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precludere la tutela surrogatoria

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 158-166)

Da quanto appena esposto, il rimedio surrogatorio non sarebbe comun- que esperibile qualora il legittimario, nelle more della proposizione da par- sfera giuridica del debitore, si vedano Cass., 18 febbraio 2000, n. 1867, in Foro it., 2000, I, p. 1846; Cass., 4 agosto 1997, n. 7187, in Foro it., 1998, I, p. 145; Cass., 28 maggio 1988, n. 3665, in Giur. it., 1989, I, 1, p. 104; Cass., 26 giugno 1971, n. 2017, in Mass. Giur. it., 1971.

64 Sulla natura eccezionale dell’istituto in considerazione della particolare incisività delle

facoltà accordate al creditore, il quale interferisce nella sfera giuridica altrui esercitando un diritto del debitore senza che questi gli abbia conferito tale facoltà si vedanoS.PATTI, Sulla

funzione dell’azione surrogatoria, in Riv. dir. civ., 2010, I, p. 403; E. FILOGRANA, Azione surro-

gatoria e inerzia del debitore, cit., p. 1847;A. DESANCTISRICCIARDONE, Surrogatoria (azione), in

Enc. giur. Treccani, XXX, Roma 1990, p. 11; G.GIAMPICCOLO, Azione surrogatoria, cit., p. 957.

65 È consolidato in giurisprudenza che «L’azione surrogatoria è lo strumento che la legge

appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori. La detta azione, confe- rendo al creditore la legittimazione all’esercizio di un diritto altrui, realizza un’interferenza di natura eccezionale nella sfera giuridica del debitore onde, pur essendo nel campo patrimonia- le un’azione di carattere generale, esclusa solo per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può tuttavia essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rappor- to, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore, il quale non può pretendere di sindacare le modalità con cui il debitore abbia ritenuto di gestire la propria si- tuazione giuridica nell’ambito del rapporto né contestare le scelte e l’idoneità delle manifesta- zioni di volontà da questi poste in essere a produrre gli effetti riconosciuti dall’ordinamento, soccorrendo all’uopo altri strumenti di tutela, e cioè, nel concorso dei relativi requisiti, l’azio- ne revocatoria ovvero l’opposizione di terzo» (così, in termini, tra le tante, Cass., 12 aprile 2012, n. 5805, in Giust. civ. Mass., 2012; Cass., 5 dicembre 2011, n. 26019, in Foro it., 2012, 5, I, p. 1526 e Cass., 30 settembre 2008, n. 24331, in Giust. civ. Mass., 2008, 9, p. 1406; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1867, in Foro it., 2000, I, p. 1845).

te dei creditori dell’azione di riduzione in via surrogatoria, rinunzi ad esperirla ai sensi dell’art. 557, comma 2, c.c.

Invero, la dismissione del diritto alla quota di riserva, manifestato con qualsiasi comportamento positivo integra una condotta attiva che si estrin- seca in un atto di gestione patrimoniale dei propri interessi e dunque ido- neo a far ritenere utilmente espressa la volontà del legittimario in ordine alla gestione del rapporto 66. In tal caso, dunque, difetterebbe il presuppo-

sto dell’inerzia, necessario ai fini dell’art. 2900 c.c.

Giova in proposito rammentare che a differenza del Code civil – in cui la rinunzia preventiva all’azione di riduzione è stata prevista a seguito della novella del 2006 che ha interessato gli artt. 929 e ss. 67 – nel nostro

ordinamento il divieto a tale rinunzia preventiva trova un espresso rife- rimento normativo nell’art. 557, comma 2, c.c. con riferimento alle do- nazioni (anche indirette in ragione del disposto dell’art. 809 c.c.), con un precetto ricavabile dal divieto di patti successori 68. Il divieto di rinunzia

preventiva all’azione di riduzione per le disposizioni testamentarie trova invece riscontro esclusivo nella norma generale in tema di divieto dei patti successori di cui all’art. 458 c.c. 69; a contrario si ricava la rinunzia-

bilità dopo la morte dell’ereditando – rinunziabilità del resto pacifica in

66 In proposito, si vedano Trib. Vicenza, 14 ottobre 2014, in pluris-cedam.utetgiuridica.

it; Trib. Novara, 18 marzo 2013, in Riv. not., 2013, p. 655 con nota di A.BIGONI-F.GIOVANZANA,

La tutela del creditore personale del legittimario tra surrogatoria, revocatoria ed articolo 524 c.c.

67 In particolare, l’art. 929 del Code civil stabilisce, a pena di nullità: che la rinunzia sia

fatta in favore di uno o più specifici beneficiari; che la rinunzia gratuita non possa creare obbligazioni ed essere condizionata; che il futuro de cuius debba accettare, anche con atto separato, la rinunzia. Inoltre, l’art. 930-4 del Code contempla casi tassativi di revocabilità della rinunzia, ammessi esclusivamente per violazione dell’obbligo alimentare del benefi- ciario della rinunzia nei confronti del rinunziante, qualora all’apertura della successione il rinunziante verta in uno stato di bisogno che verrebbe meno se non avesse rinunziato e nel caso in cui il beneficiario si sia reso colpevole di reato nei confronti del rinunziante. Per una diffusa disamina di tale riforma si veda R.LEGUIDEC, La loi du 23 juin 2006 portant ré-

forme des successions et des libéralités, in Juris classeur periodique, 2006, n. 30, p. 1489; B.

VAREILLE, Nuoveau rapport, nouvelle réduction, in Recueil Dalloz, 2006, p. 2565.

68 La previsione di cui all’art. 557, comma 2, c.c. è reputata pertanto ultronea da A.

CICU, Le successioni. Parte generale. Successione legittima e dei legittimari. Testamento, Milano, 1947, p. 273; A.TULLIO, L’azione di riduzione. L’imputazione ex se, cit., p. 561;

G.CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 2015, a cura di A. Ferrucci-C. Ferrentino,

I, p. 556. In giurisprudenza, si veda inoltre Cass., 17 agosto 1963, n. 2329, in Giust. civ., 1963, p. 2310.

69 In proposito si veda Cass., 17 agosto 1963, n. 2327, in Foro pad., 1964, I, p. 977. Se-

condo un altro orientamento l’art. 458 e l’art. 557, comma 2, c.c. rispondono a esigenze dif- ferenti, giacché con riferimento all’azione di riduzione sarebbero richiesti un atto dispositi- vo (testamento o donazione) nonché la lesione della legittima, mentre l’atto rinunciativo po- trebbe prescindere da un negozio dispositivo o da una lesione della legittima (C.CECERE,

Patto successorio, in Dig. disc. priv. – sez. civ., Agg. 2003, t. II, Torino, 2003, p. 1003; A.PA-

forza dell’adagio «iure pro se introducto renuntiare» 70.

Recentemente si è tentato di circoscrivere la portata applicativa del di- vieto di rinunzia preventiva all’azione di riduzione sulla base della tutela solo quantitativa del legittimario dalle lesioni alla propria quota di riserva, che non impedirebbe dunque al legittimario medesimo, attraverso una preventiva rinunzia incidente sul piano “qualitativo”, di trasformare il pro- prio diritto reale sui beni relitti e donati in un diritto di credito 71. Tale po-

sizione non pare, tuttavia, cogliere nel segno atteso che solo il de cuius e non il legittimario può comporre qualitativamente la quota di legittima 72.

Qualora l’ereditando pregiudichi già in vita i diritti dei legittimari, di- sponendo del proprio patrimonio tramite donazioni, potrebbe astratta- mente ammettersi una rinunzia all’azione di riduzione: invero, in tal caso la donazione (a meno che non si tratti di donazione cum moriar) avrà già prodotto effetti, depauperando il patrimonio dell’ereditando. Poiché, tutta- via, la lesione della legittima diventerebbe attuale unicamente al momento dell’apertura della successione del donante, configurerebbe comunque una delazione pattizia preclusa dall’art. 557, comma 2, c.c. Dopo la novella dell’art. 563 c.c. ad opera della legge n. 80/2005, la portata del suddetto di- vieto è, nondimeno, ridimensionata dalla riconosciuta possibilità per il fu- turo eventuale legittimario di esprimere una rinunzia preventiva all’oppo- sizione, con riferimento alla donazione effettuata in vita dall’ereditando.

La rinunzia all’azione di riduzione durante la vita del donante è invece espressamente ammessa nell’ipotesi di partecipazione dei legittimari al pat- to di famiglia. Invero, la partecipazione al patto dei legittimari non bene- ficiari dell’azienda o delle quote societarie trasferite comporta una rinun- zia tacita all’azione di riduzione, integrandosi un patto successorio rinun- ziativo, fondato sulla libera scelta del legittimario, che costituisce un’ecce- zione espressa al generale divieto di cui all’art. 458 c.c. 73.

Il testamento, invece, non produce effetti prima della morte dell’eredi- tando e, dunque, la rinunzia all’azione di riduzione quando il testatore è

70 La rinunzia all’azione di restituzione quando il donante è ancora in vita è invece am-

messa dalla prassi notarile: si veda G.IACCARINO, Rinunzia all’azione di restituzione, prima

della morte del donante: soluzioni operative, in Riv. not., 2012, p. 395.

71 In tal senso, A.N

ATALE, Autonomia privata e diritto ereditario, Padova, 2009, p. 254.

72 Per una critica si veda D.A

CHILLE, Divieto dei patti successori. Contributo allo studio

dell’autonomia privata nella successione futura, Napoli, 2012, p. 173.

73 Si vedano in proposito F.V

OLPE, Patto di famiglia, cit.; S.DELLEMONACHE(a cura di),

Patto di famiglia, cit., p. 24;G.AMADIO, Profili funzionali del patto di famiglia, cit., p. 345; L.

BALESTRA, Il patto di famiglia a un anno dalla sua introduzione (Parte prima), cit., p. 732; G.

BONILINI, Il patto di famiglia, cit., p. 636; S. DELLEMONACHE, Funzione, contenuto, ed effetti

del patto di famiglia, cit., p. 323; E. MOSCATI, Il patto di famiglia, cit., p. 362; G.OPPO, Patto di

famiglia e diritti della famiglia, cit., p. 441; A.PALAZZO, Il patto di famiglia tra tradizione e rin-

novamento del diritto privato, cit., p. 261; G. PERLINGIERI, Il patto di famiglia tra bilanciamen-

to dei princìpi e valutazione comparativa degli interessi, cit., p. 146; A. ZOPPINI, Profili siste-

ancora in vita sarebbe, comunque, sussumibile entro i confini dei patti suc- cessori rinunziativi, non avendo alcuna ragione di esistere, se non in pro- spettiva della rinunzia a un diritto futuro 74.

Come anticipato, in presenza di un testamento lesivo dei diritti di legit- tima, è invalsa la prassi notarile di inserire nei verbali di pubblicazione dei testamenti in aggiunta alla rinunzia del legittimario all’azione di riduzione altresì una contestuale “dichiarazione di acquiescenza” al testamento lesi- vo, chiaramente a-tecnica nella terminologia 75 nonché pleonastica in quan-

to compresa nella rinunzia. Qualora tale dichiarazione non sia accompa- gnata dalla rinunzia all’azione di riduzione, l’interprete potrebbe ritenere che il legittimario non intenda ridurre le disposizioni lesive contenute nel testamento senza tuttavia privarsi della legittimazione ad agire per la ri- duzione di ulteriori disposizioni o donazioni pregiudizievoli dalla quota spettantegli per legge 76.

La rinunzia al diritto di domandare la reintegrazione della quota di ri- serva può avvenire anche tacitamente tramite alcuni comportamenti con- cludenti in grado di comunicare l’intenzione di dismettere tale potere 77.

74 Si veda su tale categoria la monografia di C.COPPOLA, La rinunzia ai diritti futuri, Mi-

lano, 2005. Secondo A.BUCELLI, Dei legittimari. Artt. 536-564, cit., Milano, 2012, p. 585, que- sta fattispecie è invece ricondotta alla «discutibile figura dell’aspettativa».

75 Questa espressione è utilizzata in senso non tecnico giacché non è contenuta nel codi-

ce civile ma è presente invece nel codice di procedura all’art. 329 c.p.c. con riferimento alla rinunzia ad avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge. Valga comunque distinguere l’acquiescenza, la quale sottende la consapevole accettazione di effetti sfavorevoli, benché non mediante una dichiarazione di volontà a ciò finalizzata, dalla tolleranza che è invece at- to di mera sopportazione e mancata reazione.

76 In proposito A.PASQUARIELLO, I tre testamenti ordinari e la funzione notarile, in AA.VV.,

Successioni e donazioni, diretto da G. Iaccarino, I, 2017, Torino, p. 524, osserva che «l’ac-

quiescenza è definibile come quella manifestazione di volontà idonea, una volta espressa, a paralizzare l’azione di riduzione».

77 Sulla rinunzia tacita all’azione di riduzione si rinvia alle acute riflessioni di L.M

ENGO- NI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria, cit., 2000, p. 335; A.

PALAZZO, Le successioni, cit., p. 572; A.NATALE, Le rinunzie a diritti ereditari: formalismo e

revocabilità, in Fam., pers. e succ., 2007, p. 327; M.CINQUE, Rinunzia tacita all’azione di ridu-

zione e conflitti tra figli e nuovo coniuge del de cuius, in Nuova giur. civ. comm., 2009, p. 559;

S.CONTI, Azione di riduzione e donazioni pregresse, in Giur. it., 2009, p. 2681; M.LEO, La ri-

nuncia all’azione di riduzione può avvenire anche in forma tacita, in Guida dir., 2009, p. 62;

A.TULLIO, L’intangibilità dei diritti di riserva. Il divieto di pesi e condizioni, in Trattato di dir.

delle successioni e donazioni, diretto da G.Bonilini, III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 447; A.BUCELLI, Dei legittimari. Artt. 536-564, cit., p. 591; G. CAPOZZI,Successioni e

donazioni, cit., p. 316. In giurisprudenza si veda Cass, 20 gennaio 2009, n. 1373, in Foro it.,

2009, I, p. 1435, secondo la quale «il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestati- vo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di riser- va, dopo l’apertura della successione, è rinunziabile, anche tacitamente, ma sempre che det- ta rinunzia sia inequivocabile (Cass. 2773/97). A questo scopo, la rinunzia tacita deve con- cretizzarsi in un comportamento inequivoco e concludente del soggetto interessato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (Cass. 4230/87)». Più

Non è, tuttavia, agevole identificare tali condotte, tanto più che il legisla- tore non ha individuato neppure alcune fattispecie di rinunzia tacita, a differenza da quanto previsto per la revoca tacita o implicita del negozio testamentario con riferimento ad alcune figure quali il testamento crono- logicamente posteriore le cui disposizioni si palesano incompatibili con quelle precedenti (art. 682 c.c.), la distruzione del testamento olografo (art. 684 c.c.), il ritiro del testamento segreto (art. 685 c.c.) l’alienazione o tra- sformazione della cosa legata (art. 686 c.c.).

Nel tentativo di delimitare il “perimetro ontologico” della rinunzia taci- ta, il formante giurisprudenziale ha ritenuto che l’esecuzione volontaria della disposizione testamentaria lesiva non rivesta di per sé valenza pre- clusiva dell’azione di riduzione, a meno che il legittimario abbia manife- stato anche tacitamente la volontà di rinunziare all’integrazione della le- gittima 78. Tale determinazione si può ricavare da un complesso di ele-

menti concordanti, idonei a dedurre che il legittimario, pur avendo avuto consapevolezza dell’eccedenza della disposizione testamentaria rispetto alla porzione disponibile, abbia nondimeno eseguito integralmente la me- desima disposizione lesiva 79.

recentemente, Cass., 5 gennaio 2018, n. 168, in Fam. dir., 2018, p. 757, con nota di F.MA-

STROBERARDINO, Rimedi alla lesione della quota di legittima tra esecuzione volontaria e rinun-

zia all’azione di riduzione, stabilisce che la costante giurisprudenza di legittimità «ha avuto

modo di affermare che (cfr. Cass. n. 2771/1971) la conferma della disposizione testamenta- ria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legitti- ma, in quanto gli effetti convalidativi di cui all’art. 590 c.c., si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto sog- gette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia neces- sario per integrare la quota di riserva). Pertanto, l’esecuzione volontaria di per sé non pre- clude al legittimario l’azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunziare all’integrazione della legittima, potendosi però desumersi l’esistenza di una rinunzia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza dell’esorbitanza della disposizione testa- mentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la di- sposizione medesima (in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995; Cass. n. 8001/2012)».

78 Si veda in proposito Cass., 21 maggio 2012, n. 8001, in DeJure.it.

79 In particolare, secondo Cass., 5 gennaio 2018, n. 168, cit., con nota di F.M

ASTROBERAR-

DINO, Rimedi alla lesione della quota di legittima tra esecuzione volontaria e rinunzia all’azione

di riduzione, ha affermato che «l’avere goduto di quei beni già assegnati per testamento, e

che per legge sono destinati a comporre la sua quota di riserva, comunque necessitante del- le dovute integrazioni, non può in alcun modo essere ritenuta una condotta idonea a con- cretare una rinunzia tacita alla tutela delle ragioni successorie, ove il comportamento de

quo non si accompagni ad altre manifestazioni di volontà espressa ovvero per facta conclu- dentia, che consentano di ravvisare effettivamente una volontà abdicativa del legittimario (e

ciò a maggior ragione ove il godimento, come si sostiene nella memoria, abbia avuto ad og- getto beni in realtà anche assegnati ad altro legittimario)». Nello stesso senso Cass., 3 set- tembre 2013, n. 20143, in CED Cassazione, 2013, secondo la quale «è da escludere che la mancata costituzione nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da altro coerede esprima l’inequivoca volontà della parte convenuta contumace di rinunciare a

Il legittimario potrebbe manifestare positivamente la volontà di rinun- ziare al suo diritto di conseguire l’integrazione spettantegli, ad esempio dan- do esecuzione alle disposizioni lesive. Pertanto, occorre che la rinunzia si deduca sulla base di una condotta inequivoca e concludente del legittima- rio, incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione 80.

In tale ottica occorre distinguere tra i comportamenti “dichiarativi” ido- nei a ostacolare l’esercizio del diritto di agire in riduzione e quelli “esecu- tivi” che ne comportano l’estinzione. Tra i primi sono annoverabili la ri- nunzia all’eredità (art. 519 c.c.); l’immissione nel possesso o la percezione di canoni locativi fruttati da un immobile oggetto di un legato in sostitu- zione di legittima (art. 551 c.c.) 81; l’accettazione dell’eredità pura e sem-

plice. L’individuazione delle condotte “esecutive”, tali da integrare una ta- cita rinunzia all’azione di riduzione, in tutta evidenza non elencabili data la loro varietà offerta dalla prassi applicativa, esige un’opera ermeneutica

in casibus, avendo riguardo alle peculiarità delle fattispecie concrete.

La possibilità di manifestare tacitamente la rinunzia all’azione di ridu- zione deriva dall’assenza di requisiti di forma 82, a differenza di quanto

previsto dall’art. 519 c.c. per la rinunzia all’eredità che deve essere effet- tuata mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel re- gistro delle successioni, integrandosi pertanto un atto negoziale formale 83.

Giova, tuttavia, osservare che per i legittimari meramente lesi, mentre la dichiarazione di rinunzia all’eredità comporta inevitabilmente la rinun- zia all’azione di riduzione, non vale il reciproco, atteso il non peregrino caso che vede il vocato accettare l’eredità e, al contempo, rinunziare al di- far valere, in separato giudizio, il suo diritto alla reintegrazione della quota di eredità riser- vatale per legge».

80 In tal senso si veda Cass., 21 maggio 2012, n. 8001, in DeJure.it; Cass., 28 marzo

1997, n. 2773, cit.; Cass., 7 maggio 1987, n. 4230, in Mass. Giust. civ., 1987, p. 1195. Nello stesso senso, in dottrina si vedano le riflessioni di G.AZZARITI, Successione dei le-

gittimari e successioni dei legittimi, aggiornato da A.IANNACCONE, in Giur. sist. Bigiavi, Torino, 1997, p. 290.

81 Si veda, in proposito, S.P

ATTI, La rinunzia al legato in sostituzione di legittima, in Fam.,

pers. e succ., 2006, p. 65 e, in giurisprudenza, tra le tante, Cass., 16 maggio 2007, n. 11288,

in Riv. not., 2008, p. 1152, con nota di F.ROMOLI, Brevi cenni sul legato in sostituzione di le-

gittima.

82 In argomento si vedano, tra gli altri, F.S. A

ZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, Successio-

ni per causa di morte e donazioni, cit., p. 278 e F.FESTI, Art. 557 – Soggetti che possono chie-

dere la riduzione, cit., p. 656.

83 In proposito si veda Cass., 12 ottobre 2011, n. 21014, in CED Cassazione, 2011, «Nel si-

stema delineato dagli artt. 519 e 525 cod. civ. in tema di rinunzia all’eredità – la quale deter- mina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chia- mati – l’atto di rinunzia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni), con la conseguenza che una revoca tacita della rinunzia è inammissibile».

ritto patrimoniale di agire per ottenere il surplus di legittima, rispettando la volontà del de cuius.

In ogni caso, la rinunzia, tacita o espressa, all’azione di riduzione costi- tuisce una condotta positiva che, sebbene lesiva delle aspettative del credi- tore, esclude la possibilità d’interferenza da parte del creditore in quanto il legittimario pone in essere, seppur in forma abdicativa, un’attività che si risolve in atti di disposizione del diritto stesso ovvero in un atto di ammi- nistrazione del patrimonio spettante unicamente al debitore legittimario. Questi, rinunziando al proprio diritto alla quota di riserva, manifesta la volontà di non trascurare l’esercizio di quel diritto, benché con implicazioni negative sulla situazione patrimoniale complessiva 84. Invero, con tale ri-

nunzia il legittimario si preclude la possibilità che, in caso di esito positi- vo dell’azione di riduzione, possa avere accesso nel suo patrimonio la quo- ta di legittima corrispondente alla proprietà dei beni ereditari, quota sulla quale il creditore potrebbe soddisfarsi; inoltre consolida i diritti acquistati dai beneficiari delle disposizioni lesive.

Per tali motivi, è utile il confronto con l’istituto della convalida del con-

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