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L'estensione del bisogno sicurezza in un contesto di preminenza del principio di libertà

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 131-134)

IL TERRORE E LA "SICUREZZA"

4.3. L'estensione del bisogno sicurezza in un contesto di preminenza del principio di libertà

nuovi interrogativi e, soprattutto, ha fatto ripensare alle basi costituzionali del rapporto libertà/sicurezza75. La sensazioni portano ad affermare come la nozione di sicurezza ha

assunto una fisionomia in parte nuova rispetto a quelle che furono le intenzioni del costituente e si profila oggi con una connotazione non solo statica, bensì intrinsecamente dinamica76. Nello specifico, v'è una presa di distanza da una concezione esclusivamente

repressiva dei corrispondenti compiti pubblici di protezione , mentre viene privilegiata soprattutto la garanzia della continuità nel tempo del godimento di diritti e di aspettative future, attraverso la prevenzione dei bisogni dell'esistenza77. Tuttavia, di fronte alla

dilatazione della sicurezza derivante dalla necessità di prevenire situazioni di rischio il principio di libertà non è destinato a regredire e a perdere il suo valore prioritario di guida. Anzi, esso ha progressivamente visto crescere i suoi spazi ed il suo raggio di azione nel contenuto delle Costituzioni (si pensi a tutti i nuovi diritti); mentre, come autorevolmente sostenuto, la sicurezza, per quanto sia notevolmente aumentato il bisogno di essa, resta in ogni caso in un'indubbia linea di continuità con la risalente giustificazione contrattualistica solo sullo sfondo, quasi presupposto non esplicitato

75 Così P. Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit., p. 143.

76 Su cui si v. supra capitolo 3, n. 2.2. Sul punto si v. inoltre M. D’alberti, P. Urbani, La “sicurezza urbana”: il ruolo della gestione territoriale delle città, cit., i quali hanno messo in luce il rapporto intercorrente tra la sicurezza urbana e la pianificazione urbanistica.

77 in questi termini si è espresso P. RIDOLA, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit., p. 143 ss., il quale aggiunge che “le risposte all’emergenza del terrorismo internazionale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 hanno trasformato l’approccio ad esso [al tema della sicurezza, n.d.a.] e profilato un nuovo paradigma del rapporto fra libertà e sicurezza. Più in generale, si avverte da alcuni decenni nelle società contemporanee, a causa dell’emergere di conflitti radicali come anche per l’effetto dell’invasività di nuove tecnologie, una dilatazione del bisogno di sicurezza, perché esso investe settori svariati, come, ad esempio, quelli della medicina, dell’economia, dell’ambiente, della protezione della sfera privata. E se peraltro il bisogno di sicurezza richiede sempre più frequentemente risposte che superano i confini della sovranità statale, non sembra dubbio che esso si sia sviluppato parallelamente alla dilatazione degli interessi che trovano riconoscimento nelle costituzioni e nella crescita dei compiti pubblici di prestazione. In breve, la sicurezza pone oggi sempre più di fronte ad alternative di decisione ed alla necessità di operare scelte, le quali debbono trovare direttrici di orientamento nel quadro costituzionale”.

dell'obbligazione politica78. Del resto anche Kant aveva teorizzato la preminenza della

libertà sulla sicurezza, in quanto è la libertà reciproca e solo essa, a costituire l'unico diritto originario spettante a ciascun individuo in ragione della sua qualità di uomo; a patto però di neutralizzare i congegni di protezione della sicurezza dei consociati e soprattutto, di affidare la risoluzione del rapporto fra libertà e sicurezza al diritto - inteso come potenza esterna e segnatamente come una costrizione esterna pubblicamente legale- e alla legalità formale, come luoghi della mediazione naturale dei conflitti intersoggettivi. Insomma, da siffatta teoria discende oltre che una priorità dell'uomo sullo Stato, anche una egemonia della libertà sulla sicurezza79. Peraltro, se guardiamo ad un

orizzonte più vasto di quello italiano, si scopre che la sicurezza viene intesa niente più di un bisogno umano e una funzione generale del sistema giuridico80; tuttavia essa non

giunge mai a possedere un contenuto proprio (o autonomo), né rispetto al sistema complessivo dei bisogni, né con riguardo al catalogo dei diritti. Secondo una teoria antropologica e storico-sociale il bisogno di sicurezza è accessorio (o secondario) rispetto a tutti gli altri bisogni primari, siano essi basici (cioè stabilizzati nella storia naturale dell'uomo con un alto grado di costanza nel tempo e nello spazio), siano essi reali (vale a dire altamente evolutivi e discendenti dalla relazione dinamica tra soddisfazione di bisogni, sviluppo delle capacità e nascita di nuovi bisogni). Allo stesso modo anche in un sistema giuridico il bisogno di sicurezza è accessorio a tutti gli altri bisogni riconosciuti come diritti dal sistema medesimo. In proposito, secondo la teoria normativa (tecnico

78 Ancora P. Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, cit., p. 143.

79 Così I. KANT, La metafisica dei costumi (a cura di G. VIDARI), Laterza, RomaBari, 2009 (I ediz. 1797).

80 in tal senso A. Evers, H. Novotny, Uber den Ungang mit Unsicherheit. Die Entdeckung der

Gestaltaltbarkeit von Gesellschaft, Frankfurt am Main, 1987; nonchè U.K. PREUB, Risikovorsorge als Staatsaufgabe. Die epistemologischen Voraussetzungen von Sicherheit, in Staatsaufgaben (a cura di D. GRIMM), Frankfurt am Main, 1966, p. 523 ss.

giuridica), la questio della sicurezza è collocata all'interno del sistema giuridico stesso ed è diretta alla validità ideale del diritto, alla certezza del medesimo. Secondo la teoria sociologica la sicurezza è invece collocata all'esterno del sistema giuridico ed è presa in considerazione attraverso il diritto81. Ciò implica che indipendentemente dalla

ricostruzione cui intendiamo aderire, le politiche di sicurezza dovrebbero, in ogni caso, essere sempre orientate al modello di sicurezza dei diritti e, dunque, a un'ottica integrale di protezione e soddisfacimento di tutti i diritti umani e fondamentali82. Anche perché

siffatto modello, non va mai dimenticato, corrisponde alla validità ideale delle norme contenute nella Costituzione degli stati sociali di diritto83.

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 131-134)