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L’inerenza del diritto al debitore: la legittima tra pars bonorum e quota hereditatis

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 52-55)

ne in via diretta o surrogatoria

5. L’inerenza del diritto al debitore: la legittima tra pars bonorum e quota hereditatis

Appurato il contenuto patrimoniale dell’azione, si tratta ora di verifica- re la sussistenza dell’ulteriore criterio legislativo che consente di stabilire se la tutela surrogatoria sia applicabile all’azione di riduzione ovvero quel- lo della «non inerenza del diritto alla persona del debitore» – usando la terminologia presente nell’art. 1234 del codice del 1865 – ora sostituita

54 Così, R.N

ICOLÒ, ibidem, p. 713 (il corsivo è dell’autore).

55 Così R.NICOLÒ, ibidem, p. 660 s., sul presupposto dell’eccezionalità della «legittima-

zione del creditore ad esercitare i diritti del proprio debitore […] poiché in sostanza rappre- senta un’invasione della sfera giuridica del debitore e una menomazione della sua libertà e della sua autonomia» (p. 677).

56 Si veda in argomento G.M

ONTELEONE, Sub art. 2900, in G. BONILINI-A.CHIZZINI (a cura

dall’espressione «diritti e azioni che per loro natura o per disposizione di legge non possono essere esercitati se non dal loro titolare» 57.

A tal proposito, l’ammissibilità della legittimazione surrogatoria 58 dei

creditori del legittimario ad agire in riduzione è subordinata ad una scelta pregiudiziale: la configurazione della legittima quale quota hereditatis ov- vero come quota bonorum.

Invero, qualora si intenda la legittima come frazione del patrimonio netto del de cuius, oggetto di diritto reale 59 o di credito 60 in favore del legittimario,

non vi sarebbero ostacoli a riconoscere in capo ai creditori del legittimario la tutela surrogatoria. Viceversa, l’esercizio ex art. 2900 c.c. dell’azione di ridu- zione da parte dei creditori personali sarebbe inammissibile ove si tratteggi la successione necessaria come vocazione ex lege alla quota riservata: atteso che l’azione di riduzione assumerebbe le vesti di una modalità di adizione dell’eredità, il suo accoglimento comporterebbe, in ipotesi di totale preter-

57 Sul criterio della non inerenza del diritto alla persona del debitore al fine di riconosce-

re una legittimazione del creditore ad agire in surrogatoria si veda in maniera diffusa L.BI-

GLIAZZIGERI, sub art. 2900 c.c., cit., p. 51, la quale nonostante l’art. 2900 c.c. non adoperi

più il termine “inerenza” lo reputa ancora esatto per esprimere in forma riassuntiva la for- mula utilizzata nel vigente codice. Nel vigore del codice del 1865 la dottrina si era arrovella- ta sul significato da attribuire alla formula della “non inerenza”: invero si parlava di «pro- blema che mette […] a cimento durissimo l’ingegno dei moderni scrittori», la cui soluzione «rimane tuttora un desiderato della nostra scienza» (così, G.GIORGI, Teoria delle obbligazio-

ni, cit., p. 254), reputando che una «definizione scientifica» dei diritti inerenti esclusiva-

mente alla persona del debitore non fosse possibile, «eccetto contentandosi di sostituire alla formula della legge altre formule non meno bisognose di definizione» (così, G.GIORGI, Teo-

ria delle obbligazioni, cit., p. 259). Tuttavia, un orientamento, tentando di individuare un

criterio generale, ascriveva alla categoria dell’inerenza le azioni volte ad acquistare al pa- trimonio del debitore beni non passibili di pignoramento e di esecuzione in genere, e dun- que estranei alla funzione dell’azione surrogatoria di acquisire al patrimonio del debitore elementi utili al creditore, cui andavano aggiunte le ipotesi in cui fosse la legge stessa, espli- citamente o implicitamente, a precludere ai creditori l’esercizio del diritto o dell’azione (A.E.CANTONI, L’azione surrogatoria nel diritto civile italiano, cit., p. 55). Si vedano inoltre le riflessioni di G.A. MONTELEONE, Profili sostanziali e processuali dell’azione surrogatoria, cit., p. 268; N.DISTASO, I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1997, p. 73; A.DESANCTISRICCIARDONE, Surrogatoria (azione), in Enc. giur. Treccani, Roma, XXX, p. 10.

58 Si preferisce parlare di “legittimazione surrogatoria”, seguendo l’insegnamento di au-

torevole dottrina (L. BIGLIAZZI GERI, sub art. 2900 c.c., cit., p. 19 e G. GIAMPICCOLO, voce

Azione surrogatoria, cit., p. 951) che riteneva più corretta tale denominazione sia in quanto

il creditore che si surroga fa valere l’azione che compete in concreto al debitore attribuen- dosi dunque la legittimazione ad esercitare un diritto altrui sia perché con la surrogazione non si opera una cessio legis al creditore non si instaura un nuovo rapporto tra questi e il terzo.

59 In tal senso, si veda L.F

ERRI, Dei legittimari, Libro II – Art. 536-564, cit., pp. 157 e 200, e l’analisi di cui infra cap. II, § 7.2.

60 In proposito, F.S.A

ZZARITI-G.MARTINEZ-G.AZZARITI, Successione per causa di morte e

donazioni, cit., p. 239 e A.CICU, Delle successioni, Milano, 1947, p. 216, e la disamina di cui

missione, l’acquisto della qualità di erede in capo al legittimario e, nel caso di chiamata ad una quota inferiore a quella riservata, la devoluzione di quel- la frazione della quota di riserva di cui è stato privato dal defunto.

In tale seconda ipotesi, l’azione di riduzione sarebbe dunque sottratta all’applicazione dell’art. 2900 c.c. in quanto la scelta del legittimario coin- volgerebbe non soltanto interessi di natura patrimoniale ma altresì valu- tazioni squisitamente personali e morali: l’interesse “morale” del debitore ad esercitare o meno il proprio diritto ad agire in riduzione e ad acquista- re così la qualità di erede prevarrebbe sull’interesse patrimoniale del cre- ditore a non vedere pregiudicata la garanzia del credito.

Data la complessità della successione necessaria, non stupisce che – quantunque la legittima nel diritto positivo italiano costituisca il precipi- tato di una secolare elaborazione dottrinale – il processo ermeneutico non sia totalmente consolidato e il dibattito che si agita intorno a tale istituto si riveli tutt’altro che sopito. Basti solo considerare, a testimonianza di ciò, il disegno di legge delega per la revisione del codice civile presentato in Senato il 19 marzo 2019 61 che, come si vedrà nelle conclusioni del presen-

te lavoro, propone di trasformare la legittima da diritto sulla quota del pa- trimonio a diritto di credito, con inevitabili riflessi sulla tutela dei credito- ri del legittimario.

Invero, alla questione dell’assunzione o meno da parte del legittimario della qualità di erede il formante dottrinario non ha offerto una risposta univoca (come si vedrà amplius nel successivo capitolo), mentre la giuri- sprudenza si è occupata del problema esclusivamente in via incidentale, nonostante il tema sia gravido di rilevanti implicazione pratiche con rife- rimento, oltre che all’argomento oggetto della presente indagine, all’accet- tazione dell’eredità da parte del legittimario vittorioso in riduzione ed alla responsabilità dello stesso per i debiti ereditari sopravvenuti 62.

61 Il disegno di legge recante delega al governo per la revisione del codice civile approva-

to dal Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 febbraio 2019 e presentato al Senato in data 19 marzo 2019 (d.d.l. S. 1151), come meglio si vedrà infra nelle conclusioni, investe, tra le al- tre, la materia successoria, prevedendo all’art. 1: «Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: […] c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del pa- trimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario […]». Si vedano in proposito G.DILORENZO, La succes-

sione necessaria nel recente disegno di legge delega per la revisione del codice civile, in Nuova giur. civ. comm., 2020, p. 188;S.DELLEMONACHE, La legittima come diritto di credito nel re-

cente disegno di legge delega per la revisione del codice civile, in Nuovo dir. civ., 2019, 3, p. 37;

A.SPATUZZI, Verso una successione diversamente “necessaria”?, cit., p. 401; L.BALESTRA-V.

CUFFARO-C.SCOGNAMIGLIO-G.VILLA, Proposte di riforma del codice civile: prime riflessioni, in

Corr. giur., 2019, p. 590.

62 In proposito, si vedano, senza pretese di completezza, G.P

Nonostante non esista un indirizzo giurisprudenziale univoco, è possi- bile comunque individuare quale posizione largamente maggioritaria – come si vedrà infra, cap. II, § 10 – quella che ritiene, in ipotesi di legitti- mario pretermesso (e dunque escluso dalla successione da una delazione universale in favore d’altri), l’acquisto della qualità di erede subordinato all’esercizio vittorioso dell’azione di riduzione.

L’ossequio alla cultura giuridica ed alla radicata tradizione sottese alle regole della successione mortis causa rendono dunque impreteribile, al fine di meglio delineare gli attuali profili tipologici della legittima e definire un’ipotesi ricostruttiva, volgere lo sguardo dapprima alla ricostruzione sto- rico-comparatistica dell’istituto per poi addentrarsi nell’analisi delle varie posizioni dottrinali che, successivamente all’entrata in vigore del vigente codice civile, hanno tentato di ricostruire la posizione del legittimario.

Il sistema normativo successorio è uno dei campi in cui più si avverte la sensibilità del diritto rispetto al bilanciamento del catalogo di valori che attraversa nelle varie epoche la realtà sociale ed economica, inerendo isti- tuti nodali come la famiglia, la proprietà e l’impresa. Pertanto, detta rico- gnizione è permeata da una sorta di sintesi problematica delle rilevanti tensioni – non solo giuridiche ma anche sociologiche ed economiche – che animano il rapporto tra il requisito soggettivo del diritto di riserva, ossia la famiglia, e l’oggetto di tale diritto, vale a dire il patrimonio familiare. Tale rapporto si traduce nella correlazione in senso inversamente propor- zionale tra autonomia testamentaria e diritti degli stretti congiunti del de

cuius, evidenziando come l’istituto della legittima sia inevitabilmente con-

dizionato nella sua esistenza da scelte di politica del diritto e di interpre- tazione della coscienza civile.

6. Dal principio di autonomia testamentaria alla querela inofficio-

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