volontà testamentaria
5. La legittima come tutela dei singoli legittimar
Le ambiguità cui aveva condotto il legislatore del 1865 furono solo par- zialmente fugate dal codice del 1942, il quale ha evitato di replicare la nor- ma di cui all’art. 808 del precedente codice nel nuovo art. 536 c.c. che de- finisce i legittimari come «persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione» 34.
Ripudiando l’impostazione francese che era stata invece seguita dal codice Pisanelli, il legislatore del 1942 ha fissato direttamente l’ammon- tare della quota di riserva agli artt. 537 e ss. c.c. nonostante – con una pa- lese incoerenza – preveda all’art. 556 c.c. il criterio per determinare non già la quota di riserva bensì la disponibile 35.
Il sistema della c.d. “quota mobile” in misura variabile a seconda della qualità e quantità dei legittimari si pone in continuità con la tradizione giu- stinianea e napoleonica, ma segna un ulteriore elemento di rottura con il codice del 1865 il quale adottava il modello della c.d. “quota fissa” ricono- scendola alla categoria dei legittimari complessivamente intesa 36. Nel co-
dice previgente si evitava in tal modo qualsiasi ripercussione delle vicende successive all’apertura della successione, penalizzando tuttavia i legittima- ri sull’altare delle esigenze di certezza, da cui il superamento di tale siste- ma con l’attuale codice.
Il legislatore del 1942 tratteggia la funzione dell’istituto della riserva in 709 secondo il quale «la disciplina relativa al c.d. legato ex lege è racchiusa in una costel- lazione di precetti i quali si occupano espressamente dei diritti riservati al coniuge super- stite. Il fatto che la successione sia regolata dalla disciplina legale (artt. 565 ss. c.c.) anziché dall’atto di ultima volontà non pare avere incidenza alcuna sull’applicazione dell’art. 540, comma 2, c.c., perché – come altri ha rilevato – la devoluzione ereditaria ab intestato non può entrare in conflitto con quest’ultima disposizione (E. PEREGO, I presupposti della nascita
dei diritti d’abitazione e d’uso a favore del coniuge superstite, in Rass. dir. civ., 1980, p. 715).
Estendere alla successione intestata la riserva qualitativa emancipandola tuttavia dai modi di computo fissati nell’art. 540, comma 2, c.c., significa spezzare il nesso sistematico che intercorre tra l’istituto del c.d. legato ex lege ed i criteri scelti dal legislatore per la sua concretazione».
34 Fino alla riforma del diritto di famiglia del 1975 per “altri diritti” si intendeva il diritto
di usufrutto su una parte del patrimonio riservata al coniuge, adesso tale inciso si riferisce ai diritti di cui all’art. 540, comma 2, c.c., all’assegno in favore del coniuge separato con ad- debito e all’assegno in favore dei figli non riconoscibili.
35 L’art. 556 detta le operazioni necessarie per il calcolo della quota di cui defunto poteva
disporre consistenti: 1) nel calcolo del valore dei beni caduti in successione (il cd. relictum); 2) nella detrazione dei debiti ereditari; 3) nella somma al relictum del valore dei beni donati in vita dal defunto (il c.d. donatum), sulla base del loro valore al tempo dell’apertura della successione: si tratta della cd. riunione fittizia del relictum al donatum.
36 Si veda l’art. 805 del c.c. 1865, secondo cui: «Le liberalità per testamento non possono
oltrepassare la metà dei beni del testatore, se questi morendo lascia figli, qualunque sia il numero dei medesimi. L’altra metà è riservata a vantaggio dei figli e forma la loro porzione legittima».
maniera speculare rispetto al Code civil, ovvero quale limite al potere di disporre del de cuius (attesa l’introduzione rispetto al codice del 1865 del- la previsione per cui le disposizioni testamentarie non possono pregiudi- care i diritti dei legittimari) e non più come limite alla prerogativa degli eredi del sangue. In tal senso si recupera la concezione romanistica fonda- ta sul principio della libertà testamentaria e della legittima come espres- sione del dovere sociale a che il patrimonio del de cuius provveda ai biso- gni dei congiunti 37.
La legittima è dunque informata al principio di assistenza e solidarietà familiare, concretizzandosi nell’obbligo giuridico di contribuire al sosten- tamento dei prossimi congiunti, al pari dell’obbligo alimentare che, pur es- sendo subordinato alla sussistenza dello stato di bisogno, vede quale pro- prio momento costitutivo il rapporto di coniugio o di filiazione 38.
In proposito, valga osservare come negli ordinamenti di common law, ispirati a principi totalmente differenti dal nostro, in quanto volti alla tu- tela non già del principio dell’intangibilità della legittima bensì dell’assolu- ta autonomia testamentaria, si prevede a favore di determinati congiunti del
de cuius il diritto ad un mero credito alimentare solo qualora sussista un ef-
fettivo stato di bisogno, rimettendo dunque al giudice la valutazione del caso concreto 39.
37 Anche nel diritto successorio del codice del 1942 si ribadì il riferimento della legittima
al principio romanistico dell’officium pietatis, nonostante non mancarono i tentativi di chi suggeriva di non disciplinare tale istituto valorizzando massimamente l’autonomia testa- mentaria quale “signoria del volere”. Si veda in proposito G.AZZARITI, Successione dei legit-
timari e successione dei legittimi, cit., p. 19.
38 Per l’affermazione del comune riferimento del diritto alla legittima e del diritto agli ali-
menti al principio di solidarietà familiare si veda P.PERLINGIERI, La funzione sociale del di-
ritto successorio, in Rass. dir. civ., 2009, p. 131; M.TATARANO, La successione necessaria, in
R. CALVO-G.PERLINGIERI (a cura di), Diritto delle successioni e delle donazioni, Napoli, 2013,
p. 487; G.BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, p. 121; se- condo i quali la successione dei legittimari parrebbe una prosecuzione post mortem dell’ob- bligo alimentare esistente in vita. Tuttavia, L.FERRI, Dei legittimari, Libro II – Art. 536-564, cit., p. 3; V.R. CASULLI, Successioni (dir. civ.): Successione necessaria, cit., p. 790, doman- dandosi se la legittima sia o meno una continuazione del diritto agli alimenti, che il con- giunto avrebbe potuto vantare nei confronti del de cuius vivente, offre al quesito una rispo- sta negativa sostenendo che si può parlare di prolungamento dell’obbligazione alimentare soltanto da un punto di vista politico e non anche da un punto di vista giuridico.
39 Il sistema successorio di Common Law non conosce il diritto alla legittima seguendo
la regola «an Englishman still remains at liberty at his death to dispose of his property in
whatever way he pleases» (così, Re Coventry (deceased), 3 gennaio 1979, cap. da 461 a 474).
Tuttavia, nel diritto inglese, l’Inheritance Provision for Family and Dependants Act del 1975 prevede che il giudice possa discrezionalmente disporre provvedimenti patrimoniali a favo- re dei congiunti del defunto in ragione delle necessità di mantenimento (in termini analoghi si veda l’art. 684 Code civil du Québec del 1994). Inoltre, a partire dal Law Reform Succes-
sion Act del 1995, è stato ampliato il novero dei soggetti legittimati a chiedere una “financial provision” alimentare, includendovi il convivente more uxorio (purché la coabitazione risal-
Il fondamento della successione riservata è dunque da individuarsi nel- la tutela dei singoli legittimari in quanto componenti della comunità fami- liare e non – come pure è stato autorevolmente sostenuto – nella salva- guardia di un interesse pubblico funzionale alla conservazione economico- sociale della famiglia 40. Invero, a conferma della natura individuale dell’in-
teresse tutelato, giova sottolineare come l’ordinamento contempli la possi- bilità per il legittimario di rinunziare all’azione di riduzione o di essere ac- quiescente alle disposizioni che ledono la sua quota 41.
Coerentemente, la disciplina di diritto internazionale privato, là dove si occupa della facoltà del testatore cittadino italiano di individuare quale legge che regola la propria successione quella dello Stato di residenza, as- sicura la tutela dei diritti dei legittimari unicamente se essi al momento dell’apertura della morte del de cuius siano residenti in Italia 42. Di conse-
guenza, è evidente che l’istituto della legittima non è espressione di un prin- cipio di diritto pubblico.
La tutela dell’interesse individuale del riservatario si giustifica dunque nel vincolo di solidarietà che lega i più stretti congiunti – il cui criterio di individuazione è ovviamente frutto di una scelta discrezionale del legisla- tore – i quali, sovente, hanno concorso alla formazione e conservazione del patrimonio del de cuius e dunque dovrebbero poter godere dei benefici che ne derivano 43.
La legittima – benché configurata quale freno imposto dalla legge al- l’autonomia del testatore (l’art. 457, comma 3, c.c. è esplicito nel vietare che le disposizioni testamentarie pregiudichino «i diritti che la legge ri- ne del diritto successorio anglosassone si veda l’analisi di U.MATTEI, La successione contro
la volontà del testatore: radici profane di una contrapposizione sacra fra common law e siste- mi romanisti, in P. CENDON (a cura di), Studi in onore di Rodolfo Sacco, 1994, I, p. 765.
40 Sostengono la tesi della tutela di un interesse di natura collettiva V.OTTANISCONZA,
Dei diritti riservati ai legittimari, in L. BALESTRA-M.DIMARZIO (a cura di), Successioni e do-
nazioni, Padova, 2014, p. 670; A.FUNAIOLI, La successione dei legittimari, in Riv. dir. civ., 1965, p. 33; F.SANTORO-PASSARELLI, Dei legittimari, cit., p. 264.
41 Con riferimento all’orientamento che individua il fondamento della legittima nella tu-
tela di un interesse individuale si rinvia alle osservazioni di C.M. BIANCA, Diritto civile. 2. La
famiglia. Le successioni, cit., p. 509 e G. CATTANEO, La vocazione necessaria e la vocazione
legittima, cit., p. 381.
42 Invero, l’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, prevede al comma 2 che «Il sogget-
to della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamen- taria, l’intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato. Nell’ipotesi di succes- sione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribui- sce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui succes- sione si tratta». In proposito si veda G.DEROSA, Dei legittimari, Art. 536, in E. GABRIELLI (a cura di), Comm. cod. civ., Torino, 2009, p. 530.
43 Si veda in proposito M.D
OSSETTI, Concetto e fondamento della successione necessaria,
in G. BONILINI (diretto da), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, Milano, 2009, p.
serva ai legittimari») – oltrepassa l’atto mortis causa e il suo oggetto, inci- dendo su un patrimonio che comprende certo l’asse ereditario come cri- stallizzato al momento dell’apertura della successione, ma che include al- tresì gli atti di liberalità inter vivos. Invero, il meccanismo di determina- zione della legittima implica che siano computate altresì le donazioni di- rette e indirette, le quali eventualmente saranno assoggettate alle norme sull’imputazione e riduzione (artt. 555, 556, 559, 564, comma 2, 809, com- ma 1, c.c.).
Nondimeno, l’ordinamento consente al testatore di “influire” sulla legit- tima: l’art. 549 c.c., nel far «salva l’applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro», riconosce all’autonomia testamentaria la facoltà d’intervenire nella divisione della porzione anche indisponibile del patri- monio; l’art. 550 c.c. conferisce al testatore il potere di attribuire un dirit- to di usufrutto eccedente la porzione disponibile in luogo di una quota di legittima in piena proprietà (la c.d. cautela sociniana); l’art. 551 e 552 c.c. permettono rispettivamente di prevedere un legato in sostituzione di legit- tima ovvero donazioni e legati in conto di legittima 44.