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L'aspirazione alla massima sicurezza nello Stato di prevenzione

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 96-100)

IL TERRORE E LA "SICUREZZA"

2.3. L'aspirazione alla massima sicurezza nello Stato di prevenzione

E' evidente come oggi vi sia la tendenza a far si che gli Stati esasperino l'esigenza di sicurezza dei cittadini, strumentale alla necessità di chiedere ed ottenere provvedimenti di tutela. Cosi la tutela della sicurezza finisce col diventare una nuova dimensione della certezza del diritto, una dimensione soggettiva volta a garantire tranquillità, di cui già scriveva Montesquieu. Peces Barba ha recentemente osservato che la certezza del diritto è parte di un valore fondamentale più ampio e cioè proprio quello della sicurezza intesa

come tranquillità, assenza di timore e certezza, di fronte agli abusi del potere, nell'ambito del sistema giuridico, dinanzi ad una eventuale sfiducia prodotta dal mancato soddisfacimento delle necessità fondamentali25. Tale valore basilare presenta una

componente perfettamente giuridica (sicurezza del diritto) che si manifesta in tre forme diverse: in relazione al potere; in relazione al sistema giuridico ; in relazione alla società. La sicurezza del diritto in relazione al potere è garantita quando il sistema giuridico è al riparo dai pericoli e dalle insidie, causate dall'esistenza e dall'esercizio del potere coercitivo. Ciò equivale alla necessità di garantire l'aspettativa che un ordinamento giuridico, pur creato dall'autorità sovrana, sia da questa indipendente e non costituisca esclusivamente un'emanazione diretta della sua volontà. Quindi nella sua prima accezione, la sicurezza, rinvia al carattere autonomo dell'ordinamento rispetto alle deliberazioni del potere. A tal riguardo, Peces Barba, parla di sicurezza attraverso il diritto. La sicurezza in relazione al sistema giuridico è definita come la possibilità di sapere a quali norme attenersi ed è considerata una garanzia dall'arbitrio. In proposito l'autore parla di sicurezza nel diritto. La sicurezza in relazione alla società è definita come sicurezza sociale e si sostanzia nell'aspettativa che l'ordinamento intervenga nel libero gioco dei rapporti sociali ed economici, assumendo delle misure di protezione verso chi è più debole o culturalmente svantaggiato. In tale schema concettuale enunciato da Peces Barba, la certezza del diritto, denominata sicurezza nel diritto è considerata come una parte della sicurezza giuridica ( che comprende anche la sicurezza attraverso il diritto e la sicurezza sociale). Quest'ultima costituisce un valore , o diritto fondamentale che deve essere tutelato e recepito nelle Costituzioni. Pertanto la nozione allargata di certezza si manifesta in un'aspettativa dei consociati nei riguardi dell'utilizzo del potere coercitivo,

assimilabile ad un diritto soggettivo costituzionalmente protetto26. A questo punto occorre

chiedersi se una simile prospettiva, volta ad esaltare in modo assoluto la sicurezza, sia compatibile con i presupposti e i principi fondamentali del costituzionalismo democratico, poiché il costituzionalismo è anzitutto una limitazione del potere nei riguardi dei valori fondanti di cui è titolare ogni persona. Balza subito agli occhi il pericolo derivante da questa impostazione concettuale, nascente proprio da una sicurezza totale da raggiungere, al costo di lasciarne la gestione ai pubblici poteri legittimati dalla maggioranza, con il rischio di ledere gli interessi e i diritti delle minoranze. Denninger, sulla linea del pensiero che sottolinea l'utilità di trattare la certezza del diritto a partire da un'ottica soggettiva e di ampliare cosi la trattazione tradizionale, afferma quanto la garanzia delle libertà porti a sovrapporre agli ideali della rivoluzione francese di libertà, uguaglianza e fratellanza, una nuova triade di ideali : quelli della diversità, della solidarietà e della sicurezza. In tale prospettiva la garanzia della libertà appare possibile postulando come necessario l'intervento dello Stato, in molti settori della vita collettiva. A questo punto possiamo affermare come lo Stato liberale di diritto si caratterizzasse come Stato della certezza del diritto, nel quale la sicurezza significava in primo luogo, la coscienza della libertà garantita all'individuo. Lo stato liberale e sociale di diritto di oggi, al contrario, si presenta come stato di prevenzione nel quale la sicurezza è anche il risultato di un'attività statale illimitata, volta a tutelare il cittadino da rischi e pericoli sociali causati dall'ambiente e soprattutto dal crimine27: ora sicurezza significa non

soltanto la garanzia da parte dell'ordinamento giuridico, ma la conservazione dei beni, la previdenza per situazioni future e la prevenzione dei rischi28. Gli strumenti giuridici

26 Cfr. sul diritto alla certezza C. Taralli, Certezza del diritto o diritto alla certezza? , in “Mareriali per una storia della cultura giuridica”, 1997, 1, pp. 102-104.

27 E. Denninger, Diritti dell'uomo e legge fondamentale, cit. p. 38

sviluppati dagli stati vanno verso una tattica preventiva che mira, non soltanto ad accettare il rischio calcolato, quanto piuttosto a limitare i danni potenziali. In ogni sistema costituzionale la reazione a situazioni di crisi dovrebbe essere caratterizzata dalle garanzie tipiche di uno stato di diritto, facendo si che la legge preveda misure proporzionate e determinate, adeguate al tipo di rischio da prevenire e da reprimere, senza eccedere nella limitazione dei diritti e dei beni costituzionalmente riconosciuti. Quando lo Stato cade nel meccanismo preventivo, le misure introdotte sono smisurate, in quanto segno di una manifestazione evidente volta all'aspirazione di quell'ideale irraggiungibile e cioè la sicurezza29, dal suo punto di vista più estremo, non facendo altro

che ledere i principi della certezza del diritto. Possiamo affermare ciò sulla base di due motivi : in primo luogo, i diritti fondamentali che comportano l'astensione da intromissioni nel loro godimento da parte dei pubblici poteri, sembrano mutare di consistenza in presenza propria di una esigenza di sicurezza. In secondo luogo, mentre la prevenzione da rischi certi dovrebbe essere sempre più limitata da norme che designano presupposti precisi, la prevenzione da rischi nascenti dal terrorismo sembra non possa essere sempre preventivamente pianificata dai pubblici poteri ed anzi, sembra dover richiedere proprio la concessione a forze di polizia e a servizi di informazione e sicurezza, caratterizzate da un notevole grado di discrezionalità in relazione alle varie circostanze concrete che possono realizzarsi. Gli elementi della imprevedibilità che caratterizzano il terrorismo, spingono per l'appunto gli stati ad ottemperare secondo una modalità d'intervento preventivo. Esse giungono a sacrificare l'effettività dei diritti essenziali, poiché la sicurezza intesa come diritto finirà con il legittimare interventi

fondamentale, a cura e con saggio introduttivo C. Amirante, Torino, Giappichelli, 1998 29 Ibidem, pp. 75-77

illimitati.

2.4. L'impossibilità per lo Stato democratico di assicurare una tutela

Nel documento Terrorismo e diritti fondamentali (pagine 96-100)