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L’interpretazione “riduzionista”

1.8 La gestione esclusiva degli amministrator

1.8.2 L’interpretazione “riduzionista”

La dottrina ha cercato di superare il rischio di incostituzionalità attraverso un’interpretazione riduzionista147 della disposizione in parola. Questa tesi, supportata da parte prevalente della dottrina148, tende a interpretare il nuovo primo comma dell’articolo 2475 c.c. in modo da armonizzarlo nel contesto sistematico in cui si inserisce e da coordinarlo con le norme che attribuiscono ai soci un significativa ingerenza nella gestione. Al tal fine distingue, nell’attività di amministrazione, la sfera della “gestione organizzativa” dalla sfera della “gestione operativa”149.

Secondo tale linea interpretativa, la disposizione che sancisce il principio di gestione esclusiva in capo agli amministratori deve essere letta in correlazione al secondo comma dell’articolo 2086 c.c., che fissa un dovere per l’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Una lettura coordinata delle due norme richiede di interpretare in maniera circoscritta la nozione di “gestione d’impresa”, intesa quale gestione organizzativa, relativa alla predisposizione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

145 ABRIANI N., ROSSI A., op. cit., p. 398

146 ABRIANI N., ROSSI A., op. cit., p. 398; ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A, op. cit., p.5. 147 La tesi in parole è così definita da ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A, op. cit., p.4

148 CAGNASSO O., Diritto societario…op. cit.; ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A., op. cit.;

ABRIANI N., ROSSI A., op. cit., p. 398 ss.; RIOLFO G., op. cit., p. 399 ss.; TRIMARCHI G. A.M., op. cit., p. 115 ss.

149CAGNASSO O., Diritto societario… op. cit.. L’Autore ritiene che l’attribuzione esclusiva della gestione agli

amministratori nella S.r.l. (così come nelle società di persone) costituisca un refuso. Per questo propone un’interpretazione “antiletterale” della nozione di gestione d’impresa contenuta nell’articolo 2475 c.c., come riferita all’organizzazione della gestione dell’impresa.

33 Secondo questa interpretazione, il legislatore attribuisce in via esclusiva agli amministratori unicamente la gestione organizzativa della società, che consiste nella predisposizione degli assetti adeguati richiesti dall’articolo 2086, comma 2 c.c.. La gestione operativa rappresenta, invece, una materia che continua a poter essere attribuita alla competenze dei soci.

Attraverso la distinzione tra sfera organizzativa e sfera operativa si mantengono inalterati gli aspetti relativi al piano dell’operatività della società150, mentre quelli connessi alla gestione dell’organizzazione dell’impresa vengono precisati sulla base delle due norme, l’articolo 2086 c.c. e il 2475 c.c., che vengono lette l’una in funzione dell’altra: l’articolo 2086 diventa, così, la chiave per interpretare la disposizione dall’articolo 2475151.

In quest’ottica la predisposizione di adeguati assetti organizzativi rappresenta un prius della corretta gestione.152

Alla luce di questa interpretazione, le modifiche introdotte dal CCII impattano esclusivamente su coloro che rivestono il ruolo di amministratori e non introducono differenze significative rispetto a quanto previsto dalla riforma del diritto societario del 2003, che riconosce all’autonomia statutaria grande flessibilità nel regolare il riparto di competenze gestorie tra amministratori e soci.

Per cui agli amministratori deve essere riservata in via esclusiva la competenza relativa all’organizzazione153, che si sostanzia nell’imposizione di doveri e statuizione di responsabilità della sfera organizzativa154; mentre le competenze inerenti la sfera della gestione operativa,

150ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A., op. cit., p.3. 151 CALVOSA L., op. cit., p. 799

152 ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A., op. cit., p. 3 ; ABRIANI N., ROSSI A., op. cit., p. 395. 153 ATLANTE N., MALTONI M., RUOTOLO A., op. cit.. Secondo gli Autori un ulteriore conferma del fatto che

si tratta di regole relative la sfera dell’organizzazione deriva dalle rubriche degli articoli del Codice della Crisi: l’art. 375 rubricato “Assetti organizzativi dell’impresa” e l’art. 377 “Assetti organizzativi societari”. BENAZZO P., Il codice della crisi… op. cit., p. 304. L’Autore ritiene significativo che l’articolo 2475 c.c. rinvii all’articolo 2086 c.c., rubricato «gestione dell’impresa», che detta una regola di carattere organizzativo.

Contrariamente DI CATALDO V., ROSSI S., op. cit., p. 749. L’Autore ritiene che il nuovo titolo dell’articolo 2086 non sia del tutto appropriato, in quanto la disciplina degli assetti è relativa all’”organizzazione” e non alla “gestione” dell’impresa.

SPOLIDORO M., op. cit., p. 260. L’autore ritiene che la rubrica dell’articolo 2086 fa pensare ad una norma che stabilisce le regole relative alle modalità in cui deve essere gestita l’attività d’impresa; ma la disposizione corrisponde soltanto ad una parte di ciò che sarebbe compreso nella rubrica.

154 TRIMARCHI G. A.M., op. cit., p. 119: l’autore ritiene che la nozione di “amministrazione” si riferisca in senso

lato al procedimento che porta alla formazione della volontà interna di un atto giuridicamente rilevante. Questa nozione può essere riferita tanto ad aspetti interni, quanto ad aspetti gestionali che assumono valenza esterna, grazie alle attività di rappresentanza degli organi. Quindi la redazione dei progetti di rendiconto, di bilancio, di fusione, di scissione, il compito di redigere situazioni patrimoniali “straordinarie”, le relazioni per la determinazione del sovraprezzo in sede di aumento del capitale sociale o in sede di trasformazione appartengono alla categoria delle attività di gestione in senso ampio, e non coincidono con l’esercizio delle attività di amministrazione in senso stretto, quali il coordinamento, la direzione e l’esecuzione degli affari sociali.

34 relativa alle decisioni sul compimento di atti e operazioni in cui si snoda l’attività d’impresa, continuano a poter essere ripartite tra l’organo amministrativo e i soci155.

La prospettata interpretazione restrittiva giunge alla conclusione che la novella non impone un adattamento degli statuti vigenti o di quelli delle società costituite dopo l’entrata in vigore del nuovo articolo 2475 c.c.. Continuano ad essere ritenute legittime le eventuali clausole che prevedano una distribuzione tra organo amministrativo e soci della competenza sulla “gestione operativa”156. Le clausole statutarie non potranno riconoscere ai soci poteri di gestione relativi alla predisposizione degli assetti organizzativi, in quanto quest’ultimi sono di competenza esclusiva dell’organo amministrativo157.

L’interpretazione riduzionista individua nella responsabilizzazione dell’organo gestorio alla predisposizione e attivazione dei ‘protocolli organizzativi’ una novità decisiva nella

governance delle piccole e medie imprese. Allo stesso tempo, questa interpretazione consente

di mantenere la distinzione tra la S.r.l. e la S.p.a. . Infatti la regola di esclusività della gestione in capo agli amministratori è un connotato tipologico del modello azionario, perché solo in esso gli amministratori detengono la paternità esclusiva sulla decisione di tutte le operazioni di gestione158.

Tale interpretazione, pur allontanandosi dal dato letterale, presenta il pregio della cautela159, perché permette di mantenere inalterate le strutture del codice organizzativo della s.r.l.

Pertanto, secondo questa interpretazione, la disposizione in parola non assume una portata realmente innovativa, dal momento che si limita ad ampliare il novero delle materie riservate in via esclusiva alla competenza dell’organo amministrativo dall’articolo 2475, ultimo comma c.c.160, aggiungendovi l’obbligo di istituire gli adeguati assetti introdotto dal novellato articolo 2086 c.c.