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cativa o come rifiuto

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 190-195)

Rispetto alle su descritte figure della rinunzia abdicativa e del rifiuto, non è di facile collocazione l’istituto della rinunzia all’eredità ai sensi del- l’art. 519 c.c. Invero, la dottrina lo configura alternativamente quale atto con cui si dismette una situazione giuridica, vale a dire il c.d. ius adeundae

hereditatis 40 ovvero quale atto di rifiuto di una posizione giuridica offerta

al soggetto, con il quale il vocato, senza dismettere il diritto di accettare l’e- redità e gli altri diritti collegati alla posizione di delato, si limita a dichia- rare di non voler esercitare il diritto di adire l’eredità, ossia a rifiutare l’of- ferta dell’eredità 41.

prevedeva che «Eccettuati i casi determinati dalla legge, niuno può fare od accettare per altri una promessa. Se però alcuno ha promesso di adoperarsi presso un terzo, od ha persi- no garantito la riuscita, dovrà soddisfare all’obbligazione a misura della sua promessa». In tale codice, i «casi determinati dalla legge» erano circoscritti unicamente alla rappresentan- za e all’assicurazione sulla vita.

38 Secondo A.G

AMBARO, Gli effetti del contratto rispetto ai terzi, in L. VACCA (a cura di),

Gli effetti del contratto nei confronti dei terzi nella prospettiva storico-comparatistica, IV

Congresso Internazionale ARISTEC, Roma 13-16 settembre 1999, Torino, 2001, p. 340, «il principio della relatività degli effetti del contratto, inteso nel senso rigoroso in cui è stato codificato dal legislatore napoleonico, è stretto da questa contraddizione: da un lato non può evitare di soffrire eccezioni, pena la paralisi del traffico giuridico, ma dall’altro non offre alcun appiglio per ordinare in forma ragionevolmente coerente le eccezioni di cui è contornato».

39 Si veda altresì T.MONTECCHIARI, I negozi unilaterali a contenuto negativo, cit., p. 143. 40 Su tale posizione si veda L.COVIELLOJR., Diritto successorio, Bari, 1962, p. 59; A.CICU,

Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità, in Trattato Cicu e Messineo, XLII, 1, Milano, 1954, p. 122; U.NATOLI, L’amministrazione dei beni eredita-

ri, I, Milano, 1968, p. 44.

41 In questo senso si veda L.F

ERRI, Successioni in generale, Della separazione dei beni del

defunto da quelli dell’eredità. Della rinunzia all’eredità. Dell’eredità giacente. Della petizione di eredità, Artt. 512-535, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 72; L.BARASSI,

La successione per causa di morte, Milano, 1944, p. 113. Più recentemente si vedano in pro-

Il punctum pruriens dalla cui soluzione deriva l’adozione di una o del- l’altra configurazione è costituito dall’interpretazione dell’art. 525 c.c. che consente la revoca della rinunzia all’eredità fino a quando non subentri la prescrizione ex art. 480 c.c. o la decadenza ai sensi dell’art. 481 c.c. del dirit- to alla sua accettazione e i soggetti chiamati in luogo o in concorso del ri- nunziante non abbiano accettato. Invero, il carattere indisponibile della de- lazione esclude la possibilità di revoca in forza di un eventuale accordo con gli altri eredi accettanti una volta definitivamente cessata la delazione 42.

L’indirizzo più consolidato reputa che la rinunzia all’eredità integra un negozio formale unilaterale inter vivos (giacché produce i suoi effetti quan- do il soggetto che lo pone in essere è ancora in vita), con il quale il delato pone in essere un atto di dismissione abdicativa del diritto di accettare, senza trasferirlo ad altri ma rendendo operativa la delazione dei chiamati ulteriori 43.

L’eredità in quanto tale non è stata acquisita nel patrimonio del delato proprio perché questi non ha accettato, mentre è già presente nel suo pa- trimonio il diritto di accettare, tant’è che in caso di sua morte tale diritto sarebbe trasmesso ai suoi eredi secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 479 c.c. 44. Si dismette, quindi, quel particolare “diritto al diritto”

che connota la delazione, con la conseguente perdita dei poteri conserva- tivi e di amministrazione temporanea di cui all’art. 460 c.c. (in assenza di curatore dell’eredità giacente) collegati alla posizione di chiamato, dal momento che, per effetto di essa, sebbene permanga in capo al rinunziante la qualifica di vocato, questi acquisirebbe una chiamata solo mediata e in- diretta, perdendo la delazione in maniera provvisoria e revocabile, attesa la possibilità di revoca ai sensi dell’art. 525 c.c. 45.

179; P.FERRERO-D.PODETTI, La rinuncia all’eredità, in P. RESCIGNO (a cura di), Successioni e

donazioni, I, Padova, 1994, p. 377.

42 In questi termini si è espressa la giurisprudenza di legittimità: Cass., 29 marzo 2003,

n. 4846, in Gius, 2003, p. 1746 e Cass., 9 settembre 1998, n. 8912, su Nuova giur. civ.

comm., 1999, I, p. 576, con nota di S.BELLONI, Sulla nullità della revoca della rinuncia al-

l’eredità.

43 In tal senso F. S

ANTOROPASSARELLI, Sulla forma della rinuncia all’eredità, in Saggi di diritto

civile, II, Napoli, 1961, p. 805; G.AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Napoli, 1990, p. 163.

44 In proposito si veda G.P

ERLINGIERI, L’acquisto dell’eredità, cit., p. 351; G. CAPOZZI, Suc-

cessioni e donazioni, cit., 2015, p. 312;C.M.BIANCA, Diritto civile, 2.2, Le successioni, cit., p. 129; F. SANTORO-PASSARELLI, Sulla forma della rinuncia all’eredità, cit., p. 805; L.CARIOTA

FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1948, reperibile in P. Perlin-

gieri (a cura di), Ristampe della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di

Camerino, Napoli, 2011, p. 152. In giurisprudenza si veda Cass., 29 marzo 2003, n. 4846, in Vita not., 2003, p. 894.

45 Secondo A.P

ALAZZO, Le successioni, 1, Introduzione al diritto successorio. Istituti co-

muni alle categorie successorie. Successione legale, in Trattato Iudica e Zatti, Milano, 1996, p.

356; ID., Le successioni, I, Disposizioni generali, Torino, 2000, p. 217, per il quale con la ri-

Con la rinunzia il chiamato rinunziante sarebbe pertanto titolare di un diritto potestativo alla revoca che, ove esercitato, gli consentirebbe di acquistare l’eredità, senza che il chiamato in subordine – in posizione di soggezione – possa impedirlo, in quanto l’eventuale sua accettazione si collocherebbe su un differente piano, chiudendo il procedimento suc- cessorio 46.

In tale prospettiva oggetto della rinunzia sarebbe, non già il complesso di attività e passività cadute in successione, ma il diritto potestativo di ac- cettare l’eredità, tant’è che il rinunziante è considerato come se non fosse stato mai chiamato (effetto retroattivo della rinunzia). Invero, secondo l’art. 521 c.c. la rinunzia travolge la delazione con effetto dal momento dell’a- pertura della successione, con la conseguente delazione nei confronti dei chiamati in via successiva.

Secondo un diverso orientamento, la rinunzia all’eredità non avrebbe natura di vera e propria rinunzia bensì di atto di rifiuto all’acquisto del patrimonio ereditario: il chiamato non avrebbe un diritto di accettare l’eredità ma un mero potere sprovvisto del carattere della patrimonialità, che può essere esercitato con l’accettazione o con la rinunzia 47. Di conse-

guenza, la dichiarazione di cui all’art. 519 c.c. non comporta il venir meno della delazione, atteso che il rinunziante in seguito alla revoca della ri- nunzia rimarrebbe vocato, conservando comunque il diritto ad accettare l’eredità sebbene in concorso con i chiamati in subordine. Invero, il mec- canismo tratteggiato dall’art. 525 c.c. è assai singolare in quanto, pur es- sendo espressamente qualificato come revoca, in realtà esso non rimuove il precedente atto di rinunzia, eliminandolo ab initio, ma attribuisce il po- tere di accettare l’eredità, se non si è compiuta la prescrizione e se il pro- cedimento successorio non si è concluso: la revoca è dunque strumentale all’accettazione 48.

fronti». Nello stesso senso altresì V.BARBA, Il problema dell’oggetto della rinunzia all’eredità, in G.BONILINI-V.BARBA-C.COPPOLA, La rinuncia all’eredità e al legato, Milano, 2012, p. 178.

46 In tali termini si esprime V.B

ARBA, La posizione giuridica del chiamato che abbia ri-

nunziato all’eredità, in Fam., pers. e succ., 2009, p. 876 il quale osserva: «ciò che la norma

definisce devoluzione, ben lungi dall’essere la previsione e prescrizione di un determinato e specifico effetto giuridico e, quindi, di una vicenda di rapporto giuridico, è, piuttosto, la ge- nerica descrizione di una serie progressivamente ordinata di meccanismi giuridici alterna- tivi, che l’ordinamento prescrive debbano operare al fine di colmare il vuoto soggettivo ge- nerato dall’atto di rinunzia».

47 In questo senso si veda su tutti L.F

ERRI, Successioni in generale, Della separazione dei

beni del defunto da quelli dell’eredità. Della rinunzia all’eredità. Dell’eredità giacente. Della peti- zione di eredità, Artt. 512-535, cit., pp. 72 e 119; A.PALAZZO, Le successioni, cit., p. 371 e in giurisprudenza Cass., 10 agosto 1974, n. 2394, in Foro it., 1975, I, c. 381.

48 Tuttavia, sebbene l’accettazione dell’eredità sia un atto a forma libera, parte della giu-

risprudenza ha escluso che possa comportare revoca della rinunzia l’accettazione in qua- lunque forma manifestata. Se la rinunzia è un atto solenne, anche la revoca della rinunzia deve rivestire la medesima forma con la conseguenza che la revoca tacita della rinunzia è inam-

Pertanto, data la possibilità riconosciuta al rinunziante dall’art. 525 c.c. di accettare tardivamente l’eredità 49, fermo il concorso con i chiamati in

subordine, la rinunzia non elimina la delazione e dunque non estromette il chiamato rinunziante dal procedimento successorio 50.

Attesa, dunque, la persistenza del diritto di accettare, la rinunzia non avrebbe quale conseguenza la dismissione dei diritti connessi alla posizio- ne di delato, ma si limiterebbe a determinare la coesistenza del diritto di accettazione dell’eredità in capo sia al rinunziante sia ai chiamati ulterio- ri 51: in tal senso la rinunzia integrerebbe un mero rifiuto ad esercitare lo

ius adeundae ereditatis 52. Tanto più che la rinunzia all’eredità deve in real-

missibile (Cass., 19 febbraio 2014, n. 3958, in Dejure.it; Cass., 12 ottobre 2011, n. 21014, ivi; Cass., 29 marzo 2003, n. 4846, ivi. Tra le pronunce di merito giova segnalare Trib. Lucca, 28 giugno 2013, n. 769, in Dejure.it, secondo la quale se il legislatore ha voluto rivestire l’atto di rinunzia delle particolari rigide forme previste dall’art. 519 c.c., in considerazione delle con- seguenze giuridiche che da tale dichiarazione possano derivare per gli altri chiamati all’ere- dità, appare del tutto logico ritenere che anche l’eventuale atto di revoca di tale rinunzia, in quanto destinato a far rivivere il diritto dell’erede di accettare l’eredità anche nei confronti degli altri eventuali chiamati, debba essere fatto con la medesima sacralità formale dell’atto di rinunzia). Similmente Trib. Verona, 9 dicembre 2008, in Giur. mer., 2009, p. 2735 e Trib. Verona, 3 novembre 2008, in DeJure.it, 2009. Differente indirizzo non riconosce alla revoca della rinunzia natura di negozio giuridico autonomo sotto il profilo formale, considerandolo invece quale effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità da parte dello stesso rinun- ciante, con l’ammissibilità della manifestazione di volontà nel senso dell’accettazione della delazione successiva alla rinunzia, anche tacitamente: in tal senso si veda Cass., 18 aprile 2012, n. 6070, in DeJure.it; Cass., 2 agosto 2011, n. 16913, in Mass. Giust. civ., 2011, p. 1147; Cass., 8 giugno 1984, n. 3457, in Riv. not., 1984, p. 1282.

49 Secondo la Cass., 2 agosto 2011, n. 16913, in CED Cassazione, 2011, «La revoca della ri-

nuncia all’eredità, di cui all’art. 525 cod. civ., non costituisce, anche sotto il profilo formale, un atto o negozio giuridico autonomo, bensì l’effetto della sopravvenuta accettazione dell’eredità medesima da parte del rinunciante, il cui verificarsi, pertanto, va dedotto dal mero riscontro della validità ed operatività di tale successiva accettazione, sia essa espressa o tacita».

50 In proposito, G.G

ROSSO-A.BURDESE, Le successioni. Parte generale, cit., p. 352, riten-

gono «artificioso vedere in detta accettazione una revoca tacita della rinunzia, quando non è ammessa una pura e semplice revoca espressa della medesima». Contra L.BARASSI, La suc-

cessione per causa di morte, cit., p. 115, che reputa la delazione del soggetto subentrato al

rinunziante sottoposta alla condizione risolutiva dell’esercizio di revoca del rinunziante, per cui qualora il soggetto revocasse la rinunzia si realizzerebbe l’evento dedotto in condizione e il chiamato successivo perderebbe, ab origine, la delazione.

51 Secondo Cass., 4 luglio 2016, n. 13599, in Fam. e dir., 2017, p. 441, con nota di F.G

AL-

LUZZO Sulla rinuncia all’eredità e sull’ammissibilità di una revoca tacita della rinuncia; Cass.,

18 aprile 2012, n. 6070, in CED Cassazione, 2012 e Cass., 23 gennaio 2007, n. 1403, in Mass.

Giust. civ., 2007, p. 158, la rinunzia all’eredità non fa venir meno la delazione del chiamato,

ma determina la coesistenza del diritto di accettazione dell’eredità a favore tanto del rinun- ziante che degli altri chiamati.

52 In proposito, L.F

ERRI, Successioni in generale, Della separazione dei beni del defunto da

quelli dell’eredità. Della rinunzia all’eredità. Dell’eredità giacente. Della petizione di eredità, Artt. 512-535, cit., pp. 72 e 119, evidenzia che per effetto della c.d. rinunzia all’eredità, il

soggetto non dismette diritti già acquisiti, ma «respinge dei diritti (o, più esattamente, una complessa posizione) che gli vengono offerti, respinge cioè l’eredità», di conseguenza «per

tà intendersi come rinunzia ad una concreta possibilità di acquisto dell’e- redità, dato che ove fosse una rinunzia abdicativa, presupporrebbe già ac- quistato il diritto all’eredità 53. Invero, per effetto dell’apertura della suc-

cessione, l’eredità è devoluta al chiamato il quale non è automaticamente erede, diventandolo solo con l’accettazione e in maniera irrevocabile, in for- za dell’adagio semel heres semper heres.

Di conseguenza, la rinunzia all’eredità pur avvantaggiando gli altri chia- mati all’eredità, non integra dunque una liberalità indiretta, in quanto il ri- nunziante compie un atto che impedisce l’acquisto della titolarità di una quota ereditaria o di altri diritti ereditari.

Tale posizione, tuttavia, privilegiando l’art. 525 c.c. (che ammette una re- voca della rinunzia confermando la persistenza della qualità di vocato) ri- spetto al tenore dell’art. 521 c.c. (che considera colui che rinunzia all’ere- dità come se mai vi fosse stato chiamato), lascia insoluta la questione rela- tiva all’immediata perdita del diritto di accettare l’eredità nonché alla dela- zione concorrente dei chiamati in subordine 54.

L’ascrivibilità della rinunzia all’eredità nella figura – comunque non uni- taria sotto il profilo dogmatico e disciplinatorio 55 – della rinunzia abdica-

effetto della rinuncia la delazione non cade, ma si estende a favore dei chiamati ulteriori, poiché la legge ammette che costoro possono acquistare l’eredità». Nello stesso senso, A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredità, cit., p. 204, afferma che la rinunzia all’eredità non elimina la delazione di colui che l’abbia com- piuta: «invero, se la rinunzia avesse per effetto di far cadere la delazione, non si spieghereb- be come il rinunziante possa ancora accettare. Si ritiene comunemente che l’effetto della ri- nunzia debba ammettersi perché sia resa possibile l’accettazione altrui. Ma ammesso, come col nuovo codice s’è visto deve ammettersi, che la delazione operi contemporaneamente per tutti i chiamati, è ammissibile che, mentre la rinunzia toglie l’ostacolo all’efficacia dell’ac- cettazione altrui, non elimini ancora la delazione a favore del rinunziante». In proposito si vedano altresì le riflessioni di V. SCIARRINO-M.RUVOLO, La rinunzia all’eredità, cit., sub artt. 519-527, p. 50.

53 In tali termini F.M

ESSINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, VI, Diritto delle suc-

cessioni per causa di morte, Milano, 1962, p. 444.

54 Sul punto U.S

TEFINI, Atti dismissivi di diritti successori e tutela del credito, in Nuova

giur. civ. comm., 2017, p. 1731, rileva che «La tesi secondo cui la delazione permane in capo

al rinunziante porta con sé, in realtà, numerosi problemi con riferimento alla certezza del diritto e alla tutela dei terzi: non spiega come possa esserci una immediata perdita del dirit- to di accettare l’eredità (si pensi ad un coerede con diritto di accrescimento che abbia già accettato, o all’acquisto da parte dello Stato che opera automaticamente, in mancanza di al- tri successibili), o comunque una delazione concorrente dei chiamati in subordine; ma so- prattutto legittima il trend giurisprudenziale – criticabile – che, pure in presenza di un atto solenne di rinuncia (si ricorda che per la rinuncia si richiede l’atto pubblico, o una dichia- razione resa al cancelliere del Tribunale, seguiti dall’iscrizione nel registro delle successio- ni), ammette un’accettazione tacita dell’eredità, o addirittura un acquisto senza accettazio- ne, nel caso in cui il chiamato rinunziante sia nel possesso dei beni ereditari e lasci decorre- re tre mesi senza fare l’inventario (art. 485 cod. civ.)».

55 L’impossibilità di identificare un’unica figura di rinunzia tra le varie fattispecie previ-

tiva ovvero la sua configurazione in termini di rifiuto, privo dunque di ef- ficacia dismissiva, costituisce un tentativo, quantunque meritorio sul piano classificatorio, privo di conseguenze applicative. Invero, il codice discipli- na in maniera integrale tutti i profili attinenti alla rinunzia ex art. 519 c.c., tratteggiandone i limiti, gli effetti, la forma, nonché il mezzo di tutela a fa- vore dei creditori del rinunziante (art. 524 c.c.). Pertanto, la distinzione tra rinunzia abdicativa e rifiuto assume valenza quasi unicamente termi- nologica, essendo le possibili conseguenze di tale classificazione già espres- samente previste dall’ordinamento.

6. La configurazione della rinunzia dell’azione di riduzione secon-

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 190-195)