La disciplina del credito al consumo in Italia
2.1. La genesi della disciplina italiana sul credito al consumo
2.1.4. Le politiche della comunità europea in materia di credito al consumo
Accanto ad atti propriamente normativi quali le direttive di cui si è discus- so, l’attività della Comunità europea è stata caratterizzata dalla presenza di altri documenti che definiscono le linee di condotta della politica comuni- taria nei vari settori di sua competenza. Relativamente al credito al consumo la Commissione ha stilato periodicamente alcune relazioni, non pubblicate in Gazzetta Ufficiale, che hanno compiuto una ricognizione dello stato di fatto e di diritto in materia, riassumendo i risultati raggiunti e le questioni ancora da risolvere.
La relazione del Maggio 1995 sull’applicazione della direttiva 87/102/CEE 20 ha preso atto dell’adozione da parte della maggior parte
degli Stati membri di disposizioni per la protezione dei consumatori più rigide di quelle previste dalla direttiva e del fatto che l’Irlanda era l’unico paese a non aver ancora recepito la direttiva al tempo della relazione. Il
interessi e le altre spese e che sono imposte obbligatoriamente dal creditore per la concessio- ne del credito.
3. (abrogato)
4. a) Il tasso annuo effettivo globale è calcolato al momento in cui si conclude il contratto di credito, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 relativo agli avvisi e offerte pubblicitarie. b) Il calcolo è effettuato nell'ipotesi che il contratto di credito sia in vigore per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore soddisfino agli obblighi nei termini ed entro le date convenute.
5. (abrogato)
6. Nei contratti di credito contenenti clausole che permettono di modificare il tasso d'interesse e l'importo o il livello di altre spese, i quali sono ripresi nel tasso annuo effettivo globale ma non possono essere quantificati al momento del suo calcolo, il tasso annuo effettivo globale è calco- lato nell'ipotesi che il tasso e le altre spese si mantengano fissi rispetto al livello iniziale e si applichino fino alla scadenza del contratto di credito.
7. Se necessario, è possibile assumere le seguenti ipotesi per il calcolo del tasso annuo effettivo globale:
- se nel contratto di credito non è stabilito un limite al credito, l'importo del credito accordato è pari all'importo fissato dallo Stato membro interessato, senza superare una cifra equivalente a 2 000 ecu;
- se non è stabilito un limite di tempo per il rimborso del credito e se esso non risulta dalle clausole del contratto o dal mezzo di pagamento del credito accordato, la durata del contratto di credito è un anno;
- salvo indicazione contraria, quando il contratto prevede varie date di rimborso, il credito è soddisfatto ed i rimborsi sono effettuati alla data più prossima prevista nel contratto».
20 COM(1995) 117 def. dell’11 maggio 1995. In base all’art. 17 della direttiva
87/102/CEE, entro il 1° gennaio 1995 la Commissione era tenuta a presentare al Consiglio una relazione in merito all'attuazione della presente direttiva.
documento ha inoltre suggerito un gran numero di possibili adattamenti e modificazioni alla legislazione esistente. In relazione a quest’idea sono stati effettuati una serie di studi e di discussioni condotti da esperti nazio- nali e conclusisi entro il 1997.
Un’ulteriore relazione del 1996 21, relativa all’applicazione della di-
rettiva 90/88/CEE, ha riconosciuto che la formula di calcolo proposta è stata ripresa da quasi tutte le legislazioni nazionali 22 e che ciò ha consenti-
to di pervenire ad un livello minimo armonizzato di protezione per l’insieme dei consumatori nella Comunità Europea.
Infine, nel 1997 è stata pubblicata una relazione 23 che fa seguito a
quella del 1995 e che riprende i commenti inviati alla Commissione dagli Stati membri, dai rappresentanti dell’industria dei servizi finanziari e dai gruppi di consumatori su un numero importante delle problematiche sol- levate nella precedente relazione 24. L’orientamento generale del
documento, favorevole ad un’armonizzazione a livello comunitario delle disposizioni relative al credito al consumo, non ha raccolto però il consen- so unanime degli Stati membri per motivi legati alla sussidiarietà e al volume delle operazioni transfrontaliere. D’altro canto, se i rappresentanti dell’industria si sono mostrati favorevoli alla creazione di codici di condot- ta, i gruppi di consumatori davano la loro preferenza all’adozione di veri e propri provvedimenti legislativi.
La riflessione relativa al credito al consumo deve infine essere pro- seguita tenendo conto delle analisi effettuate nei settori collegati. Ad esempio, nel Libro verde sui servizi finanziari e i consumatori del 1996 la Commissione, nel promuovere un dibattito sulle prestazioni transfronta- liere di servizi finanziari, ha fatto il punto sulla presa in considerazione
21 COM(1996) 79 def. del 12 aprile 1996.
22 Non avevano al tempo ancora adempiuto agli obblighi comunitari la Francia, la
Germania e la Finlandia.
23 COM(1997) 465 def. del 24 settembre 1997.
24 Tra le altre si richiamano: l’ampliamento della sfera d’applicazione della direttiva
87/102/CEE, la pubblicità destinata ai giovani consumatori, il rimborso anticipato, la responsabilità sussidiaria, la creazione di organismi atti a ricevere i reclami da parte dei consumatori, periodi di “riflessione”, l’usura, il sovrindibitamento, i mediatori del credito, la protezione dei dati, ecc.
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degli interessi dei consumatori di servizi finanziari nella legislazione co- munitaria. Inoltre sono stati evidenziati una serie di problemi nel quadro delle operazioni transfrontaliere dei consumatori che ostacolano la crea- zione di un mercato unico. La Commissione ha quindi preso atto della necessità di accrescere la fiducia dei consumatori versi i servizi finanziari e ha stabilito che la disciplina comunitaria deve essere oggetto di alcuni miglioramenti. A distanza di un anno e sulla base della discussione instau- ratasi sul Libro verde, la Commissione ha presentato una comunicazione relativa ai servizi finanziari (“potenziare la fiducia dei consumatori, follow-
up al Libro verde sui servizi finanziari”). Essa ha offerto l’occasione per
presentare le iniziative da intraprendere, tra le quali figura la revisione della direttiva sul credito al consumo del 1987 25, come suggerito dalle
associazioni dei consumatori che, in particolare, richiedevano una più ampia sfera d’applicazione e un intervento specifico riguardo il sovrindebi- tamento.
Più recentemente, la strategia della politica dei consumatori 2002- 2006 tracciata nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, ha previsto, nella parte dedicata ai servizi finanziari, l’emanazione di nuova direttiva sul credito al consumo aggiornata in modo sostanzia- le 26. Le intenzioni erano di pervenire ad una proposta di modifica della
direttiva vigente entro il secondo trimestre del 2002 per estendere la por- tata della disciplina a tutte le forme di credito al consumo e a tutti gli erogatori di credito al consumo. Scopo dichiarato è realizzare quindi un
25 Nella comunicazione relativa ai servizi finanziari era previsto che entro la fine del
1998 sarebbe stata completata una proposta di direttiva in materia di credito al consumo.
26 Il Piano d'azione per i servizi finanziari stabilisce un programma di iniziative volte a
completare il mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio. Molto è già stato fatto. Tuttavia occorre fare di più ed è ciò che il piano d'azione si propone. Esso comprende sia azioni volte ad agevolare la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari, sia misure volte ad assicurare l'adeguata protezione dei consumatori indipendentemente dal luogo in cui si trovano sul territorio dell'UE e ad accrescere la loro fiducia nelle operazioni transfrontaliere. La Commissione rafforzerà un approccio normativo nel campo dei servizi finanziari basato sulla consultazione tempestiva, ampia e sistematica di tutte le parti interessate, compresi i consumatori e gli utilizzatori finali. A tal fine la Commissione proporrà in particolare di rivedere e aggiornare la direttiva sul credito al consumo.
migliore equilibrio dei diritti e degli obblighi tra il consumatore e l'eroga- tore del credito e accrescere il grado di armonizzazione fra gli Stati membri.