IL TERRORE E LA "SICUREZZA"
2.2. Il sistema britannico
Il sistema britannico è probabilmente l'ordinamento più antico e cioè quello che per primo, rispetto a quelli in discussione, ha affrontato la questione emergenziale. Al riguardo alla Corona e ai suoi funzionari compete, in virtù della common law, la facoltà di esercitare il comando delle forza armate a titolo di royal prerogative e come tale, insindacabile dagli organi giurisdizionali, sfociando cosi nell'applicazione della martial
law9. La Corona ha il diritto di reprimere le violazioni della pace del regno10. Si tratta di
un diritto-dovere che spetta anche ad ogni suddito leale, collaborando cosi alla quiete pubblica. L'emergency pawer act del 1920 conferisce al Governo il potere di emanare ordinanze extra ordinem proprio nella situazione in cui la Corona abbia dichiarato lo stato di emergenza. La dichiarazione di emergenza resta in vigore per un mese, ma prorogabile attraverso una specifica comunicazione al Parlamento. Addirittura, l'emergency powers
act del 1964, consente, al di fuori di ogni previa dichiarazione di emergenza da parte
della Corona, la possibilità per il Governo di impiegare provvisoriamente personale militare nel lavoro agricolo o in altre attività lavorative di importanza nazionale. S'è visto come sino al 1985 ne sia stato fatto un eccessivo utilizzo, di fronte a scioperi e conflitti sociali. Successivamente a tale data, il Governo, sembra aver rinunciato all'utilizzo di tale mezzo aberrante. Occorre però precisare come tali poteri non possono essere esercitati in senso difforme dalla legge: anche la piena discrezionalità nell'uso della royal prerogative in materia di mantenimento della sicurezza e di gestione della guerra cede di fronte ad
9 Sul punto cfr., per turri R. Toniatti, L'ordinamento costituzionale della difesa e degli stati di crisi in Gran bretagna, in centro militari studi strategici, Costituzione della difesa e stati di crisi per la difesa nazionale, a cura di G. De Vergottini, in Rivista militare, 1991, pp. 186 ss.
una legge parlamentare che ne disciplini l'esercizio. La discrezionalità regia è sindacabile dal giudice soltanto se la martial law viene ad essere applicata al di fuori dei limiti della
common law, quindi al di fuori dei limiti di legge. Occorre al riguardo ricordare come
l'art.1 del Bill of Rights del 13 febbraio 1689 prevede proprio che "il preteso potere dell'autorità reale di sospendere le leggi senza il consenso del Parlamento è illegale: neppure il monarca dispone della facoltà di sospendere le leggi o la loro esecuzione, ma il Parlamento può conferirgliela". L'uso della forza è autorizzato al perseguimento dello scopo ma non deve essere eccessivo, sicché, chiunque può essere condotto di fronte alle corti dopo la repressione di una sommossa per determinare se, qualora ne sia discesa morte, la forza utilizzata nel caso concreto sia stata necessaria o eccessiva. Perciò i militari possono reprimere con le armi una rivolta, ma la corte marziale non può permettersi di infliggere pene capitali ai civili al di fuori dei casi previsti dalla legge11.
Diventa a questo punto significativo enunciare come i presupposti per l'applicazione della legge marziale siano l'insufficienza di mezzi legali ordinari per respingere l'invasione, assieme alla necessità e l'urgenza. Lo Stato di necessità sembra essere l'unico fondamento per l'applicazione della legge marziale, ma esso viene ad essere inteso nel diritto britannico in maniera del tutto peculiare: in primo luogo la legge marziale non potrà mai essere applicata in tempo di pace e la sussistenza del relativo stato dovrà essere considerata caso per caso dalle Corti, tanto che, si ritiene, come nei casi e i tempi in cui i
11 P. Leyland, Introduzione al diritto costituzionale del Regno Unito, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 56-57 ricorda in proposito il caso deciso dopo la prima guerra mondiale in A-G v. De keyr's royals Hotel Ltd AC 508 allorché il governo negò di aver l'obbligo di indennizzare un albergo requisito nel 1916 per le necessità di guerra, malgrado esso fosse previsto dal Defense Act del 1842: il Governo affermava che poiché stava usando del potere di prerogativa in tempo di guerra l'erogazione di qualsiasi indennizzo ai proprietari era una questione sottoposta alla sua mera discrezionalità, ma affermò Lord Atkinson, finché la legge è in vigore “ciò che la Corona è autorizzata a fare può essere fatto da quel momento solo in virtù della legge e, subordinatamente, a tutte le limitazioni, restrizioni e condizioni da essa imposte, a dispetto dell'ampiezza riconosciuta sino a quel momento alla prerogativa regia”.
giudici ordinari sono operanti e pienamente in grado di esercitare la loro giurisdizione (ordinaria), la pace è sempre presunta, anche nell'ipotesi in cui altre parti del Regno si trovino in situazione di invasione o di ribellione armata. In secondo luogo la legge marziale non necessita di una proclamazione, salvo la necessità di comunicare agli abitanti dei luoghi le misure adottate per difendere la pace e ristabilire l'ordine. In terzo luogo, una volta ristabilita la pace, i giudici ordinari hanno comunque giurisdizione su qualsiasi atto compiuto dalle autorità militari. In quarto luogo chiunque, militare o civile, durante il periodo della guerra o della ribellione, abbia compiuto senza un'evidente giustificazione legale un atto lesivo della vita, della libertà o della proprietà di un inglese è soggetto alle medesime sanzioni di chiunque abbia violato le leggi, a meno che la sua responsabilità per gli atti illeciti commessi in buona fede e al servizio del regno, sia stata coperta da uno specifico Act of bill of indemnity, approvato dal Parlamento alla fine del periodo di guerra o dei disordini. Appare evidente come la finalità di tale atto legislativo abbia proprio la funzione di sanare eventuali atti illegittimi commessi nell'interesse collettivo. In mancanza di tale specifico atto chiunque vada a superare i limiti del diritto sarà sanzionabile e, proprio per evitare la relativa condanna, dovrà ottenere un condono da parte del King in Parlament12. Quindi, possiamo a questo punto sottolineare come nella prassi costituzionale britannica, il Governo, in caso di emergenza, dovrà comunque adottare tutti gli atti necessari senza violare alcuna legge approvata dal Parlamento. Qualora invece, in caso di urgente necessità, il Governo adotti misure in violazione di legge, il Parlamento potrà o condannare tale condotta o garantire un'indennità su tali provvedimenti adottati. L'istituto del Bill of Indemnity, seppur nato nell'ambito di un sistema di monarchia costituzionale in cui l'uso discrezionale dei poteri di prerogativa
regia appare residuale, costituisce un modello di Stato di diritto in cui si consente l'instaurazione di uno Stato d'eccezione extra ordinem, in quanto il Parlamento va ad ammettere ex post la liceità dell'azione di fatto compiuta dal Governo, al di fuori della legalità, senza alcuna preventiva autorizzazione. Lapalissiano come la gestione dell'emergenza, in simil contesto, non è sottoposta ad alcuna regola preventiva, ma si caratterizza per i rapporti politici del momento, il che sembra apparire l'esatto contrario di uno Stato di diritto nel quale i pubblici poteri sono sottoposti al primato del diritto e non della politica. La dottrina costituzionale inglese ricorda come la martial law fu applicata soltanto durante le guerre coloniali e la rivoluzione irlandese del 1920-21, mentre mai utilizzata durante le due guerre mondiali, nemmeno in giustificazione degli interventi nell'Irlanda del Nord dopo il 1968: in tali occasioni infatti è stato il Parlamento ad assumere un ruolo primario, approvando con legge le misure adottate dal Governo. Nel sistema britannico della Rule of law, in mancanza di una rigidità effettiva delle norme costituzionali, la supremazia della legge approvata dal Parlamento fa si che sia lo stesso Parlamento, in quanto organo d'approvazione del Bill of rights, a poterne dispensare con legge l'applicazione parziale di alcune disposizioni. Il tutto dunque potrà avvenire anche senza l'applicazione della martial law. Con legge infatti, sono stati assegnati poteri eccezionali alle autorità governative e si sono previste notevoli limitazioni dei diritti. Un esempio di ciò l'internamento a tempo indeterminato senza garanzie giurisdizionali in seguito alla instaurazione di un regime di emergenza in Irlanda del Nord (il Civil
Authorities act del 1922 e Il detention of terrorist order del 1972). L'atteggiamento dei
giudici di fronte a tali norme legislative e alla loro applicazione è stato deferente almeno sino all'entrata in vigore della CEDU. La supremazia della legge parlamentare pare
dunque prevalere rispetto all'esigenza di garantire i diritti fondamentali, infatti possiamo a questo punto affermare come il Regno Unito, di fronte al terrorismo, sia uno Stato democratico, ma non può certo essere considerato uno Stato-democratico Costituzionale, in quanto la semplice maggioranza parlamentare potrà vanificare la tutela dei diritti fondamentali del singolo. In tal senso, appare emblematico l'Anti terrorism del 2001, in quanto prevede misure dirette ad impedire ai terroristi l'accesso ai fondi finanziari, il tutto condito da un ampio margine in materia di raccolta di informazioni necessarie per la lotta al terrore. La legge modifica le procedure vigenti in materia di immigrazione e di asilo; punisce chi si renda colpevole di fanatismo a sfondo religioso; estende i poteri della polizia. Il tutto sembra rivolto ad una chiara influenza sui diritti fondamentali.