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Il contenuto patrimoniale e il carattere personale dell’azione d

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 38-41)

DELL’ATTIVO EREDITARIO E QUOTA D’EREDITÀ

3. Il contenuto patrimoniale e il carattere personale dell’azione d

riduzione

A fronte di tali rimedi riconosciuti in capo al legittimario per la tutela della propria quota di riserva, occorre chiedersi, concentrando l’attenzio- ne sull’azione di riduzione, se e in che termini si tratti di una situazione creditoria di tipo patrimoniale compatibile con la salvaguardia delle ra- gioni dei terzi creditori.

Consolidato orientamento della dottrina 14 e della giurisprudenza 15 ri-

conosce all’azione di riduzione – che si caratterizza per una propria spe- cialità rispetto ai rimedi tradizionali 16 – contenuto patrimoniale e caratte-

re strettamente personale nel seguente duplice senso. In primo luogo tale rimedio tende a produrre solo l’inefficacia, totale o parziale, del negozio relativo all’acquisto del bene (nella misura eccedente la disponibile) da parte di eventuali eredi o donatari, procurando al legittimario non lo spe- ramente dichiarativa. Tale rimedio rinviene dunque la propria causa petendi nella qualità di erede necessario e nell’avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizio- ni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e il petitum nella diminuzione quantitativa ovvero nella totale eliminazione delle attribuzioni patrimo- niali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quo- ta di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione

13 Giova rammentare che secondo Cass., sez. un., 25 ottobre 2004, n. 20644, in Foro it.,

2005, 1, p. 1782, il termine decennale di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di accettazione dell’eredità nel caso di lesione dipendente da disposizioni testamenta- rie lesive della legittima mentre decorre dalla data di apertura della successione nel caso in cui la lesione derivi da donazioni.

14 In proposito, si vedano, tra gli altri G.B

ONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle do-

nazioni, Torino, 2010, p. 566; A.PALAZZO, Le successioni, in Trattato Iudica-Zatti, Milano,

2000, p. 571; G.CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, cit., p. 459; L.

MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 230;

F.SANTORO-PASSARELLI, Dei Legittimari, in Libro delle successioni per causa di morte e dona-

zioni, in Comm. D’Amelio-Finzi, 1941, p. 330.

15 Il carattere personale è sottolineato, ex multis, da Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in

Riv. not., 2001, 1503; Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333, in Vita not., 1994, p. 783; Cass., 5 di-

cembre 1974, n. 4005, in Giur. it., 1976, I, p. 349; Cass., 26 gennaio 1970, n. 160 in Giust.

civ., 1970, I, p. 1228; Cass., 28 giugno 1968, n. 2202, ivi, 1969, I, p. 90; e più recentemente

da Cass., 13 dicembre 2005, n. 27414, Mass. Giur. it., 2005.

16 Si veda sul punto F.M

ONCALVO, Sulla natura giuridica dell’azione di riduzione, in Fami-

cifico bene posseduto dal beneficiario dell’atto di liberalità ma l’utile cor- rispondente alla quota di legittima ad esso riservata dopo l’accertamento della sua qualità di legittimario. Inoltre, l’azione di riduzione si propone non già contro l’attuale titolare del bene oggetto della liberalità bensì con- tro il beneficiario delle disposizioni lesive (vale a dire i legatari, gli eredi testamentari e i donatari), il quale risponderà con l’intero proprio patri- monio 17. Tale mezzo non è dunque azionabile nei confronti degli aventi

causa di tali soggetti, contro i quali il legittimario, in ipotesi di accogli- mento della domanda di riduzione, potrà esperire l’azione di restituzione.

Nonostante la natura personale, l’azione di riduzione del legittimario è di natura non obbligatoria in quanto non è diretta ad ottenere l’adempimento di un’obbligazione a cui sia connaturale l’istituto della messa in mora 18 e

produce effetti retroattivi reali. Invero, applicando il noto brocardo resoluto

iure dantis, resolvitur et ius accipientis, in conseguenza del suo utile esperi-

mento e al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la riduzione della liberalità lesiva, cadono i diritti dei terzi che derivano dalla stessa, di talché gli effetti dell’azione retroagiscono al momento dell’apertura della successione (fatta salva l’ipotesi prevista dall’art. 2652, n. 8, c.c. nonché i già descritti temperamenti previsti dai novellati artt. 561 e 563 c.c.).

Il carattere personale dell’azione non incide sulla trasmissibilità del di- ritto ma unicamente sulla legittimazione passiva – nella misura in cui pos- sono essere destinatari di tale rimedio solo i beneficiari delle disposizioni testamentarie o donative 19 –, sull’accertamento della lesione che deve es-

sere circoscritta alla quota di colui che agisce nonché sull’entità della stes- sa, da determinarsi con riferimento alla sola quota di colui che si ritiene

17 In argomento, si veda Cass., 22 marzo 2001, n. 4130, in Riv. not., 2001, p. 1503 e in

precedenza Cass., 19 ottobre 1993, n. 10333, in Vita not., 1994, 2, 1, p. 784, secondo la quale l’azione di riduzione «non può essere paralizzata dall’eccezione di maturata usucapione ventennale del bene opposta dal donatario, in quanto […] [avendo] natura personale, non mira a rivendicare il bene posseduto dal beneficiario dell’atto di liberalità, ma soltanto a far valere sul rispettivo valore le ragioni successorie spettanti al legittimario preterito, con la conseguenza che l’eccezione del convenuto non avrebbe altra funzione che quella di ribadi- re l’esistenza del dominio che è presupposto della domanda».

18 Di conseguenza, non è applicabile al regime prescrizionale dell’azione che tutela il di-

ritto del legittimario, l’art. 2943, ultimo comma, c.c., che è idoneo ad interrompere la pre- scrizione solo di diritti obbligatori. In tal senso, Cass., 25 novembre 1997, n. 11809 e Cass., 7 agosto 1996, n. 7159, entrambe in CED Cassazione.

19 Valga rammentare in proposito il dibattito relativo all’operatività dell’azione di ridu-

zione qualora la quota legittima sia stata lesa da donazioni indirette: mentre un orienta- mento reputa che il legittimario debba agire nei confronti del donatario per far dichiarare l’inopponibilità a sé dell’accordo da cui risulta la liberalità ed ottenere la restituzione del valore nella misura idonea a reintegrare la propria quota di legittima (in tal senso, L.MEN- GONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 251), un altro indirizzo ritiene che il donatario sia gravato da un obbligo avente ad oggetto l’equiva- lente della lesione della legittima (per tale opinione si veda G.AMADIO, Azione di riduzione e

leso e non già in relazione alla quota complessiva riservata a favore di tut- ti i coeredi legittimari 20.

Tale rimedio ha carattere individuale e compete in via autonoma al sin- golo legittimario il quale può agire per la sola propria quota di legittima, chiedendo la riduzione della disposizione testamentaria o della donazione proporzionalmente alla lesione del diritto alla quota riservata 21. Specular-

mente, i beneficiari delle disposizioni lesive risponderanno pro quota, pro- porzionalmente alla liberalità ricevuta dal de cuius 22.

20 In tal senso si vedano le riflessioni di L.B

ARASSI, Le successioni per causa di morte, Mila-

no, 1944, p. 280; G.CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione legittima, cit., p. 459; M.

PERRECA, Considerazioni minime sugli strumenti di tutela dei creditori del legittimario verso la

rinuncia tacita alla legittima, in Riv. Giur. Sarda, 2003, p. 324; G.CAPOZZI, Successioni e dona-

zioni, a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino, I, Milano, 2009, p. 544. In proposito, la giurispru-

denza, anche recentemente, ha ribadito il carattere personale dell’azione di riduzione, di tal- ché essa compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individua- le di legittima, pertanto l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con rife- rimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì solo alla quota di colui che si ritiene leso. Si vedano in argomento Cass., 27 gennaio 2017, n. 2120, in

Giust. civ. Mass., 2017; Cass., 30 giugno 2015, n. 13407, in CED Cassazione, 2015; Cass., 30

ottobre 2008, n. 26254, in Giust. civ. Mass., 2008, 10, p. 1548 che, con riferimento all’azione di riduzione, osserva che «il suo carattere personale evidenzia che essa compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima, con la conseguenza che l’accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari, bensì solo alla quota di colui che si ritiene leso (Cass., 12 maggio 1999 n. 4698)». Inoltre, con riferimento alla questione se la quo- ta di legittima dovesse variare qualora alcuni degli altri legittimari non avessero esercitato il loro diritto ad agire in riduzione le Sezioni Unite, come meglio si vedrà nel successivo capito- lo, Cass., sez. un., 9 giugno 2006, n. 13429 e Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13524 (com- mentate da U.STEFINI, Determinazione della quota di riserva in presenza di legittimari rinun-

zianti all’azione di riduzione, in Corr. giur., 2006, p. 1713; F.LOFFREDO, La determinazione della

quota di riserva spettante ai legittimari nel caso in cui uno di essi rinunci all’eredità ovvero per- da, per rinuncia o per prescrizione, il diritto di esperire l’azione di riduzione, in Riv. not., 2006, p.

671; F.PUGLIESE, Criteri per il calcolo della quota di legittima, in Giur. it., 2007, p. 1118; E.DEL

BELVIS, Mancato esercizio dell’azione di riduzione ed espansione della quota di riserva, in Nuova

giur. civ. comm., 2007, p. 736) hanno affermato il principio secondo cui la quota disponibile,

così come la porzione spettante ad ogni singolo riservatario, vengono determinate sulla base dei legittimari esistenti al momento dell’apertura della successione, senza subire mutamenti a causa della rinuncia o dell’inerzia di alcuno di essi, sicché il mancato esperimento dell’azione di riduzione non si ripercuote sulla quota spettante agli altri legittimari e non l’incrementa mentre sono il donatario, l’erede od il legatario, destinatari della porzione lesiva, a beneficiare della scelta del legittimario rinunciante o inerte.

21 Si vedano Cass., 12 maggio 1999, n. 4698, in Not., 2000, 2, p. 138 e Cass., 7 agosto 1996,

n. 7259, in Mass. giur. it., 1996. Secondo una più recente pronuncia «la riduzione deve ope- rarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all’entità delle rispettive at- tribuzioni; pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in propor- zione del valore di cui si riduce l’attribuzione o la quota a suo tempo conseguita: non è quin- di configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione» (così, Cass., 25 gen- naio 2017, n. 1884, in Giust. civ. Mass., 2017).

22 Sul punto si rinvia alle osservazioni di V.R.C

ASULLI, voce Riduzione delle donazioni e

L’azione di riduzione può quindi essere esercitata anche da uno solo dei legittimari lesi disgiuntamente dagli altri, senza esigere il litisconsor- zio necessario di tutti i legittimari, non presupponendo una legittimazione collettiva. Pertanto, attesa l’insussistenza di solidarietà attiva tra i riserva- tari, posto che ciascuno di essi ha un diritto autonomo all’esercizio del ri- medio e può rinunciarvi a prescindere dagli altri, nell’ipotesi di una plura- lità di legittimari, ognuno ha diritto a una frazione della quota di riserva, potendo dunque agire comunque per ottenere unicamente la frazione a lui spettante e non già quella di coloro i quali hanno rinunciato all’azione o sono rimasti inerti 23.

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