SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La legittima come quota di eredità nel codice Pisanelli del 1865. – 3. La questione della collocazione sistematica della successione necessaria nel Codice del 1942. – 4. La successione necessaria come successione “manutentiva” della volontà testamentaria. – 5. La legittima come tutela dei singoli legittimari. – 6. La legittima come quota hereditatis o pars bonorum. – 7. La tesi del legittimario come successore a titolo particolare titolare di una pars bonorum. – 7.1. Il riserva- tario quale legatario ex lege. – 7.2. Il legittimario quale titolare di un ius in re. – 8. La teoria di Cicu: la giustapposizione tra “quota di riserva” e “quota di legittima”. – 9. Segue. … e la sua critica. – 9.1. I rilievi di carattere storico. – 9.2. L’incompatibili- tà con la sistematica dei legittimari. – 9.3. La figura del legittimario e le sopravve- nute oscillazioni di valore dei beni. – 10. La teoria del legittimario erede dopo il vit- torioso esperimento dell’azione di riduzione. – 10.1. La sentenza che accoglie la do- manda di riduzione comporta l’acquisto di una quota di eredità. – 10.2. L’azione di riduzione come volta a rimuovere il diaframma che impedisce la vocazione neces- saria. – 10.3. La quota ereditaria riservata quale mezzo per ottenere la legittima. – 10.4. Il fenomeno dell’elasticità della quota di riserva.
1. Premessa
Dalla disamina dell’evoluzione storica della legittima sono emersi due differenti modelli in cui è stato realizzato il diritto alla riserva: diritto ad una quota del patrimonio ereditario nella tradizione del Code napoleonico e diritto ad un valore patrimoniale nel sistema tedesco del Pflichtteilsrecht, il quale attribuisce al legittimario leso o pretermesso un mero diritto di credito verso gli eredi al pagamento del tantundem necessario ad integrare la legittima.
Al fine di sciogliere il quesito di fondo sull’ammissibilità della legitti- mazione surrogatoria dei creditori personali del legittimario a promuove- re l’azione di riduzione, occorre ora delineare le differenti posizioni dot- trinali che hanno tentato di qualificare la posizione del legittimario pre- termesso nel vigente codice civile: il presupposto teorico della qualifica- zione della legittima assunta dal nostro ordinamento – se quota hereditatis
o pars bonorum – assume invero precipuo rilievo al fine di identificare una possibile tutela dei creditori del legittimario.
Tale analisi si rivela imprescindibile anche alla luce del disegno di leg- ge delega per la revisione del codice civile presentato in Senato il 19 mar- zo 2019 1 che, come si vedrà nelle conclusioni del presente lavoro, propone
di trasformare la legittima da diritto sulla quota del patrimonio a diritto di credito.
2. La legittima come quota di eredità nel codice Pisanelli del 1865
Sull’esempio dei codici degli Stati preunitari, il codice civile Pisanelli del 1865 fece proprie le istanze della tradizione francese, collocandosi in continuità rispetto alla réserve napoleonica 2 (nonostante l’utilizzo del ter-
mine “legittima” che richiamava direttamente l’istituto giustinianeo 3).
La scelta sistematica fu quella – con scarsa coerenza – di regolamenta- re le successioni mortis causa nel libro III sui «modi di acquisto della pro- prietà» e di dividere la disciplina della “porzione legittima” tra il titolo II (“Delle successioni), capo II (“Delle successioni testamentarie”), sezione IV (“Della porzione di cui si può disporre per testamento”), artt. 805-826 e il titolo III (“Delle donazioni”), capo IV (“Della riduzione delle donazioni”) art. 1091, il cui comma 2 statuiva che «le regole stabilite nell’art. 810 e ne- gli artt. 821 e ss. per la riduzione delle disposizioni testamentarie si osser- vano anche per la riduzione delle donazioni». In continuità con quanto
1 Come anticipato supra, cap. I, § 5, il disegno di legge recante delega al governo per la
revisione del codice civile approvato dal Consiglio dei Ministri n. 48 del 28 febbraio 2019 e presentato al Senato in data 19 marzo 2019 (d.d.l. S. 1151), come meglio si vedrà infra nelle conclusioni, investe, tra le altre, la materia successoria, prevedendo all’art. 1: «Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e integrazione del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: […] c) trasformare la quota riservata ai legittimari dagli articoli 536 e seguenti del codice civile in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, ga- rantita da privilegio speciale sugli immobili che ne fanno parte o, in mancanza di immobili, da privilegio generale sui mobili costituenti l’asse ereditario […]». Si vedano in proposito G.
DILORENZO, La successione necessaria nel recente disegno di legge delega per la revisione del
codice civile, cit., p. 188;S.DELLEMONACHE, La legittima come diritto di credito nel recente
disegno di legge delega per la revisione del codice civile, cit., p. 37; A.SPATUZZI, Verso una suc-
cessione diversamente “necessaria”?, cit., p. 401; L.BALESTRA-V.CUFFARO-C.SCOGNAMIGLIO-G.
VILLA, Proposte di riforma del codice civile: prime riflessioni, cit., p. 590.
2 Si vedano le osservazioni di L.S
ALIS, La successione necessaria nel diritto civile italiano, cit., p. 87 e di G. AZZARITI, Successione dei legittimari e successione dei legittimi, in Giuri-
sprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, fondata da W. Bigiavi, aggiornato da A.
Iannaccone, Torino, 1997, p. 13.
previsto dal codice napoleonico, l’art. 808 prevedeva che «la porzione le- gittima è quota di eredità: essa è dovuta ai figli, discendenti o ascendenti in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o con- dizione»: si ribadiva pertanto la natura ereditaria della legittima.
Nonostante l’antitesi della funzione che la riserva ereditaria persegue nei due ordinamenti – limite all’autonomia testamentaria (artt. 805 e ss.) e più in generale alla libertà di disporre a titolo gratuito (artt. 1091 e ss.) nel codice Pisanelli 4 e limite alla prerogativa degli eredi di sangue nel codice
napoleonico – la formulazione dell’art. 808 del codice del 1865 autorizzò un equivoco: tale norma fu infatti interpretata dalla dottrina tradizionale nel senso di riconoscere la qualità di erede ipso iure al legittimario per il solo fatto dell’apertura della successione, anche qualora un terzo fosse sta- to istituito erede testamentario universale, uniformando così il concetto di legittima del codice civile italiano alla definizione di réserve intesa come la stessa delazione intestata detratta la disponibile 5. Secondo tale lettura, il ri-
servatario pretermesso avrebbe partecipato alla comunione ereditaria ben- ché per l’effettivo conseguimento dei beni avrebbe dovuto proporre l’azione di riduzione delle disposizioni lesive 6.
L’orientamento che sosteneva l’acquisizione automatica della qualità ereditaria da parte del legittimario era accolto altresì dal formante giuri- sprudenziale che qualificava il titolo di erede come un nomen iuris che si ha (secondo l’insegnamento di Papiniano 7) «etiam sine nullo corpore», ri-
tenendolo presupposto giuridico essenziale per l’esercizio dell’azione di riduzione 8.
Tale errata interpretazione scaturiva sostanzialmente dalla sistematica del Code civil nel quale gli eredi sono legittimari non in quanto successori necessari bensì in quanto unici chiamati all’eredità dalla legge: nel codice francese si registra infatti la coincidenza in capo a tali soggetti della quali- tà di eredi legittimi e di eredi legittimari, trascurando la distinzione tra
4 Invero, all’ultimo capo del titolo dedicato alle donazioni, agli artt. 1091 e ss. c.c. 1865,
erano previste norme relative «alla riduzione delle donazioni eccedenti la porzione dei beni di cui può disporre lo stesso donante secondo le norme stabilite nel capo II titolo I di questo libro».
5 In tal senso, tra i tanti, si veda V.D
EPIRRO, Contributo alla dottrina della legittima, in
Riv. it. sc. giur., 1894, pp. 270 e 273; C.LOSANA, Le disposizioni comuni alle successioni legit-
time e testamentarie, Torino, 1911, p. 412; E.PACIFICI-MAZZONI, Il codice civile commentato, a cura di G. Venzi, VIII, Trattato delle successioni, IV, Torino, 1929, n. 8, p. 10; L.COVIELLO JR., Successione legittima e necessaria, 1937, Milano, p. 306; F.FERRARASEN., La figura del
legittimario, in Scritti giuridici, cit., p. 27.
6 Si vedano in proposito le riflessioni di F.F
ERRARASEN., La figura del legittimario, in
Scritti giuridici, cit., p. 45.
7 Si veda l.50 Dig., De haereditatis petitione.
8 Sul punto, ex multis, si veda Cass., 24 marzo 1937, in Giur. it., 1937, I, 1, p. 372 e App.
quota riservata e porzione legittima. In altre parole, nel diritto francese la successione necessaria combacia con la successione intestata degli eredi riservatari.
Tale esegesi, tuttavia, impregnata della tradizione del Code civil – carat- terizzato dalla natura ereditaria della réserve e soprattutto dalla necessaria devoluzione ex lege del titolo ereditario in cui «l’éredité est déféré abintestat
nonobstant le testament» 9 – cozzava contro due principi del nostro ordina-
mento informato all’autonomia testamentaria nell’istituzione ereditaria di derivazione romanistica: il principio che vieta una successione legittima in presenza di un testamento contenente una disposizione a titolo universale (art. 720 c.c. del 1865 e attuale art. 457 c.c. 10) e il principio – poi trasfuso
nell’art. 588 c.c. – per cui è erede colui al quale è attribuita dal testatore o dalla legge l’astratta universalità dei beni o una quota di essi.
Le descritte differenze tra il codice italiano del 1865 e quello francese erano ritenute irrilevanti dalla dottrina del tempo sulla base di una forzata interpretazione sistematica. Si osservava che là dove nel Code civil il riser- vatario era tutelato dall’impossibilità dell’istituzione di un erede estraneo, nel nostro ordinamento – sebbene si riconoscesse tale possibilità – soccor- reva l’illegittimità della diseredazione del legittimario, con la conseguenza che si sarebbe dovuta reputare antigiuridica la mancata automatica ac- quisizione, già all’apertura della successione, della qualità ereditaria in capo al riservatario pretermesso 11. Autorevole dottrina si spinse perfino a
sostenere che – nonostante quanto espressamente affermato nella relazio- ne al codice Pisanelli – la legittima fosse fondata sul principio di deriva- zione consuetudinaria franco-germanica della comproprietà familiare e non sul romanistico officium pietatis, con conseguente impossibilità di pre- termettere un legittimario, in quanto già erede ipso iure 12.
La relazione al codice del 1865 era, tuttavia, chiara nell’affermare che «vi sono dei doveri sociali dei quali la legge civile deve garantire l’adempi-
9 Così, J.-B.FURGOLE, Traité des testaments, ch. VIII, sect. I, n. 10 (Oeuvres, III, p. 33). 10 Si nota, in particolare, che l’art. 457, comma 2, c.c., ammettendo implicitamente l’e-
ventualità di una concorrenza tra più delazioni a titolo universale aventi differente fonte, supera l’adagio secondo cui «nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest». Inoltre, se si confronta l’art. 457 con l’art. 587, comma 1, c.c., secondo il quale il testamento è l’atto con cui si può disporre delle proprie sostanze anche solo in parte, si rende evidente altresì il superamento della regola per cui l’istituzione di erede è «caput et fundamentum
totius testamenti». Di conseguenza, il contenuto della scheda testamentaria potrà essere
composto anche esclusivamente da legati con il conseguente concorso tra successione legit- tima e successione testamentaria a titolo particolare. Sul punto si veda le riflessioni di L.
MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 8,
secondo il quale tale concorso si realizza anche qualora il testatore abbia esaurito la parte attiva del proprio patrimonio tramite legati.
11 Sul punto si veda L.COVIELLO, La preterizione del legittimario e la sua qualità di erede,
cit., p. 373.
12 In F.F
mento: come i beni del defunto devono soddisfare alle obbligazioni verso i creditori, così pure devono soddisfare ai doveri derivanti dal patto coniu- gale o dal vincolo di famiglia». Si esplicitava così la matrice romanistica del dovere sociale e morale di assicurare ai congiunti più vicini al de cuius il diritto di ottenere una parte dei suoi beni 13.