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La tutela della libertà-sicurezza dei consociat

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 92-96)

IL TERRORE E LA "SICUREZZA"

2.2. La tutela della libertà-sicurezza dei consociat

Le democrazie costituzionali hanno infatti ampliato e precisato ciò che prevede l'art.2 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789: "il fine di ogni associazione politica è la difesa dei diritti naturali e imprescindibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà e la resistenza all'oppressione". Vi è dunque un nucleo difensivo che sta a fondamento di ogni Stato democratico, idoneo a far si che i pubblici poteri tutelino ogni persona umana, con riferimento al loro bisogno di sicurezza, inteso come assenza di rischio o anche come mera tranquillità, quale precondizione per l'esercizio di qualsiasi altra libertà costituzionale. Gli eletti, devono dare concreta risposta alle esigenze di tutela, di fronte alle insicurezze che pervadono la società internazionale19.

Il bisogno di sicurezza è un concetto assai soggettivo e relativo, rispetto alle circostanze di tempo e di spazio, ma dal punto di vista psicologico è, altrettanto vero, come qualsiasi cittadino di un ordinamento retto da una forma di Stato democratico è titolare di libertà politica, la quale appare strettamente collegata sia, con il principio fondamentale della divisione dei poteri, sia, con la tutela della sicurezza delle persone, secondo ciò che affermava Montesquieu nel secolo di transizione, tra la fine degli Stati di polizia e gli albori delle forme di Stato liberale: da un lato, "affinché non si possa abusare del potere occorre che, per la disposizione stessa delle cose, il potere controlli il potere e per far ciò occorre anzitutto un ordine giudiziario indipendente dagli altri poteri, ma dall'altro lato, il controllo reciproco dei poteri. Perciò, la libertà politica è collegata alla libertà personale, all'esistenza di un'effettiva tutela della sicurezza individuale poiché, la libertà politica è quella tranquillità di spirito proveniente dalla convinzione che ciascuno ha della propria sicurezza; e perché questa libertà esista, occorre creare un governo organizzato e

19 Cfr. G.P. Calabrò, diritto alla sicurezza e crisi dello stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 2003, p.79, il quale peraltro intende la sicurezza come diritto alla vita.

strutturato in modo da impedire che il cittadino possa temere da un altro cittadino”20.

Viene qua ad essere esplicata la "funzione rassicurativa" che, come vedremo in seguito, caratterizza l'attività dei governanti. Occorre poi sottolineare che al fine di tutelare la sensazione psicologica di sicurezza, lo stesso Montesquieu riteneva come la tutela della sicurezza consista proprio nell'uso delle norme penali: "la libertà politica si percepisce dalla sicurezza o almeno nell'opinione che si ha della propria sicurezza. Questa sicurezza non è mai tanto minacciata come nelle accuse pubbliche o private. Dunque, dalla bontà delle leggi penali dipende la libertà del cittadino"21. E' evidente come il contenuto delle

norme penali sarà il più problematico, in quanto, la funzione stessa di tali norme, volte ad reprimere quegli atti che ledono la sicurezza dello Stato, appare sempre potenzialmente ambigua. Infatti, mentre Montesquieu intendeva, con quelle parole, mettere in evidenza il rischio che la libertà individuale sia minacciata da abusi nell'applicazione delle norme penali; anni dopo, l'illusione della sicurezza assoluta dei cittadini, garantita dall'applicazione di drastiche norme penali, si manifestò nel pensiero di Rousseau, il quale riteneva appunto che la volontà generale si esprime anche nell'approvazione delle leggi approvate senza il consenso del cittadino e anche di quelle che lo puniscono se osa violarne il contenuto e tutto ciò rende cittadini e liberi: "ad impedire al cittadino di essere libero non ci sono che i malfattori di tutte le condizioni. In un paese in cui tutti costoro fossero in galera, si godrebbe della più perfetta libertà"22. Appare sin da subito evidente

come una simile visione è massimalista e potenzialmente liberticida. A rischio sono le

20 C.S de Montesquieu, L'espirit des lois (1748), XI, ; trad. it. In Montesquieu, Dizionario delle idee, a cura di M. Armandi, Roma, Editori riuniti, 1998, p. 85.

21 C.S de Montesquieu, L'espirit des lois (1748), XI, ; trad. it. In Montesquieu, Dizionario delle idee, a cura di M. Armandi, Roma, Editori riuniti, 1998, p. 85.

22 Cfr. J.- Rousseau, Du contrat social; ou principes du droit politique (1762), IV, II (inclusa la nota 152, in cui si condivideva che la parola “Libertas” fosse scritta a Genova sulle porte delle prigioni e sulle catene dei galeotti) ; trad. it. Il contratto sociale o principi del diritto politico, in Rousseau, Scritti politici, 2, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 175 e 220.

libertà fondamentali, di fronte alla decisione e ai colpi di testa delle maggioranze politiche. A testimonianza di ciò, la storia, in quanto su quella idea si instaurarono regimi e si legittimarono veri e propri abusi del diritto penale. Del resto, Robespierre, in nome della patria, con riferimento particolare alla sua tutela, si servì appunto di mezzi giuridici straordinari semplicemente rifacendosi alle idee di Montesquie e Rousseau, in quanto avevano esplicitamente affermato che in nome della salvezza della patria e delle libertà di tutti, con riferimento particolare al diritto alla sicurezza, si potesse prevedere la temporanea sospensione delle libertà, con la concentrazione del potere nelle mani di pochi23. Poco dopo la fine degli eccessi dei giacobini e del Terrore di Stato, Constant,

confutava alla radice l'errore liberticida, di voler appunto difendere la libertà mediante la sua soppressione e poneva le basi del costituzionalismo, quale limite inderogabile alla sovranità popolare, tipico di ogni democrazia: "se non vi sono principi, nulla vi è di fisso e ciascuno si fa giudice delle circostanze, sicché l'arbitro sol regnerà24 e pertanto il

consenso della maggioranza non è affatto sufficiente per conferire ogni circostanza, ai suoi atti, il carattere di legge. Esistono atti che niente può rivestire di tale carattere. Né le libertà politiche, né quelle civili, possono essere sacrificate in qualsiasi circostanza, le une in nome della garanzia delle altre". Da ciò desumiamo, come un eventuale uso eccessivo dello strumento penale, a tutela della sicurezza, sarebbe contraddittorio, in quanto potrebbe comportare che gli atti di qualsiasi movimento politico, siano puniti in

23 C.S. De Montesquieu dopo aver riferito brevemente della legislazione degli antichi greci e degli antichi romani e del diritto inglese, concludeva “J'avoue que l'usage des peuples les plus libres qui aient jamais ete sur la terre me fait croire qu' il y a des cas ou il faut mettre pour un moment un voile sur la libertè, comme l'on cachait les statues des dieux” (L'espirti des lois, libro XII, cap. XIX) . Rousseau a proposito della dittatura affermava che “il n'y a que les plus grands dangers qui puissent belancer celui d'alterer l'ordre public, et l'on ne doit jamais arreter le pouvoir savrè des lois que quand il s'agit du salut de la patrie. Dans ces cas rares et manifestes on purvoit à la suretè publique par un acte particuliuer qui en remet la charge au plus digne. Cette commission peut se donner de deux manieres selon l'espece du danger” (du contrat social, libro IV, CAP. VI).

24 B. Constant, Des reacionpolitiques (1797), cap. VIII; trad. it. In Constant, acura di S. De luca, Roma- Bari, Laterza, 1993, pp. 114-115.

nome della necessità e in nome di una specifica prevenzione. Infatti, le norme penali hanno il potere di reprimere qualsiasi azione, ancorché attuata con metodo non violento, compiuta dagli appartenenti a gruppi, il cui obbiettivo sia influenzare gli indirizzi politici. La lotta al terrorismo potrebbe cosi diventare una lotta di lunga durata contro un nemico virtuale, svolta da norme penali che assumono in un simil contesto, un ruolo decisivo. Tale nemico invisibile sarebbe sempre ricercato, indagato, giudicato e punito, nell'ambito di procedure penali, sotto la veste di procedure speciali o derogatorie a tutti i livelli e,in tutte le fasi del processo penale. Tali norme coadiuvate da altre misure complementari, volte a limitare la libertà personale, di domicilio, della segretezza, della libertà di circolazione, con quella di stampa. L'esigenza di prevenzione, cosi come nelle situazioni d'emergenza, può spingere la maggioranza a centralizzare il potere e a limitare i diritti.

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 92-96)