8.1. Il meccanismo di operatività del legato tacitativo
Il problema della tutela spettante ai creditori personali del legittimario si presenta altresì nell’ipotesi in cui questi, destinatario di un legato in so- stituzione di legittima di valore inferiore alla quota di riserva, rinunzi ad esperire l’azione di riduzione “accontentandosi” del legato, così perdendo il diritto di ottenere la legittima (art. 551 c.c.). Non è invero peregrino che il testatore voglia strumentalizzare l’art. 551 c.c. in modo da «riperimetra- re la responsabilità patrimoniale del legittimario escluso» 90, tanto più che
tale istituto consente l’esclusione del riservatario dall’eredità come sinoni- mo di pretermissione 91.
Al fine di verificare la possibilità di salvaguardare adeguatamente i cre- ditori particolari del legittimario, giova rammentare che il beneficiario di un legato in sostituzione di legittima (funzionale a salvaguardare l’unita- rietà di alcuni beni ereditari dei quali il disponente voglia evitare il frazio- namento e a scongiurare che il legittimario acquisti la qualità di erede 92)
90 Così S. P
AGLIANTINI, Legittimario pretermesso e tutela dei creditori: un esempio di mas-
sima (dottrinale) mentitoria, cit., p. 500. Giova rammentare che al fine di configurare un le-
gato in sostituzione di legittima l’intenzione del testatore, in mancanza di formule sacra- mentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto: in tal senso, si vedano: Cass., 3 novembre 2014, n. 23371, in Not., 2015, 1, p. 78; Cass., 16 gen- naio 2014, n. 824, in CED Cassazione, 2014; Cass., 29 luglio 2005, n. 16083, in Giust. civ., 2006, I, 1, p. 59.
91 In tal senso si veda L.M
ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale – Succes-
sione necessaria, cit., p. 114.
92 Il legato in sostituzione di legittima ha senso unicamente qualora sia accompagnato dal-
l’istituzione, da parte del disponente, di altri soggetti nell’intero suo patrimonio: invero, qualo- ra dovesse aprirsi la successione legittima per la mancanza in tutto o in parte della successio- ne testamentaria, come previsto dall’art. 457, comma 2, il legittimario destinatario di un lega- to in sostituzione di legittima acquisterebbe anche la qualità di erede rientrando fra i succes- sibili ex lege ai sensi degli artt. 566 ss. c.c. Secondo la dottrina prevalente il legato in sostitu- zione di legittima non è indice già ex se di una volontà di diseredazione in senso formale del legittimario: in tal senso L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale – Succes-
sione necessaria, cit., p. 114; C.M.BIANCA, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano,
1989, p. 522; A.PALAZZO, Le successioni, in Trattato Iudica-Zatti, Milano, 1996, p. 537. In giuri-
sprudenza, si veda Cass., 15 giugno 1999, n. 5918, in Mass. Giur. it., 1999, p. 735. Tale istituto privo di espressa normativa nel codice civile del 1865 nel vigore del quale era qualificato come legato come sottoposto alla condizione sospensiva della rinunzia del legittimario all’azione di riduzione, non trova riscontri neppure nel Code Napoléon. Tuttavia, secondo L. FERRI, Dei le-
gittimari, cit., p. 124, nota 1, sembra identificabile una figura analoga nel § 2307 del BGB (cd. Vermächtniss statt Pflichtteil) secondo il quale: «Se un legittimario è beneficiato con un legato,
egli può ottenere la quota di legittima, se rinunzia al legato. Se egli non rinunzia, non gli spet- ta un diritto alla quota di legittima, in quanto il valore del legato sia sufficiente» (questa tradu-
può scegliere di accettare o semplicemente non rinunziare il legato. Seb- bene l’oggetto del legato venga acquisito automaticamente al patrimonio del legatario, senza necessità di alcun atto di accettazione, ai sensi dell’art. 649 c.c. 93, l’atto di accettazione, benché non indispensabile 94, comporte-
rebbe la conferma dell’acquisto e la preclusione all’azione di riduzione volta a conseguire l’integrazione del valore del legato, ove fosse inferiore a quello corrispondente alla porzione legittima 95. Il legittimario beneficiario
del legato in sostituzione, quindi, verrebbe così tacitato e di fatto escluso dalla comunione ereditaria, senza diventare erede nella quota di riserva 96:
zione è quella che si legge nel codice civile tedesco tradotto a cura di S. Patti, Milano 2005. Ta- le norma nondimeno stabilisce che qualora il legittimario tacitato accetti il legato potrà – an- che senza che ciò gli sia espressamente concesso – conseguire un’integrazione ove il valore del lascito sia inferiore rispetto alla quota di legittima.
93 La dottrina maggioritaria ritiene che l’art. 649 c.c. stabilisca un “meccanismo automa-
tico” di attribuzione del legato, con la conseguenza che la rinunzia al medesimo comporta il venir meno di un acquisto già avvenuto; altrimenti non si comprenderebbe perché l’art. 551 pone la rinunzia al legato quale condizione dell’azione di riduzione: L.MENGONI, Successio-
ni per causa di morte. Parte speciale – Successione necessaria, cit., p. 118; G.CAPOZZI, Succes-
sioni e donazioni, Milano, 2002, p. 294; G.CATTANEO, La vocazione necessaria, in Tratt dir.
priv., diretto da Rescigno, vol. 5, Successioni, t. I, Torino, 1999, p. 455; G.TAMBURRINO, Suc-
cessione necessaria (dir. privato), cit., p. 1364; A.GIORDANO-MONDELLO, Legato (diritto civile), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1973, p. 748; A.MASI, Dei legati, in Comm. Scialoja e Branca, Bo- logna-Roma, 1979, p. 4; G.BONILINI, Dei legati (Art. 649-673), in Comm. Busnelli, Milano, 2006, p. 169. La giurisprudenza segue tale orientamento: si veda, ex multis, Cass., 15 marzo 2006, n. 5779, in Riv. not., 2007, p. 198; Cass., 27 maggio 1996, n. 4883, in Vita not., 1996, p. 1363; Cass., 15 maggio 1997, n. 4287, in Riv. not., 1998, p. 757; Cass., 14 aprile 1992, n. 4527, in Riv. not., 1992, p. 909; Cass., 4 dicembre 1991, n. 13036, in Giur. it., 1992, I, p. 1752. Con-
tra A.CICU, Il testamento, Milano, 1951, p. 232; A.TRABUCCHI, Forma necessaria per la rinun-
zia al legato immobiliare e natura della rinunzia al legato sostitutivo, in Giur. it., 1954, I, 1, p.
913; G.CRISCUOLI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1965, p. 510, i quali reputano l’art. 649 c.c. espressione soltanto di una “presunzione di accettazione”.
94 In tal senso si vedano le riflessioni di L.M
ENGONI, Successioni per causa di morte. Parte
speciale. Successione necessaria, cit., p. 120; G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, Pado-
va, 1982, p. 482; N. DIMAURO, Sulla forma della rinunzia al legato in sostituzione di legittima
avente ad oggetto diritti reali immobiliari, in Corr. giur., 1995, p. 713, e in giurisprudenza
Cass., 22 luglio 2004, n. 13785, in Mass. Giust. civ., 2004, p. 7; Cass., 27 maggio 1996, n. 4883, in Mass. Foro it., 1996; Cass., 16 febbraio 1954, n. 381, in Giur. it., 1954, I, 1, c. 812. Secondo altro orientamento, sarebbe invece indispensabile un atto di accettazione: F. MES-
SINEO, Manuale di diritto civile e commerciale, cit., p. 531; L. FERRI, Dei legittimari, cit., p.
134; G. CRISCUOLI, Il testamento. Norme e casi, Padova, 1995, p. 494; A. CICU, Legato in conto
o in sostituzione della legittima al coniuge superstite, in Foro pad., 1953, I, 137; P. MICHELI,
Pubblicità del legato in sostituzione di legittima come implicita rinuncia all’eredità contenente beni immobili, in Riv. not., 1948, p. 484. Ulteriore indirizzo reputa necessario un diverso at-
to negoziale di preferenza: U. MORELLO, Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di
legittima al coniuge, in Foro it., 1964, I, c. 1210. Si veda inoltre A. TRABUCCHI, Forma necessa-
ria per la rinuncia al legato immobiliare e rinuncia al legato sostitutivo, in Giur. it., 1954, I, 1,
c. 914, il quale riconduce l’atto di accettazione alla categoria dei negozi di scelta.
95 Fatto salvo il caso in cui non sia stata disposta la facoltà di chiedere il supplemento. 96 In proposito F. S
come limpidamente osservato da Mengoni, il legittimario acquiescente si preclude l’acquisto dell’azione di riduzione e, perdendo la qualità di suc- cessibile necessario, diventa “estraneo” 97.
In alternativa, il beneficiario del legato in sostituzione di legittima può rinunziare al legato e – essendo in tale caso pretermesso – esperire l’azio- ne di riduzione, che in ipotesi di esito positivo gli consentirà di assumere la qualifica di erede 98. Poiché l’effetto devolutivo del legato si produce già
al momento di apertura della successione, il potere di conseguire – agendo in riduzione – la parte dei beni ereditari spettante ex lege al legittimario esige, previamente o quanto meno contestualmente, la rinunzia al legato 99.
In altre parole, la delazione ex lege nella quota di legittima si avrà solo se e quando il legittimario rinunzierà al legato ed esperirà vittoriosamente l’a- zione di riduzione 100.
A tale bivio – conseguire il legato tacitativo ovvero rinunziare al mede- simo e agire in riduzione per ottenere quanto spettante a titolo di legitti- ma – può aggiungersi una terza opzione nel caso in cui al legato tacitativo si aggiunga l’espressa attribuzione della facoltà di chiedere un supplemen- to. Invero, la portata precettiva dell’ultima parte dell’art. 551, comma 2, c.c. consiste nel riconoscimento al legittimario al quale sia stato attribuito il legato sostitutivo, del diritto di ottenere il supplemento per l’ipotesi in cui il valore di esso risulti inferiore alla porzione di legittima 101.
8.2. La natura della rinunzia al legato tacitativo tra atto abdicativo e omissio adquirendi
Atteso l’acquisto ipso iure del diritto reale o personale oggetto di lega- to al momento dell’apertura della successione, in forza della regola gene- rale di cui all’art. 649 c.c., la rinunzia configura un negozio unilaterale dismissivo di un diritto già acquisito, sebbene non definitivamente fino
vile,II,Napoli,1961,p.697,parla in termini di legato “privativo”, volto a diseredare il bene- ficiario.
97 Così, L.MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessa-
ria, cit., p. 123.
98 Si veda Cass., 15 luglio 1966, n. 1910, in Foro it., 1966, I, c. 2446.
99 Sul punto si vedano Cass., 22 giugno 2005, n. 13380, in Riv. not., 2006, p. 777 e Cass.,
22 luglio 2004, n. 13785, in Mass. Giust. civ., 2004, p. 7. Tuttavia, l’esercizio dell’azione di ri- duzione di per sé solo non è sufficiente a far presumere la volontà di rinunziare al legato, dovendosi invece avere riguardo al complessivo comportamento del legatario, anche suc- cessivo alla proposizione del giudizio.
100 In tal senso Cass., 27 giugno 2013, n. 16252, in Riv. not., 2014, II, p. 769, con nota di
R.M.PICCOLO.
101 In proposito, si veda, tra i tanti, N.VIRGILIO, I legati in favore dei legittimari, in F. VOL-
all’atto di accettazione o di mancata rinunzia 102.
Secondo un’alternativa lettura, l’art. 649 c.c. – nel prevedere quale rego- la generale per i legati l’acquisto «senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare» – non pone alcuna regola di automaticità di acqui- sto ma solo una presunzione di acquisto del legato, altrimenti sarebbe pri- va di senso la disposizione di cui all’art. 650 c.c. che, con un’azione model- lata sull’actio interrogatoria, consente la fissazione di un termine per la ri- nunzia, confermando dunque uno stato di non definitività dell’acquisto del legato 103. Assumendo tale orientamento, l’acquisto del legato si perfezione-
rebbe solo quando non sarebbe più possibile una manifestazione dismissi- va dell’acquisto, di conseguenza con la rinunzia al legato tacitativo non si avrebbe la perdita di un acquisto ma un’omissio adquirendi 104.
Tale assunto si dedurrebbe sia dalla lettera dell’art. 551, comma 2, c.c. là dove l’inciso «Se preferisce di conseguire il legato» autorizza a ritenerlo non ancora acquistato al patrimonio del legittimario, sia da una conside- razione sistematica avendo riguardo all’ipotesi in cui il legato abbia ad og- getto un bene immobile. Invero, ove la rinunzia al legato fosse dismissiva di un diritto già acquisito, essa dovrebbe comportare il trasferimento della proprietà dell’immobile allo Stato ai sensi dell’art. 827 c.c., mentre è paci- fico che tale bene farà parte del compendio ereditario come se non vi fos- se stato l’arco temporale trascorso tra l’apertura della successione e la ri- nunzia al legato. Inoltre, con l’accettazione del legato in sostituzione di le- gittima, il legittimario compie una scelta in relazione alla vocazione suc- cessiva di cui egli è beneficiario, in quanto con il rifiuto di detta attribu- zione diventerebbe erede: da tale meccanismo si dedurrebbe come non vi sia acquisto ope legis del legato in sostituzione di legittima, integrandosi, di conseguenza, un mero rifiuto.
Dalla soluzione della questione “anagrafica” della rinunzia al legato tacita- tivo in termini di rinunzia abdicativa o di omissio adquirendi dipende la solu- zione della questione della forma scritta ad substantiam qualora il legato ab- bia ad oggetto beni immobili. Invero, ove si reputi integrata una rinunzia ab-
102 Esplicitamente in tal senso si veda V.A. M
ASI, Dei legati, cit., p. 4 e G. BONILINI, Dei le-
gati, cit., p. 175, secondo il quale l’acquisto ipso iure si giustifica in base al fatto che il legato
determina un incremento patrimoniale giacché il legatario non risponde dei debiti. In giuri- sprudenza si veda Cass., 15 marzo 2006, n. 5779, in Riv. not., 2007, p. 198, con nota di G.
MUSOLINO, La rinuncia al legato in sostituzione di legittima e Cass., 15 maggio 1997, n. 4287,
in Riv. not., 1998, p. 757.
103 Militano in tale direzione le riflessioni di A. CICU, Il testamento, cit., p. 234, e di S. MA-
SALA, Sulla forma della rinuncia al legato sostitutivo di legittima avente ad oggetto beni immo-
bili, in Riv. giur. sarda, 2001, p. 349.
104 Si veda L. F
ERRI, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, p. 16; G. CRISCUO- LI, Le obbligazioni testamentarie, Milano, 1965, p. 510; G. CARAMAZZA, Delle successioni te-
stamentarie, in Comm. De Martino, 1981, sub art. 651 c.c.; E. BRUNORI, Actio contra se?, in
dicativa, la rinunzia al legato avente ad oggetto diritti reali su beni immobili dovrebbe rivestire la forma scritta a pena di nullità in quanto il legato si ac- quisterebbe automaticamente al momento dell’apertura della successione. Quindi, in tal caso, il legatario che rinunzia al legato disporrebbe di un diritto reale già entrato nel suo patrimonio, con conseguente necessità di forma scritta a pena di nullità ai sensi dell’art. 1350, n. 5, c.c. 105.
Al contrario, dalla configurazione della rinunzia in argomento come atto di rifiuto discenderebbe la mancata necessità di forme sacramen- tali e l’applicazione del principio di libertà di forma: essendo un atto impeditivo di un acquisto non integrerebbe una vera e propria rinunzia a beni immobili con effetto traslativo, ma si limiterebbe a consacrare il mantenimento dello status quo, da cui la possibilità che tale atto sia manifestato tacitamente, anche mediante l’esercizio dell’azione di ridu- zione 106.
105 Per tale posizione maggioritaria in dottrina e in giurisprudenza, si rinvia alle rifles-
sioni di S. PUGLIATTI, Delle successioni testamentarie. Dell’istituzione di erede e dei legati, in
Comm. cod. civ., a cura di D’Amelio-Finzi, Firenze, 1941, p. 547; F. CARIOTAFERRARA, Le
successioni per causa di morte, cit., p. 153; G. AZZARITI, Le successioni e le donazioni, cit., p. 524; A. STOLFI, Appunti sull’art. 551 codice civile, in Giur. it., 1964, I, 2, c. 697; ID., In tema di
forma della rinunzia al legato immobiliare, in Foro it., 1954, I, c. 754; A. MASI, Dei legati (Art.
649-673), cit., p. 15; C.M.BIANCA, Diritto civile. La famiglia. Le successioni, cit., p. 685; E. PE- REGO, I legati, in Trattato Rescigno, VI, t. 2, Torino 1982, p. 225; A.GIORDANO-MONDELLO, voce
Legato (dir. civ.), cit., p. 748; C. GANGI, La successione testamentaria, II, Milano 1952, p. 114; G.
CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 646; N.DIMAURO, Legato in sostituzione di legittima
avente ad oggetto diritti reali immobiliari e forma della rinunzia, in Giust. civ., 1995, I, p. 1509;
ID., Forma della rinunzia al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto diritti reali im-
mobiliari, in Riv. not., 1995, p. 335; M. FERRARIOHERCOLANI, Il legato in sostituzione di legitti-
ma, in Trattato di dir. delle successioni e donazioni, diretto da G. Bonilini, III, La successione legittima, Milano, 2009, p. 334; D.ACHILLE, Legato in sostituzione di legittima e forma della ri-
nunzia (in presenza di diritti reali immobiliari), in Riv. dir. civ., 2011, p. 591. In giurisprudenza
si vedano, tra le tante, in ordine cronologico, Cass., 3 aprile 1954, n. 1040, in Foro it., 1954, I, c. 754; Cass., 5 giugno 1971, n. 1683, ivi, 1971, I, c. 2516; Cass., 26 gennaio 1990, n. 459, in
Giur. it., 1990, I, 1, c. 1252; Cass., 2 febbraio 1995, n. 1261, in Corr. giur., 1995, p. 711. Tra le
pronunce di merito: Trib. Montepulciano, 13 gennaio 1960, in Giur. it., 1960, I, 2, c. 586; Trib. Messina, 26 luglio 1963, in Rep. Foro it., 1964, voce Successioni, n. 55; App. Genova, 8 maggio 1957, ivi, 1957, voce Successioni, n. 219; App. Bari, 15 gennaio 1964, ivi, 1964, voce Succes-
sioni, n. 111; App. Milano, 28 maggio 1968, ivi, 1968, voce Successione, n. 85; Cass., 3 aprile
1954, n. 1040, in Foro it., 1954, I, c. 754; Cass., 5 giugno 1971, n. 1683, ivi, 1971, I, c. 2516; Cass., 26 gennaio 1990, n. 459, in Giur. it., 1990, I, 1, c. 1252; Cass., 2 febbraio 1995, n. 1261, in Corr. giur., 1995, p. 711.
106 Tale orientamento minoritario è suffragato in particolare da A. T
RABUCCHI, Forma ne-
cessaria per la rinuncia al legato immobiliare e rinuncia al legato sostitutivo, cit., c. 911; ID., voce Legato (diritto civile), in Noviss. Dig. it., IX, Torino, 1957, p. 616; L. FERRI, Rinunzia e
rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960, p. 16; E. BRUNORI, Actio contra se?, cit., c. 586. Su tale indirizzo si registrano unicamente pronunce di merito: si vedano App. Roma, 3 febbraio 2004, n. 555, inedita, poi riformata da Cass., sez. un., 29 marzo 2011, n. 7098, su cui infra; App. Cagliari, 20 marzo 1961, in Rep. Foro it., 1962, voce Successione, n. 121; App. Catanza- ro, 26 aprile 1952, in Foro pad., 1953, I, c. 659.
Reputato necessario il rispetto del requisito formale per la rinunzia al legato tacitavo, si discute sulla differente articolazione dell’onere di trascri- zione in presenza di diritti immobiliari 107. Riconoscendo alla rinunzia al
legato natura abdicativa, si dovrebbe trascrivere dapprima l’acquisto auto- matico dal de cuius al legatario ex art. 2648 c.c. (altrimenti il legatario non sarebbe titolare abilitato a trascrizioni difettando la continuità ai sensi dell’art. 2650 c.c.) e poi la sua rinunzia a favore del defunto in quanto il legatario non può stabilire chi siano i chiamati in sua vece.
Secondo invece l’orientamento che considera il legato un acquisto im- mediato sottoposto alla condizione risolutiva della rinunzia, quest’ultima non dovrebbe essere trascritta ma annotata ai sensi dell’art. 2655 c.c. solo ove la trascrizione sia stata già in precedenza effettuata sulla base di un estratto autentico del testamento, come prescritto dall’art. 2648 c.c., giacché il suo effetto risolutivo dell’acquisto farebbe rientrare il bene nella massa ereditaria 108. Qualora invece non fossero state eseguite le formalità richie-
ste dall’art. 2648 c.c., la trascrizione della rinunzia non sarebbe necessaria. Al contrario, la dottrina che assegna all’atto di rinunzia al legato tacita- tivo la natura di rifiuto nega la sua trascrivibilità: non essendovi alcun ef- fetto dismissivo, in quanto nessun bene sarebbe entrato nel patrimonio del legatario rinunziante, mancherebbero i presupposti per la trascrizio- ne 109. In tale ipotesi, tuttavia, occorre che nessuno abbia mai trascritto
l’acquisto, sicché gli ulteriori soggetti che prenderanno il posto del legata- rio rinunziante trascriveranno il proprio acquisto in forza dell’art. 2648 c.c. contro il de cuius (non acquistando alcunché dal legatario rinunzian- te), utilizzando l’estratto del testamento accompagnato dalla copia auten- tica dell’atto di rinuncia ex art. 2643, n. 5, c.c. Qualora invece l’attribuzio- ne del legato sia stato trascritto, la rinuncia andrà annotata a margine, evitando la contemporanea sussistenza di più acquisti del medesimo bene verso un dante causa.
107 Giova rammentare che nel vigore del codice del 1865 non era contemplato alcun
onere di trascrizione degli acquisti mortis causa. In proposito A. CIATTI CÀIMI, La trascri-
zione degli acquisti a causa di morte, in R. CALVO-G.PERLINGIERI (a cura di), Diritto delle
successioni, II, Napoli 2009, p. 811, il quale sottolinea come l’art. 17 del r.d. 30 dicembre
1923, n. 3272 in materia fiscale abbia esteso le norme sulla trascrizione alla successione di beni immobili.
108 In tal senso si veda R.N
ICOLÒ, La trascrizione, Milano, 1973, II, p. 21; A.TRABUCCHI,
voce Legato (diritto civile), cit., p. 616 (che ivi si esprime in termini sia di “effetto abdicati- vo” sia – ivi, p. 617 – anche di “impedimento che si frappone all’attuarsi della fattispecie ac- quisitiva” e poi ancora di suo “effetto retroattivo”); A. MASI, Dei legati, cit., p. 14; G. BENE-
DETTI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, p. 173; F. GAZZONI, La trascrizione
immobiliare, t. I, in Cod. civ. comm., fondato da P. Schlesinger e diretto da F.D. Busnelli,
Milano 1998, p. 227.
109 Per tale tesi si veda L.F
ERRI-P.ZANELLI, Della trascrizione immobiliare, in Comm. Scialo-
Le Sezioni Unite del 2011 110 hanno espressamente risolto tale questio-
ne stabilendo che la rinunzia al legato tacitativo contenente beni immobili esige la forma scritta, in modo da soddisfare così l’esigenza di certezza dei trasferimenti immobiliari, permettendo l’annotazione dell’atto di rinunzia a margine della trascrizione dell’acquisto 111. È stato quindi ribadito che
l’automaticità dell’acquisto del legato non è impedita dalla facoltà alterna- tiva in capo al legittimario di rinunziare al legato stesso e domandare la quota di legittima: tale facoltà dimostra unicamente che l’acquisto del le- gato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva co- stituita dalla rinunzia che, tuttavia, non sottrae quest’ultima, qualora abbia ad oggetto beni immobili, alla forma scritta richiesta dalla fondamentale esigenza della certezza dei trasferimenti immobiliari 112.
Pertanto, da questa pronuncia si desume che il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell’art. 649 c.c., si acquista
ipso iure senza bisogno di accettazione. L’eventuale volontà, espressa o ta-
cita, del legittimario beneficiario di conservare il lascito testamentario as- sume dunque valore confermativo della già realizzata acquisizione patri- moniale, implicando la perdita immediata ope legis del diritto di chiedere