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La disciplina del credito al consumo in Italia

2.5. Le vicende del rapporto contrattuale

2.5.3. La cessione del credito

L’art. 125, 3° comma, del TUB dispone che «in caso di cessione dei crediti

nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sem- pre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione, anche in deroga al disposto dell’art. 1248 c.c.» 235.

La norma è di pacifica interpretazione nella parte in cui consente al consumatore di conservare le eccezioni che poteva far valere nei confronti del finanziatore e quindi facendo in modo che la situazione del debitore

233 In tal senso S.T. MASUCCI, Commento all’art. 125, in Nuove leggi civ. comm.,

Padova, 1994, p. 846 nonché G. CARRIERO,Autonomia privata e disciplina del mercato il credito al consumo, Torino, 2002, p. 113.

234 MDE POLI, Gli effetti sul contratto di credito al consumo del recesso da un contratto

concluso a distanza o a domicilio.in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2008, I, p. 15.

235 Tale comma recepisce l’art. 9 della direttiva, sul quale, in dettaglio, v. C.TAGLIENTI,

Cessione del credito e tutela del consumatore, in La disciplina comunitaria del credito al

consumo (a cura di F. CAPRIGLIONE), Quaderni di ricerca giuridica della Banca d’Italia, XV,

Roma, 1987, p. 141 e ss. Con specifico riguardo all'eccezione di compensazione, l'art. 1248 cod.civ. dispone che, in caso di accettazione pura e semplice della cessione da parte del debitore, quest’ultimo non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente, mentre, in difetto di accettazione, la notificazione preclude la compensazione dei soli crediti sorti posteriormente ad essa (cfr. C.M.BIANCA, Diritto civile,

L'obbligazione, IV, Milano, 1990, p. 603). Appare scontato che in moduli predisposti

unilateralmente dal finanziatore, l’accettazione preventiva difficilmente avrebbe potuto contenere una riserva volta a mantenere tale eccezione. Di qui la previsione che, ex lege, consente al consumatore di opporre sempre e comunque al cessionario la compensazione.

Quanto alle altre e ulteriori eccezioni che il debitore ceduto può opporre al cessionario, è principio consolidato il primo, non avendo partecipato al negozio di cessione, non può in alcun modo vedere peggiorata, per effetto di questa, la sua posizione (U. BRECCIA, Le

obbligazioni, Milano, 1991, p. 798), sicché può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e, quindi, sia quelle relative ai vizi del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto, anteriori alla cessione, ovvero anche posteriori a quest'ultima, ma anteriori alla sua accettazione, notificazione o conoscenza

aliunde (cfr. Cass. n. 575/2001).

Ex art. 1268 cod.civ. è controverso se al debitore ceduto sia consentito di indagare sulla validità e sull'efficacia della cessione. Si afferma in ogni caso, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che il debitore è legittimato a far valere i vizi del contratto di cessione che incidano sulla titolarità del credito e che debba altresì accertare che esso sia giuridicamente efficace e, quindi, che esso non sia nullo, ovvero privo di un requisito di efficacia

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ceduto non peggiori a causa della cessione 236. In particolare, se la cessione

viene effettuata dal venditore a favore di un finanziatore che entra solo successivamente nell’operazione, le eccezioni opponibili sono anche quelle scaturenti dal rapporto di compravendita. Se invece è il finanziatore a cedere il credito, le eccezioni investono tanto il contratto di finanziamento quanto il contratto vendita nel caso di sussistenza del nesso d’interdipendenza.

Più oscuro è invece il riferimento alla compensazione: sorge infatti il dubbio se la deroga riguardi o meno entrambi i commi dell’art. 1248 cod.civ. Il rinvio al 1° comma sembra certamente opportuno in quanto il consumatore ceduto potrebbe non sapere che una sua accettazione, senza riserva di far valere la compensazione, impedirebbe la proposizione dell’eccezione.

L’estensione anche al 2° comma, invece, relativo ai crediti sorti po- steriormente alla notifica della cessione, sarebbe in linea di principio irragionevole per la precaria situazione in cui si verrebbe a trovare il ces- sionario. Inoltre il fatto che l’art. 125 del TUB letteralmente faccia riferimento alle eccezioni che il consumatore «poteva far valere» sembra indicare solamente quelle già sussistenti al momento della cessione. La soluzione dipende allora dal giudizio di prevalenza degli interessi coinvolti: se si ritiene che la norma voglia scoraggiare la cessione del credito o co- munque far salvi i diritti del consumatore a scapito della posizione del cessionario, la deroga potrà coinvolgere anche il 2° comma 237. L’unica

difesa per quest’ultimo sarà allora solo la previa consapevolezza della sus- sistenza del rischio della compensazione di crediti sorti posteriormente alla cessione.

Va in ogni caso precisato che all’ipotesi della cessione del credito non risulta applicabile la norma di cui all’art. 33, 2° comma, lett. s) cod.cons., che riconosce la vessatorietà, e quindi l’invalidità, di quelle

236 G.DE NOVA, Disposizioni varie, in La nuova legge bancaria (a cura di P.FERRO-

LUZZI e G.CASTALDI), Milano, 1996, p. 1881.

237 A riguardo v. G. CARRIERO, Autonomia privata e disciplina del mercato. Il credito al

clausole che consentono al professionista «di sostituire a sé un terzo nei

rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ul- timo». La dottrina sul punto sottolinea infatti che non rientrano

nell’àmbito applicativo della norma le clausole che prevedono il consenso alla cessione della posizione contrattuale attiva di cui gode il professioni- sta dopo aver eseguito la prestazione da lui dovuta e, a maggior ragione, sembra doversi escludere la sua applicabilità all’ipotesi della cessione del credito 238.

La diversa e non prevista ipotesi della cessione del contratto – quale circostanza in cui può verificarsi la cessione del credito – secondo alcuni autori 239 importerebbe in linea teorica conseguenze meno pregiudizievoli

per il consumatore dato che essa postula necessariamente il consenso del ceduto – ex art. 1406 cod.civ. – e può realizzarsi solamente quando le prestazioni corrispettive non sono ancora iniziate. È vero tuttavia che il consenso potrebbe essere preventivo e inserito unilateralmente nel con- tratto dal finanziatore. Ciò avviene molto spesso nella prassi, dove i contratti contengono quasi sempre una clausola con cui il consumatore autorizza preventivamente il professionista a cedere il contratto o i diritti nascenti da esso.

Tali disposizioni contrattuali hanno quindi un contenuto autorizza- torio più ampio rispetto alla mera cessione del credito e risultano vessatorie, ai sensi del richiamato art. 33, 2° comma, lett. s), qualora risulti diminuita la tutela dei diritti del consumatore. Ciò significa che, per non svuotare di significato la norma, la preventiva autorizzazione dovrà esplici-

238 Così si esprime L.GATT, Commento all'art. 1469-bis, 3° comma, n. 17, in Le clausole

vessatorie nei contratti con i consumatori (a cura di G.ALPA-S.PATTI), Milano, 1997, p. 422;

nello stesso senso, G. DE CRISTOFARO, Il Consenso del consumatore alla cessione del contratto,

in Rivista di diritto civile, 1998, II, p. 597.

239 Così C.TAGLIENTI, Cessione del credito e tutela del consumatore, in La disciplina

comunitaria del credito al consumo (a cura di F. CAPRIGLIONE), Quaderni di ricerca giuridica

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tare, con un grado di specificità e puntualità elevato 240, i requisiti che il

terzo deve avere per poter subentrare nel contratto.

Connesso alla tematica della cessione del credito è l’aspetto riguar- dante l’utilizzo di titoli di credito. La direttiva 87/102/CEE infatti si preoccupa di proteggere il consumatore anche nei confronti di quegli strumenti che, per loro natura giuridica, essendo caratterizzati da autono- mia ed astrattezza, potrebbero impedire al debitore di opporre al cessionario le eccezioni derivanti dal sottostante rapporto col cedente. In tal senso l’art. 10 della direttiva stessa, nel caso in cui gli Stati membri consentono al consumatore di effettuare un pagamento con titoli cambiari, ovvero di offrire garanzie mediante gli stessi, raccomanda loro di fare il necessario affinché il consumatore sia adeguatamente protetto. La norma non esplicita dunque un rimedio specifico, ma rimette alla legislazione nazionale di effettuare la scelta più corretta in relazione al proprio ordi- namento giuridico, imponendo in capo agli Stati membri un obbligo di risultato che nel caso italiano è stato prontamente inadempiuto 241.