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La trilogia Daubert-Joiner-Kumho

CAPITOLO 2: LIBERO CONVINCIMENTO E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEL GIUDICE

3.16. La trilogia Daubert-Joiner-Kumho

Gli effetti del Daubert test, costituente espressione di una concezione liberale della prova tecnico-scientifica a fronte di quella conservatrice desumibile dal Frye test, sono tuttavia di differente portata sul piano operativo, traducendosi nella prassi in una restrizione dei casi di ammissione di “nuove” prove tecnico-scientifiche a causa delle molteplici stime negative in ordine al parametro dell’affidabilità della expert opinion. Gli enunciati contenuti nella pronuncia Daubert sono fin da subito sottoposti a rivisitazione, per precisarne la portata.

Nel 1994 la sentenza In re Paoli Railroad Yard PCB Litigation chiarisce che lo standard da applicare per la valutazione dell’ammissibilità della prova richiesta340 debba rifuggire da un’eccessiva severità al fine di non precludere alla giuria l’apprezzamento di conoscenze derivanti da risorse scientifiche innovative.

In seguito si sviluppa una parabola giurisprudenziale nota come trilogia Daubert-Joiner-Kumho, in cui si precisano la portata e i limiti della discrezionalità conferita al giudice nella fissazione dei criteri di controllo e l’ambito di operatività del Daubert test.

Con la sentenza del 1977 General Electric co. v. Joiner la Corte Suprema degli Stati Uniti341, dopo aver riaffermato la centralità della

339 BRUSCO, La valutazione della prova scientifica, in Aa. Vv., La prova scientifica nel processo penale, a cura di De Cataldo Neuburger, Cedam, Padova,

2007, 43.

340 In re Paoli Railroad Yard PCB Litigation, 35 F. 3d 717, 745, 3d Circ. (1994),

secondo cui non va comprovata la correttezza delle conclusioni formulate dall’expert

witness ma più semplicemente la loro affidabilità, in virtù della serietà del metodo

adoperato.

162 gatekeeping function attribuita al giudice, statuisce che il corretto parametro da utilizzare nel riesame delle decisioni delle corti distrettuali in tema di ammissibilità della prova è costituito dalla verifica di un abuse of discretion e che deve ritenersi sussistere un uso scorretto del potere discrezionale quando, in contrasto con le Federal Rules of Evidence e con il Daubert test, è stata ammessa un’expert witness fondata only by the ipse dixit of the expert oppure su subjective belief e unsupported speculation, ovvero su asserzioni apodittiche, credenze soggettive e speculazioni non confermate.

La Corte Suprema inoltre, ha affermato nel caso Joiner, mutando prospettiva rispetto al dictum Daubert, che la metodologia adottata e le conclusioni dell’esperto rappresentano una medesima entità, per cui il trial judge deve prendere in considerazione anche queste ultime e verificare che le argomentazioni dello specialista non rivelino un analytical gap tra i dati adoperati e l’opinion manifestata, facendo emergere al contrario una correlazione sufficientemente stretta che faccia ritenere affidabile la prova richiesta342.

L’istanza di una valutazione più approfondita in tema di ammissibilità della scientific evidence risponde all’esigenza che i procedimenti penali non soltanto siano condotti ed approdino ad una “giusta decisione”, ma sfocino anche nell’accertamento della verità, in una innovativa ottica del processo propria dell’ordinamento nordamericano.

La richiamata trilogia è completata nel 1999 dalla sentenza Kumho Tire Company, Ltd. V. Carmichael, che si segnala per la soluzione data alla questione controversa dell’ambito di operatività del Daubert test343.

342 DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, cit., 184 che osserva che va

riscontrata la “correttezza logica” tra le argomentazioni dell’esperto e le conclusioni a cui è pervenuto, in quanto non basta che lo specialista «impieghi un metodo teoricamente affidabile, ma occorre che tale metodo sia anche applicato nel caso concreto in modo appropriato.»

163 I giudici della Suprema Corte hanno ampliato la portata dell’abuse of discretion standard sostenendo che tale parametro deve ispirare anche il giudice di primo grado nell’individuazione dei suddetti criteri, pena la sottrazione di un potere discrezionale indispensabile per attuare i dettami della citata rule 102 che mirano a scongiurare spese e ritardi ingiustificati nella ricerca della verità e nel proceedings justly.

Il dato più significativo, tuttavia, consiste nel riconoscimento dell’applicabilità di tale potere ad ogni “testimonianza esperta”, sia che presupponga conoscenze scientifiche o tecniche, sia che implichi conoscenze “altrimenti specializzate”, e ciò in quanto la rule 702 non distingue tra le varie tipologie di saperi. Tale aspetto rappresenta un passaggio fondamentale, poiché fino a quel momento la validità oggettiva degli enunciati specialistici non scientifici basati sull’esperienza era stata sostanzialmente ritenuta insindacabile.

Per quanto attiene ai criteri di controllo, rileviamo che non sia possibile predeterminarli rigidamente, in quanto occorre tener conto della varietà e della peculiarità di ogni singola disciplina, senza cadere in un mero schematismo. Ci si orienta verso una verifica di affidabilità incentrata sulla specifica questione cui l’expert testimony si riferisce direttamente, rimodulando il two-step test desumibile dalla sentenza Daubert344.

Successivamente alla sentenza Kumho Tire si assiste a una netta divaricazione interpretativa, costituita da due opposte posizioni. Da un lato, vi sono coloro che ricollegano la gatekeeping function al secondo step del Daubert test affermando che l’affidabilità dell’expert witness vada valutata non in astratto ma verificando che lo stesso possieda conoscenza specializzate in relazione ai fatti specifici in discussione; dall’altro, troviamo coloro che temono che la tendenza a prendere in considerazione essenzialmente la qualificazione e l’autorevolezza dell’esperto conduca ad una soggettività dell’opinion, in quanto il

344 DOMINIONI, La prova penale scientifica. Gli strumenti scientifico-tecnici nuovi o controversi e di elevata specializzazione, Giuffrè, Milano, 2005, cit., 190 ss.

164 Kumho test non precisa i criteri valutativi dell’affidabilità dell’expert testimony nel caso concreto.

Per tale motivo abbiamo assistito ad un notevole sforzo dottrinale e giurisprudenziale, nel tentativo di precisare additional factors che integrino i dettami della pronuncia Kumho Tire345.

Nel 2000 è stata modificata la rule 702, attraverso l’inserimento di tre ulteriori criteri di ammissibilità per la testimony by experts, in risposta alla decisione Daubert e a quelle collegate ma senza con questo voler cristallizzare i criteri in essa enunciati346: a) relevancy (deve essere fondata su fatti o dati sufficienti e rilevanti); b) reliability (deve costituire il prodotto di principi e metodi affidabili); c) fitness (tali metodi e principi devono essere stati applicati ai fatti di causa in maniera adeguata347).

345 STERLOCCHI, La prova scientifica nell’esperienza statunitense. I criteri di affidabilità nelle elaborazioni post Kumho Tire, (I) e (II), F.Ambr., rispettivamente

379 e 541 ss.

346 Cfr. United States v. Martinez-Cintron, 136 F. Supp. 2d 17, 18, D. Puerto

Rico (2001), ove si afferma che l’emendamento alla rule 702 rappresnta la “naturale reazione” dell’ordinamento alla sentenza Daubert.

347 Il criterio della general acceptance si afferma, fa sì che risulti determinante

il parere delle persone maggiormente qualificate nell’attestare la validità scientifica di un determinato principio o metodo e quindi il Frye Test “rimane la soluzione più affidabile” in quanto «gli scienziati, mediante la peer review e la public acceptance, sono empiricamente gatekeepers scientifici migliori dei trial judges». Cfr. LORUSSO,

La prova scientifica, in Aa. Vv., La prova penale, volume primo, Il sistema della prova, a cura di GAITO, Utet giuridica, Torino, 2008, 316 ss.

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CAPITOLO 4: LA PROVA SCIENTIFICA ED IL