e punti di vista già rinvenuta per le dottrine contrarie a tale tassazione, pur tuttavia vi è un punto di partenza comune: la considerazione per la quale le questioni fiscali e quelle etico-‐morali sono incompatibili e svincolate l'un l'altra. La prima linea di pensiero che ha teorizzato questa separatezza è proprio quella per la quale la teoria economica pone il reddito come una mera questione economica e pertanto non soggetta all'etica: in questo senso la presenza di reddito,
90 Per questa posizione si veda A. TOPPAN, È proprio vero che non sono tassabili i proventi da reato?. Rassegna tributaria, 1988 e più recentemente A. VINCI, N. POLLARI, G. GRAZIANO, Sulla "vexata quaestio” della
tassazione delle attività illecite -‐ Note a margine al fenomeno delle "tangenti", Il Fisco, 1993 e M. T.
MOSCATELLI, Ancora sulla rilevanza dei costi da illecito nella determinazione del reddito imponibile, con
particolare riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione, Rassegna tributaria, 2002.
91 A tale proposito si veda G. FERRAÙ, Tassabilità dei proventi da reato e nuovo testo unico Irpef, Corriere tributario, 1989 che ritiene, contro la quasi concordia della dottrina, che l’articolo vada letto nel senso di un elenco chiuso nel quale, mancando i redditi da proventi illeciti, non è possibile ricomprendere i redditi di cui si sta parlando.
qualunque ne sia la fonte, è condizione sufficiente per il suo assoggettamento all'imposta, in quanto il reddito è un dato economico e non giuridico.92 Tale
considerazione, quella per la quale il reddito ha un significato prettamente economico, deriva dall’idea per cui tutta la ricchezza novella, della quale si entra in possesso, costituisce la capacità economica del soggetto di partecipare alle spese della comunità. Pertanto anche coloro che compiono degli illeciti, ovvero si muovono al di fuori di quanto lo Stato ammette e per quanto lo Stato possa accordare la sua protezione, in quanto produttori di reddito sono tenuti ad assoggettarsi all'imposta. Un altro punto fondamentale di questa riflessione è quello che assegna alla capacità contributiva la caratteristica della neutralità rispetto alla fonte del reddito, con l’ovvia conseguenza che non vi siano influenze sul reddito delle modalità di acquisizione dello stesso. Una simile concezione della capacità contributiva ha la conseguenza di giustificare pienamente la tassazione dei proventi illeciti.
Un'altra teoria che si fonda su presupposti giuridici è quella per la quale l'assoggettamento al pagamento dell'imposta risponde al principio di uguaglianza a parità di capacità contributiva: in tale senso non imporre il pagamento dell'imposta a coloro che si sono arricchiti illecitamente violerebbe il principio di uguaglianza che prevede che lo stesso soggetto, se avesse agito lecitamente, sarebbe stato assoggettato al
92 Tale teoria, consolidatasi a partire dagli studi di F. FORTE, Sul trattamento fiscale delle attività illecite, Rivista di diritto finanziario e scienze delle finanze, 1952 e di A. D. GIANNINI, Istituzioni di diritto tributario, Milano, Giuffrè, 1951, ha trovato autorevoli interpreti, cfr. A. BERLIRI, Principi di diritto tributario, II,
Milano, Giuffrè, 1972. Scrive ad esempio Forte che l'obbligazione tributaria si determina attraverso: "la partecipazione al godimento della protezione sociale dello Stato da parte del singolo, ma in quanto fondamento dell'esplicazione concreta del potere finanziario stesso, secondo le fattispecie previste dal legislatore per i singoli tributi, consiste nella capacità contributiva, ossia nell'attitudine a sostenere delle decurtazioni di ricchezza in relazione alla funzione del singolo prelievo". In questo senso l'articolo di Forte si pone come il caposaldo della teoria della tassabilità dei proventi da reato enucleando già i concetti relativi alla funzione meramente economica del reddito e della capacità contributiva come elemento di fatto determinante nella dottrina tributaria. Sulla sua linea, in modo autonomo, anche A. D. GIANNINI,
Istituzioni di diritto privato, Milano, Giuffrè, 1960: "[...] poiché l'aumento di ricchezza consiste nel reddito,
non è [...] un dato giuridico, ma meramente economico, qualunque considerazione attenga al carattere lecito od illecito dell'attività produttiva del reddito od in genere alla validità o invalidità dei rapporti giuridici sui quali si è nel fatto conseguito un vantaggio economico, riesce estranea al diritto tributario".
pagamento suddetto.93 Infatti non appare, secondo questa teoria, ammissibile che altre
considerazioni, al di fuori della capacità contributiva, possano rientrare tra gli elementi di valutazione che devono essere analizzati nella decisione di sottoporre o meno un reddito a tassazione. Ancora di più "la giustizia e l'uguaglianza di fronte alla legge, caratteristiche proprie di uno stato di diritto, derivano dall'attitudine dei soggetti a sopportare le imposte in base alla loro ricchezza".94 A partire da queste considerazioni è
evidente che cadono anche quei presupposti per i quali lo Stato sarebbe passibile di favoreggiamento piuttosto che di ricettazione in quanto richiedente una parte dei proventi ottenuti dagli illeciti. Appare infatti estremamente difficile ritenere che un simile reato possa essere configurato per lo Stato, visto che il favoreggiamento richiede che l'autore del reato abbia avuto un concreto aiuto nell'opera delittuosa volta al perseguimento di un vantaggio, non ex post, come sarebbe, nel momento in cui lo Stato chiede di tale arricchimento il pagamento dell'imposta.95 Anche per quanto concerne il
possibile reato di ricettazione, sebbene la situazione sia forse più prossima all'indicazione del reato,96 la Suprema Corte di Cassazione ha escluso che vi sia il
permanere del fine del profitto quando la "dazione costituisca una controprestazione per l'adempimento di obbligazioni giuridiche o naturali".97
Un’ulteriore ragione a favore dell’assoggettamento a imposta dei proventi da fonte illecita è determinata dalla considerazione che gli arricchimenti da fonte illecita sono comunque caratterizzati da un aumento nella capacità contributiva del percettore del reddito e tale reddito può essere valutato anche mediante il ricorso a metodologie di determinazioni sintetiche del reddito.
93 Questa è la posizione espressa da A. MANGIONE, Contrabbando, finanze regionali e poteri amministrativi
delle regioni ordinarie, Rivista penale, 1972 e M. MASI, Tassabilità di proventi nelle attività illecite, Il Fisco,
13, 1987.
94 Cfr. G. BERSANI, Tassazione e redditi derivanti da attività illecita, Rassegna tributaria, 1990, p. 483.
95 Cfr. G. COCCO, E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI (a cura di), Manuale di diritto penale -‐ Parte speciale -‐ I reati
contro i beni pubblici, Padova, CEDAM, 2010, p. 429 indica che il reato di favoreggiamento ha lo scopo di
"evitare il consolidamento, ad opera di terzi, della situazione di illegittimità creata con reato presupposto in relazione ai suoi proventi".
96 Cfr. G. COCCO, E. M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI (a cura di), Manuale di diritto penale -‐ Parte speciale -‐ I reati
contro i beni pubblici, Padova, 2010, CEDAM, p. 263: per il reato di ricettazione l'elemento fondante è dato
"dall'acquisire o ricevere a qualsiasi titolo od occultare denaro o cose delittuose". 97 Cfr. Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 1985, n. 1771.
Anche l'intervento del legislatore negli anni Settanta appare a questi studiosi piuttosto importante. Dalla lettura del combinato disposto degli artt. 1 e 80 del D.P.R 597/1973 si evince la decisione di abbandonare il concetto di reddito-‐prodotto a favore del concetto di reddito-‐entrata, diventando in tale modo pleonastica la discussione sulla fonte del reddito che può persino essere illecita.
Un'ultima teorizzazione favorevole nell'ammissione della tassazione per i proventi di natura illecita è quella che li ammette per le attività che si costituiscono come illeciti formali, mentre non la consente per gli illeciti sostanziali, ovvero quelle attività che configurano reati penali. Questa posizione non è poi così discosta da quella di Falsitta che è stata già presa in esame nella dottrina che nega la tassazione dei proventi illeciti, questo a dar conto del fatto che le posizioni più sfumate, pur nella diversa impostazione e origine, non approdano a conclusioni troppo diverse tra di loro.98
2.1.4. Gli orientamenti giurisprudenziali fino alla posizione delle Sezioni Unite