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La pubblicità e l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (c.d TAEG)

La disciplina del credito al consumo in Italia

2.3. Gli obblighi informat

2.3.3. La pubblicità e l’indicazione del tasso annuo effettivo globale (c.d TAEG)

La produzione di massa e l’utilizzo diffuso dei mezzi di comunicazione hanno incrementato il ruolo informativo e persuasivo svolto dalla pubblici- tà commerciale 119. Si è già detto, infatti, che le scienze sociologiche hanno

da tempo dimostrato come l’evoluzione e la sofisticazione del nostro si- stema economico abbiano assegnato al marketing un ruolo determinante nella imposizione di precisi modelli di vita. Del resto, questo è il risultato a cui è giunta una società opulenta nella quale la produzione ha smesso di essere solo un mezzo di soddisfacimento dei bisogni primari e, allargando il suo raggio d’azione anche a beni e servizi di diversa natura, è finita con l’assumere un ruolo determinante nella creazione dei bisogni stessi.

Tuttavia, in diversi settori e tra essi anche nel credito al consumo, il legislatore ha previsto, per ovviare a determinati rischi, che la pubblicità commerciale sia sottoposta a determinate regole di natura informativa. Per tutelare gli interessi dei consumatori si rende necessario far sì che il mes- saggio promozionale non sia ingannevole o fuorviante. Il diritto all’informazione, che in questa fase non può essere inteso come obbligo di offrire una completa conoscenza delle caratteristiche e dei rischi connessi al servizio o al prodotto che viene sponsorizzato, rende quindi possibile per il consumatore tutelarsi da un acquisto che potrebbe non corrispondere a quanto rappresentato nel messaggio pubblicitario e lo aiuta – o quanto- meno dovrebbe aiutarlo – ad effettuare le proprie scelte economiche senza l’influsso persuasivo della tecnica pubblicitaria.

Serve quindi anche a decifrare la reale natura e le proprietà del pro- dotto e permette successivamente al consumatore di opporre al creditore le eventuali differenze riscontrate rispetto a quanto promesso; così da rende- re la scelta di consumo sempre più una decisione economica consapevole

119 La pubblicità commerciale nasce intorno alla seconda metà del XVIII secolo, al

tempo della rivoluzione industriale. Fino ad allora il ciclo economico, ancora ad uno stadio pressoché elementare anche in virtù delle strutture informative e dei trasporti dell’epoca, si fondava sul soddisfacimento di una clientela limitata. La promozione restava quindi affidata alla tradizione, alle abitudini, al passaparola della gente. v. G. GHIDINI, Introduzione allo

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nonché per garantire la possibilità di paragonare i prodotti tra loro concor- renti. In tal senso, la chiarezza degli annunci pubblicitari, proprio per la funzione assolta nel garantire la formazione delle scelte dei consumatori, diviene un prerequisito per il leale svolgimento anche della concorrenza fra imprese.

Con specifico riferimento alle operazioni di credito al consumo, la questione si presenta ancor più variegata, potendo concorrere sulla deter- minazione delle scelte del consumatore sia gli influssi esercitati dal produttore nella promozione del prodotto sia quelli del finanziatore con riferimento ad un’eventuale facilitazione finanziaria. Quest’ultimo, infatti, consentendo l’accesso al credito, in un certo qual modo amplifica la capaci- tà persuasiva del messaggio pubblicitario poiché rende il prodotto disponibile anche senza l’immediata disponibilità della somma necessaria per acquistarlo, facilitando la conclusione dell’operazione. Tuttavia le operazioni di credito al consumo comportano anche un rischio d’indebitamento. E un acquisto avventato, o concluso al di là delle capacità di rimborso, può infatti avere conseguenze molto gravi, ripercuotendosi sulla stabilità finanziaria del patrimonio del consumatore. La disciplina in tema di pubblicità del credito al consumo svolge dunque un ruolo deter- minante nel definire con chiarezza, sin dai momenti che precedono il sorgere del vincolo contrattuale, le principali condizioni dell’erogazione del finanziamento.

L’art. 123 del TUB stabilisce perciò a carico di chi eserciti un’attività di credito al consumo determinate prescrizioni informative. Esso innanzi- tutto richiama le disposizioni contenute nell’art. 116 del TUB in tema di trasparenza dei contratti bancari. Si stabilisce dunque un collegamento con la disciplina della trasparenza bancaria che impone di ricavare le nor- me applicabili al credito al consumo sulla base di un’interpretazione congiunta dei due articoli. Da tale combinato disposto emerge che il finan- ziatore deve pubblicizzare “in ciascun locale aperto al pubblico” le condizioni del credito, attraverso l’enunciazione dei tassi d’interesse, dei prezzi, delle spese e di ogni altra condizione economica, compresi gli inte-

ressi moratori e le valute applicate per il computo degli interessi 120. Non è

consentito in alcun modo il rinvio agli usi. Inoltre, per le operazioni di finanziamento comunque denominate, le banche e gli intermediari finan- ziari sono tenuti a pubblicizzare, nella propria sede e nei locali aperti al pubblico, il tasso effettivo globale medio previsto dall’art. 2, commi 1° e 2°, della l. 7 marzo 1996, n. 108 121: tale tasso, c.d. TEGM, aumentato della

metà, determina la soglia oltre la quale gli interessi sono sempre conside- rati usurari.

Al 3° comma dell’art. 116 del TUB viene ulteriormente specificato che il finanziatore deve attenersi anche alle prescrizioni formulate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio 122. Come specifica-

to dall’art. 123 del TUB, in pratica si applicano le citate disposizioni in materia di trasparenza opportunamente integrate dall’indicazione del TAEG e del suo periodo di validità.

120 È opportuno sottolineare che, come espressamente previsto dalla norma in esame,

tali indicazioni non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cod.civ.

121 Periodo inserito dall’art. 13, l. 28 dicembre 2005, n. 262, e così modificato dall’art. 1,

5° comma, d.lgs. 29 dicembre 2006 n. 303. L’art. 2, 1° e 2° comma, della l. 7 marzo 1996 n. 108 prevede che «1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,

rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale». Il

terzo comma inoltre prevede che «le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed

ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2».

122 Con delibera del 4 marzo 2003 (sulla quale v. meglio infra) il CICR è intervenuto per

regolare tali aspetti. Le sue disposizioni insieme alle norme di attuazione predisposte dalla Banca d’Italia (Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia 25 luglio 2003) sono state accolte dall’ABI che ha invitato le associate a conformarsi a dette prescrizioni. L’Associazione ha già concluso l’attività di redazione dell’Avviso, nel formato da esporre nei locali aperti al pubblico e nel formato asportabile dalla clientela, sulle principali norme di trasparenza, previsto dalla normativa in oggetto.

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Nella prassi tale obbligo è adempiuto essenzialmente mediante l’affissione di un avviso delle “principali norme di trasparenza” – conte- nente una prima essenziale informazione – e con la messa a disposizione della clientela di “fogli informativi analitici” – recanti le indicazioni pre- scritte dalla delibera del CICR e dal provvedimento della Banca d’Italia. Tralasciando ulteriori dettagli, di cui si dirà nel prosieguo, gli avvisi sinte- tici non sono altro che cartelli di grandi dimensioni che devono consentire all’utente un semplice ed immediato raffronto fra le condizione praticate dai diversi intermediari 123. I fogli informativi analitici, cui gli avvisi sinte-

tici possono rinviare per un maggior dettaglio delle operazioni, sono invece depliant asportabili nei quali vengono specificate le condizioni applicate per ogni singola operazione, dettagliata per forma tecnica e modalità di esecuzione.

Il 2° comma dell’art. 123 TUB impone l’indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità anche negli “annunci pubblicitari” e nelle “of- ferte” in cui venga dichiarato l’ammontare del “tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito”. Il profilo distintivo tra annuncio pubblicitario e offerta viene colto dalla dottrina in modo molto più sottile di quanto una prima lettura della disposizione potrebbe lasciar intuire. Si rileva infatti che, poiché i contenuti della proposta contrattuale devono uniformarsi ai requisiti stabiliti dall’art. 124 del TUB, l’offerta in esame non può essere giuridicamente assimilabile al concetto di proposta quale atto unilaterale in cui si articola il procedimento di conclusione del con- tratto 124. Dovendo cogliere un elemento differenziale tra annunci

pubblicitari ed offerta, questo potrebbe essere dato allora dalla circostanza che l’offerta, pur rivolta ad incertam personam, fornisce al consumatore elementi sufficienti per permettere di instaurare un rapporto diretto con l’operatore finanziario.

123 A tal fine, devono essere pubblicizzate le commissioni praticate e le altre spese nella

loro misura massima per i tassi d’interesse passivi, mentre nella loro misura minima per i tassi d’interesse attivi.

La diversa natura delle fattispecie contemplate nei due commi dell’articolo in esame va pertanto rinvenuta nella differente forma di pub- blicità prevista. L’una obbligatoria ex art. 116 del TUB per i locali aperti al pubblico, l’altra implicante invece “qualsiasi (altro) mezzo” attraverso il quale si venga a dichiarare il tasso d’interesse applicato. Nel suo comples- so, quindi, la norma obbedisce al principio di offrire al consumatore una corretta informazione precontrattuale e mira inoltre ad assicurare la parità di trattamento dei clienti 125.

L’obbligo di comunicare gli elementi sopra indicati riguarda tutte le operazioni e i servizi posti in essere dall’intermediario o da questo com- mercializzati per conto di altri soggetti. Non sono pertanto sottoposte all’obbligo di pubblicità le condizioni relative ad operazioni non offerte indiscriminatamente al pubblico o che non costituiscono contenuto impli- cito o necessario del rapporto col cliente 126.

Naturalmente la disciplina sulla pubblicità delle operazioni di credi- to al consumo non esclude l’applicabilità della più generale normativa sulla pubblicità ingannevole e, oggi, con la normativa sulla pratiche commerciali scorrette. La norma in commento si pone dunque in rapporto di specialità, recando norme che non sembrano porre problemi di coordinamento 127.

Quid iuris nel caso di violazione delle predette disposizioni? Da un

punto di vista civilistico, poiché si tratta di norme inderogabili se non a favore del consumatore, nel caso in cui il TAEG previsto nelle condizioni contrattuali risulti superiore a quello reclamizzato troverà applicazione l’art. 1339 cod.civ. 128. In un’ottica pubblicistica, inoltre, il TUB consente al

125 V. P. GAGGERO, Diritto comunitario e disposizioni interne in materia di credito al

consumo, in Contratto e Impresa /Europa, 1996, p. 655.

126 Così S. IACOBELLI–V. PINELLI, La pubblicità delle condizioni, in La nuova legge

bancaria (a cura di P.FERRO-LUZZI e G.CASTALDI), Milano, 1996, p. 1828.

127 P. GAGGERO, Commento all’art. 123, cit., p. 573.

128 Così G.ALPA, Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari, La

nuova legge bancaria (a cura di P.FERRO-LUZZI e G.CASTALDI), Milano, 1996, p. 1787; G.ALPA,

Commento all’art. 121 T.U., in Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e

creditizia (a cura di F.CAPRIGLIONE), Padova, 2001, p. 951 ss.; V.PINELLI, Il Tasso Effettivo

Annuo Globale (TAEG): definizione, scopo; metodo di calcolo, in La nuova legge bancaria (a

cura di P.FERRO-LUZZI e G.CASTALDI), Milano, 1996, p. 1867; contra P. GAGGERO, Commento

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Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, di disporre la sospensione dell’attività o la chiusura di singole sedi per un periodo non superiore a trenta giorni (art. 128, 5° comma, del TUB) in caso di ripetute violazioni delle disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicità. L’art. 144 del TUB prevede poi una sanzione amministrativa pecuniaria per coloro che violino le norme contenute negli artt. 116 e 123 del TUB, comprese le relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie 129.

In definitiva, la tutela apprestata va accolta positivamente per i ri- sultati che ha raggiunto, visto che impone la specificazione di importanti elementi relativi al contenuto del contratto e l’enunciazione di un indicato- re sintetico idoneo a favorire comportamenti economici razionali 130.

Ci si può tuttavia chiedere se l’apparato normativo appena descritto sia anche sufficiente a rendere il consumatore realmente consapevole dei costi che si appresta a sostenere. In primo luogo l’esperienza insegna che le notizie essenziali riguardanti il tasso d’interesse riflettono solo un àmbito

credito al consumo sul rilievo che l’art. 123 disciplina solamente il momento promozionale e non quello genetico del contratto. L’argomento non sembra molto forte visto che, anche se l’art. 117 viene richiamato solo per il 1° e 3° comma, l’art. 115 estende in modo generale la portata delle norme sulla trasparenza bancaria al credito al consumo: la previsione di nullità per le clausole che prevedono tassi più sfavorevoli di quelli pubblicizzati, espressa proprio dal 6° comma dell’art. 117, revoca in dubbio tale censura. Il problema consiste in realtà nel valore da attribuire alla norma, se essa possa essere estesa al credito al consumo secondo un procedimento analogico o se prevalga un’interpretazione a contrario.

129 In particolare, (art. 144, 3° comma del TUB) nei confronti dei soggetti che svolgono

funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti nonché dei soggetti indicati nell'art. 121 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni (€ 1.032) a lire venticinque milioni (€ 12.911) per l'inosservanza delle norme contenute negli artt. 116 e 123 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie. Inoltre, (comma 4° dell’art. 144 TUB) per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 128, 1° comma, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo articolo 128, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonché dei soggetti indicati nell'art. 121, 3° comma, è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cento milioni (€ 51.645). La stessa sanzione è applicabile nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di credito al consumo in una pluralità di contratti dei quali almeno uno sia di importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art. 121, 4° comma, lett. a).

Peraltro, tali importi devono ora considerarsi quintuplicati ex art. 39, comma 3, della l. 28 dicembre 2005, n. 262 (come modificato dall'articolo 7 del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 28)

130 G. CARRIERO, Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al consumo,

del contratto di finanziamento, restando esclusi dal computo altri costi che non devono essere dichiarati nella fase precontrattuale. Certamente non si può pensare di sottoporre la pubblicità a vincoli troppo soffocanti, resta però il fatto che la semplice comparazione del costo del credito non è detto rifletta la vera qualità del servizio offerto.

In secondo luogo andrebbe accolta positivamente l’introduzione di regole specifiche, simili a quelle esistenti in altri Stati Membri, sulla con- creta modalità di redazione dei messaggi pubblicitari. Senza appesantire la disciplina con regole eccessivamente dettagliate, potrebbero introdursi clausole generali che lascino al giudice il cómpito di accertare la violazione nel caso concreto. Questo soprattutto a fronte di campagne pubblicitarie che, promettendo vantaggiose condizioni di credito, relegano l’enunciazione del TAEG e degli altri obblighi di legge in spazi ristrettissi- mi, rendendo l’adempimento alla normativa un puro formalismo che lascia indifferente il destinatario del messaggio.

L’efficacia della disciplina di protezione, soprattutto di quella relati- va agli obblighi informativi, va verificata in concreto per la sua capacità di svolgere le funzioni assegnategli. La stessa indicazione del TAEG è plausi- bile che per i più resti una formula dal significato sconosciuto. L’argomento attiene forse meno all’analisi giuridica della disciplina del fenomeno, ma è doveroso sottolineare che la debolezza del consumatore risiede spesso anche nella scarsa conoscenza delle norme giuridiche a sua tutela. Sino ad ora si è fatto poco per informare il consumatore su quali siano i suoi diritti in genere e, in particolare, nelle operazioni di credito al consumo. L’istruzione dei consumatori non può restare affidata unicamen- te alle iniziative degli operatori del settore 131 o delle associazioni dei

consumatori ma deve divenire un’esigenza primaria dell’ordinamento per permettere il pieno funzionamento della disciplina di tutela 132.

131 L’ASSOFIN, Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare, che

rappresenta i principali operatori del settore ed è associata all’ABI, ha predisposto sul suo sito internet alcune schede informative sulla disciplina del credito al consumo.

132 V. L. ROSSI CARLEO, Commento all’art. 4, in Codice del consumo, in Commentario al

- 114 - 2.3.4. Il Tasso Effettivo Annuo Globale

Il TAEG è definito dall’art. 122 del TUB come «il costo totale del credito a

carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito conces- so»; nel suo computo devono essere considerati «gli interessi e tutti gli altri oneri da sostenere per utilizzare il credito».

Dal punto di vista sostanziale il TAEG viene quindi ad essere un tas- so d’interesse effettivo che, nell’esprimere il costo dell’operazione, prende in considerazione non solo l’interesse nominale ma anche gran parte dei costi che il consumatore è chiamato a sostenere per poter accedere al fi- nanziamento. In questo modo la disciplina sul credito al consumo riesce ad ottenere un tasso globale uniforme, rispetto delle grandi varietà di calcolo applicate dagli operatori per determinare il tasso d’interesse, capace di esprimere una sintesi attendibile anche degli ulteriori costi del finanzia- mento contenuti nel contratto 133.

Il secondo comma prevede che le modalità di calcolo vengano defi- nite attraverso un’apposita delibera del CICR 134. Il modello disciplinare

prescelto si inserisce quindi nel fenomeno dell’amministrativizzazione del diritto positivo, caratterizzato dalla frequente attribuzione di poteri alla pubblica amministrazione 135. Come ovvio, ma ulteriormente sancito

dall’art. 6 del TUB, tale compito deve svolgersi nel rispetto e in armonia

133 P. GAGGERO,Commento all’art. 123, in Disciplina delle banche e degli intermediari

finanziari (a cura di F.CAPRIGLIONE),Padova, 1995, p. 566.

134 G.ALPA, Note minime sulla trasparenza dei contratti bancari e finanziari, in La

nuova legge bancaria (a cura di P.FERRO-LUZZI e G.CASTALDI), Milano, 1996, p. 1787, esprime

dubbi sull’opportunità del rinvio al CICR di tali importanti determinazioni. Il parere dell’Autore è che così facendo non si è data alcuna considerazione agli organismi contrapposti alle banche, quali le associazioni dei consumatori, con ciò trasgredendo i princìpi espressi nella risoluzione comunitaria del 1975 dove si stabilisce il diritto dei clienti, anche in forma associata, ad essere ascoltati e rappresentati.

135 Cfr. P. GAGGERO, Commento all’art. 123, in Disciplina delle banche e degli

intermediari finanziari (a cura di F.CAPRIGLIONE),Padova, 1995, p. 570; A. NIGRO, La nuova

normativa sulla trasparenza bancaria, in Dir. della banca e del mercato finanziario, I, 1993,

p. 575. L’amministrativizzazione del TU è avvenuto sia in termini di delegificazione sia in termini d’attribuzione all’autorità di vigilanza di poteri fortemente discrezionali sia, infine, in termini di ampliamento dell’àmbito dell’intervento amministrativo. Questo ha significato l’attribuzione al Comitato interministeriale del credito e del risparmio sia del potere di individuare le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità, sia il potere di disporre sulla forma, i contenuti e i modi della pubblicità, sia di determinare le modalità di comunicazione al cliente delle variazioni sfavorevoli.

con le disposizioni comunitarie, visto che la finalità di due delle direttive sul credito al consumo è stata proprio quella di uniformare il metodo di calcolo tra i paesi aderenti all’Unione europea. In particolare, nel nostro paese, ciò è avvenuto con l’emanazione del decreto del Ministero del tesoro in data 6 Maggio 2000 che ha delegato al CICR l’adeguamento della nor- mativa nazionale alla direttiva 98/7/CE.

Dall’indicatore del costo del credito sono escluse le soli voci analiti- camente e tassativamente elencate al 4° comma dell’art. 2 del d.m. 8 luglio 1992 136. Di tali oneri, nonché delle eventuali coperture assicurative richie-

ste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG, deve tuttavia farsi espressa menzione nel contratto ai sensi dell’art. 124 del TUB, lettere e-g, fornendone una stima realistica nel caso di difficile computazione.