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La condotta oggettiva

LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI PER ATTI DI GESTIONE

4.5 La condotta oggettiva

La norma in questione prevede che il socio sia chiamato a rispondere, solidalmente con gli amministratori, per aver deciso o autorizzato il compimento di un atto dannoso per la società, i soci o i terzi.

In capo ai soci sorge, quindi, una responsabilità non soltanto quando questi abbiano deciso il compimento di una atto, ma anche nel caso in cui si siano limitati ad autorizzare un’operazione, lasciando all’organo gestorio la decisione finale526.

In primo luogo è possibile osservare che la condotta richiesta, perché si configuri in capo ai soci una responsabilità risarcitoria, non si identifica nel compimento diretto dell’atto dannoso527: in tal caso, infatti, i soci risponderebbero per violazione delle regole dell’amministrazione e della rappresentanza; non sarebbe, inoltre, necessario il riferimento normativo alla responsabilità solidale degli amministratori, i quali potrebbero essere del tutto estranei dall’azione del socio.

La norma trova, piuttosto, applicazione nelle situazioni in cui i soci abbiano orientato l’attività degli amministratori, inducendoli al compimento di atti dannosi528: è sufficiente che i soci abbiano posto in essere atti propedeutici al compimento dell’operazione529, quali appunto la decisione o l’autorizzazione di un’operazione relativa all’amministrazione della società530. Al perimetro della norma è possibile ricondurre varie fattispecie.

Vi rientra, ad esempio, la previsione dell’articolo 2479, comma 1 c.c., secondo la quale i soci decidono per le materie che l’atto costitutivo abbia riservato alla loro competenza, nonché per gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano un terzo del capitale sociale abbiano sottoposto alla loro approvazione531. In tali casi i soci saranno considerati

525 CAGNASSO O., L’ “attività preparatoria” della gestione affidata ai soci di s.r.l. e l’attribuzione della relativa

responsabilità… op. cit., pp. 375-376.

526 CAGNASSO O., L’ “attività preparatoria” della gestione affidata ai soci di s.r.l. e l’attribuzione della

relativa responsabilità… op. cit., pp. 372.

527 ZANARONE G., op. cit., p. 1128; PECORARO C., op. cit., p. 1461/II; MELI V., op. cit., p. 679; TOMBARI

U., op. cit., p. 720.

528 ZANARONE G., op. cit., p. 1128; MELI V., op. cit., p. 680. 529 PECORARO C., op. cit., p. 1462/II.

530 Sottolineano che la responsabilità di cui al penultimo comma dell’articolo 2476, comma 7 c.c. sorge solamente

qualora gli atti decisi o autorizzati siano relativi all’amministrazione della società ZANARDO A., op. cit., p. 507; ZANARONE G., op. cit., p. 1125.

531 ZANARDO A., op. cit., p. 509; PATRIARCA S., op. cit., p. 1195; RESCIGNO M., Soci e responsabilità...op.

cit., p. 306, il quale ritiene che, nell’ipotesi in cui gli amministratori o i soci abbiano rimesso alla collettività la

120 responsabili sia qualora abbiano espresso la loro volontà in sede assembleare, sia qualora abbiano fatto ricorso a metodi extra-assembleari532. La responsabilità grava solamente sui soci che abbiano espresso voto favorevole, ma non anche sui soci contrari, che si sono opposti al compimento dell’atto dannoso, né sugli assenti e astenuti, che non hanno preso parte alla decisione533.

In ragione del riferimento del settimo comma alla disciplina di quelli precedenti, inoltre, si ritiene che sia esente da colpa il socio che abbia fatto «constare del proprio dissenso». A tale risultato si perviene più facilmente nel caso in cui la decisione gestoria sia frutto del procedimento assembleare, essendo sufficiente che il socio abbia richiesto la verbalizzazione del proprio dissenso; più difficile, invece, raggiungere questo scopo nell’ipotesi di decisione assunta in via extra-assembleare534.

Nell’ambito di applicazione della norma rientra anche l’ipotesi in cui uno o più soci abbiano esercitato diritti particolari relativi all’amministrazione della società ex articolo 2468, comma 3 c.c. quale il diritto di decidere il compimento di un atto di gestione o quello di autorizzare il compimento di particolari operazioni535. La disposizione non sarebbe, invece, applicabile qualora il particolare diritti consista nel diritto di essere amministratore o in quello di nominare un amministratore: nel primo caso, il socio risponderà in qualità di amministratore e, quindi, non ai sensi del penultimo comma dell’articolo 2476 c.c., ma di quelli precedenti; nel secondo, sarà l’amministratore designato ad essere responsabile per l’attività di gestione. Tuttavia, il socio, al quale spetti il diritto di nominare la maggioranza o la totalità degli amministratori, potrebbe influenzare significativamente l’operato dei gestori e, per questo motivo, essere ritenuto responsabile solidalmente con essi536.

Alla disposizione in esame è riconducibile anche la responsabilità derivante dalla decisione di compiere operazioni che determinano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale o una modificazione rilevante dei diritti dei soci, essendo queste decisioni a contenuto gestorio537. La responsabilità dei soci non si configura solamente nei casi in cui questi abbiano esercitato un potere attribuitogli dalla legge o dall’atto costitutivo, ma ogni qual volta abbiano «manifestato una volontà che abbia dato impulso all’azione degli amministratori o abbia

potere gestionali. In presenza di amministratori meri esecutori della volontà dei soci di maggioranza, il ricorso alla decisione dei soci responsabilizza chi abbia votato a favore del compimento dell’atto dannoso.

532 ZANARDO A., op. cit., p. 509.

533 SANGIOVANNI V., op. cit., p. 16; MELI V., op. cit., p. 695. 534 PATRIARCA S., op. cit., p. 1195.

535 ZANARDO A., op. cit., p. 509; SANGIOVANNI V., op. cit., p. 17; PATRIARCA S., op. cit., p. 1198. 536 PATRIARCA S., op. cit., p. 1198.

121 rimosso un ostacolo al suo svolgimento»538. I soci, quindi, sono considerati responsabili se di fatto orientino l’attività dell’organo gestorio, mediante decisioni o autorizzazioni che si pongano in «rapporto di efficienza causale»539 rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole da parte degli amministratori.

Come sostenuto pure in giurisprudenza540, la responsabilità di cui al penultimo comma dell’articolo 2476 c.c. si configura, dunque, in tutte le ipotesi in cui gli atti siano decisi o autorizzati nelle forme previste dagli articoli 2479 e 2468 c.c.; ma anche, in generale, ogni qual volta l’ingerenza dei soci sia avvenuta mediante comportamenti atipici, non istituzionali e meramente ufficiosi, tali da supportare l’azione dannosa posta in essere dagli amministratori.

Rientra nel perimetro della norma anche l’ipotesi in cui i soci, in caso di amministrazione disgiuntiva, abbiano respinto l’opposizione sollevata da un amministratore su un’operazione che un altro intendeva compiere, rimuovendo così l’ostacolo al compimento dell’atto. In tal caso, infatti, si configura un comportamento qualificabile come intervento nella gestione, avendo i soci assunto una decisione che si pone in rapporto causale rispetto al compimento dell’atto dannoso da parte degli amministratori; per questo saranno considerati responsabili in solido con l’amministratore che ha promosso l’operazione dannosa, ma anche con tutti gli altri amministratori che non abbiano esercitato il diritto di veto, pur essendo a conoscenza del compimento di un atto pregiudizievole541.

La responsabilità dei soci può discendere anche da un comportamento omissivo, ovvero da un diniego di autorizzazione o da una decisione negativa relativa ad un’operazione che sarebbe stata vantaggiosa per la società542.

Il danno fonte di responsabilità, infatti, può essere conseguenza della mancata partecipazione del socio alla decisione. Si pensi al caso in cui, in ragione dell’assenza o dell’astensione del socio, non si stato possibile il raggiungimento del quorum deliberativo e, che, pertanto non si

538 MELI V., op. cit., p. 682. Nel medesimo senso anche RORDOR R., op. cit., p. 1185; GIUFFRIDA G., op. cit.,

p. 407; TOMBARI U., op. cit., p. 720; ROSSI S., op. cit., p. 1066; ZANARONE G., op. cit., p. 1128; COLOMBO R., op. cit., p. 168; LUCIANO A., La gestione della s.r.l. nella crisi pre-concorsuale, in Riv. Soc., 2017, 2-3, p. 423.

539 RESCIGNO M., Soci e responsabilità …op. cit., p. 306.

540 Corte dei Conti di Calabria, sentenza n. 8 del 18/01/2013; Tribunale di Roma, 1 giugno 2016.

541 ZANARDO A., op. cit., p. 510; PATRIARCA S., op. cit., p. 1195; si veda anche la Massima I.C.10 del comitato

dei Notai del Triveneto, settembre 2004. Contra BENAZZO P., L’organizzazione nella nuova s.r.l. fra modelli

legali e statutari, in Le Società, 2003, 8, p. 10 (in Banca dati Leggi d’Italia), secondo cui in questo caso «la

decisione dei soci sarebbe non già sull'operazione in sé, quanto piuttosto (e soltanto) sull'opposizione, fermo restando che poi la decisione finale se attuare o meno l'operazione «autorizzata» tornerebbe nelle sole mani degli amministratori.»

542 ZANARDO A., op. cit., p. 511; LEOZAPPA A.M., op. cit., p. 302; LUCIANO A., op. cit., p.423; LENER R.,

TUCCI A., op. cit., p. 288; TOMBARI U., op. cit., p. 721; MELI V., op. cit., p. 695 (in nota 75). Contra SANTOSUOSSO D., op. cit., p. 532

122 sia pervenuti all’assunzione di una decisione necessaria, con conseguente pregiudizio del patrimonio della società e dei terzi543. La responsabilità dei soci, inoltre, può sussistere anche quando questi, nonostante fossero a conoscenza della mala gestio dell’organo amministrativo, siano rimasti inerti, così appoggiando indirettamente l’operato degli amministratori544.

In merito alla seconda fattispecie, è stato osservato545 che i soci potrebbero influenzare l’operato degli amministratori anche non autorizzando il compimento di un atto o decidendo di non realizzare un’operazione.

I soci non possono essere considerati responsabili per non avere vigilato sull’operato degli amministratori e degli altri soci gestori. Ed infatti l’articolo 2476, comma 2 c.c. riconosce ai soci non amministratori permeanti diritti di controllo sull’attività amministrativa della società, che il socio esercita nel suo esclusivo interesse, al fine di valutare il corretto svolgimento dell’incarico amministrativo e di esercitare in modo informato le prerogative gestorie attribuitegli; tali diritti, però, non si configurano mai in termini di dovere di vigilanza sull’operato degli amministratori. Se si estendesse la responsabilità dei soci ai casi di omesso controllo dell’attività di amministrazione, si dovrebbe ad essi richiedere l’osservanza di obblighi di condotta professionale e diligente, che gravano solamente sui soggetti investiti della carica amministrativa546.

Non rientrano nel perimetro della norma neanche le ipotesi in cui i soci siano intervenuti ex

post, approvando o ratificando un atto pregiudizievole che era stato precedentemente deciso

dagli amministratori. In tale caso i soci non hanno contribuito alla decisione di realizzazione dell’operazione, ma hanno solamente condiviso l’operato degli amministratori; pertanto non possono essere ritenuti responsabili ai sensi dell’articolo 2476, comma 7 c.c.547

La responsabilità di cui alla norma in questione non si configura neanche nel caso di decisione relativa alla rinuncia o alla transazione dell’azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori548. In tali circostanze mancano dei presupposti necessari perché si configuri la

543 Cfr. LEOZAPPA A.M., op. cit., p. 302; MELI V., op. cit., p. 695 (in nota 75). 544 LUCIANO A., op. cit., p.423.

545 ZANARDO A., op. cit., p. 511.

546 ZANARDO A., op. cit., p. 513; TOMBARI U., op. cit., p. 721; RORDORF R., op. cit., p. 1186; RESCIGNO

M., La responsabilità per la gestione: profili generali… op. cit., p. 237. In giurisprudenza Tribunale di Salerno, 9 marzo 2010.

547 ZANARDO A., op. cit., p. 514; ROSSI S., op. cit., p. 1066; RESCIGNO M., La responsabilità per la gestione:

profili generali… op. cit., p. 233.

548 ZANARDO A., op. cit., p. 514. ROSSI S., op. cit., p. 514 giunge a conclusioni parzialmente diverse, ritenendo

che se le decisioni di transigere o rinunziare all’azione di responsabilità «sono assunte in assenza di motivi che le giustifichino alla luce dell’interesse sociale (evidente infondatezza o pretestuosità dell’azione, situazione processuale non favorevole alla parte attrice, incapienza del patrimonio dell’amministratore convenuto etc…), o a condizioni deteriori per la società, potrebbero infatti rappresentare quantomeno un forte indizio di un atteggiamento dei soci di sostanziale condivisione dell’operato degli amministratori».

123 responsabilità di cui al penultimo comma dell’articolo 2476 c.c.: la decisione non ha ad oggetto una statuizione inerente all’amministrazione della società; inoltre, attraverso la scelta di rinunziare o di transigere all’azione di responsabilità, i soci non influenzano in alcun modo l’operato degli amministratori e non concorrono, quindi, nella di essi mala gestio.