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La réserve nel codice napoleonico

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 74-80)

zione tedesca

12. La réserve nel codice napoleonico

Con lo sviluppo della vita commerciale e la maggiore rilevanza della ricchezza mobiliare, all’orgoglio feudale della conservazione dei beni della stirpe si sostituì la valorizzazione delle istanze della borghesia imprendi- toriale del “tiers état” e si conformò la disciplina successoria al principio di uguaglianza sulla spinta rinnovatrice della rivoluzione francese: la legge 17 nevoso, anno II (6 gennaio 1794) abolì la distinzione tra beni propres e beni meubles et acquêts 120. Si recuperò così sia il principio romanistico di

unità della successione (codificato nell’art. 732 del Code civil), in virtù del quale nel regolare la successione la legge non considera né la natura né l’origine dei beni, sia la limitazione all’autonomia testamentaria quale fun- zione assistenziale, non già per conservare l’“éclat de la maison” e la gran-

deur del lignaggio nobiliare, ma al fine di assicurare adeguati mezzi pa-

trimoniali e quindi una quota del patrimonio familiare a ciascun discen- dente in linea retta, secondo il modello di famiglia patriarcale 121.

Il codice napoleonico recepisce pertanto la finalità di soutenance dei prossimi congiunti, propria della légitime de droit, tenendo tuttavia ferma la struttura (e il nome) della réserve coutumière giacché l’istituto codicisti- co si configura come quota hereditatis collettivamente riservata ai succes- sibili in linea retta, vale a dire come quota del relictum, costituito dal com- plesso dell’attivo e del passivo ereditari 122. La riserva del Code corrisponde

pertanto alla quota fissata dalla successione ab intestato detratta la quota di eredità commisurata al valore della porzione disponibile, come risulta

120 Con riferimento alla nuova disciplina successoria del codice Napoleone, A.

DE TOC-

QUEVILLE, De la démocratie en Amérique, Parigi, 1968, p. 45, osserva che «lorsque la loi des

successions établit le partage égale elle détruit la liaison intime qui existait l’esprit de famille et la conservation de la terre».

121 Si veda K. ZWEIGERT-H.KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, I, Principi fondamen-

tali, ed. it. a cura di A. Di Majo-A. Gambaro, Milano, 1998, p. 104, i quali osservano come,

durante i lavori preparatori del Code civil, Napoleone «difese soprattutto e sempre con grande eloquenza l’idea di una famiglia forte, organizzata in modo patriarcale».

122 Esplicito nel considerare la legittima come quota di eredità è l’art. 912 del Code se-

condo il quale «La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi

assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités».

dopo la detrazione delle donazioni ad essa imputabili 123, permettendosi

così la frantumazione del patrimonio relitto per scongiurare il ritorno all’accumulazione della ricchezza.

La materia delle donazioni e delle successioni è interamente contenuta nel libro III, macroarea che il Code dedica ai “modi di acquisto della pro- prietà”. È dunque evidente lo stretto parallelismo tra la capacità di dispor- re liberamente dei beni che formano il proprio patrimonio – esplicazione del più generale principio di disponibilità della proprietà su cui ruota l’intero impianto del codice napoleonico 124 – e la specifica capacità di te-

stare, riconosciuta anch’essa in via generale dall’ordinamento a tutti i sog- getti ai quali la legge espressamente non la precluda.

Il Code civil segna pertanto un punto fermo nella riaffermazione della li- bertà di testare. Sebbene permanga il limite della quota legittima, la disponi- bile (cd. “quarta napoleonica”), regolata dall’art. 913, contempla una quota variabile, complessivamente utilizzabile per effettuare liberalità tramite dona- zione o testamento, pari ad un quarto qualora il defunto lasci tre o più figli.

L’istituto codicistico, tuttavia, confermando l’adagio consuetudinario «solus Deus heredem facere potest» 125, consente al testatore al massimo di

123 Analogamente all’art. 292 della consuetudine di Parigi dell’inizio del XIII secolo, gli

artt. 913-915 del Code stabiliscono direttamente l’ammontare della porzione di beni dispo- nibile: Art. 913: «Les libéralités, soit par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excé-

der la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant légitime; le tiers, s’il laisse deux enfans; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre»; art. 914: «Sont com- pris dans l’article précédent, sous le nom d’enfans, les descendans en quelque degré que ce soit; néanmoins ils ne sont comptés que pour l’enfant qu’ils représentent dans la succession du dis- posant»; art. 915: «Les libéralités, par actes entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d’enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendans dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s’il ne laisse d’ascendans que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendans, seront par eux recueillis dans l’ordre où la loi les appelle à succéder: ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un par- tage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée».

124 Invero, l’art. 544 del codice napoleonico stabilisce: «La propriété est le droit de jouir et

disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohi- bé par les lois ou par les règlements». Non a caso J.-J.REGISDECAMBACERES che partecipò alla redazione di tre progetti di Codice Civile affermò: «Trois choses sont nécessaires et suffi-

sent à l’homme en société: être maître de sa personne; avoir des biens pour remplir ses besoins; pouvoir disposer, pour son plus grand intérêt, de sa personne et de ses biens. Tous les droits civils se réduisent donc aux droits de liberté, de propriété et de contracter» (Si veda Rapport fait a la Convention nationale sur le 2e projet de Code civil, par Cambacérès, au nom du Comi- té de législation (séance du 23 fructidor an 2-9 septembre 1794), in Recueil complet des tra- vaux préparatoires du Code Civil, par P.A.FENET, I, Parigi, 1836, p. 100).

125 L’art. 1004 Code civil prevedeva, invero, «Lorsqu’au décès du testateur il y a des héritiers

auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament». Sul punto si rinvia alle riflessioni di G. BAUDRY

LACANTINERIE-A. WAHL, Delle successioni, in Trattato teorico pratico di diritto civile, diretto da

istituire un legatario universale e nega che l’erede testamentario possa es- sere preferito all’erede legittimo (coerentemente con il principio per cui la qualità di erede è attribuita direttamente dalla legge, il codice francese uti- lizza il termine “héritier” anche per indicare il soggetto che nel nostro or- dinamento sarebbe un semplice chiamato) 126.

È singolare osservare che perfino Portalis, chiamato nel 1800 da Napo- leone a preparare il progetto del Code civil, denunciò il rischio di una ec- cessiva limitazione dell’autonomia testamentaria, chiedendosi se «la sud- divisione eguale dei beni tra i figli» non divenga «forse essa stessa la fonte della più mostruosa delle ineguaglianze»; invero, l’attribuzione indiscri- minata della riserva ai discendenti poteva incentivare condotte elusive da parte del disponente (es. simulazioni volte a dissimulare donazioni) «in un settore come questo, così prossimo agli affetti umani» 127.

Nel Code civil, pertanto, la successione dei riservatari costituisce una vera e propria successione legittima “contro” il testamento (o le altre libe- ralità), di talché l’azione di riduzione si esercita in natura sui beni oggetto delle liberalità, testamentarie o per atto tra vivi, che eccedono la quota di- sponibile 128. Al pari della légitime, la riserva codicistica investe indifferen-

126 Si veda in proposito le osservazioni di A. ZOPPINI, Le successioni in diritto comparato,

cit., p. 138.

127 Così, J.É.M.PORTALIS, Discorso preliminare al primo progetto di codice civile, a cura di

R. Calvo, Napoli, 2013, pp. 33 e 76. In proposito, si veda G.PERLINGIERI, Il ‘discorso prelimi-

nare’ di Portalis tra presente e futuro del diritto delle successioni e della famiglia, in Dir. succ. fam., 2015, p. 671.

128 La giurisprudenza francese è stata chiamata a decidere sul caso dell’erede riservatario

che, avendo ricevuto una liberalità, aveva in seguito rinunciato all’eredità, ed ha in proposi- to stabilito che la rinuncia all’eredità comporta la rinuncia alla propria riserva e quindi la donazione potrà essere ritenuta solo entro il valore della quota disponibile, come per qua- lunque altro donatario. Si veda il fondamentale arrêt Lavialle di cui alla pronuncia delle

Chambres réunies della Cour de cassation, 27 novembre 1863, disponibile in H.CAPITANT,

Les grands arrêts de la jurisprudence civile, a cura di F. Terré e Y. Lequette, Parigi, 1994, p. 1080-1083: «Attendu que de l’article 913 du Code Napoléon, qui détermine la portion des biens

que les pères et mères peuvent donner, soit à leurs enfants, hors part, soit à des étrangers, il résulte que la réserve n’est autre chose que la succession elle-même diminuée de cette portion, s’il en a été disposé; Que les enfants n’ont, dès lors, droit à cette réserve et ne la recueillent qu’à titre d’héritiers, et qu’aucune disposition du Code ne sépare la qualité de réservataire et celle d’héritier; Qu’ils succèdent, aux termes de l’article 745, à tous les biens du défunt, et sont in- vestis, par les articles 920 et 921, du droit de former, contre tous les donataires, la demande en réduction des donations qui excèdent la quotité disponible; Attendu que, si la donation a été faite à un successible réservataire, il y a lieu de distinguer si elle a été faite avec ou sans dis- pense de rapport; Que ce n’est que lorsqu’elle a été faite avec dispense de rapport, en vertu du droit que la loi a conféré aux pères et mères, comme un attribut de la puissance paternelle, que le donataire peut, en venant à la succession, cumuler avec la quotité disponible sa part dans la réserve; Mais que, lorsque cette dispense n’a pas été expressément stipulée par le donateur, le donataire doit, s’il accepte, faire le rapport du don qu’il a reçu, et que, s’il renonce, il ne peut le retenir qu’à titre de donataire et jusqu’à concurrence de la quotité disponible; Que, si le don excède cette quotité, il ne peut y avoir lieu de l’imputer d’abord sur la part du donataire dans la

temente tutti i beni del de cuius, inclusi i beni donati, ed è attribuita ai di- scendenti 129 e agli ascendenti, con l’esclusione quindi dei collaterali.

Per quanto attiene alla qualifica della riserva del Code, è di particolare momento discernere, come opportunamente osserva Mengoni 130, il duplice

aspetto della riserva. Invero, questa è intesa al contempo come quota della massa di calcolo costituita dalla riunione fittizia tra donatum e relictum (as- sumendo dunque la natura di pars bonorum in quanto rappresenta un peso dell’eredità a favore di certi congiunti) e come quota hereditatis ossia quale parte del relictum costituito dal complesso dell’attivo e passivo ereditario.

Benché la riserva sia una porzione di eredità, essa non ha la funzione di investitura del riservatario nella qualità di erede. Di conseguenza, a pre- scindere dal diritto alla réserve, il riservatario è erede unicamente qualora, in forza della successione intestata, non vi siano successibili non riservata- ri di grado poziore: ciò è evidente con riferimento agli ascendenti i quali, benché riservatari, in presenza di fratelli o sorelle del de cuius – successibi- li non riservatari – non possono far valere la loro qualità in quanto sono chiamati all’eredità dopo i collaterali. Coerentemente, il riservatario assu- me la qualità di erede in base alle norme di successione ab intestato anche se il de cuius avesse già soddisfatto con una donazione il diritto di riserva e poi attribuito ad altri soggetti con un testamento l’universalità dei propri rimanenti beni in quota disponibile.

La réserve, di per sé, non adempie quindi alla funzione di titolo di ac- quisto della corrispondente porzione di patrimonio. La non coincidenza tra riserva codicistica e qualità di erede comporta che la saisine 131 – vale a

dire una situazione di fatto assimilabile al possesso ma senza l’apprensio- ne materiale del bene, in virtù della quale i diritti dei beni del defunto si

réserve, et subsidiairement sur la portion disponible, puisque, suivant l’article 785, le donataire renonçant n’a plus la qualité d’héritier; Enfin que les héritiers acceptants ne peuvent être privés du droit de demander la réduction, sous prétexte qu’ils seraient nantis de leur part personnelle ou que les biens seraient sortis de la succession, puisque, d’une part, les héritiers sont appelés collectivement à la succession et, par conséquent, à la réserve, et puisque, d’une autre part, ils exercent tous les droits et actions qui sont attachés à leur titre d’héritiers; D’où il suit qu’en décidant que la donation faite à la dame B … ne sera admise, dans la liquidation de la succes- sion du sieur A …, que jusqu’à concurrence de la quotité disponible, l’arrêt attaqué n’a fait qu’une juste application de l’article 845 du Code Napoléon, et n’a violé aucune loi».

129 Dopo la riforma del 1896 furono inclusi altresì i figli naturali riconosciuti.

130 Per tali riflessioni si veda l’analisi di L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte

speciale. Successione necessaria, cit., p. 37.

131 Per effetto di tale istituto “le mort saisit le vif”, considerando impedita qualsivoglia so-

luzione di continuità tra titolarità del de cuius e quella del successore universale, che suben- tra nella totalità dei rapporti all’apertura della successione ope iuris, a prescindere da una manifestazione, espressa, implicita o tacita, della volontà di accettare l’eredità: l’art. 724 del

Code recita infatti «Les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l’obligation d’acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l’époux survivant et la République, doivent se faire envoyer en possession par justice dans les formes qui seront déterminées».

trasmettono ipso iure agli héritiers légitimes 132 – è determinata dalla suc-

cessione intestata, verificandosi rispetto a tutti i beni ereditari, inclusi quelli compresi nella disponibile 133.

A differenza del diritto consuetudinario, la quota oggetto di riserva co- dicistica è individuata in misura doppiamente variabile sia a seconda della qualità e del numero dei riservatari, qualificandosi in tal senso come “quo- ta mobile”, sia in quanto sensibile alla proporzione tra il valore dei beni relitti e quello dei beni donati, per cui si parlerà di “quota elastica”. Inve- ro, la quota riservata è computata sulla massa fittizia costituita dal relic-

tum più il donatum ma il prelievo inizia dal relictum, pertanto il valore dei

beni relitti e delle donazioni incide sulla misura della quota riservata. Valga evidenziare come la legge n. 2006-728 del 23 giugno 2006 134 che

ha significativamente modificato il regime francese delle successioni e del- le liberalità abbia, secondo alcuni commentatori, inflitto l’ultimo “colpo fatale” 135 alla réserve, tanto da mettere in dubbio la permanenza del suo

carattere di ordine pubblico 136. Riformando gli aspetti della successione

riservata, la novella ha, infatti, previsto una tutela del legittimario non più reale ma soltanto obbligatoria, avendo egli diritto ad una “indemnité de

reduction” a carico del beneficiario delle disposizioni lesive (art. 924). Il

principio della “reduction en valeur” stabilisce invero che il beneficiario di

132 Pertanto, l’accettazione produce la mera consolidazione degli effetti già prodotti in

capo all’erede accettante. Si veda sul punto M. GRIMALDI, Droit civil. Successions, Parigi,

2017, p. 462.

133 Si veda ancora L.M

ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione

necessaria, cit., p. 37.

134 Già la legge di riforma n. 2001-1135 del 3 dicembre 2001 – oltre a rimuovere ogni di-

scriminazione nei confronti dei figli naturali – aveva esteso la réserve al coniuge superstite, per il solo caso in cui non vi fossero né discendenti né ascendenti. In seguito, la legge n. 2006-728 del 23 giugno 2006, rivitalizzando peraltro il modello delle successioni separate secondo l’origine dei beni, ha reso di portata generale la regola della riduzione in valore (art. 924), che in precedenza rappresentava una eccezione dai confini limitati rispetto al principio della riduzione in natura; inoltre, ha contemplato la possibilità di rinunciare anti- cipatamente all’azione di riduzione (art. 929). Attualmente il diritto francese riconosce la riserva non agli ascendenti ed ai collaterali (artt. 721 e 912) ma unicamente ai discendenti ed al coniuge che complessivamente non può superare i tre quarti dell’eredità: al coniuge spetta un quarto (art. 914-1), in assenza di discendenti ed ascendenti. La riserva stabilita in funzione della prole in presenza di un figlio è la metà dell’intero asse ereditario, due terzi per due figli, tre quarti per tre o più figli (art. 913). L’azione di riduzione è esperibile nei cinque anni dall’apertura della successione oppure entro due anni dalla scoperta della le- sione (art. 921) ed è rinunciabile (art. 929) tramite atto pubblico ricevuto da due notai. Può rinunciarsi alla legittima unicamente insieme all’intera eredità. In proposito, si veda J.

HOUSSIER, Droit des successions et des libéralités, Parigi, 2018, p. 162.

135 In tali termini si esprime A.M.LEROYER, Réforme des successions et des libéralités, in

Rev. trim. de droit civil, 2006, p. 617.

136 Si veda in proposito F. G

UERCHOUN-S. PIEDELIEVRE, La réforme des successions et des

una liberalità lesiva della quota disponibile sia tenuto semplicemente ad indennizzare gli eredi riservatari in misura corrispondente all’eccedenza ricevuta sulla disponibile, mentre la riduzione in natura costituisce un’i- potesi residuale esercitabile unicamente qualora il bene donato sia ancora in proprietà del donatario e libero da pesi o vincoli (artt. 924 e 924-1); tut- tavia, in caso di sua insolvenza, gli “héritiers réservataires” possono chiede- re la restituzione del bene alienato a terzi, dopo aver escusso infruttuosa- mente i beni del beneficiario della liberalità lesiva (art. 924-4).

Tale novella, rappresentando il superamento del principio della ridu- zione in natura delle liberalità eccedenti la “quotité disponible”, è di parti- colare rilievo atteso che tratteggia la legittima quale estensione post mor-

tem dell’obbligo di mantenimento del de cuius nei confronti dei discen-

denti e del coniuge, riducendo così le distanze tra il sistema francese e quello tedesco in cui il legittimario leso vanta solo un diritto di credito nei confronti degli eredi 137.

Ulteriore innovazione di notevole portata è l’ampliamento dello spazio concesso all’autonomia privata con la tipizzazione di un patto successorio rinunziativo avente ad oggetto l’azione di riduzione a favore di una o più persone determinate (“renonciation anticipée à l’action en réduction” di cui agli artt. 929 e 930) 138. Per limitare i casi di rinunzie istintive o influenzate

dai potenziali beneficiari – oltre a esigere stringenti requisiti formali – si prevede che l’efficacia sia subordinata all’accettazione della persona della cui futura successione si tratta. In ogni caso, l’héritier réservataire rinun- ziante potrà revocare la rinunzia qualora all’apertura della successione versi in stato di bisogno.

137 Si vedano in proposito le riflessioni di B.V

AREILLE, Nouveau rapport, nouvelle réduc-

tion, in Recueil Dalloz, n. 37/7266, 2006, p. 2567.

138 Secondo l’art. 929 «Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une ac-

tion en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter. La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé. L’acte de renonciation ne peut créer d’obligations à la charge de celui dont on a vocation à hériter ou être conditionné à un acte émanant de ce dernier». L’art. 930 sulla facoltà di “renonciation anticipée à l’action en réduction” prescrive un rigido formalismo a pena di nullità «La renonciation est établie

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