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La disciplina del credito al consumo in Italia

2.1. La genesi della disciplina italiana sul credito al consumo

2.1.1. L’avant-projet

Redatto sotto forma di invito nella prospettiva della creazione di un merca- to interno europeo 2, l’avant-projet auspicava già in allora l’entrata in

1 In generale sull’avant-projet v. G.ALPA, Il diritto dei consumatori, Bari, 2006; G.

ALPA-M. BESSONE, Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di credito al

consumo, in Riv. soc., 1975, p. 1364 e ss. G.ALPA-M. BESSONE, Il consumatore e l’Europa,

Padova, 1979, p. 75 e ss.; G.ALPA, Il diritto privato dei consumi, Bologna, 1987, p. 162 e ss.; G. PIEPOLI, Il credito al consumo, Napoli, 1974, p. 8 e ss.; A.TIDU, La direttiva comunitaria sul

credito al consumo, in Banca, borsa e titoli di credito, 1987, I, p. 727.

2 Il controllo legislativo dei finanziamenti dei consumi, che mira a disciplinare un

importante canale del credito destinato ai consumi privati, fa certamente parte di quegli strumenti di politica del credito che la Comunità ha considerato di uniformare tra gli Stati membri. Nel Rapporto provvisorio sulla realizzazioni per fasi dell’unione economica e

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vigore, in ogni Stato membro, di una normativa unitaria per regolare fatti- specie riconducibili all’erogazione di credito per il consumo.

Le esigenze che la Commissione si era promessa di soddisfare erano essenzialmente due: far sì che il consumatore fosse messo in condizione di essere informato in modo trasparente sui contenuti dell’operazione che andava a concludere e, in secondo luogo, attuare un controllo sul contenu- to e sulla disciplina del rapporto contrattuale, nel senso di equa determinazione delle rispettive obbligazioni. In tale direzione, il progetto prevedeva una serie di forti limitazioni all’autonomia dei privati che la dottrina, nei primi commenti, aveva ritenuto molto efficaci e innovativi 3.

Di particolare interesse, quanto ai contenuti della proposta, era so- prattutto il conferimento al giudice del potere di controllo sulle clausole contenute nel contratto e predisposte unilateralmente dal finanziatore. Il progetto, infatti, prevedeva all’art. 12 che in materia di controllo delle convenzioni di credito al consumo fosse conferito al giudice il potere di modificare le clausole vessatorie allo scopo di rendere «giusti ed equi i

diritti e gli obblighi delle parti». E precisava altresì che «nel decidere se le clausole sono vessatorie, il tribunale considererà, tra gli altri elementi, il valore effettivo della garanzia fornita al debitore o a richiesta di questo, il rischio accettato dal creditore». Questo aspetto, per la forza e per le mo-

dalità con cui faceva prevalere l’esigenza di tutela sul principio dell’autonomia contrattuale, rappresentava certamente una grossa novità: il fatto che un terzo estraneo al contratto potesse modificare il contenuto dell’accordo in essere tra le parti costituiva, infatti, uno strumento di con- trollo presumibilmente più efficace rispetto ad altre sanzioni che non riescono a salvaguardare adeguatamente gli interessi del consumatore. Si

monetaria della Comunità (c.d. Rapporto Werner, in GUCE, 23 luglio 1970, n. C 94/1), esplicitamente ripreso nella successiva Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri (Risoluzione del 22 Marzo 1971: GUCE 27 marzo 1971 n. C 28/1), una delle considerazioni di fondo riguarda la necessità che «progressivamente siano resi

coerenti fra loro gli strumenti della politica della moneta e del credito».

3 A riguardo v. G.ALPA, Il diritto privato dei consumi, Bologna, 1986. p. 162 e ss.; G.

ALPA–M.BESSONE, Il consumatore e l’Europa, Padova, 1979, p. 75 e ss.; G.ALPA-M.BESSONE,

Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di credito al consumo, in Riv. soc.,

tenga presente che, allora, non era ancora stata approvata la direttiva 93/13/CEE sulle clausole vessatorie nei contratti tra consumatore e pro- fessionista e che quindi l’unica forma di tutela prevista dall’ordinamento italiano risiedeva negli artt. 1341 e 1342 cod.civ. I quali, come noto, appre- stano solamente una tutela informativa e di tipo formale.

Secondo le intenzioni della Commissione, invece, il controllo giudi- ziale delle clausole si sarebbe potuto spingere sino a valutare l’equilibrio dell’assetto normativo e della distribuzione del rischio fra le parti, potendo quindi incidere in maniera sostanziale sui termini dell’operazione econo- mica. In tal modo si sarebbe affiancato ad un controllo meramente formale, operato dal giudice in caso di violazione degli obblighi informati- vi, un controllo di natura sostanziale sulla equità delle clausole contrattuali tale da garantire una valida tutela della posizione economica e giuridica dei consumatori 4.

Ma il progetto non arrestava qui il suo spirito innovatore. Rafforzava ancor più la posizione del consumatore assicurandogli particolari preroga- tive, soprattutto in tema di recesso e nel caso d’inadempimento del fornitore. L’art. 8, infatti, concedeva al consumatore la facoltà di avvalersi di un jus poenitendi, esercitabile entro un periodo di sette giorni dalla conclusione del contratto senz’alcuna conseguenza negativa a suo carico. Un rimedio ormai ben consolidato in materia consumeristica, ma allora ancora inusuale, che avrebbe consentito al consumatore di meditare circa l’opportunità dell’operazione economica intrapresa ed eventualmente di abbandonarla anche dopo la conclusione del contratto.

Quanto poi all’inadempimento del fornitore, l’art. 9 era rivolto a modificare il nomale assetto dei rapporti giuridici – di cui si è già detto – tra l’acquirente, il finanziatore e, appunto, il fornitore stesso. Era previsto, infatti, che qualora la fornitura di merci o servizi fosse stata finanziata da una persona diversa dal fornitore e se fornitore e finanziatore della transa- zione fossero legati da un rapporto d’affari, «il debitore qualora sia

4 Così G.ALPA-M.BESSONE, Funzione economica e modelli giuridici delle operazioni di

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titolare di un diritto di risarcimento nei confronti del fornitore, potrà far valere il suo diritto anche nei confronti del creditore quale responsabile in solido con il fornitore nei confronti del debitore per i danni a questo cau- sati». È evidente che la configurazione di una responsabilità di tipo

solidale avrebbe consentito al consumatore di recuperare più facilmente le somme versate per quei beni o servizi che, a causa dell’inadempimento del fornitore, non fossero stati consegnati o che avessero presentato dei vizi. Ciò è vero sia perché sarebbe risultata ampliata la schiera dei soggetti responsabili sia – e soprattutto – perché in tal modo sarebbe stata esperi- bile nei confronti del finanziatore l’eccezione di inadempimento e quindi la sospensione del pagamento delle rate.

L’avant projet, sempre per riportare equilibrio tra le parti contraen- ti, apprestava anche forme di tutela anticipata rispetto alla conclusione del contratto. Venivano poste precise limitazioni in materia di pubblicità al credito al consumo e, nel contempo, dettate norme finalizzate a garantire la massima conoscibilità, da parte dei potenziali acquirenti, delle effettive condizioni di concessione del credito.

In particolare, l’art. 4 dell’avant-projet stabiliva (al n. 2) che la legi- slazione interna dovesse essere concepita in modo da assicurare che in ogni annuncio pubblicitario fossero «fedelmente descritte le facilitazioni

di credito che l’inserzionista è intenzionato ad accordare, e il costo reale di esso per chi le accetta». Venivano previste poi (al n. 3 [1] e [2]) sanzioni

anche a carico dell’ “inserzionista” che con la sua attività avesse violato la regola prevista dal n. 2. Si ammetteva, dunque, la possibilità di condanna- re anche l’agenzia pubblicitaria che avesse diffuso l’annuncio in violazione delle disposizioni in commento. Nel capo dedicato alle informazioni da fornire prima della conclusione del contratto, il medesimo articolo dell’avant-projet stabiliva, inoltre, che nelle convenzioni di credito al con- sumo fossero «messe a conoscenza del debitore le indicazioni relative ai

diritti e alle obbligazioni derivanti dalla convenzione». Inoltre si richie-

deva che fossero dichiarati espressamente l’importo del costo totale del credito e il suo tasso reale calcolato annualmente, nonché i rimedi a cui il

consumatore poteva accedere in base alla legge nazionale (art. 6, [1] [a]). In tutti questi casi, l’inosservanza dell’obbligo di informare la controparte delle effettive condizioni di erogazione del credito non si esauriva nella sanzione del risarcimento del danno risentito dal consumatore, ma si spin- geva alla declaratoria di nullità del contratto, pronunciata su richiesta del consumatore.

Gli obblighi informativi sanciti dal progetto non si arrestavano qui, essendo presenti una serie di norme che tutelavano questo diritto del con- sumatore in modo ancor più incisivo. Venivano infatti indicati precisi obblighi di forma 5 e di contenuto 6, la cui violazione avrebbe portato a

sanzioni molto gravi. Ad esempio, era attribuito al giudice, una volta accer- tato l’inadempimento del creditore, il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto e di liquidare al consumatore il danno subito. Inoltre, anche per questa ipotesi, al giudice veniva attribuito il potere di modificare il contrat- to facendo sì che questo producesse «effetti diversi da quelli previsti dal

regolamento scritto» e che l’ammontare delle somme dovute dal consuma-

tore potesse essere proporzionalmente ridotto 7 a titolo di risarcimento del

danno subito.

In conclusione, la disciplina delineata dall’avant-projet – come evi- denziato dalla sommaria analisi di alcuni dei suoi articoli – restava caratterizzata dalla presenza di misure innovative e rigorose nel garantire un elevato grado di tutela per i consumatori. Proprio per tali ragioni, il

5 Ai sensi dell’art. 7, lett. a, i contratti devono essere redatti in forma scritta ed in tante

copie quante sono le parti contraenti; ogni copia deve essere sottoscritta da tutte le parti.

6 Da ogni convenzione di credito devono risultare la data, le generalità delle parti, una

sommaria descrizione dei beni e servizi acquistati, il prezzo, il tasso reale dell’interesse annuale, l’ammontare totale degli interessi e delle spese da corrispondere da parte del cliente,l’ammontare dell’acconto, il numero e la data delle scadenze dei pagamenti rateali, le condizioni di sconto per il rimborso anticipato. Inoltre devono risultare espresse le clausole nelle quali si riserva la proprietà della cosa, si prevede il diritto di recesso e il diritto di riacquisto del bene, le conseguenze dell’inadempimento del contratto e i suoi termini d’efficacia.

7 Affidate al prudente apprezzamento del giudice, queste misure appaiono quanto mai

incisive poiché determinano non solo il diritto al risarcimento del danno ma una vera modificazione delle condizioni del contratto. Così G.ALPA, Note minime sulla trasparenza dei

contratti bancari e finanziari, in La nuova legge bancaria (a cura di P. FERRO-LUZZI e G.

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progetto, elaborato nel corso degli anni Settanta, si dimostrò tuttavia trop- po impegnativo e ambizioso per ottenere il consenso di tutti gli Stati membri 8 e, pertanto, non venne mai approvato nella versione citata. Tut-

tavia, esso ha costituito la base di lavoro per l’elaborazione di una Proposta di direttiva presentata per la prima volta nel 1979 9.