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Il ragionevole dubbio nel sistema d’oltreoceano

RAGIONEVOLE DUBBIO

4.5. Il ragionevole dubbio nel sistema d’oltreoceano

La locuzione “ragionevole dubbio” richiama il sistema nordamericano che dagli anni Settanta dello scorso secolo, sull’onda della giurisprudenza della Corte Suprema, rappresenta la culla del principio beyond all (any) reasonable doubt407.

Fino a tal momento, la regola BARD, era nella giurisprudenza degli Stati Uniti ampiamente applicata, «ma più per consuetudine e per rispetto dei precedenti che non come obbligo derivante da una

prescrizione di legge408».

La svolta è avvenuta nel 1970, con la sentenza della Corte suprema federale nota come In re Winship409, dal nome del ricorrente, Samuel Winship, un dodicenne accusato di aver rubato poco più di cento dollari dal portafogli di una donna e che i giudici di New York, sia in primo grado che in appello, avevano condannato alla pena prevista (training school) sulla base della ritenuta prevalenza degli elementi a carico su quelli a discarico.

Nella circostanza, la Corte suprema degli U.S.A. accolse il ricorso, precisando che il giudizio di colpevolezza del minore, siccome fondato sul criterio tipicamente civilistico della preponderance of evidence (o preponderant probability), non era in linea con i principi costituzionali: infatti, il canone usato dai giudici newyorkesi non poteva trovare applicazione nel processo penale, in cui, tradizionalmente, per condannare era richiesto lo standard dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, l’unico idoneo a garantire il diritto al giusto processo secondo la legge, enunciato dal XIV Emendamento della Costituzione federale.

407 Acronimo “BARD”. Cfr. CONTI, TONINI, Il diritto delle prove penali,

seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2014, 74.

408 D’ALESSANDRO, L'oltre ogni ragionevole dubbio stella revisione del processo (Commento a Cass. pen., Sez, I, 12-5/8-6-2001, rie. Contena), in Riv. ital. dir. proc. penale, 2004, 688.

186 La sentenza In re Winship ha quindi costituito il primo riconoscimento in via ufficiale di una regola che era già presente nel sistema, ma si prestava fino ad allora a interpretazioni e applicazioni contrastanti410.

Dopo tale sentenza, la giurisprudenza della Corte suprema federale ha avvertito in maniera sempre più pressante l’esigenza di dare alla regola BARD basi maggiormente solide non solo di quelle costruite sulle teorie soggettivistiche, ma anche di quelle che, per contrapposizione, possono essere definite oggettivistiche, in quanto volte alla ricerca di quale sia, alla luce delle risultanze processuali, il limite di ragionevolezza superato il quale il dubitare della colpevolezza dell’imputato, in quanto non più ragionevole, diviene ininfluente ai fini del decidere411.

Tale esigenza è stata avvertita nel sistema processuale statunitense in conseguenza di tre fondamentali fattori:

I. la decisione in causa Winship, evidenziando nell’esclusione della preponderance of evidence il tratto distintivo del processo penale rispetto a quello civile, ha imposto una nozione “qualitativa” del ragionevole dubbio, in cui parrebbe non esservi spazio per le teorie “quantitative” o “statistiche”, dacché neppure un’elevata probabilità di colpevolezza è in grado di azzerare il pericolo di condannare un innocente; II. nei processi con giuria, prima che i dodici rappresentanti del

popolo si ritirino in camera di consiglio, al presidente della Corte spetta non soltanto di dare loro le istruzioni del caso,

410 A quanto sembra, la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio come criterio

di giudizio per le decisioni delle giurie nordamericane è molto risalente nel tempo: per esempio, compare già nella sentenza Cammanwealth v. Weber della Corte suprema del Massachussets (1850), richiamata da Ass. Milano, 9-5-2005 (dep. 18-7-2005).

411 CONTI, Ragionevole dubbio e “scienza delle prove”: la peculiarità dell’esperienza italiana rispetto ai sistemi di common law, in L’assassinio di Meredith

Kercher. Anatomia del processo di Perugia, a cura di MONTAGNA, Aracne editrice S.r.l., Roma, 2012.

187 invitandoli tra l’altro a dichiarare l’imputato colpevole (guilty) solo se certi della sua responsabilità beyond any reasonable doubt, ma anche di spiegare che cosa debba intendersi per reasonable doubt;

III. la scelta dei giurati nell’alternativa colpevole/non colpevole (guilty/not guilty) si sostanzia in un atto immotivato che non consente di percorrere a ritroso l’iter logico seguito per formularlo412.

La dottrina italiana ha messo in evidenza che tale peculiarità si ripercuote sui contenuti dello standard probatorio413. Poiché la giuria non esterna la motivazione della decisione, che rimane sconosciuta per la collettività, negli Stati Uniti non si è posto il problema che potremmo definire dell’“oggettivazione razionale del dubbio”.

«Il dubbio non deve attraversare la griglia logica della spiegazione, che passa dall’esame delle prove e dalla esternazione dei passaggi di tale valutazione. Pertanto, esso può restare “logicamente involuto” e tale limite ha determinato l’assenza dello sviluppo di una teoria logica della motivazione razionale414».

Sono proprio la natura immotivata del verdetto e la mentalità estremamente pragmatica che connota gli operatori giuridici ad aver impedito che il concetto di “ragionevolezza” pervenisse ad una compiuta elaborazione logica. Tale ultimo profilo caratterizza in modo più immediato gli ordinamenti continentali nei quali la motivazione razionale rende palese la decisione del giudice fornendone la giustificazione all’interno e all’esterno del processo.

412 CELLETTI, Considerazioni, anche di diritto comparato, sul canone del giudizio di colpevolezza (“al di là di ogni ragionevole dubbio”) dettato dall’art. 533, co. 1, c.p.p.m modificato dalla L. 20-02-2006 n. 46, in Il Foro ambrosiano, 2009 fasc.

4, 493 ss.

413 CANZIO, L’ “oltre ogni ragionevole dubbio” come regola probatoria e di giudizio nel processo penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2004, 304 ss.

414 CONTI, TONINI, Il diritto delle prove penali, seconda edizione, Giuffrè,

188 Nella moderna cultura democratica, la regola in dubio pro reo appare un principio di civiltà comunemente recepito, anche se nessuno dei principali paesi europei reca una codificazione espressa415. Si è segnalata in dottrina l’esistenza di una sorta di paradosso storico: nei sistemi a verdetto immotivato vige la regola del ragionevole dubbio, mentre negli ordinamenti con obbligo di motivazione non è espressamente prevista tale regola di giudizio416.

4.6. I canoni delle sentenze di assoluzione e di condanna secondo il