IL TERRORE E LA "SICUREZZA"
2.1. L'opinabile esistenza di un diritto alla sicurezza
In un illuminante saggio del 2001, Alessandro Baratta afferma come l'enucleazione di un diritto fondamentale alla sicurezza non può essere altro che il risultato di una costruzione costituzionale falsa o perversa17. Se tale preteso diritto si traduce nella
17 A. Baratta, Diritto alla sicurezza o sicurezza dei diritti?, in M. Palma – S. Anastasia (a cura di), La bilancia e la misura, Milano, 2001,21.
legittima domanda di sicurezza di tutti i diritti da parte di tutti i soggetti, la costruzione è superflua. Se parlando della sicurezza si intende selezionare alcuni diritti di gruppi privilegiati e una priorità d azione per l'apparato amministrativo e giudiziale a loro vantaggio, la costruzione è ideologica, funzionale ad una limitazione stessa dei diritti fondamentali18. Mario Dogliani ha riassunto la questione nella seguente domanda: "il
soddisfacimento del bene sicurezza, inteso in senso soggettivo, può comprimere la tutela dei beni specifici costituzionalmente protetti"? la percezione della sicurezza è un bene residuale rispetto ai beni costituzionalmente garantiti. La sicurezza dei diritti non può che consistere nella contestuale e complessiva tutela dei beni costituzionali. La denominazione della sicurezza come diritto fondamentale, altro non è che l'autorizzazione concessa ad uno Stato autoreferenziale e autolegittimante ad intervenire sempre di più. Taluni sono viceversa dell'avviso che un siffatto diritto del cittadino, a vedersi garantire prestazioni di sicurezza da parte dello Stato, si deve configurare. In proposito parte della dottrina ritiene che, per via della minaccia di un terrorismo globale, a cui viene a mancare un qualsiasi centro d'imputazione, le costituzioni acquisterebbero una nuova dimensione e, in particolare, la nozione di sicurezza sarebbe da collocare in primo piano, in quanto essa sarebbe, non solo una condizione per poter esercitare i diritti, ma anche un elemento da rivendicare e apprezzare in se. Questi opinabili orientamenti si rifanno alle parole di Thomas Hobbes che, nel Leviatano, fondava appunto la sua dottrina dello stato attraverso il valore intrinseco della sicurezza in quanto questa avrebbe dovuto rappresentare, secondo il filosofo, l'obbiettivo di senso e di valore dello Stato e della sua sovranità. Da questa idea Hobbesiana della sicurezza come fondamento del potere dello
18 Baratta richiama sul punto U.K. Preu, Revolution, Fortschritt und Verfassung, Frnkfurt am Main, 1994, 136. Si veda il volume di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012.
Stato ne discende un riconoscimento al pari di ogni altro diritto. Anche nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 troviamo, all'art 2, il diritto alla sicurezza tra i diritti naturali e inalienabili dell'uomo. I precedenti storici illustri che sostengono l'esistenza del diritto alla sicurezza, non mancano. Si rammenti come anche nelle Dichiarazioni dei diritti, contenute nelle costituzioni delle ex colonie britanniche, la sicurezza è stata considerata come un diritto fondamentale. Nel Bill of right della Virginia del 1776 vengono considerati diritti innati "il godimento della vita, della libertà, mediante l'acquisto ed il possesso della proprietà e il perseguire e ottenere felicità e sicurezza, stabilendo che sia il governo a garantire protezione e sicurezza del popolo", anche se, come vedremo, si trattava pur sempre di un riconoscimento indiretto, da garantire ed affermare proprio attraverso l'affermazione dei diritti fondamentali . Quindi, alla luce di tali esperienze si noti come sia molto semplice "cadere in tentazione" e, cioè, qualificare ed innestare la sicurezza nel novero dei diritti fondamentali. Per proseguire la nostra indagine, occorre constatare come la sicurezza si ponga su due distinti livelli e cioè, da un lato possiamo parlare di sicurezza in senso soggettivo, dall'altro di sicurezza in senso oggettivo: un comune dizionario della lingua italiana, a tal proposito, definisce la sicurezza "condizione o qualità di chi, di ciò che è sicuro e definisce, riferito ad un individuo, come senza affanno, scevro di qualsiasi timore, tranquillo, quieto"; se riferito invece ad una situazione, un contesto privo di pericoli ". Quindi la sicurezza in senso oggettivo come stato di cose, in senso soggettivo come condizione mentale. Quando parliamo di sicurezza ci riferiamo più che alla presenza di qualcosa, alla sua assenza e precisamente, in senso oggettivo, all'assenza di pericolo, in senso soggettivo all'assenza di timore. Il timore in senso soggettivo e il pericolo in senso oggettivo, peraltro, sono
elementi graduabili: dunque il nostro concetto è presumibilmente di natura scalare, piuttosto che bianco o nero. In particolare, l'elemento oggettivo della sicurezza è legato alla probabilità che l'evento indesiderato si verifichi nel futuro e il giudizio di probabilità è una prognosi legata alla frequenza statistica con cui l'evento si manifesta. L'esperienza ci dice che l'aspetto soggettivo e quello oggettivo della sicurezza sono tra loro collegati (normalmente si prova timore per i pericoli) ma non in modo necessario o meccanico perché, non è affatto detto che il pericolo e il timore seguano la stessa metrica. Infatti. v'è la possibilità di divaricazioni che si accompagnano appunto al fenomeno del terrorismo. Va aggiunto come timore e pericolo hanno connotazioni negative, in quanto sono sentimenti e situazioni generalmente sgradevoli e da rifuggire perché appunto legati alla perdita di beni considerati importanti. La sicurezza, tanto nel suo aspetto soggettivo, quanto in quello oggettivo è, necessariamente, regolamentata dal diritto, sotto molteplici aspetti e può essere oggetto di pretese giuridiche individuali. Queste possono innestarsi in un rapporto giuridico avente come specifico contenuto prestazioni finalizzate alla protezione di certi beni, come la proprietà, l'incolumità personale o la riservatezza delle comunicazioni, o s'innesta in un rapporto giuridico di particolare contenuto, come il lavoro subordinato, volta a far si che la relativa prestazione sia svolta in funzione di prevenire rischi alla incolumità del lavoratore.