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Le azioni a tutela della legittima

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 33-38)

DELL’ATTIVO EREDITARIO E QUOTA D’EREDITÀ

2. Le azioni a tutela della legittima

Il diritto alla legittima costituisce un limite oggettivo all’autonomia pri- vata del testatore e trova il suo fondamento nella tutela della famiglia, da cui la presunzione che il legame parentale debba necessariamente tradur- si, post mortem, in un riconoscimento economico, con sfavore per i terzi estranei al perimetro dei congiunti più stretti.

Allo scopo di verificare se ai creditori del legittimario spetti una qual- che azione per salvaguardare le loro ragioni quando il debitore non si atti- vi per reagire alla violazione dei diritti ereditari che la legge gli riserva, occorre esaminare i rimedi riconosciuti al legittimario sì da appurare se siano esercitabili dal suo creditore o inerenti alla persona del titolare.

Tradizionalmente si riteneva che l’ereditando in vita potesse liberamen- te disporre del proprio patrimonio senza temere l’esercizio da parte dei le- gittimari “in pectore” di alcuna opposizione agli atti dispositivi né chiedere

2 In proposito, al fine di individuare un criterio d’individuazione di tali diritti, si sono

identificate le “cause tipiche” che indicherebbero l’interesse alla libertà di agire quale «ele- mento costitutivo ed essenziale dello schema di protezione dell’interesse primario» ritenen- dolo poziore all’interesse del creditore che intende avvalersi della legittimazione surrogato- ria (in questi termini, R.NICOLÒ, Surrogatoria-Revocatoria, in La tutela dei diritti artt. 2900-

2969, in Comm. cod. civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 99). Tali “cau-

se tipiche” consisterebbero: a) nella particolare natura del fatto costitutivo del diritto o del «potere» di cui si tratta; b) nella peculiare natura dell’atto di esercizio di questi; c) nella par- ticolare struttura di essi (in tal senso si veda, L.BIGLIAZZIGERI, sub art. 2900 c.c., in L. BI-

GLIAZZIGERI-F.D.BUSNELLI-R.FERRUCCI, Della tutela dei diritti (artt. 2900-2969), in Comm.

provvedimenti conservativi, non essendo questi titolari di alcun diritto o aspettativa giuridica sulle sorti dei beni del congiunto prima dell’apertura della successione 3. Invero, l’incertezza delle disposizioni testamentarie,

revocabili sino alla morte del testatore, attribuiva al legittimario la titola- rità di un’aspettativa non di diritto ma di mero fatto, priva di alcuna for- ma di tutela giuridica 4, sicché ogni eventuale azione indirizzata a tale

scopo sarebbe stata inesorabilmente sanzionata con una pronunzia d’inam- missibilità per palese carenza d’interesse ad agire.

In seguito alle riforme dei primi anni duemila – accomunate dal rico- noscimento di un ruolo sempre maggiore all’autonomia privata nella pia- nificazione delle sorti delle proprie sostanze per il tempo in cui si sarà cessato di vivere – tale assunto è, tuttavia, revocabile in dubbio.

Invero, con il dichiarato proposito di garantire maggiore sicurezza alla circolazione dei beni oggetto di donazione e di attenuare l’eccessiva rigidi- tà della tutela reale della quota di riserva, l’art. 2, comma 4-novies, lett. a), n. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80 ha modificato gli artt. 561 e 563 c.c. (rispettivamente in tema di restituzione degli immobili in conseguenza della riduzione e di azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione) 5. Si è posto così un limite temporale alla possibilità sia di otte-

3 Si vedano in proposito, ex multis, C.M.B

IANCA, Diritto civile, 2, La famiglia, Le succes-

sioni, Milano 2001, p. 487; M.R.MORELLI, voce Vocazione ereditaria, in Enc. dir., XLVI, Mi- lano, 1993, p. 1026; A.DECUPIS, Aspettativa legittima e risarcimento del danno, in Arch. civ., 1983, II, p. 104.

4 In tal senso si vedano F.G

AZZONI, Competitività e dannosità della successione necessaria

(a proposito dei novellati artt. 561 e 563 c.c.), in Giust. civ., 2006, II, p. 4;ID., È forse ammes-

sa la diseredazione occulta dei legittimari?, nota ad App. Roma, 25 gennaio 1993, in Giust. civ., 1993, I, p. 2519; U.LAPORTA, Il trasferimento delle aspettative. Contributo allo studio del-

le situazioni soggettive attive, Napoli, 1995, p. 202; G.B.FERRI, Donazione dissimulata e diritti

del legittimario prima dell’apertura della successione, nota a App. Lecce 9 giugno 1965, in Riv. dir. comm., 1966, II, p. 192. Sulla distinzione tra i due tipi di aspettative si rinvia alle

lucide considerazioni di R.SCOGNAMIGLIO, voce Aspettativa di diritto, in Enc. dir., III, Milano 1960, 226; C.M.BIANCA, Diritto civile, 6, La proprietà, Milano 2017, p. 28; A.C.PELOSI, Voce

Aspettativa di diritto, in Dig. disc. priv. – sez. civ., IV, I, Torino 1987, p. 466.

5 La riforma è stata attuata con la legge 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del d.l. 14

marzo 2005, n. 35, nella cui relazione di accompagnamento si legge «in attesa che – anche sulla base delle iniziative adottate dalle istituzioni comunitarie – si proceda, per un verso, ad un’organica revisione della disciplina dei patti successori e della tutela dei legittimari e, per l’altro verso, a mitigare il divario tra la disciplina dettata dal nostro legislatore e quella vigente nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea, nella prospettiva di una doverosa armonizzazione tra i vari ordinamenti giuridici, si ritiene urgente fornire una risposta al problema della tutela dell’acquirente dei beni immobili di provenienza donativa, il quale problema appare di maggiore evidenza dopo la riforma attuata con l’abrogazione dell’impo- sta sulle successioni e donazioni”. La soluzione adottata – aggiunge la stessa relazione – è attenta “a non scardinare surrettiziamente i principi del libro secondo del codice civile ed al contempo a soddisfare efficacemente l’ineludibile esigenza della sicurezza degli acquisti delle situazioni giuridiche, cui si correla il fondamentale principio della sicurezza della cir- colazione dei beni».

nere il bene oggetto dell’azione di riduzione libero da pesi e vincoli sia di promuovere l’azione recuperatoria nei confronti dei terzi non già a far tempo dal decesso del disponente, bensì con decorrenza dall’atto di libera- lità lesivo. In particolare, la novella ha assegnato, al legittimario un circo- scritto potere di tutela preventiva per mezzo di un vero e proprio diritto di opposizione alle donazioni effettuate dal futuro ereditando, con l’effetto di sospendere il decorso del termine di venti anni dalla trascrizione della do- nazione entro cui resta esperibile l’azione di restituzione nonché dell’ana- logo termine ventennale alla cui scadenza cessa l’effetto purgativo dell’a- zione di riduzione 6.

Coerentemente, la giurisprudenza ha riconosciuto ai riservatari la legit- timazione ad esperire l’azione di simulazione anche prima della morte del disponente, qualora sia possibile dedurre che l’atto simulato formalmente concluso a titolo oneroso dissimuli, in realtà, una donazione potenzialmen- te lesiva delle future ragioni dei legittimari quali chiamati alla eredità 7.

6 In proposito, si veda, tra i tanti, V.T

IMPANO, La circolazione dei beni di provenienza do-

nativa: instabilità degli acquisti e tutela del promissario acquirente, in Contratti, 2019, p. 397;

M.CRISCUOLO, L’azione di simulazione del futuro legittimario, in Riv. not., 2019, p. 254; F.

VOLPE, Una riflessione conclusiva: attualità degli interessi e tempo nella tutela dei legittimari, in F. VOLPE (a cura di), La successione dei legittimari, Milano, 2017, p. 495; F. GAZZONI,

Competitività e dannosità della successione necessaria (a proposito dei novellati artt. 561 e 563 c.c.), cit., p. 3; G. PALAZZOLO, Le nuove regole della legge 80/2005 in tema di opposizione,

riduzione e restituzione delle donazioni, in Vita not., 2006, p. 542.

7 Si veda Cass., 9 maggio 2013, n.11012, in Guida al dir., 2013, 9, p. 89, secondo la quale

«Non si tratta, quindi, di proporre un’azione di simulazione direttamente finalizzata all’e- sercizio dell’azione di riduzione, che presuppone, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass., 30 luglio 2004, n. 14562; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4021), l’apertura della succes- sione dell’alienante, bensì di notificare – e trascrivere – l’atto di opposizione previsto dal ri- chiamato art. 563 cod. civ., comma 4, che, diversamente dalla prima ipotesi, è preordinato alla sospensione del termine per l’eventuale proposizione dell’istanza di restituzione e non richiede, quindi, la previa lesione delle ragioni del legittimario (non a caso il legislatore, di- versamente dalle norme contenute negli altri articoli che regolano la materia, non adopera qui il termine “legittimario”, riferendosi al “coniuge e ai parenti in linea retta del donante”). Tanto premesso, non può omettersi di rilevare che, per poter proporre l’opposizione, il co- niuge o i parenti in linea retta del simulato alienante debbono previamente aver esperito con successo l’azione di simulazione relativa, onde far accertare che le parti abbiano effetti- vamente inteso realizzare una donazione, nei cui confronti è unicamente previsto l’atto di opposizione: sotto tale profilo è innegabile, alla luce delle recenti modifiche degli artt. 561 e 563 cod. civ., nei termini sopra indicati, la proponibilità dell’azione di simulazione ancor prima dell’apertura della successione dell’alienante». Analogamente, Trib. Cagliari, 21 mag- gio 2014, in DirittoCivileContemporaneo.com, con nota di E.BUTERA, Il “legittimario” può

esperire l’azione di simulazione per lesione dei propri diritti prima della morte del disponente: una innovativa e condivisibile decisione del Tribunale di Cagliari. In dottrina in argomento si

veda A.MUSTO, Simulazione parasuccessoria e tutela dei legittimari, Napoli, 2017, p. 27; M.

CAMPISI, Azione di riduzione e tutela del terzo acquirente, in Riv. not., 2006, p. 1269. Giova

rammentare una non recente pronuncia di legittimità: Cass., 27 marzo 1987, n. 2968, in

Mass. Giur. it., 1987, la quale ha escluso la legittimazione del figlio a far valere la simulazio-

Poco dopo, la legge 14 febbraio 2006, n. 55, ha introdotto, quale ecce- zione al divieto di patti successori, l’istituto del patto di famiglia che con- sente, anche in tal caso prima della morte del disponente, un trasferimen- to immediato dell’azienda o della quota societaria a favore di uno o più discendenti. Questi sono tenuti a liquidare coloro che sarebbero legittima- ri qualora in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio del- l’imprenditore, «ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pa- gamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 e seguenti» (così, art. 768-quater, comma 2, c.c.) 8.

Si giunge così a riconoscere in capo ai potenziali legittimari una sorta di aspettativa di diritto che – pur non essendo disponibile in forza del per- durante divieto ex art. 458 c.c. – permette loro, prima dell’apertura della successione, di esperire azioni di natura conservativa (opposizione stra- giudiziale alle donazioni, eventualmente preceduta dall’azione di accer- tamento della simulazione volta a svelare la reale natura liberale di finte alienazioni a titolo oneroso) o di esercitare la facoltà di accettare la liqui- dazione del valore corrispondente alla legittima o, in alternativa, di rinun- ciare al diritto alla liquidazione di tale valore 9.

dell’assenza di alcun diritto sul patrimonio del genitore prima della morte e dell’accettazio- ne dell’eredità dello stesso, neppure in quanto legittimario data la impossibilità del configu- rarsi della lesione in ordine a un patrimonio non ancora relitto.

8 La letteratura sul patto di famiglia è ormai molto vasta; si rammenta, ex multis: F.V

OL- PE, Patto di famiglia, in Cod. civ. comm., fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnel- li, Milano, 2012; G. BONILINI, Il patto di famiglia, in Trattato di dir. delle successioni e dona-

zioni, diretto da G. Bonilini, vol. III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 636; ID., Patto

di famiglia e diritto delle successioni mortis causa, in Fam., pers. e succ., 2007, p. 390; E. MO-

SCATI, Il patto di famiglia, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) e A. ZOPPINI (coordinato

da), Diritto civile, vol. II, Successioni, donazioni, beni, t. I, Le successioni e le donazioni, Mi- lano, 2009, p. 362; G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra bilanciamento dei princìpi e valuta-

zione comparativa degli interessi, in Rass. dir. civ., 2008, p. 146 (anche in C.A. GRAZIANI (a

cura di), Colloqui in ricordo di Michele Giorgianni, Napoli, 2007, p. 1159); L.CAROTA, Il con-

tratto con causa successoria, Padova, 2008; L.BALESTRA, Il patto di famiglia a un anno dalla

sua introduzione (Parte prima), in Riv. trim., 2007, I, p. 732; ID., Il patto di famiglia a un an-

no dalla sua introduzione (Parte seconda), ivi, 2007, I, p. 1050; A. ZOPPINI, Profili sistematici

della successione “anticipata” (note sul patto di famiglia), in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 273; A.

PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e rinnovamento del diritto privato, in Riv. dir. civ.,

2007, II, p. 261; S. DELLEMONACHE, Funzione, contenuto, ed effetti del patto di famiglia, in

Tradizione e modernità nel diritto successorio, Padova, 2007, p. 323; ID., Spunti ricostruttivi e

qualche spigolatura in tema di patto di famiglia, in Riv. not., 2006, p. 889; G.AMADIO, Profili

funzionali del patto di famiglia, in Riv. dir. civ., 2007, II, p. 345; S.DELLEMONACHE(a cura

di), Patto di famiglia, in Leggi civ. comm., 2007, p. 24;U.LAPORTA (a cura di), Il patto di fa-

miglia, Torino, 2007; AA.VV., Patti di famiglia per l’impresa, in Quaderni della Fondazione italiana per il notariato, Milano, 2006; N.DIMAURO-E.MINERVIN-V.VERDICCHIO (a cura di), Il

patto di famiglia, Milano, 2006; G.OPPO, Patto di famiglia e diritti della famiglia, in Riv. dir.

civ., 2006, I, p. 441.

9 Tuttavia, si veda la differente posizione di E.D

ELPRATO, Patti successori, in Lo spazio

Con l’apertura della successione il legittimario è invece tradizionalmen- te titolare dell’azione di riduzione. Tale mezzo è funzionale all’accerta- mento giudiziale della lesione della quota di riserva spettante al legittima- rio e, di conseguenza, alla declaratoria d’inefficacia (totale o parziale in dipendenza della gravità della lesione), nei suoi confronti, delle disposi- zioni testamentarie e delle donazioni eccedenti la quota di cui il de cuius poteva disporre, permettendo la soddisfazione del diritto del legittimario alla riserva 10.

L’eventuale riducibilità delle disposizioni testamentarie o delle dona- zioni lesive non può essere rilevata d’ufficio, di talché spetta al singolo le- gittimario la scelta di domandare al giudice di dichiarare l’inefficacia delle volontà testamentarie che superano la disponibile. Pertanto, il diritto di agire in riduzione integra un diritto potestativo 11 in capo ai legittimari, i

quali ben potrebbero decidere di non impugnare le disposizioni lesive, conformandosi così alle intenzioni del defunto, quantunque a loro sfavo- revoli.

Si tratta, dunque, di un’azione di accertamento costitutivo con la quale il legittimario fa valere un proprio diritto, atteso che appura l’esistenza della lesione della quota di legittima e da tale accertamento consegue au- tomaticamente la modificazione giuridica del contenuto del diritto del le- gittimario 12. Si tende ad attuarlo in concreto mediante l’accertamento del-

10 Secondo la tesi tradizionale, l’inopponibilità della disposizione lesiva è presupposto

necessario ma non sufficiente per l’acquisto dei beni da parte del legittimario, per cui, una volta accertata la lesione della legittima e la sussistenza delle condizioni per l’esercizio del- l’azione di riduzione, l’acquisto avverrà in forza del tramite tecnico di una vocazione a titolo universale, e dunque, in base alla delazione ereditaria recuperata o integrata nel contenuto, a seguito della riduzione. Si veda in proposito G.AMADIO, Gli acquisti dal beneficiario di libe-

ralità non donative, in Riv. not., 2009, p. 824.

11 Giova rammentare come un diritto potestativo possa realizzarsi a prescindere da una

pronuncia giudiziale come avviene, ad esempio, nella risoluzione del contratto per inadem- pimento a seguito di clausola risolutiva espressa là dove l’intervento giudiziale diretto a di- rimere il contrasto tra le parti ha natura di mero accertamento (imprescindibile in proposi- to la lucida analisi di M.PALADINI, L’atto unilaterale di risoluzione per inadempimento, Tori- no, 2013, p. 65) ovvero, come accade nella domanda di riduzione, esclusivamente soltanto attraverso l’intervento giudiziale. Nel giudizio di riduzione, la posizione del convenuto che ha ricevuto beni in misura maggiore rispetto alla quota disponibile dell’ereditando – in mancanza di accordo del legittimario sull’ammontare della legittima violata (cd. accordi di integrazione) – è di mera soggezione, speculare al diritto potestativo in capo al legittimario di incidere sulla sua sfera giuridica.

12 In tal sensoL.M

ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione ne-

cessaria, cit., p. 231. La medesima opinione è condivisa da A.PINO, La tutela del legittimario,

Padova, 1954, p. 63; G.TAMBURRINO, Successione necessaria (diritto privato), cit., p. 1368;

V.E.CANTELMO, L’istituto della riserva, cit., p. 537. In giurisprudenza, si veda espressamente

sul punto Cass., 26 novembre 1987, n. 8780, in Giust. civ., 1988, I, p. 367. Contra L.FERRI,

Dei legittimari, Libro II – Art. 536-564, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bolo-

gna-Roma, 1980, p. 248, secondo il quale l’azione di riduzione, sul presupposto che le di- sposizioni lesive della legittima non sono idonee a ledere la legittima, avrebbe natura me-

l’ammontare della quota disponibile e della complementare quota di riser- va, nonché della sussistenza o meno della lesione, e, se del caso, attraverso la riduzione delle disposizioni nella misura necessaria ad integrare la le- gittima 13.

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 33-38)