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Il concetto di sicurezza nella Costituzione: la sicurezza come limite dei diritti di libertà

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 102-106)

IL TERRORE E LA "SICUREZZA"

3.1. Il concetto di sicurezza nella Costituzione: la sicurezza come limite dei diritti di libertà

Il concetto di sicurezza è presente complessivamente nove volte nella costituzione, di cui quattro nella prima parte relativa ai diritti e doveri del cittadino, cinque nella parte riguardante l'ordinamento della Repubblica. Oltre ai casi citati, vanno considerate le disposizioni in cui il concetto di sicurezza, pur non ricevendo una citazione esplicita diretta, risulta inequivocabilmente richiamato poiché, fine della disposizione stessa, o, ancora presente per mezzo di concetti del tutto analoghi alla sicurezza quali l'incolumità pubblica o ordine pubblico. Nei casi in cui essa viene ad essere richiamata, il costituente ha posto comunque una valutazione di bilanciamento fra la stessa e i diritti, sul quale il medesimo richiamo si concretizza.

Alcune disposizioni costituzionali indicano la “sicurezza” come possibile limite dei diritti di libertà: gli articoli 13, comma 2 e 3 e 14, commi 2 e 3 Cost. richiamano i casi in cui è possibile limitare la libertà personale domiciliare; in questo caso, il limite della sicurezza non è esplicito poiché nel testo dell'articolo tale parola non è richiamata, tuttavia, esso si ricava poiché necessariamente collegato alle funzioni di prevenzione di atti criminali a cui queste disposizioni si riferiscono. In particolare, l'art. 13, 3 ammette una compressione della libertà personale domiciliare “in casi eccezionali di necessità ed

urgenza, indicati tassativamente dalla legge”, inoltre, possono essere adottate misure temporanee necessariamente soggette alla convalida del giudice, dalla autorità di pubblica sicurezza”. Si nota come il costituente, al momento della stesura delle disposizioni, ha operato un primo bilanciamento: considerata l'importanza della libertà personale e domiciliare, a cui stava ponendo delle limitazioni, ha contestualmente previsto che esse derivassero esclusivamente da vincoli di legge, ponendo cosi una riserva assoluta in tal senso e che queste, fossero fatte esclusivamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza; secondariamente, l'emissione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza di provvedimenti limitativi della libertà personale, devono costituire una

estrema ratio del tutto residuale, limitata alle ipotesi in cui, l'intervento dell'autorità

giudiziaria, non sia tempestivamente attuabile. In altre parole, la compressione di un diritto tanto rilevante quanto la libertà personale o domiciliare, può avvenire esclusivamente quando questa sia assolutamente necessaria e limitatamente ai casi per i quali tale necessità si è espressa dalla volontà del legislatore, ossia, non è sufficiente la condizione di potenziale o effettivo pericolo della sicurezza individuale ad autorizzare la sospensione della libertà personale, poiché, quella fattispecie concreta, deve essere anche prevista in una norma astratta avente forza di legge.

Altra norma costituzionale citata è quella riguardante le misure di sicurezza (art. 25 Cost.). Secondo cui “nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Anche questa disposizione risulta limitativa della libertà personale e, come nel caso della precedente, il costituente indirizza l'opera di bilanciamento prevedendo ancora una volta la riserva assoluta di legge32. Le misure di sicurezza di cui al

32 Alla riserva assoluta di legge è stata affiancata dalla giurisprudenza costituzionale la riserva di giurisdizione (vedi sentenza n. 53/1968 Cort. cost.)

citato articolo 25, trovano applicazione nel codice penale agli articoli 199 e 240; tuttavia, la loro previsione è preesistente rispetto alle disposizioni costituzionali, in quanto risalenti al Codice Rocco 1930. La loro esistenza è giustificata da quello che viene definito il sistema binario, in cui, al sistema delle pene, irrogate al verificarsi di un fatto illecito nei confronti dell'autore dello stesso in quanto responsabile, viene affiancato il parallelo sistema delle misure di sicurezza, la cui applicazione non è determinata da un fatto (commissione di un reato) ma dalla presenza di una situazione di pericolosità sia essa attuale o potenziale, alla cui base sta un soggetto per il quale si prescinde dalla concreta commissione. Infatti, differentemente dalla pena, la misura di sicurezza nasce con lo scopo di difendere l'ordinamento dalle situazioni di pericolo, rispondendo massimamente ad una esigenza di sicurezza collettiva di cui lo Stato si fa carico. Nella previsione della relativa misura, occorrerà compiere un opera di bilanciamento fra diritti, per la quale la misura stessa dovrà essere adottata soltanto in quanto strettamente necessaria alla tutela della sicurezza pubblica e, contemporaneamente considerata come la meno lesiva fra le misure adottabili idonee al raggiungimento di tale scopo di tutela prefissato33. Concetto strettamente collegato al comminare misure di sicurezza è quello

della “pericolosità sociale”, poiché essa è un presupposto basilare all'utilizzo della stessa misura34. E' evidente lo stretto rapporto logico esistente fra i concetti di sicurezza e

pericolosità sociale, laddove la seconda viene considerata come potenziale pericolo per la prima e ciò anche precedentemente rispetto ad una condanna definitiva che possa essere

33 L'applicazione in concreto delle misure di sicurezza, deve necessariamente superare il vaglio discrezionale dell'autorità giudiziaria, unico organo in grado di determinare la necessità e l'idoneità; sono pertanto esclusi meccanismi di assegnazione automatica di tali misure da escludere l'intervento ponderato di un giudice: in tal senso si è espressa la Corte costituzionale con le sent. n. 253 del 2000 e 167 del 2004.

34 La pericolosità sociale è anche necessaria affinché sia utilizzabile una misura cautelare personale nei confronti di soggetti indiziati di un grave delitto.

utilizzata al fine di incidere significativamente sulla libertà personale. Ulteriormente, la “pericolosità sociale” viene utilizzata dal legislatore come condizione necessaria al fine di somministrare provvedimenti cosiddetti ante o praetr delictum, quali le misure di prevenzione. Ancor più rispetto alle misure di sicurezza, le misure di prevenzione costituiscono un allargamento della deroga alla inviolabilità della libertà personale, poiché, esse, non solo prescindono dalla commissione di un illecito, ma sono attribuite sulla mera probabilità che un soggetto possa in futuro commettere atti criminosi. Circa l'ammissibilità e costituzionalità delle misure, s'è aperto un ampio dibattito dottrinale35,

nel quale la parte rilevante degli autori esprime forte perplessità, propendendo per una incostituzionalità delle stesse,le quali non troverebbero alcun fondamento nell'articolo 25. Sul punto s'è espressa anche la giurisprudenza costituzionale, avallando la legittimità delle misure di prevenzione, sul presupposto che ogni ordinamento ha, accanto alle proprie regole fondamentali, la necessità di affiancare alla depressione dei reati, un'opera di prevenzione e sicurezza sociale36 e, inoltre, asserendo che, al fine di garantire l'ordinato

pacifico svolgimento dei rapporti tra cittadini, sia necessaria la presenza di un parallelo sistema di adeguate misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire, idoneo ad affiancare il normale sistema costituito dalle norme repressive37.

35 Sul tema vedi A. Pace, Libertà personale (dir. Cost), in Enc. Dir., XXIV, Milano, 1974, 287 ss. ; L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, Milano, 1962, 23 ss.

36 Corte. Cost. Sent. n. 68/1964.

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 102-106)