I DIRITTI PARTICOLARI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE
3.7 I particolari diritti relativi all’amministrazione della società alla luce del principio di esclusività della gestione in capo agli amministrator
Nell’ambito della disciplina dell’organizzazione societaria della S.r.l. del 2003, l’autonomia statutaria conosceva una dilatazione tale che le consentiva, in materia di distribuzione dei poterei all’interno della società, di derogare al modello legale capitalistico, anche mediante previsioni volte ad accentuare l’incidenza del singolo socio nel governo societario. In particolare, l’attribuzione ai soci di particolari diritti relativi all’amministrazione consentiva la creazione di un modello di governance fortemente diverso da quello azionario, imperniato sul principio di spettanza esclusiva della gestione agli amministratori sancito dall’articolo 2380-bis c.c.457.
Il CCII ha modificato l’articolo 2475, comma 1 c.c., prevedendo che «la gestione dell’impresa
(…) spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale». Secondo quella che è stata definita l’interpretazione più
innovativa458, viene in tal modo riprodotta nella disciplina della S.r.l. la regola di spettanza esclusiva della gestione agli amministratori caratterizzante il modello azionario, con la conseguente esclusione dei soci da ogni intromissione nella gestione dell'impresa societaria. Alla luce del nuovo testo dell’articolo 2475, comma 1 c.c., si avverte l’esigenza di verificare l’impatto della nuova disposizione sul tessuto normativo previgente. A tal fine, si rende necessario coordinare il novellato articolo con la previsione dell'articolo 2468, comma 3 c.c., e segnatamente con la previsione di attribuzione ai soci di particolari diritti relativi all'amministrazione della società.
In merito a questi ultimi, si ritiene459 che l'introduzione del principio di spettanza esclusiva della gestione agli amministratori non sia del tutto inconciliabile con la possibilità di riconoscere a singoli soci prerogative relative all'amministrazione della società. Considerato che, in virtù dell'ampiezza e della indeterminatezza della formulazione normativa, tra i «diritti riguardanti l'amministrazione della società» sono stati ricompresi sia diritti relativi alla gestione in senso stretto, sia diritti inerenti alla nomina dell'organo amministrativo, si tratta di individuare i limiti contenutistici e operativi cui ora sono soggette le clausole statutarie attributive di tali privilegi.
457 SANTUS A., DE MARCHI G., op. cit., p. 86; GUGLIELMO R., op. cit., p. 599.
458 CALVOSA L., Gestione dell’impresa e della società alla luce dei nuovi artt. 2086 e 2475 c.c., in Le Società,
2019, 7, p. 799.
459 SPOLIDORO M., Note critiche sulla “gestione dell'impresa” nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul
ruolo dei soci), in Riv. Soc., 2019, 2-3, p. 271; MAZZA G.A., La riforma della crisi d’impresa mette in crisi i diritti dei soci di s.r.l. in materia di gestione, in Riv. Dott. Comm., 2019, 3, p. 500; MALGIUGLIO F., I poteri degli amministratori di società a responsabilità limitata a seguito del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in Riv.Not.,2, 2019, p. 312.
102 Si possono ritenere ammissibili, anche in seguito alle modifiche apportate dal CCII, quelle clausole statutarie che attribuiscano a singoli soci prerogative che non contrastino con il principio di gestione esclusiva degli amministratori. Si deve, quindi, giungere alla conclusione460 che l'atto costitutivo possa ancora riconoscere ai soci particolari diritti consistenti nel:
- diritto di nominare uno o più amministratori;
- diritto di indicare una rosa di candidati al cui interno la collettività deve nominare gli amministratori;
- diritto di esprimere il gradimento per le persone indicate o nominate da altri soci; - diritto di ricoprire la carica di amministratore per un periodo limitato di tempo o sine
die.
A ben vedere tali prerogative non intervengono sulla sfera di poteri degli amministratori, ma incidono solamente sul regime di individuazione dei titolari della funzione amministrativa. Agli amministratori così nominati compete la gestione esclusiva della società, intesa, nel significato che qui si accoglie, quale compimento di tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e quindi non soltanto di quelli relativi alla sfera organizzativa della società.
Con riferimento ai particolari diritti relativi alle competenze decisionali in ambito gestorio, si deve giungere alle medesime conclusioni cui si era pervenuti in merito ai poteri decisionali della collettività dei soci. Seguendo la medesima logica, si deve ritenere che l'atto costitutivo non possa attribuire al singolo socio il particolare diritto di assumere decisioni relative alla gestione della società, a meno che il socio privilegiato non entri a far parte dell'organo amministrativo461. Ed infatti l'autonomia statutaria non è più libera di realizzare uno spostamento di competenze dalla sfera degli amministratori a quella dei soci, intesi anche individualmente, come titolari di particolari diritti ex articolo 2468, comma 3 c.c.
Al contempo, si possono ancora considerare legittime le clausole che attribuiscano al socio il diritto di autorizzare preventivamente il compimento di operazioni gestionali462, poiché in tal caso la volontà del socio non si sostituisce a quella degli amministratori, i quali mantengono la discrezionalità circa il compimento dell’operazione autorizzata.
460 MAZZA G.A., La riforma della crisi d’impresa mette in crisi i diritti dei soci di s.r.l.... op. cit., p. 500;
MALGIUGLIO F., I poteri degli amministratori di società a responsabilità limitata … op. cit., p. 312.
461 SPOLIDORO M., Note critiche sulla “gestione dell'impresa” nel nuovo art. 2086 c.c. … op. cit., p. 271 462 CALVOSA L., Gestione dell’impresa e della società … op. cit., p. 802; MAZZA G.A.,op. cit., p. 502;
MALGIUGLIO F., op. cit., p. 312; DI CATALDO V., ROSSI S., Nuove regole generali per l’impresa nel nuovo
103 Al singolo socio può, quindi, essere riconosciuto un potere autorizzatorio su materie gestorie selezionate ed individuate mediante un’elencazione puntuale, non potendosi considerare legittime le clausole statutarie che attribuiscano implicitamente al socio un potere autorizzativo esteso ad intere aree di gestione: il meccanismo autorizzativo potrebbe essere previsto per categorie di atti, individuati attraverso criteri quantitativi, ad esempio operazioni eccedenti un determinato valore; qualitativi, ad esempio il valore strategico dell’operazione o l’incidenza degli atti sulla struttura imprenditoriale e finanziaria della società; di tipo analitico, ad esempio le cessioni d’azienda, la concessione di garanzie a terzi, la costituzione di società controllate. Ed ancora, si possono ritenere ammissibili le clausole statutarie che attribuiscano al socio il potere di veto o il diritto di essere consultato dagli amministratori per il compimento di determinati atti463.
Si può considerare legittima anche l'ipotesi in cui al socio sia riconosciuto il particolare diritto di opporsi al compimento di determinati atti di gestione, anche nel caso in cui il socio non ricopra la carica di amministratore, poiché in tal caso il socio non è chiamato a decidere sul compimento dell'operazione stessa.
Si possono, ancora, ritenere legittime le clausole che attribuiscano al socio il diritto di sottoporre argomenti alla collettività dei soci similmente al meccanismo di provocatio ad populum previsto dall'articolo 2479, comma 1 c.c., con il correttivo, però, che per tali materie il socio privilegiato potrà solamente sollecitare un'autorizzazione, e mai una decisione, della collettività.
Si deve quindi concludere che, anche in seguito agli interventi riformatori del CCII, sia ancora possibile dare rilievo alla persona del socio, premiandolo per qualità e caratteristiche personali, tramite l'attribuzione di particolari diritti ex articolo 2468, comma 3 c.c. Tale valorizzazione può avvenire mediante il riconoscimento di prerogative relative alla distribuzione degli utili e, se si accoglie l'interpretazione estensiva, anche di altre fattispecie atipiche di diritti particolari; l'enfatizzazione del socio può pure realizzarsi attraverso il riconoscimento di privilegi amministrativi, purché questi non contrastino con il principio di gestione esclusiva degli amministratori. Alla luce di tali considerazioni, si può quindi ritenere che la disciplina dei particolari diritti relativi all'amministrazione della società e alla partecipazione agli utili, incontri, sotto il profilo oggettivo, un vincolo nuovo ed ulteriore: al socio può essere riconosciuto ogni privilegio riconducibile alla sfera patrimoniale e amministrativa della società, nel rispetto, però, dei limiti derivanti dall'ordinamento generale e dalla disciplina della S.r.l.,
104 tra i quali adesso si annovera anche quello di concentrazione dei poteri gestori esclusivamente in capo agli amministratori.
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