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Metodo scientifico

CAPITOLO 2: LIBERO CONVINCIMENTO E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE

3.8. Metodo scientifico

È opportuno soffermarsi su alcune questioni che attengono al metodo scientifico ed ai suoi rapporti con il processo penale. Si tratta di una relazione che può essere esaminata da una duplice punto di vista: quello “generale”, che si occupa del “metodo funzionale ad una giusta decisone sulla colpevolezza o no dell’imputato” e quello “particolare”, che guarda al metodo adoperato da periti, consulenti tecnici e dallo stesso

278 Per esempio, in materia balistica per poter accertare l’esatto svolgimento di

un fatto complesso occorre prendere in considerazione non solo le leggi scientifiche che riguardano le deviazioni impresse ai proiettili dall’impatto con materie e corpi solidi ma altresì quelle che riguardano la consistenza e l’idoneità di questi corpi a deviare il colpo, la potenza dell’arma, la distanza e la posizione delle persone coinvolte. BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Aa. Vv., La prova

scientifica nel processo penale, a cura di De Cataldo Neuburger, Cedam, Padova,

136 organo giudicante “per risolvere specifiche questioni di carattere tecnico, rilevanti per la decisione finale” (art 220 c.p.p.)279.

Il concetto di “metodo scientifico” è ad ogni modo il medesimo, desumibile dalla tradizionale dottrina epistemologica: è “scientifico” quel metodo che mira a costruire un “sapere certo e giustificativo”, mediante un protocollo di operazioni finalizzate ad un risultato la cui validità sotto il profilo cognitivo è sancita dal giudizio della comunità di esperti del settore.

È noto il paradosso insito in tale definizione, in quanto non esiste un metodo che, se pur diligentemente seguito, possa far pervenire ad una conoscenza certa e sicura280, se escludiamo dall’osservazione le scienze formali od analitiche (logica, matematica, geometria ecc.) in cui la verità delle premesse si trasmette in maniera invariata alle conclusioni, di tal che non è logicamente ipotizzabile che, essendo vere le prime, non risultino vere le seconde; le scienze empiriche o reali281, infatti, non offrono un metodo idoneo ad assicurare l’assoluta certezza o verità delle conclusioni, che possono essere rappresentate come probabili.

La tesi che contrappone le scienze naturali a quelle umane sul presupposto che le prime garantiscono una conoscenza assolutamente certa, preclusa alle seconde, non è oggi più sostenibile in quanto la differenza è solo di grado.

È, infatti, ormai incontestabile che qualsiasi teoria scientifica abbia un carattere congetturale, poiché il materiale su cui si fonda, ovvero le prove empiriche, è astrattamente compatibile con una pluralità di tesi: per quanto abbondante sia, risulterà pur sempre insufficiente a

279 FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, DDP, 2008, dossier 1, cit.,

12; TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in Aa. V.v.,

La prova scientifica nel processo penale, a cura di De Cataldo Neuburger, CEDAM,

Padova, 2007, cit., 59.

280 FEYERABEND, Il realismo scientifico e l’autorità della scienza (1979), ed.

it., Milano, 1983.

281 A loro volta distinte in scienze della natura (fisica, chimica, biologia ecc.) ed

in scienze umane (psicologia, antropologia, sociologia, storiografia ecc.). FERRUA,

137 dimostrare in maniera indiscussa e definitiva la verità di una teoria, lasciando un eventuale accesso ad ipotesi alternative, anche se meno attendibili, in grado di avvalorare i medesimi fatti282.

Riconosciuta la fallibilità di ogni procedura, nessuna delle quali è in grado di dettare la scelta della teoria “vera”, possiamo convenire sull’esistenza di un generale modello di metodo scientifico, valido per ogni scienza, capace di assicurare razionalità alla discussione. Tale modello, destinato a trascendere le diverse tecniche di prova dei singoli settori, è costruito sui tre momenti dell’elaborazione dovuta a Karl Popper caratterizzati dalla proposizione del problema, dall’elaborazione della teoria e dalla sua critica.

Il passaggio cruciale è costituito dalla critica della teoria, ossia dal controllo dell’ipotesi congetturale proposta come soluzione del problema.

Il modello c.d. “falsificazionista” elaborato da Popper si distanzia dall’empirismo logico. Quest’ultimo sosteneva un metodo induttivo di verificazione per così dire ascendente in cui le osservazioni di base confermavano un asserto generale.

Popper capovolge la distinzione del modello, sostituendo al criterio induttivo della verificazione quello della falsificazione che procede in linea discendente283.

3.9. Il falsificazionismo

Secondo il metodo di falsificazione elaborato da Popper, data una ipotesi

282 Secondo FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, DDP, 2008,

dossier 1, 12, 13 «Le prove empiriche sono, infatti, compatibili, compatibili con una pluralità di costruzioni teoriche, per la scelta tra le quali non si dispone di alcun algoritmo, ossia di un insieme di regole che, fedelmente seguite, conducano alla soluzione esatta…In breve, esiste sempre un pluralità di teorie in grado di spiegare i medesimi fatti empirici».

283 LORUSSO, La prova scientifica, in Aa. Vv., La prova penale, volume primo, Il sistema della prova, a cura di GAITO, Utet giuridica, Torino, 2008, cit., 300.

138 su come si è svolto il fenomeno in un caso particolare, si deducono dalle regole ad esso applicabili quali sono le conseguenze che devono essersi verificate. Quindi, si procede alla osservazione empirica per verificare in concreto se tali conseguenze si siano verificate. In caso positivo, la regola è stata validamente applicata. In caso negativo (e cioè se anche una sola conseguenza non si è verificata) si deduce che la regola potrebbe non essere valida per spiegare l’esistenza di quel fenomeno284. Il falsificazionismo muove quindi da un’ipotesi teorica per individuare in forma ipotetico-deduttiva i suoi falsificatori potenziali, cioè tutte le asserzioni che servono al suo controllo. Solo quando una teoria abbia manifestato un adeguato grado di resistenza a tali verifiche resistendo ad un numero significativo di severi controlli, allora è corroborata e può essere provvisoriamente accolta285.

284 Il pensiero falsificazionista di POPPER è riconosciuto come uno dei cardini

della moderna epistemologia. Lo studioso ha determinato l’abbandono definitivo della c.d. induzione per enumerazione. Tale metodo, che fino ad allora aveva costituito il principale criterio di costruzione delle leggi scientifiche, consisteva nell’analisi di un numero finito dì casi particolari identici, dalla cui generalizzazione sarebbe nata una teoria scientifica. Secondo il filosofo, non è logico trarre una regola generale da casi particolari. Sarà sempre possibile essere indotti in errore. «Per quanto numerosi siano i casi di cigni bianchi che possiamo avere osservato, ciò non giustifica l’asserzione che tutti i cigni sono bianchi» (K.R. POPPER, Problemi, scopi e responsabilità della scienza, in Scienza e filosofia, Torino, 1969, 151; ID., Logica della scoperta scientifica,

Torino, 1970, 5 ss). Ad avviso di POPPER, una teoria non può mai essere verificata, ma soltanto falsificata: non vi è alcun metodo scientifico che sia in grado di dimostrare la verità di una legge scientifica, ma solo, eventualmente, la sua falsità: «La verità è che tutti siamo fallibili e la scienza è fallibile. E la scienza è fallibile perché la scienza è umana: nella prospettiva logica, nessuna legge universale è certa, giacché, per quante conferme abbia ottenuto, i casi non ancora osservati sono infiniti e può accadere che il caso n+1 metta in ginocchio anche una teoria venerabile; nella prospettiva storica, poi, ci accorgiamo che la storia della scienza è la storia di una disputa ininterrotta che ha mandato in frantumi una serie sconfinata di teorie». Così POPPER, Logica della scoperta scientifica, cit., 22. V. ID., Conjectures and Refutations: The growth of Scientific Knowledge, New York, 1962, trad. it.: Congetture e confutazioni, Bologna,

1972, 325 ss.

285 FERRUA, Metodo scientifico e processo penale, DDP, 2008, Dossier 1, 13;

CONTI, TONINI, Il diritto delle prove penali, seconda edizione, Giuffrè, Milano, 2014, 165 ss; TONINI, Progresso tecnologico, prova scientifica e contraddittorio, in Aa. V.v., La prova scientifica nel processo penale, a cura di De Cataldo Neuburger, Cedam, Padova, 2007, 60 ss.

139 Quand’anche una teoria sia ritenuta vera od altamente probabile non per questo può essere considerata intangibile ed immutabile, in quanto può sempre essere successivamente smentita, al comparire di nuovi falsificatori286.