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Provvisorietà della scienza

CAPITOLO 2: LIBERO CONVINCIMENTO E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE

3.10. Provvisorietà della scienza

Sono proprio la fiducia nel progresso ed il fatto che la scienza progredisca attraverso l’avvicendarsi di teorie una migliore dell’altra a compensarci per la perdita di certezza della stessa.

«Una volta caduto il dogma della onnipotenza della scienza, non dobbiamo sprofondare in uno agnosticismo assoluto che ci porti ad escludere il prezioso ausilio di tale disciplina nel processo287».

Il giudice in un dato momento storico ha il dovere di pronunciarsi anche se la decisione si fonda su elementi che in futuro potrebbero essere falsificati288. Una decisione è infatti giusta se è basata su di una prova scientifica ritenuta valida al momento in cui una sentenza è pronunciata289.

Nonostante la perenne provvisorietà che connota la scienza, non possiamo sostenere che la verità non esista perché, se così fosse, perderebbe significato anche la stessa funzione giurisdizionale; «come è possibile applicare all’imputato anni di carcere se non sul presupposto che il fatto, che gli è addebitato, è stato accertato al di là del ragionevole dubbio? Altro è affermare che la finitezza dei mezzi a disposizione dell’uomo deve sempre portarci a dubitare dell’assolutezza delle singole

286 FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, DDP, 2008, Dossier 1, che

ricorda come il metodo corrisponda sostanzialmente alle inferenze “per sottrazione” tipiche della logica classica.

287CONTI, TONINI, Il diritto delle prove penali, seconda edizione, Giuffrè,

Milano, 2014, 166.

288 DOMINIONI, In tema di nuova prova scientifica, cit., 1064. 289 FERRUA, Processo penale e verità, in Dem. dir., 2000, cit., 207.

140 decisioni, altro è sostenere che una verità non esiste290».

Tuttavia, anche il falsificazionismo non è esente da limiti.

Il principale ostacolo con cui si scontra il falsificazionsimo è rappresentato dalla c.d. tesi di Duhem-Quine, secondo la quale la falsificazione di una proposizione isolata è inattuabile, perché nella scienza reale nessuna proposizione teorica affronta da sola la prova dell’esperienza291. Dal momento che ogni ragionamento sperimentale

poggia su un certo numero di proposizioni ausiliare che, congiunte all’enunciato da sottoporre a controllo, servono ad individuare i potenziali falsificatori, anche in caso di esito negativo delle prove sperimentali lo scienziato potrà sempre indirizzare la proposizione verso una delle tante proposizioni ausiliarie richieste per il controllo empirico e correggere in tal modo l’originaria teoria formulando una diversa ipotesi.

Inoltre, è importante rilevare come i dati empirici utilizzati siano a loro volta condizionati da altre teorie e perciò è necessario che essi siano indipendenti dalla teoria cui agiscono come falsificatori292.

Il merito principale dell’innovativo approccio epistemologico, tuttavia, è quello di aver superato la visione classica della gnoseologia, convinta di poter addivenire ad una “fondazione assoluta” del sapere,

290 SILVESTRI, Scienza e coscienza: due premesse per l’indipendenza del giudice, in Dir. pubbl., 2004, fasc. 2, 411-438.

291 La paternità della tesi è attribuita all’epistemologo PIERRE-DUHEM che la

espose nella sua opera La teoria fisica: il suo oggetto e la sua struttura (1906), trad., it., il Mulino, Bologna, 1978; ma è stata resa famosa dalla critica di WILLARD VAN ORMAN QUINE ai ‘due dogmi dell’empirismo’. Rifiutando il secondo dogma dell’empirismo, in base al quale sarebbe possibile esaminare il contenuto empirico dei soggoli enunciati, Quine afferma che «le nostre proposizioni sul mondo esterno si sottopongono al tribunale dell’esperienza sensibile non individualmente ma solo come un insieme solidale»; conseguentemente che «l’unità di misura della significanza empirica è tutta la scienza nella sua globalità», da qui il termine ‘olismo’. Due dogmi

dell’empirismo (1951), in Il problema del significato (1961), trad., it., Ubaldini

Editore, Roma, 1966, 39-40. Cfr. FERRUA, La prova nel processo penale, Volume I,

Struttura e procedimento, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015, 274.

292 LORUSSO, La prova scientifica, in Aa. Vv., La prova penale, volume primo, Il sistema della prova, a cura di GAITO, Utet giuridica, Torino, 2008, 300 ss.

141 introducendo ed affermando il concetto di fallibilità di ogni metodo di ricerca e favorendo in tal modo il pluralismo scientifico a scapito di ogni monismo e dogmatismo293.

Infatti, «il marchio dello ‘scientifico’ non sta più nell’impossibile pretesa di una conoscenza ‘indubitalmente certa’, ma nell’approccio critico, nel controllo intersoggettivo; propriamente scientifico è ciò che distrugge la scienza precedente294».

È perciò necessario che la stessa epistemologia prenda atto del suo fallimento come impresa fondazione che pretende di garantire un Metodo di conoscenza incondizionatamente sicuro, attraverso l’imposizione di criteri aprioristici di razionalità.

Da tale riflessione emergono due possibilità.

Quella più radicale consiste nella riduzione dell’epistemologia ad una scienza più descrittiva, naturale, che verte sul soggetto umano nella globalità dei suoi processi conoscitivi. Tale epistemologia ‘naturalizzata’ studia come i soggetti cognitivi formano, acquisiscono e trasmettono le loro conoscenze a partire dall’osservazione e diventa in tal modo un capitolo della psicologia, e quindi della scienza naturale che viene ad assorbire la meta-scienza per eccellenza.

L’altra possibilità, che è invece qui privilegiata, consiste nell’ipotizzare che l’epistemologia conservi la sua natura di scienza normativa che detta i criteri di scientificità del sapere, ma al contempo riconosca la fallibilità di ogni metodo e moderi le sue pretese295. L’epistemologia deve quindi studiare le procedure di controllo commisurando le pretese di conoscenza di ciascun settore al tipo di persuasività che è lecito esigere in quel campo, senza accogliere né rifiutare in toto lo scetticismo.

293 FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, DDP, 2008, Dossier 1, 14. 294 ID., La prova nel processo penale, Volume I, Struttura e procedimento, G.

Giappichelli Editore, Torino, 2015, 275.

295 ID., Epistemologia scientifica ed epistemologia giudiziaria: differenze, analogie, interrelazioni, in Aa. Vv., La prova scientifica nel processo penale, a cura

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