IL TERRORE E LA "SICUREZZA"
3.1. I limiti internazionali alle deroghe dei principi costituzionali nelle emergenze
Nella instaurazione di stati eccezionali consentiti dalle Costituzioni, nella varie ipotesi sopra prospettate, gli Stati non godono di una illimitata sovranità, in quanto sussistono norme internazionali volte a limitare i contenuti delle misure adottabili durante tali periodi. Se la prevenzione e il contrasto al terrorismo, oggi, appare sempre più il frutto di collaborazioni tra Stati (o almeno cosi dovrebbe essere) nascenti da accordi e norme internazionali, va qua ricordato che le stesse norme limitano notevolmente il potere d'intervento repressivo di ciascun Stato invischiato nella relativa "lotta". L'Unione europea in particolare, con la decisione-quadro del Consiglio (13 giugno 2002) in materia di lotta contro il terrorismo, ha inteso definire regole per omogeneizzare la prevenzione e la repressione di reati terroristici, ma allo stesso tempo si è preoccupata di rispettare il nucleo dei diritti essenziali garantiti dalla Convenzione europea per la protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e della Carta di Nizza. L'art. 15 CEDU prevede che in caso di guerra o di altro pericolo pubblico teso a minacciare la vita
31 Roberto Bin – Giovanni Pitruzzella in “Diritto costituzionale”, G.Giappichelli Torino sesta edizione pp 342-345.
della nazione31, ogni Stato può prendere delle misure in deroga agli obblighi previsti nella
Convenzione stessa, nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione in cui tali misure non siano in contraddizione con altre obbligazioni derivanti dal diritto internazionale. Tuttavia, non sarà mai ammessa alcuna deroga all'art. 2 (diritto alla vita) e gli art. 3, 4 e 7 (rispettivamente: proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti, proibizione di schiavitù, principi di legalità e di irretroattività in materia penale)32. In ogni caso lo Stato che eserciti tale diritto di deroga, deve informare
continuamente il Segretario generale del consiglio d'Europa. La dottrina internazionalistica ritiene, con riferimento alla previsione dell'art.15, come l'intento sia quello di scongiurare un ricorso indiscriminato al principio secondo cui lo stato di necessità opera come limite generale agli obblighi internazionali, nel senso che la condotta imposta da una norma cesserebbe di essere vincolante allorché il rispetto di essa possa mettere a repentaglio l'esistenza stessa dello Stato. Tuttavia, da un altro lato, l'art. 15 non può essere inteso e prospettato come una indiretta autorizzazione agli Stati a prevedere deroghe a norme nazionali di rango costituzionale al di fuori dei casi in cui queste ultime lo consentano. In particolare, proprio sulle norme di quelle Costituzioni che prevedono espressamente casi in cui si consente l'instaurazione di stati d'eccezione diversi dallo stato di guerra, incidono alcune significative dichiarazioni e riserve apposte da alcuni stati all'art. 15. Si segnala al riguardo il caso della riserva apposta il 3 maggio 1974 dalla Francia al momento del deposito della sua ratifica al fine di salvaguardare comunque l'applicazione della disciplina costituzionale e legislativa dei poteri
31 Cfr. G. Cataldi, art. 15 Deroga in caso di stato d'urgenza, in S. Bartole, B. Conforti e G. Raimondi, Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Padova, Cedam, 2001, pp. 426-427.
32 Per un approfondimento circa la posizione della Cedu nel sistema delle fonti del diritto degli Stati membri cfr. la completa analisi di L. Montanari, I diritti dell'uomo nell'area europea tra le fonti internazionali e fonti interne, Torini, Giappichelli, 2002, pp. 45 ss.
eccezionali, in prospettiva della specifica previsione in cui, in tali momenti, la gestione dei relativi poteri è affidata al Presidente della Repubblica, nonché delle norme legislative in materia d'etat d'urgence. Si segnalano poi le riserve di Andorra e Turchia, secondo le quali le circostanze e le condizioni di deroga previste dall'art.15, dovrebbero essere interpretate alla luce delle norme costituzionali degli stessi paesi, in quanto prevedono nello specifico deroghe ai diritti fondamentali molto più ampie rispetto a quelle previste dallo stesso articolo CEDU. Simili riserve non sono viste di buon occhio dalla dottrina internazionale, proprio dal punto di vista della loro legittimità, rispetto al carattere generale e fondante dei principi CEDU e di tutto ciò di cui si fa portatrice. Infatti, se guardiamo nello specifico ed in particolare alla riserva posta dalla Turchia, v'è stata l'opposizione da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo33. Esse sono state
indizio delle tendenza o pretesa da parte degli Stati, secondo cui, di fronte a situazioni emergenziali, i limiti internazionali sono un effettivo ostacolo all'intento dello Stato stesso. Della facoltà di deroga in circostanze eccezionali, menzionata dall'art. 15, si sono avvalsi finora alcuni Stati: 1) la Francia ha comunicato l'instaurazione dal gennaio, al giugno 1985, dell'etat d'urgence, nel territorio d'oltremare della Nuova Caledonia ( si tratta del solo ed unico caso sul quale la Corte Europea non s'è pronunciata);
2) la Turchia ha presentato frequentemente e talvolta con cadenza periodica, l'uso di deroghe, con riferimento allo stato di emergenza, nei riguardi delle misure adottate conto i movimenti separatisti e curdi, dando vita ad un notevole contenzioso presso la Corte di Strasburgo;
3) la Grecia, dopo l'instaurazione militare dello stato di eccezione nel 1967 da parte del
33 Cfr. Commissione Cedu, dec. 4 marzo 1991, Crysostomos, Papachrysostomou e Loizou c. Turchia, in Riv. Dir. Intenaz. , 1994, pp. 168 ss.
regimi dei colonnelli, tentò di legittimarlo con la tardiva presentazione della dichiarazione ex art. 15, ma il tentativo fu rigettato con discendente obbligo di sospendere la sua adesione al Consiglio d'Europa che permase fino all'entrata in vigore della Costituzione democratica del 1974;
4) il Regno Unito in molte occasioni ha presentato lunghe e dettagliate comunicazioni concernenti l'applicazione di deroghe, con riferimento alla legislazione antiterrorismo in Irlanda del Nord. Va ricordato poi, proprio rifacendosi all'art. 15 Cedu, l'art. 1 comma 2 dello Human Rights Act del 1998 prevede come i diritti previsti dalla Convenzione siano soggetti ad una probabile dispensa, a seguito di una possibile ed essenziale ordinanza da parte del Segretario di Stato, di fronte a situazioni d'urgenza e necessità.