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dell’azione di riduzione

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 119-134)

10.1. La sentenza che accoglie la domanda di riduzione comporta l’acqui- sto di una quota di eredità

L’orientamento che emerge come prevalente sia in dottrina 99 che in

97 Si ripropone l’esempio di L.M

ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale.

Successione necessaria, cit., p. 70, il quale aggiunge che «se al contrario fosse aumentato a

60 il valore dei beni lasciati nella successione, i legatari non potrebbero trarne argomento per opporsi alla domanda di riduzione».

98 In tal senso si veda ancora L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale.

Successione necessaria, cit., p. 71.

99 Si veda in propositoL.M

ENGONI, Successioni per causa di morte, parte speciale – Suc-

cessione necessaria, cit., p. 43; F.SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari, cit., p. 272; G.GROSSO-

A.BURDESE, Le successioni. Parte generale, cit., p. 86; L.CARIOTAFERRARA, Le successioni per

causa di morte. Parte generale, cit., p. 176; C.M.BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia. Le suc-

cessioni, cit., p. 507; A.PINO, La tutela del legittimario, cit., 1954, p. 66; G.CAPOZZI, Succes-

sioni e donazioni, cit., p. 394; F.FESTI, Sub art. 557, cit., p. 654; G.TAMBURRINO, Successione

necessaria (dir. priv.), cit., p. 1351; G.CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legit-

tima, cit., p. 458; V.CARBONE, voce Riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamenta-

rie lesive della legittima, in Dig. disc. civ., 1998, p. 614; S.NAPPA, La successione necessaria,

giurisprudenza 100 sostiene l’acquisto da parte del riservatario della qualità

di erede solo a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione: pertanto, la delazione diventa attuale solo con il passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda di riduzione che è idonea a ri- muovere l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili.

Giova segnalare come secondo una variante minoritaria l’accoglimento della domanda di riduzione attribuirebbe al legittimario pretermesso non la qualifica di erede bensì la mera posizione di chiamato all’eredità, libero pertanto di accettare i diritti reclamati o di rinunciare agli stessi nel ter- mine di dieci anni dalla sentenza favorevole, in quanto, in relazione alla vocazione necessaria, l’esercizio dell’azione di riduzione non costituirebbe un atto di accettazione tacita 101. Ove, tuttavia, si ammettesse che la ridu-

privato, Milano, 2000, pp. 515 e 565; M.CANNIZZO, Principi generali sui legittimari. La tutela

dei legittimari, in P. CENDON (a cura di), Il diritto privato nella giurisprudenza, Le successioni,

II, Successioni legittime e necessarie, Torino, 2000, pp. 1 e 77; F.MONCALVO, Sulla natura

giuridica dell’azione di riduzione, cit., pp. 177; C.M.BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia – Le

successioni, cit., pp. 665 e 694; G.BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni,

2006, pp. 119 e 152; M.TATARANO, La successione necessaria, cit., pp. 483 e 518; M.DOSSET- TI, Concetto e fondamento della successione necessaria, cit., p. 21; F.GALGANO, Trattato di di-

ritto civile, I, Padova, 2009, p. 701. Più recentemente, si veda l’analisi di L.GENGHINI-C.CAR- BONE, Le successioni per causa di morte, in L. GENGHINI (a cura di), Manuali notarili, IV, Pa- dova, 2012, p. 516; M.IEVA, La successione necessaria, in Dir. civ., diretto da N. Lipari e P.

Rescigno, coordinato da A. Zoppini, II, I, Milano, 2009, p. 53; A.NATALE, Autonomia privata

e diritto ereditario, Padova, 2009, p. 321; G.DEROSA, Dei legittimari, Art. 536, cit., p. 534; S.

DELLEMONACHE, Successione necessaria e sistema di tutele del legittimario, cit., p. 26. Giova

tuttavia rammentare la posizione dubitativa di L. BIGLIAZZIGERI, in L.BIGLIAZZIGERI-U.

BRECCIA-F.D.BUSNELLI-U.NATOLI, Diritto civile, cit., 1996, p. 233, secondo la quale sarebbe

altresì possibile ritenere che anche il legittimario pretermesso vanti una concorrente specia- le vocazione ex lege, per cui la promozione dell’azione di riduzione sarebbe conseguente al diritto di accettare.

100 Si vedano tra le tante, Cass., 22 agosto 2018, n. 20971, in CED Cassazione, 2018;

Cass., 16 novembre 2017, n. 27160, in Quot. giur.; Cass., 30 maggio 2014, n. 12221, in Not., 2014, p. 391Cass., 3 luglio 2013, n. 16635, in Giust. civ., 2013, I, 1691; Cass., 10 novembre 2010, n. 22885, in Pluris-cedam; Cass., 13 gennaio 2010, n. 368, in Giust. civ., 2011, I, 217; Cass., 29 maggio 2007, n. 12496, in Mass. Giur. it., 2007; Cass., 15 giugno 2006, n. 13804, in

Not., 2006, p. 670. Tra le corti di merito si segnala Trib. Padova, 25 novembre 2005, in Red. Giuffrè, 2005, per cui «è appena il caso di ricordare che – secondo giurisprudenza e dottrina

prevalenti, alle quali questo Tribunale aderisce – un soggetto non può essere contempora- neamente erede e legittimario pretermesso: si tratta di due qualifiche incompatibili, posto che il legittimario pretermesso non è erede ma tale diventerà solo se e quando avrà vittorio- samente esperito l’azione di riduzione».

101 In proposito, si veda in dottrina V.S

CIARRINO, in V.SCIARRINO-M.RUVOLO, La rinunzia

all’eredità, in Cod. civ. comm., fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli, Milano,

2008, sub art. 519, p. 81. In giurisprudenza tale posizione è stata adottata da Cass., 3 di- cembre 1996, n. 10775, in Riv. not., 1997, p. 1302, secondo la quale un legittimario destina- tario unicamente di un legato di usufrutto sulla quota indisponibile, non poteva considerar- si erede del coniuge ma solo titolare del diritto di chiedere la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva a lui spettante: «la qualifica di erede, infatti, non

zione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva permet- tesse al legittimario pretermesso di acquisire la posizione non già di erede ma di chiamato all’eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda, si introdurrebbe una singolare ulteriore de- lazione ope iudicis. Largamente prevalente è dunque il principio per cui il legittimario pretermesso mediante l’azione di riduzione consegue la quota riservata, assumendo così la qualifica di erede.

Al momento dell’apertura della successione, il legittimario che ha visto violati i propri diritti sulla quota di riserva non potrebbe, di per sé, quali- ficarsi chiamato all’eredità, in quanto in suo favore non opererebbe auto- maticamente alcuna forma di delazione. In particolare, se leso, sarebbe chiamato all’eredità in forza della vocazione testamentaria o ab intestato unicamente per la quota insufficiente ad integrare la legittima, mentre se pretermesso non sarebbe neppure vocato.

Il formante giurisprudenziale ha evidenziato la dicotomia tra domanda di reintegrazione della legittima e quella di divisione della comunione ereditaria, atteso che il legittimario pretermesso in difetto di vocazione al- l’eredità non partecipa a tale comunione, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo avere esperito l’azione di riduzione 102. Coerentemente, si è so-

stenuto che prima dell’accoglimento della domanda di riduzione, l’erede pretermesso non è né legittimato a succedere al defunto nel rapporto pro- cessuale da questo instaurato – non essendo qualificabile come successore a titolo universale ai sensi dell’art. 110 c.p.c. 103 – né legittimato a doman-

dare la divisione ereditaria o la collazione dei beni, atteso che entrambi poteva a lui derivare né dal testamento che non lo nominava erede, né dalla legge, le cui norme sulla successione legittima non sono applicabili in presenza della devoluzione testa- mentaria di tutti i beni del testatore, né dal diritto di chiedere nei confronti degli eredi (o di eventuali legatari) la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di riserva a lui spettante, che consente solo al legittimario pretermesso (o comunque destinatario solo di un legato insufficiente, non in sostituzione di legittima) di conseguire, nei limiti del valo- re della sua legittima, una parte dei beni da distaccarsi dal compendio ereditario e di acqui- sire, così, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la posizione di chiamato alla eredità solo dal momento della sentenza costitutiva che accoglie la sua domanda di riduzione ri- muovendo l’efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie (vedasi sent. n. 4037/54; sent. n. 699/66; sent. n. 3605/71; sent. 926/75; sent. n. 1910/66; sent. n. 2408/72; sent. n. 3452/73)». Nello stesso senso si vedano, più recentemente, Cass., 20 giugno 2019, n. 16623, in IlCaso.it; Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441, in Iusexplorer.it; Cass., 27 gennaio 2014, n. 1625, in Guida al dir., fasc. 12, p. 75; Cass., 3 luglio 2013, n. 16635, in Giust. civ., 2013, I, p. 1691; Cass., 12 gennaio 1999, n. 251, in Mass. Giur. it., 1999, secondo la quale «Il legittima- rio pretermesso acquista la qualità di chiamato all’eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l’efficacia preclusiva delle disposi- zioni testamentarie. Consegue che, anteriormente all’accoglimento della domanda di ridu- zione, l’erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché l’unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., è il successore a titolo universale».

102 In tal senso, Cass., 4 aprile 1992, n. 4140, in Mass. Giur. it., 1992. 103 Così, Cass., 20 novembre 2008, n. 27556, in Mass. Giur. it., 2008.

detti diritti presuppongono l’assunzione della qualità di erede e l’attribu- zione congiunta di un asse ereditario 104.

Pertanto, secondo tale indirizzo, attualmente maggioritario, il diritto del legittimario sarebbe assicurato attraverso la vocazione necessaria, la quale costituirebbe la fonte dell’acquisto della quota di eredità in presenza di una vocazione testamentaria o intestata a favore del riservatario di latitu- dine inferiore alla legittima. L’eredità sarebbe, tuttavia, acquistata tramite un meccanismo che prescinde dalla dinamica consolidata che vede segui- re l’accettazione dell’eredità alla previa vocazione e delazione della stessa: non vi sarebbe, invero, un acquisto immediato di una quota d’eredità di- pendente dalla combinazione fra l’aperta successione ed una semplice ac- cettazione, in quanto la delazione a favore dei legittimari – e dunque l’ope- ratività della vocazione necessaria – sarebbe impedita dalla disposizione testamentaria lesiva. In altri termini, nell’ipotesi in cui il testatore nomini erede universale un estraneo escludendo l’unico riservatario, la delazione del riservatario sarebbe proibita da quella operante a favore dell’estraneo.

Di conseguenza, per il principio di non contraddizione, non potendo lo stesso patrimonio del defunto essere messo a disposizione di soggetti dif- ferenti, in caso di pretermissione, sarà necessario agire in riduzione per- seguendo una duplice finalità: l’inefficacia relativa e sopravvenuta, con ef- fetti retroattivi reali, delle disposizioni lesive nei confronti dell’attore e, per conseguenza diretta, l’attivazione della vocazione necessaria, assicurando al legittimario un valido titolo d’acquisto della quota di riduzione 105.

Allo stesso modo, nell’ipotesi in cui l’erede sia semplicemente leso, que- sti sarebbe chiamato limitatamente alla minor quota pervenutagli prima di aver promosso l’azione di riduzione: tuttavia, egli dovrà dapprima ac- cettare l’eredità con il beneficio d’inventario per poter esperire il mezzo di tutela (diversa è la fattispecie in cui oggetto di riduzione sono donazioni o legati a vantaggio di coeredi: in tal caso ai sensi dell’art. 564, comma 1, c.c. l’azione di riduzione non è soggetta alla condizione di ammissibilità dell’accettazione beneficiata) 106.

104 Si veda Cass., 13 gennaio 2010, n. 368, in CED Cassazione, 2010.

105 Pertanto, in ossequio all’adagio “semel heres semper heres”, il legatario o l’erede con-

venuti in riduzione non perdono la propria qualifica, essendo loro solamente precluso di opporre al riservatario le liberalità ricevute dal de cuius nella misura sufficiente ad integra- re la quota di legittima.

106 Sul punto, si veda Cass., 22 agosto 2018, n. 20971, in Quot. giur., 2018, secondo cui

«Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testa- mento. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con benefi- cio d’inventario, stabilita dall’art. 564 c.c., comma 1, per l’esercizio dell’azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede, e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (Cass. n. 28632 del 2011)».

L’onere di accettazione beneficiata è quindi posto in capo al solo legit- timario chiamato alla successione come erede in una quota insufficiente, in quanto il legittimario pretermesso non è ancora in condizione di accet- tare l’eredità, divenendo delato unicamente in seguito al vittorioso espe- rimento dell’azione di riduzione 107.

Invero, il legittimario acquisterà direttamente la qualità di erede per ef- fetto della sentenza di accoglimento della domanda di riduzione, senza ne- cessità di procedere ad un’espressa accettazione atteso che l’azione di ri- duzione configura un atto di volontà del legittimario volto a reclamare la quota ereditaria idonea ad assicurare il conseguimento della porzione le- gittima. Di conseguenza, poiché in caso di pretermissione del legittimario si verifica un capovolgimento dell’ordinario procedimento successorio, at- teso che l’atto di volontà integrato dalla domanda di riduzione precede la delazione e l’acquisto della qualità di erede, l’accettazione dell’eredità è implicita nella domanda di riduzione.

Il legittimario pretermesso ottiene dunque la porzione di patrimonio a lui spettante mediante l’acquisto, per mezzo della sentenza che accoglie la domanda di riduzione, di una quota hereditatis,

Sono evidenti i corollari pratici di tale orientamento in punto di re- sponsabilità del legittimario per i debiti ereditari 108. Invero, se egli diviene

erede dopo il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione, qualora in- tenda assumere la qualità di erede beneficiato, dovrà dichiarare – nelle forme stabilite dall’art. 484 c.c. – unicamente la volontà di godere del be-

107 In proposito, si vedano le osservazioni di L.FERRI, Dei legittimari, Libro II – Art. 536-

564, cit., p. 252 e L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione ne-

cessaria, cit., p. 246. L’accettazione con beneficio è condizione di ammissibilità dell’azione o

suo presupposto processuale: l’accettazione con beneficio di inventario deve infatti necessa- riamente precedere la proposizione dell’azione giacché questa vale come accettazione pura e semplice dell’eredità ai sensi dell’art. 476 c.c. Pertanto, il legittimario non può sanare la situazione con una successiva accettazione beneficiata in quanto con la mera proposizione dell’azione ha accettato l’eredità divenendo erede puro e semplice. Si veda in proposito Cass., 19 ottobre 2012, n. 18068, in Foro it., 2013, I, p. 945. Coerentemente, il legittimario che promuove l’azione di riduzione senza aver preventivamente accettato con beneficio di inventario non può avvantaggiarsi dell’accettazione beneficiata effettuata da un altro legit- timario atteso che l’efficacia espansiva dell’accettazione effettuata da uno degli eredi con beneficio di inventario rispetto agli altri, ai sensi dell’art. 510 c.c., «non opera a favore di chi, mediante accettazione espressa, tacita o presunta, abbia già acquistato la qualità di erede puro e semplice al momento di detta accettazione beneficiata» (in tal senso, Cass., 9 febbraio 1982, n. 782 in CED Cassazione, recentemente confermata da Trib. Milano, 29 no- vembre 2017, in LeggidItalia.it.

108 Sulla quota indisponibile graveranno altresì i legati eventualmente disposti dal de

cuius in forza dell’art. 662 c.c., come si ricava altresì dall’art. 564, comma 1, c.c., per cui il

legittimario che ha accettato l’eredità puramente e semplicemente risponde, in proporzione della sua quota ereditaria, illimitatamente dei legati a favore dei soggetti diversi dai chia- mati come coeredi, giacché l’esperimento dell’azione di riduzione gli è preclusa dalla man- cata accettazione beneficiata. Di conseguenza, solo con l’esercizio dell’azione di riduzione è possibile far gravare i legati esclusivamente sull’erede beneficiario della disponibile.

neficio d’inventario, allegando la sentenza nei confronti dell’erede testa- mentario, e non la volontà di accettare l’eredità, essendo questa implicita.

Con tale mezzo di tutela il legittimario reclama la legittima come terzo estraneo alla successione e, dopo la sentenza pronunciata in suo favore, la ottiene come erede. Di conseguenza, qualora il de cuius abbia disposto a favore di altri soggetti in violazione dei diritti del legittimario, tali disposi- zioni testamentarie non saranno nulle 109 ma conserveranno la loro effica-

cia fino alla sentenza che accoglie l’azione di riduzione cui è riconosciuta natura costitutiva e che, data l’assenza di una chiamata all’eredità in favo- re del riservatario pretermesso, costituisce l’unico strumento a disposizio- ne di quest’ultimo per adire l’eredità. Pertanto, l’art. 457, comma 3, c.c. là dove vieta alle disposizioni testamentarie di pregiudicare i diritti dei legit- timari, intende riferirsi ai rimedi che questi possono promuovere al fine di conseguire la porzione di patrimonio loro riservata dalla legge (salvo per quanto attiene all’imposizione di pesi o condizioni, per cui l’art. 549 c.c. prevede invece espressamente la sanzione della nullità).

10.2. L’azione di riduzione come volta a rimuovere il diaframma che im- pedisce la vocazione necessaria

La domanda di riduzione, accertando giudizialmente la sussistenza della lesione, riveste dunque i caratteri di un’azione personale di accerta- mento costitutivo giacché comporta l’automatica modifica della situazio- ne giuridica del legittimario il quale all’esito all’accoglimento dell’azione acquisterà la legittima in qualità di erede 110. Il legittimario in caso di le-

sione ai suoi diritti successori sarebbe dunque posto in grado di consegui- re i beni che gli spettano – anche contro la volontà del defunto – mediante l’esercizio di un suo diritto soggettivo potestativo 111 (al quale corrisponde

109 Secondo l’art. 457, comma 3, c.c. il testamento contenente disposizioni lesive dei di-

ritti dei legittimari è un atto contra legem, tuttavia non è nullo giacché ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. la nullità del negozio per contrarietà con norma imperativa è prevista salvo che la legge disponga diversamente (si veda in proposito, G.VILLA, Contratto e violazione di

norme imperative, Milano, 1993, passim).

110 Invero, secondo la Cass., 30 giugno 2011, n. 14473, in Not., 2011, p. 631, il legittima-

rio che promuove l’azione di riduzione ha l’onere «di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore. In particolare, ha l’onere di allegare e compro- vare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione. L’azione di riduzione, indipendentemente dall’uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l’espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius».

111 Si veda in proposito F.S

ANTORO-PASSARELLI, Appunti sulla successione necessaria, cit.,

la soggezione della controparte beneficiaria delle disposizioni lesive), ot- tenendo così la propria quota di legittima 112 e, per l’effetto, la partecipa-

zione alla comunione ereditaria 113.

Si tratterà, tuttavia, pur sempre di una delazione ope legis e non già ope

iudicis, atteso che con la sentenza che accoglie la domanda di riduzione

ovvero con l’atto di riconoscimento da parte dell’erede testamentario o tra- mite un accordo di reintegrazione della legittima 114, i beni legati o donati

si dovranno considerare rispetto al legittimario come automaticamente compresi nel patrimonio del de cuius. Ciò vale sia nell’ipotesi di legittima- rio pretermesso sia qualora il legittimario sia stato vocato a una quota mi- nore di quella riservata: l’accoglimento della domanda di riduzione com- porta la vocazione ex lege del legittimario rispettivamente all’intera quota riservata o alla parte di quota oggetto di lesione.

Invero, la reintegrazione della riserva può ben essere realizzata per via negoziale attraverso un contratto di reintegrazione tra i legittimari lesi o pretermessi e i beneficiari delle disposizioni pregiudizievoli in modo da attuare la tutela dei riservatari producendo effetti innovativi relativi alla vicenda successoria, nel senso di connotarsi come un negozio di accerta- mento costitutivo che determina effetti equipollenti a quelli della sentenza di riduzione. Giova tuttavia rammentare che, in ogni caso, gli artt. 458 e di quota di cui venga privato». Analogamente G.BONILINI, Manuale di diritto ereditario e del-

le donazioni, cit., p. 154 e L.CARIOTAFERRARA, Le successioni per causa di morte. Parte gene-

rale, cit., p. 179, il quale parla di “diritto al diritto”, vale a dire del diritto ad acquistare la

qualità di erede. In giurisprudenza, si vedano su tutte Cass., 3 settembre 2013, n. 20143, in

CED Cassazione, 2013; Cass., 27 ottobre 2008, n. 25834, in Mass. Giur. it., 2008; Cass., 6

marzo 1992, n. 2708, in Vita not., 1992, p. 1215.

112 Secondo L.M

ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione ne-

cessaria, cit., p. 76, tale diritto potestativo potrebbe essere esercitato esclusivamente in sede

processuale, sebbene lo stesso autore affermi nella medesima opera che lo stesso risultato possa essere raggiunto dalle parti tramite un accordo con il soggetto passivo (si veda, pag. 230, nota 16); contra si vedaL.FERRI, Dei legittimari, Libro II – Art. 536-564, cit., p. 158, se-

condo il quale il diritto alla riduzione può attuarsi anche in via extra processuale giacché la reintegrazione della quota del riservatario non esige una sentenza d’inefficacia delle dispo-

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 119-134)