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Le coutumes frances

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 68-71)

zione tedesca

10. Le coutumes frances

Nella Francia del XII secolo il diritto successorio evolse su spinta dell’a- ristocrazia feudale fondata sull’empire économique du lignage 107, di talché

105 Giova rammentare come nel sistema giuridico tedesco la riserva sia diretta in primo

luogo ai discendenti, in mancanza di questi, ai genitori e rispettivi discendenti e, in difetto di costoro, agli altri membri della famiglia. In assenza di coniuge e discendenti, l’eredità spetta ai genitori in parti uguali; in assenza del coniuge, l’eredità spetta a questi ultimi in parti uguali. Il coniuge superstite concorre con i figli ma l’entità della sua quota è influenza- ta dal regime matrimoniale. La Erbrechtsreform entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (me- diante il Gesetz zur Änderung des Erb– und Verjährungsrechts) ha modificato le cause di in- degnità a succedere, inciso sul termine di prescrizione in materia successoria abbreviando- lo da trenta anni a tre e – innovazione di particolare momento – ha previsto che le cure pre- state a favore del de cuius da parte di un erede legittimo (non solo figli e nipoti) vengano imputate indipendentemente dalla circostanza che la persona abbia rinunciato alla propria attività lavorativa, mentre prima si consideravano esclusivamente quelle prestate da parte dei discendenti diretti e solo in presenza di rinuncia alla attività lavorativa. La quantifica- zione dell’incidenza del «lavoro per la cura degli genitori» è affidata al giudice. Inoltre, per il calcolo della legittima, mentre prima si aveva riguardo all’intero valore delle donazioni effettuate nell’ultimo decennio, adesso si tiene conto delle donazioni effettuate negli ultimi dieci anni, ma imputandosi il dieci per cento del valore per anno. Su tale riforma si vedano le riflessioni di A.RÖTHEL, Ist unser Erbrecht noch Zeitgemäß?, in Verhandlungen des 68. Ju-

ristentages, I, Gutachten, A, Monaco, 2010; D.LEIPOLD, Erbreicht, 2016, Tubinga, p. 337; H.

PRÜTTING-G.WEHEN-G.WEINREICH, BGB – Kommentar, Colonia, 2014, p. 3009.

106 Analogo assetto si rintraccia negli ordinamenti che si ispirano alla tradizione giuridi-

ca tedesca, quali – oltre all’Austria – la Finlandia e l’Ungheria (si veda per la Finlandia il Codice delle successioni di cui alla legge 4 febbraio 1965 n. 40, artt. 7-5). Si veda in proposi- to A.IANNACCONE, Legittimari ed eredi legittimi nel diritto comparato, cit., p. 469.

107 Si vedano in proposito le riflessioni sulle trasformazioni del feudo attraverso il diritto

successorio di M.BLOCH, La società feudale, Torino, 1987, p. 229. Inoltre, sul punto giova

rammentare come R.JACOB, ne Les époux, le seigneur et la cité: coutume et pratique matri-

moniale de bourgeois de France du Nord au Moyen Âge, Bruxelles, 1990, studiando gli usi

matrimoniali e le pratiche successorie della Francia del Nord nel XIV e XV secolo abbia ipotizzato non già un’evoluzione istituzionale e demografica dalla famiglia larga del XI e XII secolo verso la famiglia ristretta del basso Medioevo, bensì la variazione della consue- tudine in funzione dell’evoluzione della signoria fondiaria e del comune borghese.

la distinzione tra quota disponibile e indisponibile fu condizionata dalle regole successorie che differenziavano la qualità dei beni del patrimonio del de cuius realizzando una pluralità di successioni.

Si discriminava principalmente tra propres – ossia i beni immobili che il defunto aveva ricevuto per via di successione o di donazione dai suoi ascendenti o da altri soggetti del suo lignaggio, destinati ad essere tra- smessi di generazione in generazione all’interno della famiglia in quanto sottratti alle pretese dei creditori 108 – da una parte, e meubles et acquêts –

vale a dire i beni immobili acquistati dal defunto a titolo oneroso e che, dunque, si presumevano maggiormente legati alla sua persona più che alla comunità familiare – nella cui massa erano inclusi i debiti, dall’altra. I be- ni mobili erano equiparati agli acquêts sia per la loro legge di circolazione che non consentiva individuarne la provenienza sia perché la società feu- dale assegnava rilevanza economico-sociale unicamente alla ricchezza im- mobiliare per cui res mobilis res vilis. A tali differenti classi di beni corri- spondevano differenti vocazioni, ordinate secondo principi differenti, de- rivanti dalla diversa funzione propria di ciascuna classe 109.

La successione nei propres era connotata dalla presenza di due ordini di chiamati: i figli (e loro discendenti per rappresentazione) e in subordine gli altri parenti, con la formazione di due patrimoni separati giacché si di- stingueva tra i parenti del lato materno propres maternels e quelli del lato paterno propres paternels; in mancanza di parenti di una delle due linee, la massa dei propres si riunificava ed era destinata al parente più prossimo, a prescindere dall’appartenenza alla linea materna o paterna 110. Al contra-

108 Nell’ambito dei “propres” occorre distinguere tra: propres réels con cui si intendono i

beni ricevuti ab intestato dagli ascendenti, ma altresì – a partire dal XVII secolo – dai paren- ti in linea collaterale; propres fictifs vale a dire gli immobili acquistati con lo scambio o con il prezzo della vendita di altri propres, per cui, attraverso una surrogazione reale, la qualità di propres si trasmetteva al bene che ne aveva presto il posto nel patrimonio del de cuius;

propres conventionnels che assumevano la qualifica di propres solo in seguito alla conven-

zione matrimoniale. In proposito si veda J.P.LEVY-A.CASTALDO, Histoire du droit civil, Pari-

gi, 2002, p. 1127.

109 Comune alla successione dei propres e dei meubles et acquêts era la regola per cui il

primo ordine successorio era costituito dalla linea discendente del de cuius, poiché «par la

loi de la nature les enfants d’un défunt sont appellés à sa succession, préférablement à tous les autres parents» (così POTHIER, Traité des successions, in Oeuvres, annotées et mises en corre-

lation avec le Code civile et la législation actuelle par M. Bugnet, II ed., Parigi, 1861, VIII, ch.

II, sect. I, 37) nonché la regola dell’uguaglianza fra i figli – o fra i discendenti chiamati a succedere per rappresentazione – tranne alcune consuetudini locali (come la consuetudine di Ponthieu), che attribuivano tutta la successione al figlio primogenito, con l’onere di di- stribuirne una parte ai figli cadetti (si veda G.LEPOINTE, Les successions dans l’ancien droit, Parigi, 1945, p. 101).

110 Il secondo ordine di chiamati per i “propres” era formato dai parenti del de cuius,

senza il riconoscimento di alcun diritto al coniuge superstite, seguendo la regola paterna

paternis, materna maternis, per cui in assenza di discendenti, i beni venivano divisi fra quelli

rio, la successione aux meubles et acquêts prevedeva, dopo i figli e i loro discendenti, gli ascendenti del de cuius e successivamente i parenti in li- nea collaterale, senza distinzione tra linea materna o paterna.

L’autonomia testamentaria di derivazione romanistica e il germanico diniego assoluto di testare trovarono un contemperamento nel riconosci- mento di piena disponibilità solo per i meubles et acquêts; invece lo scopo di assicurare la conservazione dei beni degli avi all’interno della famiglia per garantirne la potenza economica fu perseguito per mezzo del vincolo di indisponibilità reale per quattro quinti (secondo l’art. 292 della consue- tudine di Parigi dell’inizio del XIII secolo 111) che caratterizzava i propres o

– secondo il termine originario – l’héritage. Pertanto, i legati che eccedeva- no il quinto disponibile (quint datif) dei “propres” erano nulli.

Nel diritto consuetudinario francese tale quota indisponibile fu deno- minata réserve coutumière (o lignagère) 112. Questa, a differenza della legi-

tima romana connotata da una funzione alimentare, non costituiva un li-

mite alla libertà di testare in forza dell’idea morale dell’officium pietatis del testatore verso i congiunti, ma, specularmente, temperava il principio germanico di esclusione dell’autonomia testamentaria individuando la porzione disponibile (mentre la legitima romana fissava direttamente la quota indisponibile), in modo da preservare il patrimonio – e dunque la posizione economica e sociale – del casato 113.

(propres paternels), chiamando distintamente i parenti dell’una e dell’altra linea con la rea- lizzazione, dunque, di una separazione patrimoniale. L’inerenza dei propres alla linea da cui provenivano comportava due distinte riserve, una per ciascuna linea. Inoltre, poiché i pro-

pres erano i beni aviti trasmessi da generazione in generazione, in presenza di discendenti

si escludevano dalla successione gli ascendenti e in mancanza di parenti di una delle due linee non venivano mai chiamati gli ascendenti dell’altra linea, per cui il padre e gli ascen- denti paterni erano esclusi dalla successione nei beni materni e viceversa (si veda POTHIER,

Traité des successions, cit., ch. II, sect. II, art. II, 71).

111 Secondo la quale «Toutes personnes saines d’entendement et usans de leurs droicts,

peuvent disposer par testament et ordonnance de dernière volonté, au profit de personne ca- pable, de tous leurs biens meubles, acquests et conquests immeubles, et de la cinquième partie de tous leurs propres héritages, et non plus avant; encore que ce fust pour cause pitoyable».

112 Si vedano in proposito le approfondite riflessioni di M.COMPORTI, Riflessioni in tema

di autonomia testamentaria, tutela dei legittimari, indegnità a succedere e diseredazione, in Familia, 2003, p. 28.

113 Le differenze tra la réserve e la romanistica legitima emergono, oltre che nella descrit-

ta diversa funzione, altresì nel novero dei titolari che nel diritto romano includono i discen- denti, gli ascendenti e, qualora sia stata loro preferita una persona non rispettabile, anche i fratelli e le sorelle, mentre nel diritto consuetudinario sono tutti gli eredi della linea. Inoltre, la legitima si determina sulla base del relictum di cui costituisce una portio debita, invece la

réserve rappresenta una quota indisponibile circoscritta unicamente dei beni propres come

patrimonio distino dagli altri beni. Ancora, i due istituti divergono con riferimento al rilievo delle donazioni là dove la legitima investe anche i beni donati qualora al momento della do- nazione sia lesa la porzione dovuta al legittimario, al contrario la réserve non può essere fat- ta valere contro le donazioni ma solo nei confronti dei legatari dei propres. Infine, la legiti-

La réserve quindi rappresentava una licenza al principio romanistico di libertà testamentaria, concedendo al testatore la facoltà di disporre di una parte dei suoi beni a titolo di legato: la réserve era dunque ciò che rimane- va dedotta la porzione disponibile.

Diretto corollario della differente funzione della réserve rispetto alla le- gittima di diritto romano era la sua configurazione come pars hereditatis, vincolata agli eredi della linea e tutelata da un’azione avente natura reale, mentre – si rammenta – la legitima era un credito verso l’eredità avente per oggetto una portio bonorum che il testatore poteva soddisfare libera- mente, anche tramite denaro, con il solo limite che i beni indicati fossero scelti ex rebus substantiae patris 114.

Nel documento La tutela dei creditori del legittimario (pagine 68-71)