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cessaria nel Codice del

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 86-88)

L’affermazione dell’orientamento che, equivocando la definizione lega- le di cui all’art. 808 c.c. del 1865, riteneva il riservatario erede ipso iure al momento dell’apertura della successione autorizzò a qualificare tale tipo- logia di successione come “necessaria” – intesa come successione ex lege coattivamente imposta alla contraria volontà del de cuius – e completa- mente autonoma dalle successioni legittima e testamentaria 14. Si assimi-

lava così il legittimario, investito immediatamente e direttamente dalla legge dell’eredità, all’erede del sangue secondo la tradizione francese, tra- scurando la possibilità del concorso di eredi testamentari 15.

Superando la frammentazione del codice del 1865 che – come accenna- to – disciplinava la successione necessaria in parte nel capo dedicato alle successioni testamentarie (artt. 805 e ss.) e in parte nel titolo delle dona- zioni (artt. 1091 e ss.), il legislatore del 1942 dedica alle successioni mortis

causa un Libro autonomo, collocando la disciplina dei legittimari nel tito-

lo delle “disposizioni generali sulle successioni”, così da regolare in ma- niera organica e omogenea la successione legittima e quella necessaria 16.

In aperto contrasto con l’orientamento che, in assenza nel codice Pisa-

13 Si veda in proposito G.T

AMBURRINO, Successione necessaria (diritto privato), cit., p.

1352.

14 Il sintagma “successione necessaria” è utilizzato in un significato totalmente differente

rispetto all’idea romanistica di heres necessarius che designava i chiamati che, in quanto assoggettati alla potestà del de cuius, ereditavano indipendemente da un loro atto di accet- tazione o di rinunzia. Erano dunque tali i filii sui (heredes sui et necessarii), tranne quelli espressamente diseredati, nonché gli schiavi manomessi con il testamento e istituiti eredi (heredes necessarii). La dottrina pandettistica utilizzò la locuzione “successione necessaria” per indicare una successione contro la volontà del defunto e non a prescindere dal volere del chiamato. Si vedano in proposito le osservazioni di L.MENGONI, Successioni per causa di

morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 1; L.CARIOTAFERRARA, Le successioni

per causa di morte. Parte generale, Napoli, 1977, p. 174; A.CICU, Successione legittima e dei

legittimari, cit., p. 165; L.SALIS, La successione necessaria nel diritto civile italiano, cit., p. 95.

15 In tal senso ancora F.FERRARASEN., La figura del legittimario, in Scritti giuridici, cit., p.

27, afferma che il legittimario è «l’erede del sangue, erede naturale predestinato, o come un tempo si diceva, chiamato da Dio».

nelli di una norma analoga all’attuale art. 553 c.c. 17, reputava la succes-

sione necessaria quale tertium genus posto fra la successione legittima e quella testamentaria 18, nella relazione al progetto della commissione reale

del 1936 si precisava che le norme della legittima «rappresentano soltanto un limite stabilito dalla legge alle disposizioni dettate nel testamento o all’applicazione delle norme generali date dalla legge medesima per il caso di mancanza di testamento» 19.

Si è affermato, pertanto, l’orientamento che configura la successione legittima e quella necessaria come specie dello stesso genere 20, costituen-

17 Norma «che segna la più vistosa interrelazione tra la successione necessaria e la suc-

cessine ab intestato» secondo A.PALAZZO, Successioni (parte generale), in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, p. 123.

18 Secondo tale teoria la successione necessaria si distingue dalla successione legittima

in quanto, pur trovando anch’essa nella legge il proprio fondamento giuridico, presenta di- versa ratio, diversi destinatari, diverse quote e investe solo una parte del patrimonio del de

cuius. In tal senso si veda N.COVIELLO, Corso completo del diritto delle successioni, a cura di

L.Coviello, II, Napoli, 1915, p. 1062; ID., Delle successioni. Parte generale, interamente rifat-

ta da L. Coviello, Napoli, 1935, p. 75; F.FERRARASEN., La figura del legittimario, in Scritti

giuridici, cit., p. 45; L.SALIS, La successione necessaria nel diritto civile italiano, cit., p. 94.

Tale orientamento ebbe continuità anche nel vigore dell’attuale codice osservandosi che, in caso di riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con i legittimari (art. 553 c.c.), la successione necessaria prevale sulla successione legittima atteso che nel concorso tra legittimari e non legittimari assume valenza poziore il sistema di calcolo della quota di riserva. Si veda G.GROSSO-A.BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Trattato di dir. civ.,

diretto da Vassalli, Torino, 1977, p. 85 e V.R. CASULLI, Successioni (dir. civ.): Successione

necessaria, in Noviss. Dig. it., XVIII, Torino, 1971, p. 787; L.FERRI, Dei legittimari, Libro II –

Art. 536-564, cit., p. 145. Sul punto, valga rammentare l’insegnamento di L.MENGONI, Suc-

cessioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 46, per cui «la suc-

cessione necessaria forma con la successione legittima un’unica categoria, costituita dalla successione che ha il suo titolo nella legge», anche se «nell’ambito di questa categoria esse devono essere tenute distinte come due specie dello stesso genere».

19 Così, la relazione al progetto della commissione reale, cit., pp. 10 e 21. Si vedano sul

punto le riflessioni di G.AZZARITI, La successione necessaria?, in Giust. civ., 1968, IV, p. 143.

20 Secondo L.M

ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione neces-

saria, cit., p. 76 la successione legittima e quella necessaria sono identificate dal criterio

dell’oggetto e da quello della fattispecie: «A) Dal primo punto di vista la successione neces- saria è una successione ex lege qualificata dal fatto che ha per oggetto la legittima (e non più che la legittima). Ciò implica una triplice differenza rispetto alla successione intestata: a) le frazioni in cui si esprime la porzione di legittima sono diverse e minori rispetto alle quote intestate; b) la quota intestata di regola si calcola sul solo relictum, la porzione legittima si calcola sul relictum sommato al donatum […]; c) la successione intestata (e così la succes- sione testamentaria) può anche essere priva di contenuto patrimoniale attivo, […] la suc- cessione necessaria comporta essenzialmente un acquisto di beni (al netto dei debiti): è l’acquisto a titolo di erede della legittima (portio bonorum) contro la volontà del defunto. Se l’ereditando non ha fatto donazioni in vita e muore senza nulla lasciare o lasciando beni interamente assorbiti dai debiti, non potranno avere luogo se non la successione testamen- taria o legittima intestata. B) Dal punto di vista della fattispecie, la successione necessaria è una successione ex lege la quale presuppone una lesione di legittima e si determina per ef- fetto della dichiarazione di inefficacia (riduzione) delle liberalità lesive. L’apertura di tale

do la successione necessaria un’ipotesi di “successione legittima potenzia- ta” 21, atteso il fondamento legale e la prevalenza delle disposizioni a tutela

dei diritti dei legittimari anche sull’eventuale volontà contraria del testatore, là dove le norme sulla successione intestata operano invece unicamente in mancanza di una diversa volontà del de cuius. La successione riservata si realizza dunque sia contra testamentum (aggiungendosi alla delazione te- stamentaria la delazione riservata dalla legge) sia in assenza di testamento (qualora il valore delle donazioni effettuate dal de cuius sia superiore alla quota disponibile) sia nell’ambito della successione intestata in ipotesi di concorso tra successibili legittimari e successibili non legittimari.

Si consideri il seguente esempio: Tizio è sposato con Caia e ha una so- rella Sempronia. Dopo aver effettuato donazioni per un valore di 100 ad un fraterno amico, Tizio muore intestato lasciando un relictum pari a 100, senza debiti ereditari. In base alle norme sulla successione legittima, poi- ché si realizza un concorso tra la moglie Caia e la sorella del de cuius, ai sensi dell’art. 582 c.c., dovrebbero essere devoluti al coniuge i due terzi dell’eredità per un valore di 66,66 e alla sorella il restante terzo per un va- lore di 33,33. Tuttavia, la moglie Caia, ai sensi del combinato disposto de- gli artt. 540 e 553 c.c. ha una quota di legittima pari alla metà del patri- monio (metà della somma tra 100 di relictum e 100 di donatum) e dunque per un valore di 100. Tale quota di riserva sarebbe dunque lesa per 33,33 qualora si applicassero le regole della successione intestata. Pertanto, se- condo il meccanismo disciplinato dall’art. 553 c.c., gli ulteriori 33,33 – a cui la legittimaria ha diritto al fine di integrare la propria quota riservata pari a 100 – si otterranno dalla riduzione della quota dell’erede legittimo Sempronia e non riducendo le donazioni.

4. La successione necessaria come successione “manutentiva” della

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