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Dalla réserve lignagère alla légitime de droit

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 71-74)

zione tedesca

11. Dalla réserve lignagère alla légitime de droit

La suddivisione dei beni ai fini successori in categorie e la limitazione della réserve ai soli beni propres – destinati a perdere di valore ad ogni pas- saggio generazionale – con conseguente piena disponibilità dei c.d. con-

quêts o acquêts (vale a dire tutti gli altri immobili acquistati, secondo la

definizione tramandata da Pothier, in qualsiasi maniera commercio, meri-

to aut fortuna 115) scontava la propria inadeguatezza con la progressiva af-

fermazione della borghesia mercantile che, al contrario, aveva necessità di assegnare rilievo proprio alla ricchezza immobiliare acquistata con l’atti- vità produttiva e commerciale.

Inoltre, al fine di permettere un maggiore soddisfacimento delle ragio- ni creditorie, si superarono le regole che volevano la pertinenza dei debiti alla massa dei beni mobili e la responsabilità dei successori limitatamente

intra vires hereditatis. Invero, era assai arduo discernere i beni mobili ere-

ditari da quelli propri dell’erede e inoltre frequentemente le pretese dei cre- ditori erano frustrate dalla circostanza che i debiti gravavano solo sui mo- bili, essendo la proprietà immobiliare la forma di ricchezza più ingente.

Con il rinascimento del diritto romano si intraprese pertanto una con- taminazione tra réserve e legitima intesa tuttavia non quale limite alla li-

ma è una porzione individuale determinata alla luce della parte della quota intestata che

spetterebbe al legittimario in assenza di testamento, mentre la réserve è una quota attribuita collettivamente ai membri della famiglia chiamati alla successione intestata. Si veda in pro- posito l’analisi di L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione ne-

cessaria, cit., p. 26 e le osservazioni di P.MALAURIE, Les successions. Les liberalités, in P. MA-

LAURIE-L.AYNES, Droit civil, Parigi, 2008, p. 310.

114 Si veda C. 3, 28, 36 pr. L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale.

Successione necessaria, cit., p. 16.

115 Così, R.J. P

OTHIER, Coutumes des duché, bailliage et prévôté d’Orléans, et ressorts

bertà testamentaria (giacché al diritto consuetudinario era sconosciuto il concetto romano di testamento), piuttosto quale istituto che assicurava la finalità alimentare dell’officium pietatis verso i prossimi congiunti, tutta- via in via sussidiaria alla funzione propria della réserve di diritto consue- tudinario volta alla conservazione del patrimonio familiare.

Già nelle Coutumes de Beauvaisis di Philippe de Beaumanoir si enu- cleava una tutela della legittima nell’action en rétranchement, per cui qua- lora il testatore avesse legato ad altri sia i meubles et acquêts sia il quinto dei propres, sarebbe conseguita l’inefficacia nella misura occorrente ad in- tegrare la quota del legittimario: nell’ipotesi in cui la riserva dei quattro quinti dei propres non fosse stata sufficiente al sostentamento dei figli, tali disposizioni testamentarie sarebbero state ridotte in modo da assicurare la soustenance des sens enfans 116. Si trattava di un’azione di natura reale

giacché la restituzione dei beni poteva essere domandata anche ai terzi aventi causa dal legatario o dal donatario 117.

Poiché occorreva assicurare all’erede una posizione economica che, in relazione al tenore di vita del ceto sociale di appartenenza, lo liberasse dallo stato di bisogno, a partire dal XVI secolo, si rafforzò la valorizzazio- ne dell’idea romanistica del dovere morale di garantire il sostentamento dei discendenti con la diffusione della légitime de droit.

Questa, che si identificava comunque con una quota ereditaria, aveva ad oggetto una porzione unicamente dei beni mobili e degli immobili ac- quisiti dal de cuius col proprio lavoro (meubles et acquêts) ed era calcolata nella misura fissa di metà della quota intestata. Tale istituto consuetudi- nario, attribuito ai soli discendenti, si configurava come una porzione in- dividuale – includendo nella massa di calcolo tutti i beni ereditari com- presi i propres e le liberalità inter vivos detratti i debiti – rapportata al va- lore netto della quota intestata che l’erede legittimo avrebbe conseguito se il de cuius non avesse effettuato testamento o disposto dei beni per dona- zione. In continuità con la novella 92 del codice Giustinianeo si permette- va inoltre ai figli che rinunciavano all’eredità di ritenere le donazioni rice- vute dal defunto anche sulla legittima.

La légitime de droit operava, tuttavia, solo in via sussidiaria in caso di insufficienza della réserve ovvero qualora la parte indisponibile (ossia i quattro quinti dei propres) fosse risultata inferiore al valore della metà del- la massa formata dal relictum (detratti i debiti) e dai beni donati ossia in- feriore a quanto il congiunto avrebbe ricevuto in caso di apertura della successione ab intestato 118.

116 Così, P.

DEBEAUMANOIR, Coutumes de Beauvaisis, chap. XII, § 382, ediz. critica a cura

di Am. Salmon, Parigi, 1889-1900, I, p. 181.

117 La violazione della réserve invece determinava la nullità della disposizione lesiva della

quota indisponibile dei propres.

118 Si veda G.B

OISSONADE, Histoire de la réserve héréditaire et de son influence morale et

Al fine di meglio comprendere il rapporto tra riserva e legittima nel di- ritto consuetudinario francese si considerino i seguenti esempi: Tizio muo- re lasciando un unico figlio e un relictum, in assenza di debiti, formato da

propres per 50 e acquêts per 100: la quota disponibile è dunque pari a 110

(10 + 100) – ossia un quinto del valore dei propres e l’intero valore degli

acquêts – che Tizio attribuisce a titolo di legato universale all’estranea Ca-

ia; non avendo il de cuius effettuato donazioni in vita, la massa per deter- minare la legittima è pari alla somma del valore dei propres (50) e degli

acquêts (100) e dunque la légitime de droit ammonta a 75, ossia alla metà

di quello che l’unico figlio avrebbe conseguito con la successione intestata (150). La réserve è invece pari ai quattro quinti del valore dei propres e dunque a 40. Data, in tale fattispecie, l’insufficienza della réserve ad assi- curare al figlio l’utile netto pari alla metà di quanto avrebbe ricevuto ab

intestato (75), egli può esperire l’action en rétranchement per un valore di

35 (75-40). Viceversa, qualora, in ragione del minor valore degli acquêts, la

réserve fosse stata uguale o superiore alla legittima, l’unico figlio non

avrebbe potuto agire in riduzione della disposizione mortis causa a titolo particolare.

Il recupero della finalità di soutenance dei prossimi congiunti, quale tu- tela accessoria a quella principale costituita dalla réserve, comportò, in un ordinamento che sconosceva l’istituzione di erede, un processo di imme- desimazione della legittima con il diritto al conseguimento di una quota di eredità, consacrato nella massima del giureconsulto Dumoulin «nemo

legittimam habet nisi qui heres est». In seguito tale massima fu precisata

nel senso che il titolo di erede era necessario per esigere la legittima con l’azione di riduzione sui beni legati o donati ad altri ma non anche in via di eccezione per mantenere i legati e le donazioni ricevuti dal de cuius 119.

La riserva continuava ad atteggiarsi diversamente tra i paesi de droit

écrit e i paesi di diritto consuetudinario. Nei primi, dove il diritto romano

giustinianeo come diritto comune conservava forza prevalente rispetto ai diritti locali consuetudinari, attesa la possibilità per il padre di escludere i propri figli dalla successione istituendo un erede, la legittima non era do- vuta al figlio in qualità di erede ma in qualità di figlio: di conseguenza la rinuncia all’eredità non impediva di domandare la legittima. Al contrario, dove dominava il droit coutumier la qualità di erede non derivava dalla

119 Si veda in proposito diffusamente l’analisi di L.M

ENGONI, Successioni per causa di

morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., p. 31, secondo il quale «In questi termini,

il limite posto dal diritto consuetudinario al principio che la legittima è quota di eredità può apparire contraddittorio, e tale infatti è di solito considerato; tanto più che, per giustificar- lo, si finiva col far capo al concetto romano per cui la legittima «est due aux enfants, en leur

qualité d’enfants». Ma l’erede rinunziante conservava la donazione o conseguiva il legato

cumulando la disponibile con la legittima, non in qualità di legittimario, bensì «comme

étant déjà saisi des biens sn vertu d’un titre légitime» e in quanto i beni donati o legati, per la

volontà del de cuius ma ineriva esclusivamente al rapporto di consangui- neità con il de cuius, per cui non si poteva reclamare la legittima senza essere erede, di talché la rinuncia all’eredità importava l’esclusione dalla legittima.

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 71-74)