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B La valutazione circa l’attendibilità del “risultato di prova”

CAPITOLO 2: LIBERO CONVINCIMENTO E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE

2.13. B La valutazione circa l’attendibilità del “risultato di prova”

Una volta che il giudice abbia definito mediante un ragionamento inferenziale il significato cognitivo dell’elemento di prova, si apre la fase costruita dal “momento della valutazione probatoria212”, indicando con tale espressione la fase in cui l’organo giurisdizionale procede dapprima al vaglio di ciascuna delle prove ottenute e poi all’esame

209 UBERTIS, La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Utet

giuridica, Torino, 1995, 80.

210 ID., La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici, Utet, Torino,

1995, cit., 6.

211 SANTORIELLO, I criteri di valutazione della prova, in Aa. Vv., La prova penale, volume terzo La valutazione della prova, a cura di GAITO, Utet giuridica,

Torino, 2008, 370.

212 UBERTIS, La prova penale: lessico e struttura, in Argomenti di procedura penale, II, Giuffrè, Milano, 2006, cit., 117.

109 complessivo delle diverse risultanze istruttorie acquisite.

Successivamente all’aver determinato il contenuto epistemologico che può essere desunto dallo strumento istruttorio utilizzato, il giudice deve verificare se tale dato di conoscenza possa essere effettivamente posto a base della sua decisione, ovvero se lo stesso sia dotato di un sufficiente grado di attendibilità.

È da ritenersi priva di legittimazione non solo la pronuncia giudiziale adottata dal giudice senza una preventiva acquisizione di qualsiasi dato cognitivo, ma anche la decisione emessa sulla base di elementi conoscitivi di cui il soggetto decidente ignora la provenienza e l’attendibilità213.

Alcuni autori ritengono a tal punto fondamentale il giudizio sull’attendibilità del dato epistemico fornito dallo strumento istruttorio da sostenere che sia necessario esaminare il grado di attendibilità della fonte e/o dei mezzo di prova “preliminarmente all’operazione inferenziale relativa al passaggio dall’elemento al risultato di prova214”. Secondo altra parte della dottrina215 invece, il ragionamento del giudice finalizzato a desumere il risultato di prova e quello indirizzato a valutare l’affidabilità del mezzo esperito in giudizio devono essere pressoché contestuali, dato che spesso è proprio il contenuto dell’elemento di prova ad indirizzare il giudizio circa la sua attendibilità216.

Tale precisazione circa la sequenza temporale corrente fra la valutazione

213 FERRAJOLI, Diritto e ragione, Teoria del garantismo penale, Ed.

Laterza, Roma-Bari, 2002, cit., 20.

214 UBERTIS, La prova penale: lessico e struttura, in Argomenti di procedura penale, II, Giuffrè, Milano, 2006, cit., 118.

Continua sostenendo che «non conviene nemmeno procedere all’inferenza che conduce dall’elemento al risultato di prova se si ritiene, ad esempio, che il teste non sia affidabile o che il documento non sia autentico o che l’esperimento giudiziale non sia stato sufficientemente riproduttivo della situazione oggetto dell’indagine».

215 SANTORIELLO, I criteri di valutazione della prova, in Aa. Vv., La prova penale, volume terzo La valutazione della prova, a cura di GAITO, Utet giuridica,

Torino, 2008, 371.

216 Ad esempio, in caso di perizia medico-legale è difficile sostenere a priori

l’attendibilità delle conclusioni del perito se si ignorano le metodologie ed i criteri seguiti dallo stesso nell’esperimento del suo incarico.

110 dell’elemento di prova ed il momento della verifica del grado di attendibilità della fonte e/o del mezzo è in grado di orientare le corrette modalità di assunzione di questi ultimi, in quanto è necessario consentire alle parti processuali di partecipare all’istruttoria al fine di influire non solo sulla determinazione del contenuto del dato probatorio, ma anche sul giudizio circa l’affidabilità dello stesso, non essendo infatti predeterminato rispetto all’espletamento del relativo strumento probatorio.

Quanto all’oggetto del giudizio di affidabilità possiamo rilevare che la conclusione dello stesso dipenda in via esclusiva dalla valutazione che il giudice fornisce circa la possibilità da parte del mezzo o della fonte di prova di arrecare dati cognitivi forniti del carattere di attendibilità e correttezza epistemologica217.

Posto dunque che il giudizio sull’affidabilità dell’informazione probatoria218 dipenda dal mezzo o dalla fonte di prova che lo introduce in giudizio, occorre distinguere le ragioni per cui è necessario che il giudice proceda sempre a tale valutazione.

In talune ipotesi, il giudice procede all’acquisizione di mezzi di prova della cui idoneità il legislatore ha operato una prima valutazione positiva in termini astratti, lasciando poi al giudice la stima circa l’affidabilità del singolo strumento istruttorio utilizzato, e ciò in quanto la validità epistemologica dello stesso varia in maniera significativa a seconda delle caratteristiche concrete che ne accompagnano l’acquisizione. In relazione ad altre ipotesi invece, l’obbligo per il giudice di procedere alla verifica di attendibilità dipende dal fatto che è utilizzato un mezzo di prova la cui capacità epistemologica non è riconosciuta dal

217 Ad esempio, se il teste dichiara di aver visto l’imputato accoltellare la

vittima, ma nel contempo si accerta che lo stesso è fortemente miope ed era molto lontano dalla scena del delitto, che peraltro si è verificato in ora notturna, siamo in presenza di una valutazione di inaffidabilità del teste, in ragione delle sue condizioni personali e delle circostanze in cui avrebbe assistito all’accaduto.

218 IACOVIELLO, Motivazione della sentenza penale, ED, agg. IV, Milano,

111 legislatore.

Esempio emblematico di tale circostanza è rappresentato dalla disciplina in tema di prove atipiche. L’art. 187 c.p.p. dispone infatti che quando si debba assumere una prova non disciplinata dalla legge occorra preliminarmente verificare se la stessa “risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti”, proprio perché tale valutazione non risulta essere stata fatta in precedenza ed in termini generali dal legislatore. La problematica del mancato riconoscimento da parte del legislatore di un idoneo apporto epistemologico da parte dello strumento istruttorio utilizzato dal giudice sussiste sia con riferimento alle cosiddette prove atipiche ma anche con riferimento all’utilizzo in sede penale del sapere scientifico attraverso l’ausilio di esperti, portatori di un sapere cui di regola tanto il giudice che le parti sono estranee.

È necessario evidenziare come il fatto che il legislatore consenta l’utilizzo di saperi extragiuridici non autorizza l’autorità giurisdizionale a rimettere ai componenti della comunità scientifica la decisione sulla fondatezza della regiudicanda219.